Codice ATECO come fisioterapista: qual è e cosa posso farci?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

– Per lavorare come fisioterapista scegli di norma il codice ATECO 86.90.29, apri Partita IVA da libero professionista, iscriviti alla Gestione Separata INPS; le prestazioni sanitarie sono esenti IVA (art. 10 n. 18 DPR 633/1972).

  • ATECO: per il fisioterapista è usuale 86.90.29 (altre attività paramediche indipendenti). 86.95.00 si usa solo per servizi sanitari diversi o centri multi-servizio.
  • IVA: le prestazioni sanitarie alla persona sono esenti (art. 10 n. 18 DPR 633/1972). Su fatture esenti oltre 77,47 euro applichi marca da bollo.
  • Contributi: iscrizione alla Gestione Separata INPS (art. 2, c. 26, L. 335/1995). Aliquota fissata ogni anno da circolare INPS; contributi deducibili dal reddito.

Chi può esercitare come fisioterapista e quale ATECO scegliere

Per esercitare devi avere il titolo abilitante e l’iscrizione all’Ordine TSRM e PSTRP, Albo dei Fisioterapisti. Lo prevede la Legge 3/2018 (riforma degli Ordini) e il D.M. 14/09/1994 n. 741 (profilo professionale).

La classificazione ATECO è la “etichetta” statistico-fiscale dell’attività. Per i fisioterapisti che lavorano come liberi professionisti in studio privato o a domicilio, il codice comunemente adottato è 86.90.29 – altre attività paramediche indipendenti n.c.a. (classificazione ISTAT ATECO 2007).

Il codice 86.95.00 – altri servizi di assistenza sanitaria descrive servizi sanitari eterogenei non riconducibili a specifiche professioni sanitarie. In pratica si usa quando offri servizi sanitari diversi dalla fisioterapia o quando gestisci un centro polifunzionale con prestazioni non riconducibili a singole professioni regolamentate.

Codice ATECO: cosa cambia tra 86.90.29 e 86.95.00

86.90.29 è coerente con la prestazione professionale del fisioterapista iscritto all’Albo e agevola la lettura fiscale delle operazioni esenti IVA. 86.95.00 è più adatto a strutture che erogano “altri servizi” sanitari o attività miste non riconducibili a una singola professione.

Scegli 86.90.29 se operi come professionista sanitario con partita IVA individuale. Valuta 86.95.00 solo se gestisci un centro con pluralità di servizi non tutti svolti da professionisti sanitari abilitati. In caso di dubbio, confrontati con l’Agenzia delle Entrate o consulta Normattiva per le definizioni.

Apertura della Partita IVA: passi operativi

Modello AA9/12: dove e come si presenta

Apri la Partita IVA come lavoratore autonomo compilando il modello AA9/12. Puoi inviarlo online tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate, consegnarlo allo sportello, spedirlo con raccomandata, oppure delegare un intermediario abilitato.

L’apertura è gratuita se fai da solo. Se ti affidi a un professionista, paghi solo il servizio di consulenza. La data di inizio attività decorre dalla data indicata nel modello.

Iscrizioni obbligatorie: Albo, INPS, PEC e fattura elettronica

Oltre alla Partita IVA: iscriviti all’Albo dei Fisioterapisti (Ordine TSRM e PSTRP), attiva la PEC (domicilio digitale) e registrati alla Gestione Separata INPS per i contributi (art. 2, c. 26, L. 335/1995). L’iscrizione INPS avviene entro 30 giorni dall’inizio attività.

La fatturazione elettronica è obbligatoria. Per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche valgono le regole privacy e i flussi del Sistema Tessera Sanitaria (provvedimenti MEF e Agenzia delle Entrate; verifica le istruzioni aggiornate su portali istituzionali e Garante Privacy).

Tasse 2026 del fisioterapista: ordinario vs forfettario

Regime ordinario: IRPEF a scaglioni e IVA

Nel regime ordinario paghi l’IRPEF per scaglioni. Dal 2026 gli scaglioni sono 23%, 33%, 43% come da Legge di Bilancio 2026 pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Il reddito professionale segue il principio di cassa (art. 54 TUIR, DPR 917/1986): conta l’incassato dell’anno.

