Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per vendere con il programma FBA conviene usare il codice ATECO 47.91.10 (commercio al dettaglio via internet). Aggiungi codici secondari solo se vendi merci regolamentate. Apri ditta individuale via ComUnica, SCIA, IVA/OSS e INPS.
- Codice ATECO consigliato: 47.91.10. È il codice per l’e-commerce indiretto. Copre la vendita online di qualunque bene fisico.
- Adempimenti iniziali: ComUnica, SCIA al SUAP, PEC, firma digitale, fatturazione elettronica, eventuale VIES per vendite UE.
- IVA UE: usa OSS per vendite a distanza dai magazzini italiani; se stocchi in altri Paesi UE, serve partita IVA locale in ciascun Paese.
Codice ATECO per vendere con FBA: quale scegliere e perché
Perché 47.91.10 è il codice corretto
47.91.10 identifica il “Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet”. È l’ATECO pensato per chi vende online su marketplace o su un proprio sito. Lo definisce la classificazione ATECO 2007 dell’ISTAT.
Vendi beni fisici, spedisci al cliente, incassi online. Questa è vendita al dettaglio via internet, cioè e-commerce indiretto. Con questo codice puoi trattare categorie merceologiche diverse senza cambiare inquadramento.
Quando aggiungere codici ATECO secondari
Inserisci codici secondari solo se operi in settori con regole dedicate. Ad esempio, cosmetici, dispositivi medici, integratori, alimenti, giochi e prodotti per l’infanzia. In questi casi potresti dover rispettare requisiti aggiuntivi o notifiche sanitarie.
I codici secondari servono a dettagliare l’attività. Non sostituiscono 47.91.10. Sono utili se gestisci anche canali diversi dall’online, come un punto vendita fisico.
Errori comuni da evitare
Non usare i codici dei negozi “in esercizi specializzati” (serie 47.7x) se vendi solo online. Quelli servono per punti vendita fisici. Non usare codici “non specializzati” (serie 47.1x) se non gestisci un emporio o supermercato.
Il codice giusto riduce il rischio di contestazioni su SCIA, contributi e studi statistici. È coerente con la disciplina del commercio al dettaglio a distanza prevista dal D.Lgs. 114/1998 e dal D.Lgs. 70/2003.
Iter pratico di apertura: cosa fare e in che ordine
1) ComUnica: un solo invio, più iscrizioni
ComUnica è la pratica telematica al Registro delle Imprese. Con un’unica procedura apri la Partita IVA, ti iscrivi alla Camera di Commercio e alla Gestione Commercianti INPS. La base normativa è il D.P.R. 581/1995 e il D.P.R. 160/2010.
Prepara: documento di identità, codice fiscale, PEC attiva, firma digitale. Indica il codice ATECO 47.91.10 come prevalente. Se previsto, seleziona l’opzione per l’inclusione nel VIES per operazioni intracomunitarie.
2) SCIA al SUAP competente
La SCIA è la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Per la vendita al dettaglio via internet è richiesta dal D.Lgs. 114/1998 e dal D.Lgs. 222/2016. La presenti al SUAP del Comune della sede legale.
Nella SCIA dichiari i requisiti morali, l’attività di commercio elettronico indiretto e i recapiti del sito o dell’account marketplace. Il SUAP protocolla e puoi iniziare subito, salvo controlli.
3) Fatturazione elettronica e strumenti obbligatori
È obbligatoria la fatturazione elettronica tramite SdI per tutti i titolari di Partita IVA. La base è il D.Lgs. 127/2015 e i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate. Attiva PEC e conservazione a norma.
Per servizi acquistati dall’estero (commissioni del marketplace, advertising, logistica), integra o emetti documenti elettronici TD17/TD18/TD19. Segui le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulle operazioni transfrontaliere.
4) Privacy, informative e tutele del consumatore
Se vendi al consumatore, rispetta il D.Lgs. 70/2003 (e-commerce) e il D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). Prepara condizioni di vendita, resi, garanzie legali e recesso.
Tratta i dati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003. Pubblica privacy policy e cookie policy. Usa banner per i cookie non tecnici secondo le linee del Garante.
