Codice ATECO guida turistica: come trovarlo e cosa include?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Per lavorare come guida turistica in autonomia scegli il codice ATECO 79.90.20, iscriviti alla Gestione Separata INPS e valuta il regime forfettario (coefficiente 78%) o l’ordinario in base a ricavi e costi.

  • Codice ATECO consigliato: 79.90.20 “Attività delle guide e degli accompagnatori turistici” (classificazione ATECO 2007 corrente).
  • Regime forfettario: reddito imponibile = 78% dei compensi; imposta sostitutiva 15% o 5% per start-up, con soglia di ricavi 85.000 euro.
  • Contributi: iscrizione alla Gestione Separata INPS; aliquota fissata annualmente da circolare INPS; niente minimali fissi, ma acconti e saldi su reddito.

Qual è il codice ATECO corretto per la guida turistica

Per l’attività professionale di guida turistica il codice ATECO di riferimento aggiornato è 79.90.20 “Attività delle guide e degli accompagnatori turistici”. Con questo codice puoi progettare e condurre visite in città, musei, aree archeologiche e siti di interesse.

Il codice ATECO 79.90.01 non fa parte dell’attuale classificazione ATECO 2007 in uso. Se lo trovi in vecchi elenchi, si tratta di una dicitura superata. Usa 79.90.20 per evitare errori fiscali e statistici.

Questo inquadramento rientra nelle attività professionali senza cassa previdenziale autonoma. Perciò verserai i contributi alla Gestione Separata INPS. In base al regime fiscale scelto, cambiano base imponibile, adempimenti e calcolo dell’imposta.

Abilitazione professionale e ambito normativo

Abilitazione a fare la guida turistica

La guida turistica è una professione regolamentata. Devi ottenere l’abilitazione secondo le regole della tua Regione o Provincia autonoma. Le procedure di accesso prevedono esami di idoneità, titoli di studio richiesti e, spesso, competenze linguistiche certificate.

Il quadro nazionale è definito dal Codice del Turismo (Decreto legislativo 79/2011), ma l’organizzazione degli esami e degli elenchi abilitati resta in capo alle Regioni. Se arrivi da un altro Stato UE, si applica il riconoscimento delle qualifiche professionali secondo la Direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il Decreto legislativo 206/2007.

Prima di avviare l’attività, verifica presso la tua Regione: modalità di esame, eventuale iscrizione in elenco regionale, obblighi di aggiornamento professionale e comunicazioni al SUAP comunale tramite SCIA, dove richiesto (Decreto legislativo 222/2016).

Ambiti tipici dell’attività con 79.90.20

Con il codice 79.90.20 puoi:

  • Condurre visite guidate per singoli o gruppi, in presenza o in modalità ibrida su prenotazione.
  • Collaborare con agenzie di viaggio, tour operator, strutture ricettive o piattaforme di vendita di esperienze.
  • Progettare itinerari tematici, servizi educational, attività di interpretazione del patrimonio.

Se aggiungi servizi accessori diversi dalla guida (per esempio noleggio mezzi o vendita pacchetti viaggio), valuta l’apertura di ulteriori codici ATECO e le regole specifiche per l’intermediazione (Codice del Turismo e norme regionali su agenzie e tour operator).

Come aprire Partita IVA da guida turistica

Passi operativi

Apri la Partita IVA con il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate, indicando 79.90.20 come attività principale. La data di inizio coincide con il primo giorno di attività abituale. Devi dotarti di PEC e registrarti al Sistema di Interscambio per emettere fatture elettroniche.

Per i professionisti senza ordine e senza cassa, l’iscrizione previdenziale è alla Gestione Separata INPS. La richiedi online sul portale INPS dopo l’apertura della Partita IVA. Non serve l’iscrizione INAIL.

La fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari e ordinari (Decreto legislativo 127/2015 e provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate). Per i privati consumatori puoi emettere e-fattura; in assenza di PEC, il cliente riceve copia di cortesia.

Scelta del regime fiscale

La scelta incide su imposte, contributi e semplificazioni. Valuta ricavi attesi, struttura dei costi e tipo di clientela (B2B o B2C). Il forfettario riduce burocrazia e spesso l’imposta; l’ordinario diventa efficiente se hai costi rilevanti e IVA a credito.

