Codice ATECO 88.99.01: cosa significa e cosa include?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Per lavorare come assistente sociale usa il codice ATECO 88.99.01, apri Partita IVA da libero professionista con il modello AA9/12, iscriviti alla Gestione Separata INPS e scegli il regime fiscale adatto.

  • Codice ATECO: 88.99.01 “Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca”. Iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali obbligatoria (Legge 84/1993 e DPR 328/2001).
  • Previdenza: Gestione Separata INPS, aliquota contributiva aggiornata dalle circolari INPS; rivalsa 4% facoltativa in fattura (Legge 662/1996).
  • Fiscale: forfettario (imposta 15% o 5% start-up; coefficiente 78%; niente IVA/ritenute) o ordinario (IVA, IRPEF a scaglioni, deduzione costi reali).

Quale codice ATECO scegliere e chi può esercitare

Per l’attività individuale di assistente sociale il codice ATECO consigliato è 88.99.01. Indica servizi di assistenza sociale non residenziale non classificati altrove. Copre consulenza, presa in carico, mediazione, orientamento e supporto a persone e famiglie.

Per esercitare serve l’iscrizione all’Ordine degli Assistenti Sociali e all’Albo professionale, sezione A (assistente sociale specialista) o sezione B (assistente sociale). La base normativa è la Legge 84/1993 e il DPR 328/2001, reperibili sul portale Normattiva.

Se operi come libero professionista non avvii un’impresa commerciale. Non serve SCIA comunale. Non serve iscrizione al Registro Imprese. Servono invece Partita IVA, iscrizione INPS e polizza RC professionale ai sensi del DPR 137/2012.

Come aprire la Partita IVA: iter e moduli

Modello AA9/12: contenuto e invio

Il modello AA9/12 serve ad aprire, variare o chiudere la Partita IVA da persona fisica. Indichi dati anagrafici, domicilio fiscale, codice ATECO, regime contabile, data inizio attività. La base è l’articolo 35 del DPR 633/1972.

Puoi presentarlo in quattro modi: invio telematico all’Agenzia delle Entrate, consegna allo sportello, raccomandata A/R, tramite intermediario abilitato. La decorrenza è immediata dalla data scelta. Conserva la ricevuta di attribuzione della Partita IVA.

Iscrizione alla Gestione Separata INPS

Gli assistenti sociali non hanno una cassa professionale dedicata. Versano i contributi alla Gestione Separata INPS. L’iscrizione si fa online sul portale INPS. L’aliquota contributiva si aggiorna con circolari INPS annuali. Nel 2026 si applica l’aliquota per professionisti senza cassa indicata da INPS.

La base di calcolo è il reddito professionale. Nel forfettario è il reddito forfettario. Nell’ordinario è il reddito analitico. Non ci sono minimali fissi. È ammessa la rivalsa INPS del 4% in fattura, prevista dall’articolo 1, comma 212, della Legge 662/1996.

Fatturazione elettronica, PEC e conservazione

La fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i titolari di Partita IVA, inclusi i forfettari. Riferimenti: D.Lgs. 127/2015 e successive modifiche, e DL 36/2022 convertito in legge. Le fatture transitano tramite il Sistema di Interscambio.

Serve una PEC attiva per le comunicazioni ufficiali. Devi assolvere l’imposta di bollo sulle fatture senza IVA superiori a 77,47 euro. La conservazione elettronica delle fatture deve rispettare le regole tecniche dell’Agenzia delle Entrate.

Polizza RC professionale e privacy

La polizza di responsabilità civile professionale è obbligatoria per le professioni ordinistiche (DPR 137/2012). Copre i danni causati a terzi nell’esercizio dell’attività. Indicala nel preventivo al cliente.

Gestisci i dati sensibili dei clienti in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Prepara informativa, consenso e un registro dei trattamenti adeguato ai servizi sociali resi.

Scelta del regime fiscale: forfettario o ordinario

Regime forfettario: requisiti, vantaggi e limiti

Il regime forfettario è il regime naturale semplificato. Si applica se i ricavi annui non superano 85.000 euro. La norma base è la Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89, con modifiche di leggi successive. È prevista l’uscita immediata se incassi oltre 100.000 euro nel corso d’anno.

Per gli assistenti sociali il coefficiente di redditività è 78%. Significa che il reddito imponibile si calcola applicando il 78% ai compensi incassati (principio di cassa: contano gli incassi effettivi), poi si sottraggono i contributi previdenziali versati nell’anno.

