Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per il consulente tecnico usa il codice ATECO 74.90.29, apri Partita IVA con modello AA9/12, iscriviti alla Gestione Separata INPS e scegli tra regime forfettario (coefficiente 78%) o ordinario con IVA e IRPEF.
- Codice ATECO corretto: 74.90.29 – altre attività di consulenza tecnica nca (classificazione ATECO ISTAT 2007).
- Previdenza: iscrizione alla Gestione Separata INPS (L. 335/1995), aliquota definita annualmente da INPS.
- Fisco: forfettario (imposta 15% o 5%, coefficiente 78%) o ordinario con IVA, IRPEF a scaglioni e ritenuta d’acconto.
Approfondimento
Codice ATECO e inquadramento: come partire nel modo giusto
Per l’attività di consulente tecnico il codice ATECO di riferimento è 74.90.29, “Altre attività di consulenza tecnica nca” (non classificate altrove). Questo codice copre consulenze tecniche non riservate ad Albi professionali.
Se l’attività rientra in professioni regolamentate (per esempio ingegneri o architetti), valuta il codice specifico e l’iscrizione all’Ordine con la relativa Cassa professionale. In tal caso non userai la Gestione Separata INPS.
La scelta del codice ATECO incide su coefficiente di redditività nel forfettario, rischi di errori in fattura e corretta classificazione statistica. Verifica sempre la descrizione ATECO sul portale ISTAT o nell’Anagrafica tributaria dell’Agenzia delle Entrate.
Partita IVA: modulo AA9/12 e canali di invio
Per aprire la Partita IVA da persona fisica usa il modello AA9/12. Indica dati anagrafici, codice ATECO, data di inizio attività e regime fiscale scelto. La base normativa è nel DPR 322/1998 e nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Puoi inviare il modello online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, consegnarlo allo sportello, spedirlo via raccomandata oppure delegare un intermediario abilitato. La procedura è gratuita se la svolgi da solo; paghi solo l’eventuale servizio del professionista.
Per il consulente tecnico non serve iscrizione al Registro Imprese, quindi non usi la Comunicazione Unica della Camera di Commercio. L’iscrizione alla Gestione Separata INPS è contestuale o successiva all’avvio e si effettua attraverso i canali INPS dedicati.
Regime forfettario: requisiti, calcolo e imposta sostitutiva
Il regime forfettario è il regime agevolato per le Partite IVA individuali. La base normativa è la Legge 190/2014, commi 54-89, con modifiche delle leggi di bilancio successive. Il limite di accesso è 85.000 euro di ricavi annui; l’uscita è immediata se superi 100.000 euro nell’anno.
Cause di esclusione tipiche: applicazione di regimi IVA speciali, residenza estera senza il requisito del 75% del reddito in Italia, partecipazioni di controllo in Srl riconducibili all’attività, attività di cessione di fabbricati o terreni edificabili. Verifica i dettagli su Normattiva e istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditività. Per la consulenza tecnica (ATECO 74.90.29) è 78%. Significa che il 78% degli incassi è reddito forfettario. Da questo importo puoi sottrarre i contributi previdenziali versati. Sull’imponibile applichi l’imposta sostitutiva: 15%, oppure 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti start-up.
Nel forfettario non applichi l’IVA in fattura, non subisci ritenuta d’acconto e paghi il bollo da 2 euro su fatture senza IVA superiori a 77,47 euro. Resta obbligatoria la fatturazione elettronica. Fonti: Legge 190/2014; D.Lgs. 127/2015 per l’e-fattura.
Regime ordinario professionisti: IVA, IRPEF e principio di cassa
Nel regime ordinario determini il reddito secondo il principio di cassa, cioè tassato quando incassi. La norma è l’articolo 54 del TUIR (DPR 917/1986). Deduce i costi inerenti pagati nell’anno e i contributi previdenziali dovuti.