IVA: le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona sono esenti IVA (art. 10, n. 18, DPR 633/1972) se svolte da professionisti sanitari abilitati. L’esenzione non vale per beni venduti (es. ausili, creme) o servizi non sanitari (benessere): in questi casi applichi l’IVA ordinaria e detrai l’IVA sugli acquisti correlati.

Regime forfettario: limiti, imposta sostitutiva e coefficiente

Il regime forfettario è disciplinato dalla L. 190/2014 (art. 1, commi 54-89) e successive modifiche (L. 208/2015; L. 197/2022). Limite di ricavi: 85.000 euro annui. Uscita immediata se superi 100.000 euro nell’anno.

Imposte: paghi un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti di start-up (nessuna attività analoga nei tre anni precedenti, ecc.). Il reddito imponibile si calcola con il coefficiente di redditività del 78% per le attività professionali. “Coefficiente di redditività” significa percentuale forfettaria che trasforma gli incassi in reddito imponibile.

Nel forfettario non applichi l’IVA e non subisci ritenute d’acconto. Ma l’esenzione IVA per i sanitari vale anche in ordinario sulle prestazioni sanitarie: la vera differenza sta nella gestione dei costi. In ordinario deduci i costi effettivi e ammortizzi i beni; nel forfettario deduci in modo forfettario (78%) e non detrai l’IVA sugli acquisti.

Ritenuta d’acconto e marca da bollo

Se emetti fattura in ordinario verso un sostituto d’imposta (es. clinica, società), applichi la ritenuta d’acconto del 20% (art. 25 DPR 600/1973). Niente ritenuta se fatturi a privati. In forfettario non si applica la ritenuta.

Su fatture esenti IVA superiori a 77,47 euro applichi la marca da bollo da 2 euro (DPR 642/1972). In e-fattura l’imposta di bollo si versa trimestralmente con F24 telematico secondo le scadenze dell’Agenzia delle Entrate.

Contributi previdenziali: Gestione Separata INPS

I fisioterapisti senza Cassa professionale dedicata versano i contributi alla Gestione Separata INPS (art. 2, c. 26, L. 335/1995). L’aliquota è fissata ogni anno dalla Circolare INPS. Il calcolo avviene sul reddito imponibile fiscale. I contributi versati sono deducibili dal reddito nell’anno di pagamento (art. 10 TUIR).

Nel regime forfettario, il contributo si calcola sul reddito forfettario (incassi x 78%). Nell’ordinario, sul reddito analitico (incassi – costi – contributi deducibili). Acconti e saldo seguono il calendario fiscale: saldo anno precedente e primo acconto entro giugno/luglio; secondo acconto a novembre.

Esempio numerico 2026 (forfettario 5%)

Anna è fisioterapista in forfettario al 5%, incassi 30.000 euro. Reddito forfettario: 30.000 x 78% = 23.400 euro. Contributi versati l’anno scorso: 3.000 euro.

Base imponibile imposta sostitutiva: 23.400 – 3.000 = 20.400 euro. Imposta: 20.400 x 5% = 1.020 euro.

Contributi INPS 2026 (aliquota come da Circolare INPS; esempio 26,07%): 23.400 x 26,07% = 6.100 euro circa. Totale costi fiscali: 1.020 + 6.100 = 7.120 euro, a cui sommi l’onorario del consulente se presente.

Altri adempimenti spesso dimenticati

  • Autorizzazioni locali: per lo studio verifica SCIA/ASL e requisiti igienico-sanitari. La procedura segue il SUAP comunale e le regole regionali (D.Lgs. 222/2016 e normativa sanitaria regionale).
  • Privacy: tratti dati sanitari, cioè dati “particolari”. Applica il GDPR (Reg. UE 2016/679) e il D.Lgs. 196/2003. Redigi informative, consenso, registro trattamenti e misure di sicurezza.
  • Assicurazione RC professionale: obbligatoria per i professionisti (DPR 137/2012, art. 5). Copri anche il rischio cyber se gestisci dossier digitali.
  • PES e POS: accetta pagamenti elettronici e conserva la documentazione delle transazioni secondo le norme vigenti (provvedimenti MEF e Agenzia delle Entrate; obbligo POS da decreti su PNRR).
  • IRAP: di norma non dovuta dal professionista senza “autonoma organizzazione” (giurisprudenza consolidata). Valuta il caso se hai dipendenti, più sedi o attrezzature rilevanti.
  • Fattura elettronica e STS: rispetta le regole di invio e oscuramento dati sensibili secondo i provvedimenti annuali del MEF e del Garante Privacy.