Regimi fiscali: scegli consapevolmente
Regime forfettario: come funziona davvero
Requisiti principali: ricavi annui non superiori a 85.000 euro e assenza delle cause di esclusione. Base normativa: L. 190/2014 e successive modifiche. Il coefficiente di redditività per il commercio è il 40%.
Imposta sostitutiva del 15% sul reddito forfettario. Puoi avere il 5% per i primi cinque anni se rispetti i requisiti di start-up. Non addebiti IVA e non detrai l’IVA sugli acquisti. Applichi il principio di cassa, cioè contano gli incassi.
Contributi INPS: paghi i contributi fissi e quelli eccedenti. Puoi chiedere la riduzione del 35% prevista per artigiani e commercianti. Verifica ogni anno le istruzioni INPS.
Regime ordinario semplificato: quando conviene
Paghi l’IRPEF a scaglioni e le addizionali. Tieni la contabilità semplificata. Per le imprese minori si applica il principio di cassa ai sensi dell’art. 66 TUIR. Detrai l’IVA sugli acquisti e addebiti l’IVA sulle vendite.
Può convenire se hai molti costi deducibili e investimenti con IVA rilevante. Valuta il break-even tra deduzioni, detrazioni, contributi e imposta sostitutiva del forfettario.
IVA nelle vendite online nazionali ed europee
Vendite in Italia: e-commerce indiretto
Le vendite con spedizione sono cessioni di beni. Si applica il D.P.R. 633/1972. Nel B2C non è obbligatoria la fattura, salvo richiesta del cliente. Con la fatturazione elettronica, emettila via SdI entro i termini.
Non serve scontrino o ricevuta fiscale se gestisci correttamente i documenti. Conserva le evidenze degli ordini, pagamenti e spedizioni per i controlli IVA e imposte dirette.
Vendite UE senza stoccaggio all’estero: usa OSS
Per vendite a distanza verso consumatori UE con spedizione dall’Italia, applica le regole del pacchetto IVA e-commerce (Direttiva 2006/112/CE come modificata nel 2021). Soglia unica 10.000 euro annui per micro-operatori UE.
Se superi la soglia, applichi l’IVA del Paese di destinazione e versi tramite OSS (regime Union). L’adesione si fa presso l’Agenzia delle Entrate. Le regole sono pubblicate su Normattiva e nelle guide dell’Agenzia.
Vendite UE con stoccaggio all’estero: registrazione IVA locale
Se usi servizi di fulfillment con stoccaggio in altri Stati membri, hai un deposito di merce fuori Italia. Questo comporta obbligo di identificazione IVA locale e adempimenti in ciascun Paese di stoccaggio.
OSS non copre le vendite “domestiche” effettuate dallo stesso Paese di stoccaggio. Dovrai emettere fatture o certificazioni secondo le regole locali e presentare dichiarazioni IVA locali. Verifica anche gli Intrastat per i trasferimenti di beni propri (L. 427/1993 e D.L. 331/1993).
Marketplace e comunicazioni fiscali
Le piattaforme digitali devono comunicare i redditi dei venditori alle autorità fiscali ai sensi del D.Lgs. 32/2023 (DAC7). Aspettati controlli incrociati tra incassi, fatture e dichiarazioni. Tieni la contabilità ordinata.
Contributi INPS Gestione Commercianti
Contributi fissi e su eccedenza
Paghi contributi fissi annuali calcolati su un reddito minimale stabilito dall’INPS. Sono dovuti a prescindere dagli incassi. Se il tuo reddito supera il minimale, versi un’aliquota percentuale sull’eccedenza.
Gli importi, il minimale e le aliquote sono aggiornati ogni anno nella circolare INPS di inizio anno. Trovi le basi su Normattiva e sul portale INPS. Puoi rateizzare e compensare via F24.
Riduzioni e casi particolari
Se aderisci al forfettario, puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi. Se possiedi altri redditi da lavoro dipendente o pensione, le regole non cambiano, ma valuta la convenienza fiscale complessiva.
Per coadiuvanti e collaboratori familiari iscritti, si applicano contributi ulteriori. Serve l’iscrizione all’INPS anche per loro, con ripartizione del reddito ai fini contributivi.
Adempimenti periodici e operazioni con l’estero
Liquidazioni IVA e comunicazioni
Se sei nel regime ordinario, liquidi l’IVA mensilmente o trimestralmente. Versi con F24. Presenti la dichiarazione IVA annuale. Conservi documenti e registri secondo i termini dell’art. 39 del D.P.R. 633/1972.