Applichi l’IVA ai compensi (regola generale: 22%, salvo operazioni particolari), la versi periodicamente e detrai l’IVA sugli acquisti. Se il cliente è un sostituto d’imposta, subisci ritenuta d’acconto del 20% sui compensi imponibili. Normativa IVA: DPR 633/1972.
Paghi l’IRPEF con scaglioni progressivi. Nel 2026 gli scaglioni risultano: 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.001 a 50.000 euro; 43% oltre 50.000 euro, oltre a addizionali regionali e comunali. Riferimento: articolo 11 TUIR, come modificato dalle leggi di bilancio vigenti e documentato su Normattiva.
Le persone fisiche esercenti arti e professioni non pagano l’IRAP dal periodo d’imposta 2022. Fonte: Legge 234/2021, articolo 1 comma 8. Restano gli adempimenti contabili, IVA e le liquidazioni periodiche.
Previdenza: Gestione Separata INPS per i consulenti tecnici
Se non sei iscritto a una Cassa professionale, versi i contributi alla Gestione Separata INPS. La norma base è l’articolo 2, comma 26, della Legge 335/1995. L’aliquota per i professionisti senza altra tutela pensionistica è fissata ogni anno da INPS con circolare.
I contributi si calcolano sul reddito professionale. Nel forfettario si parte dal reddito forfettario; nell’ordinario dal reddito per cassa. In entrambi i casi i contributi versati si deducono dal reddito ai fini fiscali. Scadenze tipiche: saldo e primo acconto a giugno, secondo acconto a novembre, insieme alle imposte con F24.
È possibile indicare in fattura una rivalsa INPS del 4%. La rivalsa è una maggiorazione facoltativa che trasferisce al cliente una quota dei contributi. Fa parte del compenso, è soggetta a IVA in ordinario ed entra nel calcolo del reddito.
Fatturazione elettronica, marca da bollo e ritenute
La fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i forfettari. Emetti la fattura tramite il Sistema di Interscambio e numeri in ordine progressivo. Inserisci data, descrizione prestazione, corrispettivo, eventuale rivalsa 4%, bollo e riferimenti normativi.
Nel forfettario apponi una nota tipo: “Operazione in franchigia da IVA ex art. 1, commi 54-89, L. 190/2014. Non soggetta a ritenuta d’acconto.” Se l’imponibile supera 77,47 euro e non c’è IVA, assolve il bollo da 2 euro con integrazione elettronica e versamento periodico.
Nel regime ordinario, se il cliente è sostituto d’imposta, applica ritenuta del 20% sul compenso. L’ente o l’azienda tratterrà la ritenuta e ti rilascerà la certificazione unica. Tu verserai l’IVA nella liquidazione periodica e dichiarerai il reddito netto in dichiarazione.
Esempio di calcolo: forfettario vs ordinario
Supponiamo incassi annui pari a 30.000 euro. Nel forfettario con coefficiente 78% il reddito lordo è 30.000 x 78% = 23.400 euro. Se ipotizzi un’aliquota Gestione Separata del 26,07% e contributi dell’anno precedente pari a 3.000 euro, l’imponibile fiscale diventa 23.400 – 3.000 = 20.400 euro. Imposta sostitutiva al 5% (start-up): 1.020 euro. Contributi dell’anno in corso: 23.400 x 26,07% = 6.100 euro circa. Risultato: costo fiscale e previdenziale totale circa 7.120 euro più costi del consulente contabile, se presenti.
Nell’ordinario, ipotizza costi deducibili pagati di 7.000 euro. Reddito ante contributi: 30.000 – 7.000 = 23.000 euro. Contributi INPS (aliquota ipotetica 26,07%) su 23.000: circa 5.996 euro. Reddito imponibile IRPEF: 23.000 – 5.996 = 17.004 euro. IRPEF al 23% su 17.004: circa 3.911 euro, più addizionali. Totale oneri: contributi 5.996 + IRPEF 3.911 = 9.907 euro circa, al netto dell’IVA che gestisci a parte. Questo confronto mostra che la convenienza dipende da costi reali, aliquote e detraibilità IVA.
