Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per il digital marketing usa il codice ATECO 73.11.01. Puoi inquadrarti come professionista (consulenza) o come ditta individuale commerciale (se gestisci il budget adv). Previdenza INPS e adempimenti cambiano.
- Codice ATECO 73.11.01: attività di agenzia pubblicitaria e digital marketing.
- Due inquadramenti: professionista in Gestione Separata INPS o ditta individuale commerciale in Gestione Commercianti INPS.
- Forfettario possibile con soglia 85.000 euro; coefficienti e contributi variano per attività e cassa.
Che cos’è il codice ATECO 73.11.01 e quando usarlo
Il codice ATECO 73.11.01 identifica le agenzie pubblicitarie e, in pratica, copre gran parte del digital marketing: strategie, campagne, content adv, gestione inserzioni, report e analisi.
È l’inquadramento più usato da consulenti e agenzie digital. Lo trovi nella classificazione ATECO di Istat (Ateco 2007). Serve per attribuire la tua attività al settore corretto agli occhi di Agenzia delle Entrate e INPS.
La scelta del codice influenza il coefficiente di redditività nel forfettario, i contributi previdenziali e alcuni adempimenti iniziali.
Due strade: professionista o ditta individuale commerciale
Quando sei un “professionista” ai fini fiscali
Se offri consulenza, strategia, configurazione e ottimizzazione. E non gestisci direttamente il budget pubblicitario del cliente. Emetti parcelle per il tuo servizio.
In questo caso, rientri tra i lavoratori autonomi senza cassa di categoria. La previdenza è la Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, Legge 335/1995 e circolari INPS annuali). Versi contributi in percentuale al reddito.
Apri la partita IVA con il modello AA9/12 (art. 35, DPR 633/1972; modulistica Agenzia delle Entrate). Non ti iscrivi in Camera di Commercio.
Quando sei “ditta individuale commerciale”
Se gestisci direttamente il budget ads del cliente, acquisti spazi o crediti pubblicitari, incarichi terzi, coordini una struttura tipica da impresa. Fatturi come agenzia.
Allora devi iscriverti in Camera di Commercio, presentare la Comunicazione Unica (D.L. 7/2007, art. 9; prassi Registro Imprese) e, se richiesto dal Comune, la SCIA allo sportello SUAP (DPR 160/2010 e D.Lgs. 222/2016).
La tua previdenza è la Gestione Commercianti INPS (L. 613/1966 e L. 662/1996). Paghi contributi fissi minimi e una percentuale sul reddito eccedente.
Previdenza 2026: quanto versi all’INPS
Gestione Separata INPS (professionista)
Per il 2026, l’aliquota ordinaria per i professionisti senza cassa nel digital marketing è pari al 26,07%, come da circolari INPS 2026. Si applica al reddito imponibile previdenziale.
Con il principio di cassa versi in base agli incassi meno le spese deducibili se sei in ordinario; nel forfettario la base è il reddito forfettario. Hai diritto a detrazioni e deduzioni secondo TUIR (DPR 917/1986).
I contributi versati sono deducibili dal reddito (art. 10 TUIR). L’iscrizione avviene online nel cassetto INPS dopo l’apertura della partita IVA.
Gestione Commercianti INPS (ditta individuale)
Per il 2026, i contributi fissi annui sono pari a 4.515,43 euro fino al minimale di reddito di 18.415 euro (valori da circolari INPS 2026). Oltre il minimale si paga il 24,48% sulla parte eccedente.
I contributi si versano con F24 alle scadenze trimestrali, acconti e saldo secondo calendario INPS. Anche qui la deducibilità integrale vale ai fini IRPEF.
Se assumi dipendenti, si applicano anche i contributi sul lavoro dipendente secondo il sistema previdenziale ordinario.
Regimi fiscali: forfettario o ordinario nel 2026
Regime forfettario
È il regime agevolato per persone fisiche con ricavi/compensi annui entro 85.000 euro. La soglia e le condizioni derivano dall’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014 e successive modifiche (Legge 208/2015, Legge 145/2018, Legge 197/2022, leggi di bilancio successive).
