Codice ATECO 90.13.00: cosa significa e cosa posso farci?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

Per pittori, scultori e scrittori usa i codici ATECO della famiglia 90.03 (es. 90.03.02 e 90.03.01). Il codice 90.13.00 non risulta tra i codici ATECO 2007.

  • ATECO artisti: 90.03.02 (pittori, scultori), 90.03.01 (scrittori, sceneggiatori), 90.03.09 (altre creazioni artistiche e letterarie).
  • Previdenza: Gestione Separata INPS per i creatori; Fondo Lavoratori dello Spettacolo solo per performer (cantanti, attori) con codici 90.01.
  • Regimi fiscali: forfettario (soglia 85.000 euro, coefficiente 67%) o ordinario (IRPEF a scaglioni 2026, IVA detraibile).

ATECO per artisti: come scegliere il codice corretto

Nel 2026, per chi crea opere d’arte originali, i codici ATECO da usare stanno nel gruppo 90.03 “Creazioni artistiche e letterarie”. Esempi tipici:

  • 90.03.02: attività di scultori, pittori, altri artisti figurativi.
  • 90.03.01: attività di scrittori e sceneggiatori.
  • 90.03.09: altre creazioni artistiche e letterarie (quando non c’è un sotto-codice più preciso).

Molti confondono 90.13.00. Questo codice non è presente nell’elenco ATECO 2007. Per sicurezza, consulta l’elenco aggiornato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate e dall’ISTAT.

Scegli il codice che descrive l’attività prevalente. Se dipingi e, ogni tanto, scrivi testi, metti 90.03.02 come prevalente. Potrai aggiungere un secondario per le attività accessorie.

Come aprire la Partita IVA da artista

Passi operativi e modulistica

Apri la Partita IVA come libero professionista. Usa il modello AA9/12. È il modulo anagrafico per persone fisiche senza società. Lo trovi sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Invio del modello AA9/12:

  • Telematico con SPID/CIE/CNS tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate.
  • Consegna allo sportello dell’ufficio competente.
  • Raccomandata A/R (meno usata perché rallenta i tempi).
  • Tramite intermediario abilitato.

Nel modulo indica: codice ATECO, regime fiscale scelto, domicilio fiscale, eventuale sede studio. Chiedi l’abilitazione alla fatturazione elettronica fin da subito.

PEC, e‑fattura, registri

Attiva una PEC per ricevere comunicazioni ufficiali. Per le fatture usa lo SDI. Dal 2024 l’e‑fattura è obbligatoria per tutti, compresi i forfettari. Conserva le fatture in modo digitale a norma.

Iscrizione previdenziale

Per i creatori (pittori, scultori, scrittori 90.03) la previdenza è nella Gestione Separata INPS. Non ci sono minimali fissi. I contributi si calcolano in percentuale sul reddito.

Se invece fai performance dal vivo (attore, musicista, danzatore 90.01), rientri nel Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo gestito da INPS. Cambiano regole e contributi. Verifica sempre la corretta gestione in base all’attività effettiva.

Regimi fiscali per artisti: forfettario o ordinario

Regime forfettario (L. 190/2014, art. 1 commi 54‑89)

È il regime semplificato per persone fisiche. Soglia di ricavi: 85.000 euro annui. Se superi 100.000 nello stesso anno, esci subito dal regime per quell’anno.

Requisiti principali: niente partecipazioni di controllo in SRL che svolgono attività collegata; niente regimi IVA speciali; residenza in Italia (oppure UE/SEE con almeno il 75% dei redditi prodotti in Italia). Vedi le versioni aggiornate su Normattiva e circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Imposte: paghi un’imposta sostitutiva del 15%. Puoi scendere al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti di start‑up (nessuna attività simile nei 3 anni precedenti, nuova attività non mera prosecuzione di lavoro dipendente, e altri paletti di legge).