Regola decisionale rapida
Usa questa sequenza logica:
1) Prevedi ricavi annui sotto 85.000 euro? Se no, escludi il forfettario. Se sì, vai al punto 2.
2) Hai cause ostative (partecipazione di controllo in Srl riconducibile, regimi IVA speciali, residenza estera senza requisito, attività di cessione fabbricati/terreni)? Se sì, escludi il forfettario. Se no, vai al punto 3.
3) Quanto pesano i costi annui realmente pagati? Se incidono meno del 22% dei ricavi, il forfettario (coefficiente 78%) tende a convenire. Se superano il 30-35%, l’ordinario spesso è più vantaggioso grazie alle deduzioni e alla detrazione IVA.
4) Clienti con IVA da recuperare su acquisti importanti? Se sì, l’ordinario ti consente di detrarre l’IVA e può battere il forfettario. Se no, il forfettario resta competitivo per semplicità e imposta sostitutiva.
5) Prevedi crescita oltre 85.000 euro in breve? Valuta l’ordinario da subito per evitare salti di regime e per sfruttare deduzioni strutturali.
Fonti normative essenziali
Regime forfettario: Legge 190/2014, commi 54-89, e successive modifiche delle Leggi di Bilancio; documentazione e circolari dell’Agenzia delle Entrate.
IRPEF e principio di cassa: DPR 917/1986 (TUIR), in particolare articoli 11 e 54; aggiornamenti su Normattiva.
IVA e fatturazione: DPR 633/1972; D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica.
IRAP: Legge 234/2021, articolo 1 comma 8 (esclusione per persone fisiche esercenti arti e professioni).
Previdenza: Legge 335/1995, articolo 2 comma 26 (Gestione Separata INPS); circolari annuali INPS su aliquote e minimali.
| Scenario | Requisiti/condizioni | Adempimenti principali | Tempistiche e scadenze |
|---|---|---|---|
| Avvio attività in forfettario (ATECO 74.90.29) | Ricavi previsti ≤ 85.000 euro; nessuna causa ostativa; coefficiente 78% | AA9/12; scelta forfettario; iscrizione Gestione Separata; e-fattura senza IVA; bollo da 2 euro se dovuto | Apertura immediata; imposte e contributi: saldo e acconti a giugno/novembre; LIPE non dovute |
| Passaggio a ordinario per superamento 100.000 euro | Ricavi > 100.000 in corso d’anno: uscita immediata dal forfettario | Applicazione IVA dal superamento; registri IVA; ritenute; liquidazioni IVA; dichiarazioni complete | Effetto immediato dal momento del superamento; comunicazioni e adeguamenti entro liquidazione successiva |
| Ordinario con clienti sostituti d’imposta | Compensi soggetti a ritenuta 20%; principio di cassa; deducibilità costi | Fattura con IVA e ritenuta; detrazione IVA acquisti; registri; dichiarazioni IVA/IRPEF | Liquidazioni IVA mensili/trimestrali; imposte saldo/acconti giugno/novembre; CU entro le scadenze ordinarie |
| Prestazioni verso estero (B2B UE/extra-UE) | Servizi generici art. 7-ter DPR 633/1972; cliente titolare di partita IVA estera | Reverse charge in UE; fuori campo IVA extra-UE; obblighi Esterometro/operazioni transfrontaliere | Comunicazioni trimestrali operazioni transfrontaliere; fatture elettroniche con codifiche specifiche |
FAQ
Qual è il codice ATECO corretto per un consulente tecnico e cosa succede se sbaglio codice?