Emetti e registri le integrazioni autofatture per servizi esteri (artt. 17 e 7-ter del D.P.R. 633/1972). Usa i tipi documento elettronici previsti dall’Agenzia delle Entrate.
Intrastat e movimenti merce
Se trasferisci merce tra Italia e altri Paesi UE per stoccaggio, potresti compilare Intrastat anche per movimenti propri. La disciplina deriva dal D.L. 331/1993. Verifica le istruzioni dell’Agenzia delle Dogane e dell’ISTAT.
Attenzione ai resi, alle sostituzioni e alle triangolazioni. Documenta bene i flussi per evitare contestazioni su imponibilità e territorialità IVA.
Regola decisionale rapida
Come scegliere ATECO e adempimenti in 5 mosse logiche
1) Vendi solo online beni fisici? Sì: codice ATECO 47.91.10. No: se hai anche negozio fisico, aggiungi il codice per l’esercizio specializzato.
2) Tratti prodotti regolamentati? Sì: aggiungi codici secondari pertinenti e verifica requisiti sanitari o tecnici. No: resta su 47.91.10.
3) Spedisci solo dall’Italia? Sì: attiva OSS se superi 10.000 euro di vendite UE B2C. No: se stocchi in altri Paesi UE, registra l’IVA locale.
4) Ricavi previsti sotto 85.000 euro e costi bassi? Sì: valuta forfettario (coefficiente 40%). No: valuta regime ordinario per detrarre IVA e dedurre costi.
5) Operi su marketplace? Sì: attendi report DAC7 e riconcilia con contabilità. No: conserva ordini e pagamenti del tuo sito con la stessa cura.
Fonti normative essenziali da consultare
Riferimenti utili per verificare le regole
IVA e commercio elettronico: D.P.R. 633/1972; Direttiva 2006/112/CE e regolamenti attuativi del pacchetto e-commerce 2021; documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate sul commercio elettronico indiretto.
Commercio al dettaglio e SCIA: D.Lgs. 114/1998; D.Lgs. 222/2016; D.P.R. 160/2010 sullo Sportello Unico per le Attività Produttive.
E-commerce e informazioni ai consumatori: D.Lgs. 70/2003; D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).
Fatturazione elettronica: D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.
INPS Gestione Commercianti: circolari INPS annuali su minimale, massimale e aliquote. Consultazione su portale INPS e Normattiva. Obblighi di piattaforme: D.Lgs. 32/2023 (DAC7).
| Scenario operativo | Requisiti/Adempimenti | IVA/Estero | Tempistiche tipiche |
|---|---|---|---|
| Solo Italia, vendite online con 47.91.10 | ComUnica, SCIA SUAP, PEC, firma digitale, FE via SdI | IVA italiana; fattura su richiesta; niente OSS | 5-10 giorni lavorativi per apertura completa |
| UE senza stoccaggio estero (spedizione dall’Italia) | Iscrizione VIES; gestione vendite a distanza; OSS se >10.000 € | IVA del Paese di destinazione via OSS; documentazione spedizioni | OSS attivo dal trimestre successivo all’adesione |
| UE con stoccaggio in più Paesi (fulfillment) | Partita IVA in ciascun Paese di stoccaggio; Intrastat trasferimenti | Dichiarazioni IVA locali; OSS non copre vendite domestiche estere | Da 2 a 8 settimane per singolo Paese IVA |
| Regime forfettario sotto 85.000 € | Imposta sostitutiva 15% (5% start-up); coefficiente 40% | Niente IVA in Italia; OSS non utilizzabile; eventuale IVA locale se stocchi all’estero | Opzione in apertura o dall’anno successivo |
FAQ
Qual è il codice ATECO più adatto per chi vende con servizi di fulfillment di un marketplace?