Aliquote dell’imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti di start-up; poi 15%. Il 5% richiede: nessuna attività simile nei tre anni precedenti; non prosecuzione di attività di terzi; non prevalenza di rapporti con ex datore di lavoro (salvo eccezioni previste dalla normativa).
Coefficiente di redditività: con il codice ATECO 73.11.01, rientri tra le “attività professionali, scientifiche e tecniche”. Il coefficiente è 78%. Significa che il reddito imponibile forfettario è il 78% dei ricavi.
Attenzione: circola spesso il 86%, ma riguarda le costruzioni/immobiliari. Per il digital marketing 73.11.01 si applica il 78% previsto dagli allegati alla Legge 190/2014.
IVA: in forfettario non addebiti l’IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti (art. 1, commi 58 e seguenti, Legge 190/2014). Indichi la dicitura di esenzione e applichi la marca da bollo se superi 77,47 euro.
Regime ordinario
Applichi IVA ordinaria al 22% sulle prestazioni di pubblicità e marketing (DPR 633/1972; salvo rare eccezioni). Detrai l’IVA sugli acquisti secondo le regole generali.
IRPEF progressiva su base imponibile (ricavi meno costi deducibili). Struttura 2026: 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.001 a 50.000 euro; 43% oltre 50.000 euro, secondo normativa IRPEF aggiornata e TUIR.
Come professionista in ordinario, subisci ritenuta d’acconto del 20% sui compensi da sostituti d’imposta (art. 25, DPR 600/1973), salvo i casi di esclusione. Con ditta commerciale generalmente non si applica ritenuta sulle prestazioni di servizi alle imprese.
Adempimenti per iniziare: passo dopo passo
Se inizi come professionista
1) Apri la partita IVA con modello AA9/12: online nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, allo sportello o tramite intermediario abilitato.
2) Iscriviti alla Gestione Separata INPS dopo l’attribuzione della partita IVA. 3) Attiva il cassetto fiscale. 4) Abilita la fatturazione elettronica tramite SDI (DL 36/2022 sull’obbligo e successive prassi Agenzia delle Entrate).
5) Valuta PEC e firma digitale per operare con PA o per pratiche telematiche.
Se inizi come ditta individuale commerciale
1) Predisponi la Comunicazione Unica (ComUnica) per: apertura partita IVA (AA9/12), iscrizione al Registro Imprese/REA e INPS Commercianti. 2) Presenta la SCIA al SUAP se prevista.
3) Verifica eventuali requisiti locali. 4) Abilita la fatturazione elettronica. 5) Attiva i registri obbligatori secondo il regime contabile scelto.
Le basi giuridiche: art. 35 DPR 633/1972 per apertura IVA; D.L. 7/2007 per ComUnica; DPR 160/2010 e D.Lgs. 222/2016 per SUAP/SCIA; riferimenti disponibili su Normattiva e portali istituzionali (Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Agenzia delle Entrate, INPS).
Gestione del budget pubblicitario e riaddebiti: IVA e contratti
Se anticipi i costi pubblicitari “in nome e per conto” del cliente con un mandato con rappresentanza, puoi trattarli come spese escluse da IVA ex art. 15 DPR 633/1972. Serve documentazione chiara e fatture intestate al cliente.
Se acquisti spazi con tuo contratto e poi riaddebiti al cliente, sei mandatario senza rappresentanza. In questo caso il riaddebito è una prestazione imponibile IVA al 22%.
Definisci bene il mandato nel contratto e allinea il flusso documentale. Questo incide su IVA, margini, e rischi di contestazione.
Regola decisionale rapida
Come scegliere in 60 secondi
Se offri solo consulenza, strategia, set-up campagne e analisi. E il cliente paga direttamente le piattaforme adv. Allora sei professionista in Gestione Separata INPS.
Se acquisti spazi pubblicitari o crediti ads a tuo nome, gestisci fondi del cliente o subappalti in modo stabile. Allora sei ditta individuale commerciale con Gestione Commercianti INPS.
Se prevedi ricavi sotto 85.000 euro, pochi costi e margini elevati. Il forfettario conviene. Se hai costi IVA rilevanti, dipendenti o subappalti. Spesso l’ordinario conviene.