Regime forfettario per la guida turistica

Requisiti e soglie

Il regime forfettario è disciplinato dalla Legge 190/2014, commi 54-89, con modifiche della Legge 145/2018 e della Legge 197/2022. Puoi accedere se i ricavi/compensi dell’anno non superano 85.000 euro. Se superi 100.000 euro durante l’anno, esci immediatamente dal regime con applicazione IVA dal momento del superamento.

Sono previste cause di esclusione, tra cui regimi speciali IVA, partecipazioni in società di persone o S.r.l. trasparenti, prevalente lavoro dipendente oltre certe soglie, e attività verso datori collegati. Controlla le condizioni in vigore nell’anno d’imposta.

Calcolo del reddito, imposta e contributi

Con il forfettario il reddito imponibile è dato dai compensi incassati moltiplicati per il coefficiente di redditività. Per la guida turistica il coefficiente applicato in prassi è 78%. “Coefficiente di redditività” significa percentuale standard che approssima il margine senza analizzare le singole spese.

Sull’imponibile applichi l’imposta sostitutiva: 15%. Scende al 5% per i primi cinque anni se rispetti i requisiti “start-up” (nuova attività, assenza di attività simile nei tre anni precedenti, non mera prosecuzione). La base normativa è la Legge 190/2014.

I contributi alla Gestione Separata INPS si calcolano sul reddito imponibile forfettario, non sui compensi lordi. L’aliquota è indicata ogni anno da circolare INPS ed è intorno al 26%; versamenti con acconti e saldi tramite modello F24.

Semplificazioni IVA e ritenute

Nel forfettario non addebiti l’IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti (Legge 190/2014). Non subisci ritenuta d’acconto del 20% da parte del cliente sostituto d’imposta. Sulle fatture oltre 77,47 euro applichi l’imposta di bollo da 2 euro, assolta in modo virtuale sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Regime ordinario: quando conviene

Reddito, IRPEF e IVA

Nell’ordinario il reddito è per cassa: incassi meno costi inerenti documentati (articolo 54 TUIR, DPR 917/1986 per i redditi di lavoro autonomo). Paghi l’IRPEF a scaglioni e le addizionali regionali e comunali. Le aliquote e gli scaglioni sono fissati ogni anno dalla legge di bilancio.

L’IVA è dovuta sulle fatture emesse (DPR 633/1972). Detrai l’IVA sugli acquisti inerenti. Applichi la ritenuta d’acconto del 20% se il cliente è sostituto d’imposta. La contabilità è più impegnativa, ma permette di dedurre costi e ammortamenti.

Esempio semplice: compensi 40.000 euro e costi 15.000 euro. Reddito 25.000 euro. Applichi gli scaglioni IRPEF dell’anno e le addizionali; la convenienza dipende dal mix costi/ricavi e dalla possibilità di detrarre IVA.

Costi tipici deducibili

In ordinario deduci spese inerenti: trasferte e trasporti per servizi, assicurazioni professionali, attrezzature, corsi di aggiornamento, pubblicità, commissioni piattaforme, telefonia, canoni software. L’ammortamento si applica ai beni strumentali pluriennali secondo coefficienti fiscali.

Fatturazione elettronica, estero e adempimenti ricorrenti

Fatture elettroniche e bollo

La fattura elettronica è obbligatoria per tutti i soggetti IVA (Decreto legislativo 127/2015 e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate). Usa il SDI e i codici documento corretti. Per corrispettivi verso privati, emetti comunque e-fattura o, se previsto, fattura semplificata nei limiti di importo.

Applica bollo da 2 euro alle fatture senza IVA sopra 77,47 euro. Il versamento avviene trimestralmente secondo scadenze comunicate dall’Agenzia delle Entrate.

Operazioni con l’estero

B2B UE: regole di territorialità IVA dell’articolo 7-ter DPR 633/1972. Se il committente è soggetto passivo estero, spesso si applica il reverse charge nel Paese del cliente; tu emetti fattura senza IVA con specifica norma. Iscriviti al VIES prima di emettere fattura intracomunitaria.

B2C extra-UE: prevale la regola generale dell’articolo 7-septies e seguenti. Spesso la prestazione resta territorialmente in Italia se resa a privati; nel forfettario non addebiti IVA, ma indichi norma di non applicazione. Verifica sempre la casistica concreta.

Operazioni extra-UE o UE vanno trasmesse via SDI con i tipi documento transfrontalieri. L’esterometro è confluito negli invii via e-fattura.