L’imposta sostitutiva è del 15%. Scende al 5% per i primi cinque anni se rispetti i requisiti start-up (nessuna attività analoga nei tre anni precedenti, avvio ex novo, ecc.). Non applichi l’IVA in fattura e non subisci ritenute d’acconto. Apponi marca da bollo quando dovuta.

Non deduci i costi reali (affitto, software, auto). La tassazione usa il coefficiente. Puoi però dedurre integralmente i contributi INPS. Restano gli obblighi di conservazione e le scadenze di imposte e contributi con modello F24.

Regime ordinario: quando conviene

Nel regime ordinario applichi l’IVA sulle prestazioni imponibili. Detrai l’IVA sugli acquisti. Tassi IRPEF a scaglioni secondo l’articolo 11 del TUIR (DPR 917/1986) come aggiornato dalle ultime leggi di bilancio.

In questo regime deduci i costi effettivi e ammortizzi i beni strumentali. Sulle fatture ai clienti professionali applichi la ritenuta d’acconto del 20% (articoli 25 e 25-bis DPR 600/1973). La contabilità richiede registri IVA, liquidazioni periodiche, esterometro se dovuto.

Conviene se sostieni molti costi detraibili e deducibili, se investi in attrezzature, se collabori con committenti esteri con operazioni non imponibili o reverse charge, o se superi stabilmente i 85.000 euro di ricavi.

IVA ed esenzioni nel settore sociale

Le prestazioni di assistenza sociale possono essere esenti IVA solo in casi specifici. La norma è l’articolo 10 del DPR 633/1972. L’esenzione riguarda in particolare servizi socio-sanitari e assistenziali resi da enti del Terzo settore, ONLUS, cooperative sociali o soggetti accreditati, secondo i numeri 27-ter e correlati.

Il libero professionista assistente sociale, senza inquadramento come ente agevolato o senza convenzioni qualificate, normalmente applica l’IVA alle prestazioni nel regime ordinario. Nel regime forfettario l’IVA non si applica per scelta di regime, non per natura dell’operazione.

Esempi numerici: come si calcola

Esempio A: regime forfettario al 5%

Incassi annui: 30.000 euro. Reddito forfettario: 30.000 × 78% = 23.400 euro. Contributi INPS (aliquota Gestione Separata secondo circolare INPS; ipotizziamo 26,07%): 23.400 × 26,07% = 6.097,38 euro.

Imponibile imposta sostitutiva: 23.400 − 6.097,38 = 17.302,62 euro. Imposta 5%: 865,13 euro. Totale imposte+contributi: circa 6.962,51 euro. Netto stimato: 30.000 − 6.962,51 = 23.037,49 euro.

Esempio B: regime forfettario al 15%

Stesse ipotesi di incassi. Contributi come sopra: 6.097,38 euro. Imposta 15% su 17.302,62 euro: 2.595,39 euro. Totale: 8.692,77 euro. Netto: 21.307,23 euro.

Esempio C: regime ordinario

Compensi: 30.000 euro (imponibili IVA). Costi deducibili: 8.000 euro. Reddito professionale: 22.000 euro. Contributi INPS: 22.000 × aliquota Gestione Separata (es. 26,07%) = 5.735,40 euro, deducibili dal reddito.

Reddito imponibile IRPEF: 22.000 − 5.735,40 = 16.264,60 euro. IRPEF calcolata con gli scaglioni vigenti nel 2026 (art. 11 TUIR). Ipotizza poi detrazioni personali. L’IVA dipende da acquisti detraibili: con 2.000 euro di IVA a credito e 6.600 euro di IVA a debito, versi la differenza. La ritenuta d’acconto subita dai clienti riduce gli acconti ma non l’imposta finale.

Regola decisionale rapida

Se prevedi ricavi sotto 85.000 euro e costi reali bassi, scegli il forfettario. Hai imposta semplice, niente IVA, coefficienti favorevoli. Valuta il 5% start-up nei primi cinque anni se rispetti i requisiti.

Se hai costi alti, investimenti e acquisti con IVA rilevante, considera l’ordinario. Potrai dedurre i costi e detrarre l’IVA. Verifica gli scaglioni IRPEF per capire il risparmio complessivo.

Se lavori con enti del Terzo settore o in convenzione pubblica, verifica se rientri in esenzioni IVA dell’articolo 10 DPR 633/1972. L’esenzione dipende dal tipo di soggetto e dal servizio reso, non solo dalla prestazione.

Se superi 85.000 euro, l’ordinario diventa obbligatorio. Se superi 100.000 euro in corso d’anno nel forfettario, esci subito dal regime per quell’anno secondo la Legge 190/2014 e successive modifiche.