Fatturazione elettronica e scadenze
E-fattura e conservazione
La fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i forfettari (DL 36/2022). Invia tramite SDI, conserva a norma per 10 anni (regole tecniche AgID e provvedimenti AE).
Inserisci diciture obbligatorie: regime forfettario, eventuale marca da bollo, ritenuta d’acconto se in ordinario professionale.
Scadenze principali: IVA mensile o trimestrale in ordinario; imposta sostitutiva e IRPEF in acconti/saldi; contributi INPS secondo calendario annuale.
Quadro normativo essenziale
Le fonti da conoscere
DPR 633/1972 (IVA); DPR 917/1986 TUIR (IRPEF e deduzioni); DPR 600/1973 (ritenute). Legge 190/2014 art. 1, commi 54-89 e successive modifiche per il forfettario.
Legge 335/1995 art. 2, comma 26 per Gestione Separata; L. 613/1966 e L. 662/1996 per Commercianti INPS. D.L. 7/2007 art. 9 per ComUnica; DPR 160/2010 e D.Lgs. 222/2016 per SUAP e SCIA.
Consulta Normattiva, Agenzia delle Entrate, INPS, Ministero del Lavoro e portali istituzionali per testi e circolari vigenti.
| Scenario | Requisiti principali | Adempimenti iniziali | Contributi INPS 2026 | Imposte 2026 | Tempistiche tipiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Professionista (consulenza, no gestione budget) | Prestazioni intellettuali; cliente paga le piattaforme; parcella per servizio | AA9/12; Gestione Separata; e-fattura | 26,07% sul reddito | Forfettario 5%/15% con coeff. 78% o IRPEF progressiva 23-33-43% | IVA/ritenute entro mese; imposte giugno-novembre; INPS acconti/saldo |
| Ditta individuale commerciale (gestione budget adv) | Acquisto spazi adv; riaddebiti; struttura organizzata | ComUnica; CCIAA/REA; SCIA SUAP se richiesta; e-fattura | Fissi 4.515,43 € fino a 18.415 € + 24,48% sull’eccedenza | Forfettario 5%/15% con coeff. 78% o IRPEF 23-33-43%; IVA 22% | Iscrizioni in 1-5 giorni; SCIA immediata con protocollazione |
| Forfettario (soglia 85.000 €) | Rispetto cause ostative; ricavi entro limite; niente regimi speciali IVA | Dichiarazione opzione; diciture in fattura; marca da bollo | Calcolati sul reddito forfettario | Imposta sostitutiva 5%/15%; niente IVA detraibile | Acconti/saldi imposta sostitutiva; gestione semplificata |
| Ordinario semplificato | Ricavi oltre 85.000 € o costi elevati con IVA | Registri IVA; liquidazioni; esterometro se dovuto | Su reddito effettivo | IRPEF 23-33-43%; IVA 22% con detrazione | Liquidazioni IVA mensili/trimestrali; dichiarazioni annuali |
| Mandato con rappresentanza (spese ex art. 15) | Fatture adv intestate al cliente; mandato formale | Contratto; gestione documentale dedicata | Come sopra per il tuo inquadramento | Riaddebiti esclusi IVA ex art. 15; compenso con IVA | Tempi contrattuali; controlli documentali ricorrenti |
| Mandato senza rappresentanza | Fatture adv intestate a te; riaddebito al cliente | Contratto; flusso fatture e riaddebiti | Come sopra per il tuo inquadramento | Riaddebito imponibile IVA 22% | Allineamento contabile mensile |
FAQ
Qual è il coefficiente di redditività corretto nel forfettario per il codice ATECO 73.11.01?
Per il codice ATECO 73.11.01 (agenzie pubblicitarie e digital marketing) si applica il coefficiente di redditività del 78%, perché rientra nelle “attività professionali, scientifiche e tecniche”. Questo valore è definito dagli allegati alla Legge 190/2014 e rimane la regola di riferimento nel 2026, salvo aggiornamenti normativi. In pratica, se incassi 50.000 euro, il tuo reddito forfettario è 39.000 euro (50.000 x 78%). Su questo calcoli contributi e imposta sostitutiva. Il 86% che talvolta si legge online riguarda il comparto costruzioni/immobiliari e non il marketing. Verifica sempre le tabelle ufficiali riportate nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e la classificazione ATECO Istat.