Reddito imponibile: ricavi incassati x coefficiente di redditività. Per le attività 90.03 si usa, in via pratica, il coefficiente del 67% previsto per il gruppo “altre attività economiche” dell’allegato alla L. 190/2014. Dal risultato detrai i contributi previdenziali versati.

IVA: non la addebiti in fattura e non la detrai sugli acquisti. Apponi la marca da bollo da 2 euro sulle fatture senza IVA sopra 77,47 euro. Non applichi ritenuta d’acconto (art. 1, comma 67, L. 190/2014).

Contabilità: semplificata. Tieni traccia incassi e pagamenti secondo principio di cassa. Emetti e‑fattura e versi l’imposta sostitutiva con acconti e saldo come l’IRPEF.

Regime ordinario (DPR 917/1986 – TUIR; DPR 633/1972 – IVA)

Lo usi se non puoi stare nel forfettario o se ti conviene per i costi elevati. Reddito = compensi incassati meno costi inerenti e contributi. Vige il principio di cassa per i professionisti.

IRPEF 2026: tre scaglioni. 23% fino a 28.000 euro. 33% da 28.001 a 50.000. 43% oltre 50.000. Si aggiungono le addizionali regionale e comunale. Riferimenti su Gazzetta Ufficiale e portale Normattiva.

IVA: la applichi in fattura alle aliquote di legge. Detrai l’IVA sugli acquisti inerenti. Gestisci liquidazioni periodiche, esterometro via SDI e dichiarazione annuale IVA.

Ritenute: in ordinario, i clienti sostituti d’imposta operano ritenuta del 20% sui tuoi compensi professionali. Conguagli in dichiarazione.

Contributi INPS: come si calcolano per gli artisti

Gestione Separata INPS (L. 335/1995, art. 2, c. 26)

Per i codici 90.03, versi alla Gestione Separata. L’aliquota viene fissata ogni anno da INPS con circolare. Negli ultimi anni è intorno al 26% per i professionisti senza altra tutela.

Base contributiva: di regola è il reddito professionale (principio di cassa). Paghi con F24 alle stesse scadenze di saldo e acconti imposte. Non ci sono minimali, ma esistono massimali annuali. I contributi sono deducibili dal reddito.

Prestazioni: indennità di maternità/paternità, malattia, NASpI non prevista per lavoro autonomo. Verifica annualmente le aliquote e le prestazioni nelle circolari INPS.

Fondo Lavoratori dello Spettacolo (ex ENPALS)

Se fai performance dal vivo con codici 90.01, potresti ricadere nel Fondo dello Spettacolo. Le regole contributive sono diverse. In molti casi contribuisce anche il committente. Consulta il sito INPS e la normativa di settore.

Diritti d’autore, opere e servizi: differenze fiscali

Un artista può incassare in tre modi:

  • Prestazioni professionali: servizi creativi su commissione. Rientrano nel lavoro autonomo. Con IVA in ordinario; senza IVA in forfettario.
  • Vendita di opere fisiche: cessione del bene. In ordinario con IVA; in forfettario senza IVA.
  • Diritti d’autore: cessione o licenza di diritti su opere. Può essere lavoro autonomo o reddito diverso.

Se i diritti d’autore sono collegati in modo abituale alla tua attività con Partita IVA, li imponi come lavoro autonomo. Se sono occasionali e non professionali, possono essere redditi diversi con ritenuta alla fonte del 20%. L’art. 54 TUIR prevede un abbattimento forfetario della base imponibile dei diritti d’autore (percentuali diverse in base all’età). Verifica sempre la casistica concreta.

Operazioni con clienti esteri e fatture elettroniche

Clienti UE con partita IVA: per servizi generici si applica il luogo di tassazione del committente (art. 7-ter DPR 633/1972). Emissione fattura senza IVA con inversione contabile. Indica il VIES del cliente.

Clienti extra-UE: fuori campo IVA in molti casi. Indica norma di non imponibilità in fattura. Conserva prova dello status estero.

Privati UE: regole variabili per beni digitali e vendite a distanza. Valuta OSS/IOSS se vendi in modo rilevante a consumatori UE. Consulta le guide dell’Agenzia delle Entrate.

