Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il codice ATECO tipico per il consulente finanziario è 66.19.22 (abilitato all’offerta fuori sede). Per la consulenza finanziaria indipendente si usa di norma 66.19.29. Le attività e gli adempimenti cambiano molto tra i due.
- ATECO: 66.19.22 per consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede; 66.19.29 per consulenza finanziaria indipendente; codici diversi per agenti e mediatori del credito.
- IVA: collocamento e intermediazione spesso esenti ex art. 10 DPR 633/1972; consulenza indipendente imponibile al 22%.
- INPS: di regola Gestione Separata per consulenti finanziari; Gestione Commercianti per agenti/mediatori del credito con minimali fissi.
Qual è il codice ATECO giusto per chi fa consulenza finanziaria
La scelta del codice ATECO definisce attività consentite, imposte e contributi. È la “carta d’identità” dell’attività in Partita IVA.
Per consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede si usa in via ordinaria 66.19.22. Indica chi promuove e colloca strumenti e servizi finanziari per conto di intermediari autorizzati.
Per la consulenza finanziaria indipendente, cioè pagata solo dal cliente e senza collocamento, si adotta spesso 66.19.29 (altre attività ausiliarie dei servizi finanziari n.c.a.). Verifica sempre la descrizione ATECO in fase di apertura.
Fonti normative da considerare
Le attività e i confini professionali discendono dal Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998, c.d. TUF), dai regolamenti attuativi Consob, dalla disciplina MiFID II recepita in Italia, nonché dal D.Lgs. 141/2010 per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Le versioni vigenti sono consultabili sul portale Normattiva e sui siti istituzionali di Consob, OCF e OAM.
Attività che puoi svolgere e limiti operativi
Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (66.19.22): promuove e colloca prodotti e servizi per conto di un intermediario autorizzato (banca, SIM, SGR). Agisce come incaricato, nel perimetro del mandato. È iscritto all’Albo tenuto dall’OCF, in base al TUF e alla relativa regolamentazione.
Consulente finanziario autonomo (indipendente, di norma 66.19.29): presta raccomandazioni personalizzate remunerate solo dal cliente. Non colloca prodotti e non percepisce incentivi o retrocessioni. È iscritto alla sezione “autonomi” dell’Albo OCF. Opera sotto il quadro MiFID II e Regolamento Intermediari Consob.
Agente in attività finanziaria e mediatore creditizio: sono figure diverse, regolate dal D.Lgs. 141/2010 e vigilate dall’OAM. Intermediano finanziamenti e mutui. Richiedono codici ATECO specifici di intermediazione creditizia, non il 66.19.22.
Cosa non puoi fare come consulente finanziario
Non puoi ricevere somme di denaro dai clienti per gestirle tu. La gestione di portafogli per conto terzi è riservata a intermediari autorizzati (SIM, SGR) abilitati ai sensi del TUF. Anche la custodia valori è vietata senza autorizzazione.
Se sei consulente autonomo, non puoi collocare prodotti, né percepire commissioni da intermediari. La tua remunerazione arriva solo dal cliente.
IVA, imposte dirette e regimi fiscali
IVA: la consulenza finanziaria indipendente è in genere imponibile IVA al 22%. Le prestazioni di pura intermediazione e collocamento di prodotti finanziari possono essere esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972 (operazioni finanziarie e relative intermediazioni). Serve analizzare con precisione i contratti e la causale della provvigione o parcella.
Regime forfettario: è il regime agevolato per ricavi/compensi fino a 85.000 euro annui. Applica un coefficiente di redditività al fatturato per determinare il reddito. Per i servizi professionali e finanziari il coefficiente è 78%. Imposta sostitutiva 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti “start-up” (assenza di attività simile nei tre anni precedenti, non proseguimento, struttura minima), poi 15%. La fuoriuscita immediata scatta se superi 100.000 euro di incassi nell’anno.
Esempio forfettario: incassi 30.000 euro. Reddito forfettario 30.000 x 78% = 23.400 euro. Imposta sostitutiva 5% = 1.170 euro (più contributi INPS da calcolare a parte). Superati i 5 anni o se non hai i requisiti “start-up”, l’imposta è 15%.