Per un consulente tecnico non iscritto a un Albo il codice corretto è 74.90.29, “Altre attività di consulenza tecnica nca”. Se sbagli codice, potresti applicare un coefficiente forfettario errato, indicare una descrizione non coerente in fattura e incorrere in contestazioni in caso di controlli. Il codice incide anche sulle statistiche economiche e su eventuali requisiti per bandi. Puoi rettificare la scelta con una variazione dati all’Agenzia delle Entrate usando di nuovo il modello AA9/12. Il cambio ha effetto dalla data indicata nella variazione. Verifica sempre la descrizione ATECO nelle tabelle ISTAT e nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per ridurre il rischio di errori.
Meglio forfettario o ordinario per un consulente tecnico con pochi costi e clienti privati?
Se i costi reali sono bassi (per esempio software, telefono e poco altro) e i clienti sono in gran parte privati che non detrarrebbero l’IVA, il forfettario spesso è più efficiente. Con il coefficiente 78% trasformi gli incassi in reddito imponibile in modo semplice. Non applichi IVA e non gestisci ritenute. Paghi l’imposta sostitutiva al 15% o al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti. Tieni però d’occhio la soglia degli 85.000 euro e le cause ostative. Se prevedi investimenti importanti con IVA o costi elevati continuativi (per esempio subappalti, attrezzature costose, viaggi frequenti), l’ordinario può superare il forfettario perché deduci i costi e detrai l’IVA, anche con aliquote IRPEF progressive. La convenienza si valuta numericamente anno per anno.
Come si calcolano i contributi INPS in Gestione Separata e quando si pagano?
I contributi si calcolano applicando l’aliquota INPS vigente al reddito professionale. Nel forfettario, il reddito è dato da incassi x 78% meno i contributi dedotti dell’anno. Nell’ordinario, il reddito è incassi meno costi inerenti pagati meno contributi. L’aliquota è fissata annualmente da INPS con circolare. Verifica sempre la misura aggiornata. Paga con F24 insieme a saldo e acconti delle imposte: saldo e primo acconto entro fine giugno (con eventuale proroga e rateazione), secondo acconto entro fine novembre. È possibile la rateazione con interessi legali. Ricorda che i contributi sono deducibili dal reddito e riducono l’imponibile fiscale in entrambi i regimi.
Nel regime ordinario come funziona IVA, ritenuta d’acconto e rivalsa 4% in fattura?
Nel regime ordinario applichi l’IVA alla prestazione, di regola al 22%, salvo eccezioni di territorialità o regimi particolari previsti dal DPR 633/1972. Se il cliente è un sostituto d’imposta (per esempio un’azienda italiana), applica la ritenuta del 20% sul compenso imponibile. La ritenuta la versa il cliente e tu la scomputi dalle imposte in dichiarazione. Puoi indicare una rivalsa INPS del 4% come maggiorazione del compenso per coprire parte dei contributi. La rivalsa è imponibile IVA e concorre al reddito. Emetti sempre fattura elettronica via SdI, registra acquisti e vendite e liquida l’IVA mensilmente o trimestralmente. Per operazioni con clienti UE B2B può applicarsi il reverse charge ex art. 7-ter: non applichi IVA in Italia e indichi la norma in fattura.
Quali sono i costi tipici annui da considerare per stimare il “netto in tasca”?
I costi ricorrenti includono: imposte (imposta sostitutiva nel forfettario; IRPEF e addizionali nell’ordinario), contributi INPS in Gestione Separata, eventuale compenso del professionista contabile, servizi digitali (PEC o domicilio digitale consigliato, firma elettronica, software di fatturazione), assicurazione RC professionale se opportuno, strumenti e licenze tecniche, spese telefoniche e Internet, viaggi, coworking o studio. Nel forfettario le spese non riducono il reddito, salvo i contributi; quindi incidono solo sul cash flow. Nell’ordinario riducono anche l’imponibile IRPEF e l’IVA sugli acquisti è detraibile. Per una stima realistica costruisci un budget con tre colonne: costi fissi minimi, costi variabili per cliente, investimenti una tantum. Confronta poi il risultato netto nei due regimi applicando le regole fiscali vigenti e le aliquote INPS comunicate per l’anno d’imposta.