Prestazioni occasionali: quando sono ammesse

La prestazione occasionale è possibile solo se l’attività non è abituale e organizzata. Non esiste una soglia IVA di legge: conta l’abitualità. Sopra 5.000 euro annui di compensi occasionali, scattano contributi alla Gestione Separata sulla parte eccedente (Circolari INPS e articolo 44, comma 2, Legge 326/2003).

Se svolgi visite con regolarità, promozione continuativa o con organizzazione stabile, devi aprire la Partita IVA. Emissione di ricevute con ritenuta 20% non sostituisce l’obbligo quando l’attività è abituale.

Regola decisionale rapida

Come scegliere in 5 minuti il regime fiscale

Se prevedi compensi entro 85.000 euro e spese “basse” rispetto ai ricavi, il forfettario tende a convenire. Il coefficiente 78% riduce i calcoli e l’imposta è piatta al 15% (o 5% per start-up).

Se le spese sono “alte” (attrezzature, trasferte, collaboratori, marketing) e il mix IVA ti porta spesso credito d’imposta, valuta l’ordinario. Dedurrai i costi effettivi e detrarrrai l’IVA.

Se lavori quasi solo con privati turisti, il forfettario semplifica. Se lavori B2B con agenzie estere e devi gestire reverse charge e VIES, l’ordinario può allinearsi meglio alla gestione IVA.

Se prevedi di superare 85.000 euro a breve, considera la stabilità dell’ordinario. Ricorda: oltre 100.000 euro l’uscita dal forfettario è immediata nell’anno (Legge 197/2022).

Nessi logici: spese alte + B2B + investimenti = ordinario probabile; spese basse + B2C + ricavi entro soglia = forfettario probabile. Sempre verificare cause di esclusione e proiezioni di ricavi.

Fonti normative da conoscere

Fisco e IVA

DPR 633/1972 (IVA e territorialità); TUIR DPR 917/1986 (articolo 54, reddito di lavoro autonomo); Legge 190/2014, commi 54-89 (regime forfettario), con modifiche della Legge 145/2018 e della Legge 197/2022; Decreto legislativo 127/2015 (fattura elettronica). Consulta i testi aggiornati su Normattiva e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Previdenza

Gestione Separata INPS: aliquote e minimali per accredito contributivo sono comunicati ogni anno da circolare INPS. Verifica sempre l’ultima circolare INPS e gli aggiornamenti del Ministero del Lavoro.

Professione guida

Decreto legislativo 79/2011 (Codice del Turismo), competenze regionali su abilitazioni e elenchi; Decreto legislativo 206/2007 (riconoscimento qualifiche UE). Verifica regolamenti regionali e eventuali SCIA al SUAP (Decreto legislativo 222/2016).

Tabella scenari, requisiti e tempistiche

Scenario Requisiti principali Adempimenti fiscali e previdenziali Tempistiche indicative
Forfettario Start-up guida turistica Nuova attività; ricavi previsti ≤ 85.000 euro; nessuna causa di esclusione; possibili requisiti per imposta 5% per 5 anni Partita IVA con 79.90.20; Gestione Separata INPS; e-fattura; no IVA; no ritenute; imposta sostitutiva 5% se spettante; bollo su fatture senza IVA 1-3 giorni per apertura; INPS in pochi giorni; operativo subito dopo abilitazione regionale
Forfettario consolidato Ricavi stabili entro 85.000 euro; niente partecipazioni vietate; attività abituale Imposta sostitutiva 15%; acconti e saldi IRPEF sostitutiva; contribuzione Gestione Separata su reddito forfettario; invii e-fatture e imposta di bollo trimestrale Scadenze fiscali: acconti giugno/novembre, saldo giugno; bollo trimestrale; LIPE non dovute in forfettario
Regime ordinario professionista Costi elevati e detraibili; clientela B2B; ricavi potenzialmente oltre 85.000 euro IVA a debito/detrazione; ritenute d’acconto 20% applicate dai sostituti; IRPEF per scaglioni; deduzione costi effettivi; registri IVA 1-3 giorni per apertura; contabilità periodica; liquidazioni IVA mensili o trimestrali; dichiarazioni annuali
Prestazione occasionale pre-avvio Attività non abituale né organizzata; compensi totali occasionali contenuti; niente promozione stabile Ricevuta con ritenuta 20% se cliente sostituto; niente IVA; contributi Gestione Separata oltre 5.000 euro eccedenti Immediata; appena l’attività diventa abituale serve Partita IVA

FAQ

Qual è l’ATECO giusto per la guida turistica e cosa cambia se sbaglio codice?