Il codice più adatto è 47.91.10, che identifica il commercio al dettaglio via internet. È ampio e copre la vendita online di qualunque bene fisico spedito al cliente. È coerente con la disciplina del commercio a distanza prevista dal D.Lgs. 114/1998 e con le regole del D.Lgs. 70/2003. Evita codici tipici dei negozi fisici in esercizi specializzati. Quelli servono per attività con punto vendita aperto al pubblico. Se tratti prodotti regolamentati, aggiungi codici secondari coerenti e verifica i requisiti aggiuntivi previsti dalle norme di settore (notifiche sanitarie, abilitazioni, etichettatura). Per l’apertura, usa la pratica ComUnica verso il Registro delle Imprese e presenta la SCIA al SUAP del Comune della sede legale.
Serve sempre la SCIA per l’e-commerce? E se non ho un negozio fisico?
Sì, la SCIA è richiesta anche senza negozio fisico perché la vendita via internet è considerata commercio al dettaglio. Lo prevede il D.Lgs. 114/1998, con modulistica e procedura definite dal D.Lgs. 222/2016 e dal D.P.R. 160/2010. La presenti al SUAP del Comune della sede legale o della residenza se non hai una sede diversa. Nella SCIA indichi l’attività di commercio elettronico, i dati identificativi, la PEC e gli estremi del sito o dell’account sul marketplace. Dopo il protocollo puoi operare, salvo controlli. Non servono vetrine o locali aperti al pubblico, ma devi avere un domicilio fiscale valido per le comunicazioni e per l’eventuale deposito merci se lo gestisci tu. Ricorda anche gli obblighi informativi al consumatore previsti dal D.Lgs. 70/2003 e dal Codice del Consumo.
Come gestisco l’IVA se vendo in più Paesi UE con stoccaggio in magazzini esteri?
Se stocchi la merce in altri Stati membri con servizi di fulfillment, devi identificarti ai fini IVA in ciascun Paese dove tieni il magazzino. Questo perché effettui vendite “domestiche” in quei Paesi. L’OSS non copre le vendite domestiche effettuate dallo stesso Paese di stoccaggio. OSS copre invece le vendite a distanza transfrontaliere effettuate da un solo Paese verso consumatori di altri Stati membri. Dovrai anche gestire gli Intrastat e la corretta documentazione per i trasferimenti intra-UE dei tuoi beni propri, in base al D.L. 331/1993. Le norme IVA sono nel D.P.R. 633/1972 e nella Direttiva 2006/112/CE. Ogni Paese ha scadenze, formati dichiarativi e regole di fatturazione proprie: pianifica l’operatività prima di attivare piani di stoccaggio multi-Paese.
Posso usare il regime forfettario se vendo tramite marketplace? Quali sono i limiti pratici?
Sì, se rispetti i requisiti della L. 190/2014 e successive modifiche. Il limite di ricavi è 85.000 euro annui. Il reddito si calcola applicando il coefficiente di redditività del 40% ai ricavi. Su quel reddito paghi l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% per i primi cinque anni se ne hai i requisiti. In forfettario non addebiti IVA né la detrai. Questo è un vantaggio se vendi a consumatori e hai costi con poca IVA detraibile. È uno svantaggio se sostieni molti acquisti con IVA. Se stocchi merce in altri Paesi UE, potresti dover aprire una posizione IVA locale nonostante il forfettario italiano. Per i contributi INPS alla Gestione Commercianti paghi i minimi e l’eventuale eccedenza; puoi chiedere la riduzione del 35%. Occhio alle cause di esclusione: partecipazioni in S.r.l. che esercitano attività riconducibili, regimi speciali IVA, e lavoro dipendente prevalente in alcune condizioni. Verifica ogni profilo sulle fonti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.
Quali contributi INPS pago e come si calcolano? Posso ridurli o rateizzarli?
I commercianti versano contributi fissi annui calcolati su un minimale definito dall’INPS e, se il reddito supera quel minimale, un’aliquota percentuale sull’eccedenza. L’INPS aggiorna ogni anno minimale, massimale e aliquote con apposita circolare. I contributi fissi si pagano di norma in quattro rate. L’eccedenza si versa in sede di dichiarazione Redditi con F24. Se aderisci al forfettario, puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi. Puoi anche chiedere la rateazione secondo le regole INPS in caso di difficoltà finanziaria. Tieni traccia di quanto versi perché i contributi incidono sul reddito imponibile IRPEF nel regime ordinario (sono deducibili) e influiscono sul calcolo dell’imposta sostitutiva nel forfettario. Le regole sono consultabili su Normattiva, portale INPS e circolari annuali.