Regime ordinario: si tassano i profitti reali (ricavi meno costi deducibili), con IRPEF a scaglioni e addizionali. Per il 2026 sono in vigore tre aliquote IRPEF: 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.001 a 50.000 euro; 43% oltre 50.000 euro. Riferimento: TUIR (DPR 917/1986) come modificato dalle leggi di bilancio, consultabile su Normattiva e sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
IRAP: per le persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo, l’IRAP non è dovuta in via ordinaria. Valuta però i casi particolari di autonoma organizzazione stabile e personale.
Detrazioni e costi nel regime ordinario
Nel regime ordinario deduci i costi inerenti: software, formazione, assicurazione RC professionale, abbonamenti a banche dati, canoni di ufficio, spese di viaggio. Applichi l’IVA alle fatture, salvo esenzioni di legge. Puoi detrarre l’IVA sugli acquisti, in proporzione all’uso professionale.
Contributi previdenziali: quale gestione INPS si applica
Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede e consulente autonomo: in via generale rientrano nella Gestione Separata INPS (professionisti senza cassa). Contributi in percentuale sul reddito imponibile, senza minimali fissi. L’aliquota per il 2026 è definita annualmente da INPS con circolare; si attesta intorno al 26% inclusa l’aliquota aggiuntiva per tutele.
Agente in attività finanziaria e mediatore creditizio: di norma rientrano nella Gestione Commercianti INPS. Qui esistono contributi fissi annuali minimali e contributi percentuali sull’eccedenza. Le misure sono aggiornate ogni anno con circolare INPS. Valuta il tuo inquadramento contrattuale e l’attività prevalente.
Se sei anche lavoratore dipendente o pensionato, l’aliquota Gestione Separata può variare. Riferimenti: circolari INPS annuali e normativa previdenziale su Normattiva.
Regola decisionale rapida
Come scegliere in tre passi
1) Promuovi e collochi per conto di un intermediario? Allora sei nel perimetro “abilitato all’offerta fuori sede”. Iscriviti all’OCF. ATECO suggerito: 66.19.22. IVA spesso esente su provvigioni di intermediazione.
2) Offri solo raccomandazioni personalizzate pagate dal cliente, senza collocamento né incentivi? Sei consulente autonomo. Iscriviti alla sezione “autonomi” dell’OCF. ATECO suggerito: 66.19.29. IVA al 22% sulle parcelle.
3) Intermedi mutui e finanziamenti? Verifica se sei “agente in attività finanziaria” o “mediatore creditizio” iscritti OAM. Scegli ATECO specifico di intermediazione creditizia. Contributi spesso in Gestione Commercianti.
Scelta del regime fiscale
– Hai costi bassi e incassi sotto 85.000 euro? Il forfettario è spesso conveniente (coefficiente 78%, imposta 5% o 15%).
– Hai costi elevati, IVA a debito rilevante o investimenti? Valuta il regime ordinario per dedurre i costi e detrarre l’IVA.
– Attenzione ai flussi IVA: consulenza indipendente genera IVA; intermediazione/collocamento può non generarla per esenzione.
Iter pratico e tempistiche
Abilitazioni e iscrizioni
Per attività OCF: supera la prova valutativa, soddisfa i requisiti di onorabilità e professionalità, stipula una polizza RC professionale. Poi richiedi l’iscrizione all’Albo OCF (sezione corretta: fuori sede o autonomi). Fonti: TUF e regolamenti OCF/Consob.
Per attività OAM: verifica i requisiti, supera gli esami previsti e iscriviti ai registri OAM come agente in attività finanziaria o mediatore creditizio. Fonte: D.Lgs. 141/2010 e regolamenti OAM.
Apertura della Partita IVA
Compila il modello AA9/12 per persone fisiche presso l’Agenzia delle Entrate. Indica il codice ATECO coerente, il regime fiscale scelto e il luogo di esercizio. La decorrenza è immediata, salvo opzioni IVA particolari.
Effettua la Comunicazione Unica al Registro Imprese solo se necessario per l’inquadramento (alcune attività finanziarie non richiedono l’iscrizione come impresa individuale; molte operano come lavoro autonomo professionale). Attiva PEC e firma digitale se richieste.
Adempimenti operativi
Fatturazione elettronica obbligatoria verso tutti i clienti, inclusi privati, con invio tramite Sistema di Interscambio. Conservazione a norma. ADE rilascia istruzioni e specifiche tecniche aggiornate.
Antiriciclaggio: verifica se rientri tra i soggetti obbligati dal D.Lgs. 231/2007 (adeguata verifica, registrazioni, segnalazioni). Gestisci privacy e sicurezza dati secondo Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Tempistiche tipiche
L’apertura della Partita IVA avviene in 1-2 giorni lavorativi. Le iscrizioni ad Albi (OCF, OAM) richiedono settimane, tra prova, istruttoria e polizze. Pianifica l’avvio con margine.