L’ATECO corretto è 79.90.20 “Attività delle guide e degli accompagnatori turistici”. È la classificazione ATECO 2007 attualmente in uso. Usare un codice errato può creare problemi con inquadramento statistico, studi di settore/ISA e applicazione del coefficiente di redditività nel forfettario. Inoltre può generare incoerenze nei controlli dell’Agenzia delle Entrate. Se ti accorgi di un errore, puoi presentare variazione dati con modello AA9/12. Il codice 79.90.01 non risulta nella nomenclatura attuale, quindi evitalo per non incorrere in scarti o anomalie.

Forfettario al 5%: quali sono i requisiti concreti per la guida turistica neo-abilitata?

L’imposta sostitutiva ridotta al 5% per i primi cinque anni si applica se apri una nuova attività e rispetti i paletti della Legge 190/2014: non devi aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica o professionale uguale o simile; l’attività non deve essere mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo svolto prima, salvo praticantato obbligatorio; se prosegui un’attività altrui, i ricavi dell’anno precedente non devono superare la soglia del regime. Serve coerenza tra titolo abilitante regionale e reale avvio della nuova attività. Se non rispetti anche uno solo di questi requisiti, applichi il 15%. Ricorda che la riduzione riguarda solo l’imposta sostitutiva, non i contributi INPS.

Come si calcolano imposte e contributi in forfettario con un esempio numerico semplice?

Ipotizziamo compensi incassati 30.000 euro. Coefficiente 78%: reddito imponibile 23.400 euro. Se sei al 15%, imposta sostitutiva 3.510 euro. Contributi Gestione Separata si calcolano sul reddito imponibile; ipotizzando un’aliquota del 26% (verifica la percentuale esatta nella circolare INPS dell’anno), verseresti circa 6.084 euro. L’ordine dei versamenti segue acconti e saldi con F24. Se rientri nel 5%, l’imposta scenderebbe a 1.170 euro, restando identici i contributi. Questo esempio non considera eventuali detrazioni personali IRPEF e addizionali, che nel forfettario non si applicano perché l’imposta è sostitutiva; considera invece la deduzione integrale dei contributi dal reddito, che riduce la base su cui calcoli l’imposta.

Nel regime ordinario cosa devo tenere a mente su IVA, ritenute e deduzioni?

In ordinario addebiti IVA in fattura secondo l’aliquota propria della prestazione di servizi di guida (regola generale). Detrai l’IVA sugli acquisti inerenti. Se fatturi a un cliente sostituto d’imposta italiano (agenzia, società), questi applica la ritenuta d’acconto del 20% sull’imponibile e la versa per tuo conto; tu la scomputi dalle imposte. Deduci i costi realmente sostenuti e documentati: trasporti funzionali al servizio, strumenti, assicurazione RC professionale, canoni software, marketing, provvigioni piattaforme, corsi. L’IRPEF si calcola per scaglioni progressivi fissati annualmente. Gli adempimenti includono liquidazioni IVA, registri IVA, dichiarazione dei redditi e IRAP se ricorrono i presupposti oggettivi e organizzativi previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza.

Quali sono gli obblighi extra-fiscali: abilitazione, SCIA e assicurazione?

Devi ottenere l’abilitazione regionale o provinciale per esercitare legalmente come guida turistica. Le Regioni gestiscono bandi ed esami, in attuazione del Codice del Turismo (Decreto legislativo 79/2011). Alcuni territori richiedono la SCIA al SUAP del Comune dove operi, specie se offri il servizio in forma organizzata o con sede aperta al pubblico (Decreto legislativo 222/2016). È fortemente consigliata l’assicurazione di responsabilità civile professionale, spesso richiesta nei bandi di affidamento o nelle collaborazioni con operatori turistici. Se operi con agenzie UE o extra-UE, verifica anche le regole sul riconoscimento titoli (Decreto legislativo 206/2007) e gli eventuali adempimenti per la sicurezza nei luoghi visitati, secondo le disposizioni del Ministero della Cultura e delle autorità locali.

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