In ogni caso, controlla: Albo attivo (Legge 84/1993), iscrizione INPS Gestione Separata, polizza RC (DPR 137/2012), fatturazione elettronica (D.Lgs. 127/2015), privacy GDPR.

Scadenze e adempimenti ricorrenti

Fatture elettroniche: emetti entro dodici giorni dall’operazione. Per la PA usa tracciato e codici ufficio (DM 55/2013). Liquida IVA mensile o trimestrale se in ordinario.

Imposta di bollo su fatture senza IVA: versamento trimestrale secondo calendario Agenzia delle Entrate. Conservazione elettronica a norma entro i termini.

Imposte e contributi: saldo e primo acconto entro il 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione). Secondo acconto entro il 30 novembre. I contributi INPS si versano con F24 alle stesse scadenze delle imposte, sulla base del reddito dichiarato.

Modello Redditi PF e ISA se dovuti: invio telematico entro le scadenze annuali. Certificazioni e adempimenti privacy aggiornati periodicamente.

Riferimenti normativi principali

Professione: Legge 84/1993; DPR 328/2001; DPR 137/2012 (RC professionale). Fiscale: DPR 917/1986 (TUIR), Legge 190/2014 e successive modifiche (regime forfettario), DPR 633/1972 (IVA), DPR 600/1973 (ritenute). Fatturazione elettronica: D.Lgs. 127/2015 e DL 36/2022. Previdenza: circolari annuali INPS Gestione Separata. Fonti istituzionali: portale Normattiva, Agenzia delle Entrate, INPS, Ministero del Lavoro.

Scenario Requisiti chiave Imposte e contributi Tempistiche e adempimenti
Libero professionista in regime forfettario 5% (start-up) Ricavi ≤ 85.000 euro; requisiti start-up; Albo attivo; codice ATECO 88.99.01 Imposta sostitutiva 5%; coefficiente 78%; no IVA/ritenute; INPS Gestione Separata su reddito forfettario; rivalsa 4% facoltativa AA9/12 subito; iscrizione INPS all’avvio; e-fattura immediata; saldo/acconti 30 giugno e 30 novembre; bollo trimestrale
Libero professionista in regime forfettario 15% Ricavi ≤ 85.000 euro; non possiedi requisiti 5%; Albo attivo Imposta sostitutiva 15%; coefficiente 78%; no IVA/ritenute; INPS su reddito forfettario; contributi deducibili Stessi adempimenti del 5%; monitoraggio soglia 100.000 euro per uscita immediata
Regime ordinario con IVA Ricavi elevati o costi importanti; scelta o obbligo; Albo attivo IVA 22% salvo esenzioni art. 10 DPR 633/1972; IRPEF a scaglioni art. 11 TUIR; ritenuta 20% subita; INPS su reddito analitico Registri IVA; liquidazioni periodiche; esterometro se necessario; acconti/saldi IRPEF e INPS alle scadenze
Prestazioni in convenzione ETS/PA con esenzione IVA Rapporto con soggetto qualificato (ETS, cooperativa sociale, PA) e requisiti oggettivi dell’art. 10 DPR 633/1972 Operazioni esenti IVA; IRPEF e INPS invariati; nessuna detrazione IVA acquisti su operazioni esenti Verifica contratti e accreditamenti; corretta causale in fattura elettronica; gestione pro-rata se attività miste
Studio associato o società tra professionisti (STP) Almeno due professionisti; atto costitutivo; iscrizione sezione speciale Albo Regime fiscale della forma scelta (trasparenza o IRES); IVA ordinaria; previdenza in Gestione Separata pro-quota Costituzione, apertura P.IVA dello studio, accordi tra associati; obblighi contabili più strutturati

FAQ

Qual è il codice ATECO corretto per un assistente sociale e quando potrei usarne uno diverso?

Per il libero professionista assistente sociale il codice ATECO consigliato è 88.99.01. Copre le attività di assistenza sociale non residenziale non classificate altrove, come consulenza, mediazione familiare, tutoraggio all’autonomia e supporto alla genitorialità. Se svolgi attività prevalente di consulenza organizzativa o formazione aziendale potresti valutare un codice differente dell’area consulenza o istruzione. Tuttavia, se il cuore del servizio resta l’intervento sociale alla persona e alla comunità, il 88.99.01 rimane il più coerente. Se operi tramite cooperativa sociale o ente del Terzo settore, l’inquadramento cambia perché si tratta di impresa/ente e non di libera professione. La scelta corretta discende dalla prevalenza delle prestazioni. In caso di dubbi descrivi le attività specifiche e confrontale con le descrizioni ufficiali ATECO fornite dall’Agenzia delle Entrate, così da evitare riclassificazioni e sanzioni.