Regola decisionale rapida

  • Quale ATECO scelgo? Se lavori come fisioterapista abilitato in proprio, scegli 86.90.29. Valuta 86.95.00 solo per centri multi-servizio o attività sanitarie non riconducibili a singole professioni.
  • Forfettario o ordinario? Se ricavi entro 85.000 euro e hai costi bassi/medi, il forfettario semplifica e conviene spesso. Se hai investimenti, canoni elevati, personale o acquisti con IVA rilevante, l’ordinario può convenire.
  • IVA: sulle prestazioni sanitarie alla persona non la addebiti perché sono esenti (art. 10 n. 18 DPR 633/1972). Se vendi prodotti o offri servizi non sanitari, applichi l’IVA solo a quelle operazioni.
  • Contributi: iscriviti alla Gestione Separata INPS. Calcola gli acconti con prudenza. I contributi riducono l’imponibile IRPEF o l’imposta sostitutiva.
  • Fatturazione: usa e-fattura e gestisci la privacy. Applica la marca da bollo sulle fatture esenti sopra 77,47 euro.
Scenario Codice ATECO e inquadramento Fisco (IVA, imposte, ritenute) Contributi INPS Tempistiche e adempimenti Libero professionista in studio o a domicilio (clienti privati) 86.90.29; professionista sanitario iscritto all’Albo TSRM e PSTRP Prestazioni esenti IVA; forfettario 15%/5% con coeff. 78% o ordinario IRPEF 23-33-43; nessuna ritenuta con privati Gestione Separata su reddito; acconti e saldo annuali; contributi deducibili AA9/12; iscrizione INPS; PEC; eventuale SCIA/ASL; e-fattura e STS; marca da bollo su esenti > 77,47€ Forfettario sotto 85.000€ (solo prestazioni sanitarie) 86.90.29; requisiti L. 190/2014 Niente IVA e ritenute; imposta sostitutiva 15% o 5% start-up; coeff. 78% Gestione Separata su reddito forfettario; acconti 100% imposta e contributi F24 imposta di bollo trimestrale; dichiarazione semplificata; conservazione e-fatture Ordinario con clienti aziende/cliniche 86.90.29; eventualmente studio associato se in forma associata Prestazioni sanitarie esenti IVA; ritenuta d’acconto 20% su fatture a sostituti d’imposta; deduzione costi reali Gestione Separata su reddito analitico; possibili rateizzazioni INPS Contabilità ordinaria/semplificata; registri; scadenze IRPEF e addizionali Centro multi-servizio (riabilitazione + altri servizi) Valuta 86.90.29 per fisioterapia; 86.95.00 per “altri servizi” sanitari del centro Prestazioni sanitarie esenti; attività non sanitarie con IVA; gestione pro-rata o contabilità separata Gestione Separata per professionisti; INPS dipendenti se assunti SCIA/ASL più stringente; sicurezza sul lavoro; privacy ampliata; organizzazione amministrativa

FAQ

1) Il codice ATECO 86.95.00 va bene per il fisioterapista oppure rischio problemi fiscali?

Per il fisioterapista libero professionista il codice più coerente è 86.90.29, che inquadra l’attività come prestazione sanitaria di una professione regolamentata. 86.95.00 è un contenitore per “altri servizi di assistenza sanitaria” che spesso descrive realtà organizzative miste o servizi non riconducibili a una singola professione sanitaria. Non è vietato, ma può creare ambiguità su IVA, STS e in generale sulla natura professionale delle prestazioni. Con 86.90.29 la coerenza con l’esenzione IVA dell’art. 10 n. 18 DPR 633/1972 è più lineare. Se gestisci un centro che offre anche servizi non sanitari, puoi valutare 86.95.00 per la parte “altri servizi”, ma serve un’analisi puntuale e, se necessario, contabilità separata. In ogni caso, puoi verificare la scelta con l’Agenzia delle Entrate e consultare Normattiva per il quadro normativo su professioni sanitarie, IVA e classificazioni.