Calcolo pratico: esempi rapidi
Forfettario consulente autonomo (IVA 22%)
Compensi 50.000 euro. Reddito forfettario 39.000 euro (78%). Contributi Gestione Separata circa 26% su 39.000. Imposta sostitutiva 15% su (39.000 – contributi). IVA incassata 22% da versare trimestralmente, al netto dell’eventuale credito su acquisti (che nel forfettario non puoi detrarre, perché l’IVA non si applica; attenzione: nel forfettario l’IVA di regola non si addebita in fattura, salvo eccezioni per operazioni con inversione contabile. Quindi, se scegli il forfettario, non applichi IVA e non detrai IVA).
Nota terminologica: il “regime forfettario” è un regime semplificato senza IVA in fattura e con imposta sostitutiva sul reddito calcolato in modo forfettario. Il “principio di cassa” significa che contano gli incassi effettivi.
Ordinario consulente fuori sede (provvigioni esenti)
Provvigioni 60.000 euro. Molte provvigioni di intermediazione sono esenti IVA ex art. 10 DPR 633/1972. Calcoli il reddito come ricavi meno costi. Applichi IRPEF per scaglioni. Contributi su reddito imponibile secondo la gestione applicabile (spesso Gestione Separata).
| Scenario | ATECO consigliato | Iscrizione richiesta | Contributi INPS | IVA/Fatturazione | Tempistiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (collocamento) | 66.19.22 | Albo OCF – sezione fuori sede (TUF; Regolamento Intermediari Consob) | Gestione Separata (aliquota annuale INPS; senza minimali fissi) | Provvigioni spesso esenti ex art. 10 DPR 633/1972; fattura elettronica | Iscrizione OCF: alcune settimane; P.IVA: 1-2 giorni |
| Consulente finanziario autonomo (indipendente, solo parcelle al cliente) | 66.19.29 | Albo OCF – sezione autonomi | Gestione Separata (aliquota annuale INPS) | Parcelle imponibili IVA 22% (salvo specifiche esenzioni non usuali); e-fattura | Iscrizione OCF: alcune settimane; P.IVA: 1-2 giorni |
| Agente in attività finanziaria (intermediazione credito) | Codice di intermediazione creditizia (non 66.19.22) | Registro OAM (D.Lgs. 141/2010) | Spesso Gestione Commercianti (minimali + percentuali) | Intermediazione credito spesso esente IVA ex art. 10; e-fattura | Iscrizione OAM: alcune settimane; P.IVA: 1-2 giorni |
| Mediatore creditizio (mutui, prestiti) | Codice di mediazione creditizia | Registro OAM | Spesso Gestione Commercianti | Operazioni esenti IVA ex art. 10; e-fattura | Iscrizione OAM: alcune settimane; P.IVA: 1-2 giorni |
| Consulente misto (consulenza + collocamento con mandati distinti) | Doppio o prevalente ATECO: 66.19.29 e/o 66.19.22 | OCF (se svolgi attività regolamentate) | Di norma Gestione Separata | Parcelle con IVA 22%; provvigioni di intermediazione esenti | Valuta tempi OCF per entrambi i perimetri |
FAQ
Qual è la differenza concreta tra consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede e consulente finanziario autonomo?
Il consulente abilitato all’offerta fuori sede promuove e colloca prodotti per conto di un intermediario autorizzato. Per esempio, illustra e raccoglie ordini su fondi, gestioni e conti della banca o SIM mandante. Riceve provvigioni legate al collocamento. Deve iscriversi all’Albo OCF nella sezione specifica, rispettando TUF e regolamenti Consob. Le sue prestazioni di intermediazione possono rientrare tra le esenzioni IVA dell’art. 10 del DPR 633/1972. Il consulente autonomo, invece, vende solo il proprio consiglio tecnico al cliente, senza collocare alcun prodotto e senza incassare incentivi da terzi. È pagato a parcella dal cliente. Deve iscriversi all’Albo OCF nella sezione “autonomi”. Le sue parcelle sono normalmente imponibili IVA al 22%. In entrambi i casi non può ricevere denaro dei clienti per gestirlo. La gestione per conto terzi è riservata a soggetti autorizzati dal TUF, come SIM e SGR. Le regole di dettaglio sono rintracciabili su Normattiva nel D.Lgs. 58/1998 e nei regolamenti Consob, nonché sul sito OCF.