Sono un assistente sociale: devo applicare l’IVA o esiste un’esenzione per le mie prestazioni?

Se operi come libero professionista in regime ordinario, per regola applichi l’IVA ordinaria alle prestazioni di servizi (articolo 3 e articolo 10 del DPR 633/1972). L’esenzione IVA nel sociale riguarda in genere soggetti qualificati (ETS, ONLUS, cooperative sociali) e specifiche prestazioni socio-assistenziali, secondo l’articolo 10 del DPR 633/1972. Il professionista individuale, non inquadrato come ente agevolato e senza convenzione qualificata, normalmente non rientra nelle esenzioni. Nel regime forfettario non applichi l’IVA per scelta di regime, non per natura dell’operazione. Se lavori in convenzione con enti pubblici o ETS, verifica se le condizioni oggettive e soggettive dell’esenzione sono presenti. Attenzione: le operazioni esenti azzerano la detrazione IVA sugli acquisti correlati e possono richiedere il pro-rata in caso di attività miste. Conserva contratti e determine di accreditamento per giustificare l’esenzione in caso di controlli.

Come funzionano i contributi INPS in Gestione Separata e la rivalsa del 4%?

Gli assistenti sociali versano alla Gestione Separata INPS perché non esiste una cassa professionale dedicata. La base normativa è nelle circolari annuali INPS e nella Legge 335/1995. L’aliquota si applica al reddito professionale: nel forfettario al reddito determinato col coefficiente, nell’ordinario al reddito analitico. I contributi sono deducibili dal reddito imponibile fiscale. Puoi inserire in fattura una rivalsa INPS del 4% (articolo 1, comma 212, Legge 662/1996). Non è un’imposta, ma un importo che il cliente rimborsa a titolo di contributo. La rivalsa concorre ai compensi. Nel forfettario, pur non applicando IVA né ritenute, puoi indicare la rivalsa 4%. Nell’ordinario la rivalsa è imponibile IVA e soggetta a ritenuta se la fattura lo prevede. Non esistono minimali fissi come per artigiani e commercianti, ma sussistono massimali contributivi annuali. Verifica sempre l’aliquota aggiornata sul sito INPS per l’anno in corso.

Meglio forfettario o ordinario per un assistente sociale che spende molto in formazione e strumenti?

Dipende dall’incrocio tra costi reali, detraibilità IVA e scaglioni IRPEF. Se hai molti costi documentati (superiori, in media, al 22% dei compensi), l’ordinario spesso è più vantaggioso perché deduci i costi effettivi e detrai l’IVA su acquisti e servizi. Se compri software, formazione specialistica, affitti uno studio, sostieni viaggi e attrezzature, l’IVA detraibile può essere rilevante. Se invece i costi sono contenuti e prevedi ricavi entro 85.000 euro, il forfettario è semplice e spesso più leggero. Ricorda: nel forfettario non applichi IVA, non deduci i costi reali e usi il coefficiente 78%, ma deduci integralmente i contributi INPS. Considera anche le prospettive: se stai per superare stabilmente 85.000 euro, preparati all’ordinario. Le basi normative di riferimento: Legge 190/2014 per il forfettario e DPR 917/1986 per l’IRPEF in ordinario.

Quali sono gli adempimenti imprescindibili all’avvio e le scadenze chiave durante l’anno?

All’avvio: iscrizione all’Albo professionale (Legge 84/1993 e DPR 328/2001), apertura Partita IVA con modello AA9/12 (articolo 35 DPR 633/1972), iscrizione alla Gestione Separata INPS, PEC attiva, scelta del regime fiscale, polizza RC professionale (DPR 137/2012). Subito pronti: fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (D.Lgs. 127/2015; DL 36/2022). Se emetti fatture senza IVA, gestisci l’imposta di bollo con versamento trimestrale. Se sei in ordinario, esegui liquidazioni IVA mensili o trimestrali e invii le comunicazioni periodiche richieste. A fine anno: prepara il Modello Redditi PF, determina saldo e acconti di imposta sostitutiva o IRPEF e dei contributi INPS. Le scadenze principali sono: 30 giugno per saldo e primo acconto, 30 novembre per secondo acconto. Le fatture elettroniche vanno emesse entro dodici giorni dall’operazione. Conserva digitalmente le fatture secondo le regole dell’Agenzia delle Entrate. Mantieni aggiornati gli adempimenti privacy in base al GDPR, data la natura sensibile delle informazioni trattate.

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