2) Devo applicare l’IVA sulle sedute di fisioterapia? E se vendo ausili o prodotti?

No, le sedute di fisioterapia rivolte alla persona sono esenti IVA se rese da professionista sanitario abilitato, ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/1972. L’esenzione vale a prescindere dal regime fiscale (ordinario o forfettario). Attenzione però: l’esenzione non copre la vendita di beni o servizi non sanitari. Se vendi ausili, oli, creme o servizi di benessere non riconducibili a diagnosi, cura o riabilitazione, devi applicare l’IVA con l’aliquota corretta e gestire detrazione/indetraibilità sugli acquisti. In caso di attività mista, valuta il pro-rata o la contabilità separata. Ricorda la marca da bollo da 2 euro sulle fatture esenti IVA sopra 77,47 euro (DPR 642/1972) e gli obblighi di fatturazione elettronica e invio STS secondo i provvedimenti del MEF e dell’Agenzia delle Entrate.

3) Meglio regime forfettario o ordinario per un fisioterapista che inizia nel 2026?

Se prevedi ricavi entro 85.000 euro e non hai costi elevati, il forfettario offre semplicità: imposta sostitutiva 15% (5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti), niente IVA e niente ritenute, reddito calcolato con coefficiente 78%. È spesso conveniente per chi ha costi leggeri e lavora soprattutto con privati. Se invece prevedi spese importanti (canone studio alto, macchinari costosi, personale, marketing) o operazioni con IVA su attività non sanitarie, l’ordinario ti consente di dedurre i costi reali e detrarre l’IVA sugli acquisti. Ricorda che le prestazioni sanitarie restano esenti IVA anche in ordinario; la convenienza si gioca sulla struttura dei costi e sulle attività non esenti. Le aliquote IRPEF 2026 a tre scaglioni (23%-33%-43%) si applicano al reddito di lavoro autonomo determinato per cassa (art. 54 TUIR). Valuta con un prospetto numerico su tre anni, considerando anche acconti e contributi alla Gestione Separata.

4) Quali contributi INPS pago e come incidono sulle tasse?

Ti iscrivi alla Gestione Separata INPS (art. 2, c. 26, L. 335/1995). L’aliquota varia ogni anno con circolare INPS e si applica al tuo reddito imponibile fiscale. Nel forfettario, al reddito forfettario (incassi x 78%); nell’ordinario, al reddito analitico (incassi – costi – contributi deducibili). I contributi versati si deducono dal reddito nell’anno di pagamento (art. 10 TUIR). Questo riduce l’IRPEF o l’imposta sostitutiva: in pratica, paghi meno tasse perché i contributi “abbassano” l’imponibile. Versi saldo e acconti insieme alle scadenze fiscali di giugno/luglio e novembre. Se sbagli i versamenti, puoi usare il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997) con sanzioni e interessi ridotti in base al ritardo.

5) Quali altri obblighi pratici devo rispettare per lavorare in regola?

Oltre a Partita IVA, INPS e Albo, cura: a) autorizzazioni locali e requisiti igienico-sanitari per lo studio (SCIA/ASL e SUAP comunale secondo D.Lgs. 222/2016 e regolamenti regionali); b) privacy: GDPR (Reg. UE 2016/679) e D.Lgs. 196/2003 con informative, consensi e misure tecniche adeguate; c) assicurazione RC professionale obbligatoria (DPR 137/2012, art. 5); d) POS e pagamenti elettronici obbligatori secondo la normativa vigente; e) marca da bollo su fatture esenti oltre 77,47 euro (DPR 642/1972); f) fatturazione elettronica e flussi STS per spese sanitarie (provvedimenti MEF e Agenzia delle Entrate) con attenzione alla privacy; g) cartella clinica e consenso informato, secondo le linee guida del Ministero della Salute. Se assumi personale, applica anche normativa su sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e obblighi previdenziali da datore di lavoro.

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