Come decido tra Gestione Separata e Gestione Commercianti INPS per il digital marketing?
Pensa alla natura del servizio. Se vendi tempo, competenze e strategia, senza toccare il budget del cliente, sei tipicamente un professionista in Gestione Separata (art. 2, c. 26, L. 335/1995). Paghi un’aliquota percentuale sul reddito. Se invece organizzi l’acquisto di spazi pubblicitari, gestisci fondi e terzi, ti comporti come un’impresa. In tal caso scatta l’iscrizione al Registro Imprese e alla Gestione Commercianti (L. 613/1966; L. 662/1996), con contributi fissi più percentuali. Attenzione ai contratti: un mandato con rappresentanza, fatture intestate al cliente e flusso finanziario trasparente rafforzano l’inquadramento professionale. Un mandato senza rappresentanza, con riaddebiti, indica spesso l’inquadramento commerciale. In casi ibridi valuta i volumi: se la parte di gestione budget è prevalente e continuativa, orientati alla ditta individuale commerciale.
Il forfettario conviene davvero nel digital marketing nel 2026?
Conviene se hai margini alti e costi IVA bassi. Con il coefficiente 78%, paghi l’imposta sostitutiva sul 78% dei ricavi e non detrai l’IVA. Se compri molta consulenza esterna, strumenti costosi e advertising a tuo nome, l’IVA non detraibile in forfettario può pesare. Con ricavi entro 85.000 euro e struttura leggera, il 5% per i primi 5 anni o il 15% dopo è spesso competitivo. Se superi i 100.000 euro nell’anno, esci subito dal forfettario con applicazione dell’IVA dal momento del superamento, come previsto dalle modifiche alla Legge 190/2014. Fai sempre un confronto numerico: simula forfettario vs ordinario includendo contributi, IRPEF, addizionali regionali e comunali, e l’effetto IVA. In ordinario puoi detrarre l’IVA e dedurre costi effettivi; conviene quando i costi sono strutturalmente alti.
Come funziona la ritenuta d’acconto per chi fa digital marketing?
Se sei un professionista in regime ordinario, i clienti che sono sostituti d’imposta applicano la ritenuta del 20% sui compensi (art. 25 DPR 600/1973). Tu emetti fattura con ritenuta e l’incasso è al netto. In dichiarazione scomputi la ritenuta dall’IRPEF dovuta. In forfettario non subisci ritenute d’acconto: emetti fattura senza ritenuta e inserisci la dicitura di esonero prevista dalla Legge 190/2014. Se sei ditta individuale commerciale, di norma non si applica ritenuta alle prestazioni di servizi rese ad altre imprese. Ricorda che la ritenuta riguarda solo l’IRPEF, non i contributi: i contributi si versano a parte all’INPS secondo la tua gestione di appartenenza.
Quali sono gli errori più comuni all’avvio e come evitarli?
Primo errore: scegliere l’inquadramento sbagliato. Se gestisci budget adv e ti iscrivi solo come professionista, rischi contestazioni su IVA e previdenza. Soluzione: mappa i flussi contrattuali e finanziari e, se gestisci fondi, apri come ditta commerciale. Secondo errore: coefficiente forfettario errato. Il 78% è quello giusto per 73.11.01; usare 86% falserebbe imposte e contributi. Terzo errore: riaddebiti trattati male. Se le fatture adv sono a tuo nome, il riaddebito è imponibile IVA 22% (salvo art. 15 con rappresentanza). Quarto errore: ignorare e-fattura e conservazione. L’obbligo è esteso a tutti, anche forfettari (DL 36/2022). Quinto errore: stimare male gli acconti. Calcola bene acconti imposta sostitutiva/IRPEF e INPS per evitare sanzioni. Consulta sempre le fonti istituzionali su Normattiva, Agenzia delle Entrate e INPS per confermare parametri e scadenze aggiornati.