Posso farmi consegnare dal cliente una somma da investire per suo conto se inserisco una clausola nel contratto?
No. Una clausola privata non supera i limiti di legge. La gestione di portafogli per conto terzi è un servizio d’investimento riservato e vigilato. Servono autorizzazioni specifiche rilasciate secondo il TUF, con requisiti patrimoniali, organizzativi e di vigilanza. Un consulente finanziario, sia fuori sede sia autonomo, non è autorizzato a detenere fondi o strumenti dei clienti, né a impartire ordini senza mandato dell’intermediario abilitato. Il rischio è di incorrere in esercizio abusivo di servizi di investimento, con sanzioni rilevanti. Le basi sono nel D.Lgs. 58/1998 e nelle disposizioni Consob.
Come funziona l’IVA per provvigioni di collocamento rispetto alla consulenza indipendente?
Le provvigioni per attività di intermediazione e collocamento di prodotti e servizi finanziari, rese per conto di un intermediario autorizzato, possono essere esenti IVA in base all’art. 10 del DPR 633/1972. L’esenzione richiede che la prestazione sia strettamente connessa a un’operazione finanziaria esente (per esempio, negoziazione di titoli, intermediazione di crediti). Occorre leggere il contratto di mandato e la causale della provvigione. La consulenza finanziaria indipendente, cioè la raccomandazione personalizzata pagata dal cliente, non rientra in tali esenzioni: è normalmente imponibile IVA al 22%. In regime forfettario, però, non applichi l’IVA in fattura e non detrai IVA sugli acquisti. In regime ordinario, emetti fattura con IVA e puoi detrarre l’IVA sugli acquisti inerenti.
È vero che come consulente finanziario devo sempre pagare i contributi fissi dei commercianti?
Non sempre. La regola generale per consulenti finanziari (fuori sede o autonomi) è l’iscrizione alla Gestione Separata INPS, con contributi calcolati in percentuale sul reddito, senza minimali fissi. L’aliquota è fissata ogni anno da INPS con circolare e si colloca intorno al 26% per i professionisti senza altra tutela. I contributi fissi con minimali sono tipici della Gestione Artigiani e Commercianti. Questa gestione riguarda spesso gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi iscritti OAM, non i consulenti OCF. Verifica sempre l’inquadramento effettivo e i contratti. Fonti: circolari INPS annuali, D.Lgs. 141/2010 per le figure OAM, TUF per OCF.
Quale regime fiscale conviene nel 2026 e come incidono gli scaglioni IRPEF?
Se hai costi bassi e ricavi entro 85.000 euro, il regime forfettario è di solito efficiente: reddito calcolato applicando il coefficiente 78%, imposta sostitutiva 5% per i primi 5 anni (se rispetti i requisiti “start-up”), poi 15%. Niente IVA in fattura, adempimenti semplificati. Se sostieni costi elevati, investi molto e detrai IVA su acquisti importanti, valuta l’ordinario: tassazione per differenza ricavi-costi, IVA detraibile, IRPEF a scaglioni. Per il 2026 gli scaglioni sono tre: 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.001 a 50.000 euro; 43% oltre 50.000 euro, con addizionali regionali e comunali. La scelta dipende da struttura dei costi, mix di operazioni imponibili/esenti IVA, e prospettive di crescita. Riferimenti: TUIR su Normattiva e Documenti di Bilancio dello Stato.
Posso svolgere sia consulenza indipendente sia collocamento con la stessa Partita IVA?
È possibile svolgere entrambe le attività solo se rispetti i diversi perimetri e le relative iscrizioni. La consulenza indipendente e il collocamento hanno regole divergenti su incentivi e conflitti di interesse. Di norma chi colloca non è “indipendente” in senso MiFID. Puoi strutturare l’attività con mandati e contratti distinti, prevedendo una chiara separazione dei servizi e delle remunerazioni. Sul piano fiscale, potresti adottare un ATECO prevalente e un secondario per rappresentare il mix. In fattura, distingui le prestazioni: consulenza (di regola imponibile IVA 22%) e intermediazione/collocamento (spesso esente IVA). Verifica con attenzione la posizione presso l’OCF e, se necessario, richiedi pareri scritti. Fonti: TUF, Regolamento Intermediari Consob, Linee guida OCF.