Regola decisionale rapida

Usa questa scorciatoia logica.

  • Se crei opere originali senza performance dal vivo, scegli ATECO 90.03.x e iscriviti in Gestione Separata INPS.
  • Se fai performance dal vivo come attore, musicista o danzatore, usa ATECO 90.01.x e verifica l’inquadramento nel Fondo Lavoratori dello Spettacolo.
  • Se prevedi ricavi sotto 85.000 euro e costi bassi, valuta il forfettario (imposta 15% o 5% start‑up; coefficiente 67%).
  • Se hai costi elevati, clienti che richiedono IVA detraibile o vuoi detrarre grandi investimenti, valuta l’ordinario.
  • Se incassi diritti d’autore occasionali non legati alla Partita IVA, trattali come redditi diversi con ritenuta 20%; se invece sono parte stabile del lavoro, includili nei compensi professionali.

Riferimenti normativi essenziali (testuali)

DPR 633/1972 (IVA), DPR 917/1986 – TUIR (IRPEF e redditi di lavoro autonomo), L. 190/2014 art. 1 commi 54‑89 e allegati (regime forfettario e coefficienti di redditività), L. 335/1995 art. 2 comma 26 (Gestione Separata INPS), provvedimenti e circolari dell’Agenzia delle Entrate su fatturazione elettronica e forfettario, circolari INPS annuali sulle aliquote Gestione Separata, aggiornamenti in Gazzetta Ufficiale e portale Normattiva, documentazione del Ministero del Lavoro per il Fondo Lavoratori dello Spettacolo.

Esempio numerico sintetico in forfettario

Incassi annui 20.000 euro. Coefficiente 67%. Reddito lordo: 13.400 euro. Contributi stimati Gestione Separata 26%: 3.484 euro (verifica l’aliquota INPS dell’anno). Reddito imponibile imposta sostitutiva: 13.400 meno 3.484 = 9.916 euro. Imposta 5% start‑up: 496 euro. Tasse + contributi: circa 3.980 euro. Netto stimato: 16.020 euro. Esempio didattico: aggiorna percentuali e addizionali in base all’anno.

Scenario Requisiti principali Adempimenti chiave Imposte/Contributi Tempistiche
Pittore/scultore 90.03.02 in forfettario Ricavi ≤ 85.000; assenza cause di esclusione AA9/12; e‑fattura; marca da bollo; Gestione Separata Imposta sostitutiva 15% (5% start‑up); contributi Gestione Separata su reddito forfetario Partita IVA in 1‑2 giorni; imposte a giugno/novembre; INPS con F24 alle stesse scadenze
Scrittore 90.03.01 in ordinario Ricavi oltre soglia o costi elevati AA9/12; liquidazioni IVA; registri IVA; ritenute IRPEF progressiva 23‑33‑43% + addizionali; IVA detraibile; contributi Gestione Separata Liquidazioni IVA mensili/trimestrali; dichiarazioni annuali entro scadenze
Performer 90.01.x (spettacolo) Attività di esibizione dal vivo Inquadramento Fondo Spettacolo; verifiche contrattuali Contributi Fondo Spettacolo; tassazione come lavoro autonomo o subordinato a seconda del rapporto Iscrizione/posizione INPS spettacolo all’avvio; versamenti secondo flussi
Diritti d’autore occasionali Non abituali, fuori Partita IVA Contratto cessione/licenza; ritenuta 20% a cura del committente Redditi diversi; abbattimenti art. 54 TUIR ove spettanti Ritenuta all’atto del pagamento; dichiarazione redditi annuale
Clienti UE B2B (servizi) Cliente con VAT attiva in VIES Fattura senza IVA con inversione contabile; invio SDI Fuori campo IVA Italia (art. 7‑ter); nessuna ritenuta Fattura al momento dell’esigibilità; esterometro via SDI

FAQ

Il codice 90.13.00 è valido per un artista nel 2026?

No. Nell’elenco ATECO 2007 non risulta un 90.13.00 per “altre attività di creazioni artistiche”. Per chi crea opere d’arte originali si usano i codici 90.03.x. In particolare: 90.03.02 per pittori e scultori; 90.03.01 per scrittori e sceneggiatori; 90.03.09 per altre creazioni artistiche e letterarie non classificabili altrove. Scegli il codice in base all’attività prevalente e, se necessario, aggiungi un codice secondario per attività accessorie. In caso di dubbi, verifica il repertorio ATECO dell’Agenzia delle Entrate e dell’ISTAT e conserva una stampa della classificazione scelta nel fascicolo della tua attività.

Meglio il regime forfettario o l’ordinario per un artista?

Dipende dalla struttura dei costi e dal tipo di clientela. Se i costi sono bassi e i ricavi sotto 85.000 euro, il forfettario è spesso più conveniente. Usi il coefficiente 67% per stimare il reddito e paghi l’imposta sostitutiva del 15% (5% se start‑up con requisiti). Non applichi IVA e non subisci ritenute. Se invece hai costi elevati (attrezzature, studio, personale), oppure lavori con clienti che preferiscono detrarre l’IVA, valuta l’ordinario. In ordinario deduci i costi effettivi, detrai l’IVA, ma paghi l’IRPEF a scaglioni (23‑33‑43% nel 2026) e gestisci adempimenti più complessi. Fai sempre un confronto numerico con dati realistici, includendo addizionali e contributi INPS.

Come si calcolano i contributi INPS per un artista in Gestione Separata?

La base è il reddito di lavoro autonomo determinato per cassa. In forfettario: ricavi x coefficiente (67%) meno contributi dedotti l’anno prima. In ordinario: compensi meno costi deducibili. Sull’imponibile previdenziale applichi l’aliquota fissata da INPS ogni anno con circolare. Negli ultimi anni è intorno al 26% per i professionisti senza altra tutela. I contributi si versano con F24 alle scadenze di saldo e acconti imposte. Sono deducibili dal reddito, quindi riducono la base imponibile fiscale. Non ci sono minimali da versare se non hai reddito; però, con redditi bassi, puoi maturare meno contributi utili ai fini pensionistici. Controlla ogni anno le percentuali e i massimali sulla documentazione INPS.

Come fatturo diritti d’autore e cessione di opere?

Prestazioni su commissione: emetti fattura. In forfettario senza IVA, con marca da bollo. In ordinario con IVA e, se il cliente è sostituto, con ritenuta d’acconto. Vendita di opere fisiche: è una cessione di beni. In ordinario applichi l’IVA; in forfettario non la addebiti. Diritti d’autore: se sono parte stabile della tua attività con Partita IVA, li tratti come lavoro autonomo e li fatturi. Se invece sono occasionali e non professionali, possono essere “redditi diversi” con ritenuta del 20% operata dal committente. L’art. 54 del TUIR prevede un abbattimento forfetario della base imponibile dei diritti d’autore. Serve analizzare il contratto e la ricorrenza per inquadrare bene.

Quali sono le principali norme da conoscere per partire senza errori?

Per IVA e territorialità: DPR 633/1972 (in particolare art. 7‑ter per i servizi verso soggetti esteri). Per IRPEF e regole del lavoro autonomo: DPR 917/1986 – TUIR (articoli su determinazione del reddito e diritti d’autore). Per il regime forfettario: L. 190/2014 art. 1 commi 54‑89 e relativi allegati con i coefficienti di redditività e le cause di esclusione, come aggiornati dalle leggi di bilancio. Per la previdenza dei professionisti senza cassa: L. 335/1995 art. 2 comma 26 e circolari INPS annuali con le aliquote della Gestione Separata. Per lo spettacolo: normativa INPS sul Fondo Lavoratori dello Spettacolo. Verifica sempre le versioni vigenti su Gazzetta Ufficiale, portale Normattiva, siti dell’Agenzia delle Entrate, INPS e Ministero del Lavoro.

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