Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il codice ATECO del fotografo è 74.20.19; se usi droni aggiungi 74.20.12. Puoi aprire come professionista o ditta artigiana; INPS 2026: Gestione Separata 26,07% o minimali più eccedenze.
- Codici ATECO: 74.20.19 per servizi fotografici; 74.20.12 se effettui riprese con drone. Entrambi hanno coefficiente di redditività forfettario al 78%.
- Forma giuridica: libero professionista senza organizzazione; ditta individuale artigiana se apri studio, assumi, o hai struttura.
- Contributi 2026: Gestione Separata 26,07% per professionisti; artigiani con contributi fissi annui 4.549,70 euro più 24,48% oltre 18.808 euro (25,48% oltre 56.224 euro).
Codici ATECO del fotografo: quando usarli e perché contano
Il codice ATECO identifica l’attività economica in Partita IVA. Per i fotografi il codice principale è 74.20.19 “Altre attività fotografiche n.c.a.”. Copre matrimoni, eventi, ritratti, still life, post-produzione e servizi su commissione.
Se fai anche riprese con drone, aggiungi 74.20.12. Indica le riprese aeree e attività con SAPR/UAS. Inserire più codici è normale quando l’attività è mista.
I codici incidono su due aspetti: coefficienti del regime forfettario (per questi codici è 78%) e inquadramento statistico. Non cambiano l’IVA di per sé, ma orientano controlli e studi di settore evoluti.
Riferimenti: classificazione ATECO 2007 dell’ISTAT; apertura Partita IVA ex articolo 35 del DPR 633/1972 (Normattiva).
Professionista o ditta artigiana: criteri pratici e impatti previdenziali
Quando sei “libero professionista”
Se lavori solo su commissione, senza negozio aperto al pubblico, senza dipendenti e senza organizzazione complessa, operi come lavoratore autonomo. Esempio: fotografo di matrimoni che scatta, post-produce e consegna files o album senza studio.
Apri la Partita IVA con il modello AA9/12. Lo invii all’Agenzia delle Entrate per via telematica, a mezzo PEC/Raccomandata o presso uno sportello. Base giuridica: art. 35 DPR 633/1972 e prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Ti iscrivi alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, legge 335/1995). Versi contributi proporzionali al reddito dichiarato. Aliquota 2026: 26,07% per professionisti non assicurati ad altre casse, secondo le circolari INPS annuali.
Quando sei “ditta individuale artigiana”
Se hai uno studio aperto al pubblico, dipendenti, attrezzature rilevanti e un’organizzazione stabile, sei impresa artigiana. La legge-quadro di settore è la legge 443/1985. Ti iscrivi al Registro Imprese e all’Albo Artigiani della Camera di Commercio.
La pratica si fa con ComUnica. È l’invio unico per apertura Partita IVA, Registro Imprese e INPS. Riferimenti: art. 9 del DL 7/2007 e DPCM 6 maggio 2009 (ComUnica). Per lo studio può servire una SCIA al SUAP comunale (D.Lgs. 222/2016).
La previdenza è INPS Artigiani (legge 613/1966 e legge 233/1990). Paghi contributi fissi su un reddito minimale e, se superi la soglia, contributi percentuali sull’eccedenza. Importi indicativi 2026 dalle circolari INPS: fissi 4.549,70 euro annui; 24,48% oltre 18.808 euro; 25,48% oltre 56.224 euro. Le scadenze sono in quattro rate nell’anno.
Regimi fiscali 2026: forfettario e ordinario a confronto
Regime forfettario (definizione semplice e regole chiave)
Il regime forfettario è un regime agevolato per Partite IVA “piccole”. Applica un reddito forfettario invece di calcolare i costi reali. Per i fotografi il coefficiente di redditività è 78%. Significa che tassi il 78% dei ricavi.
Requisiti principali: ricavi/compensi annui fino a 85.000 euro; assenza di regimi IVA speciali; limiti su partecipazioni in società; spese per lavoro contenute. La soglia a 85.000 euro deriva dalla legge 197/2022 che ha modificato la legge 190/2014.
Imposta sostitutiva: 15%. Scende al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti “start-up” (assenza di attività simile prima, ecc.), sempre ai sensi della legge 190/2014, commi 54-89.
IVA e ritenute: non addebiti IVA in fattura e non subisci ritenuta d’acconto (legge 190/2014, commi 58 e 67). Applichi marca da bollo di 2 euro sulle fatture senza IVA superiori a 77,47 euro (DPR 642/1972, tariffa e DM MEF 17/06/2014).
Regime ordinario (quando conviene e come funziona)
Nel regime ordinario deduci i costi reali e detrai l’IVA sugli acquisti. I professionisti applicano il principio di cassa. Significa che contano incassi e pagamenti effettuati nell’anno. Base: articoli 53 e 54 del TUIR (DPR 917/1986).
IRPEF 2026: scaglioni 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.001 a 50.000 euro; 43% oltre 50.000 euro. Gli scaglioni sono stabiliti dal TUIR, articolo 11, come modificato dalle leggi di bilancio. Verifica sempre l’aggiornamento annuo.
Ritenute: i clienti sostituti d’imposta ti trattengono il 20% a titolo di acconto (art. 25 DPR 600/1973), salvo forfettari. IVA: emetti fatture con IVA e versi periodicamente, secondo il DPR 633/1972.
Obblighi trasversali: fattura elettronica, privacy, sicurezza
Fattura elettronica e comunicazioni
La fattura elettronica è obbligatoria per tutti, compresi i forfettari, dal 2024, in forza del D.Lgs. 127/2015 e del DL 36/2022. Usi il Sistema di Interscambio e versi l’imposta di bollo virtuale dove dovuta.
Per operazioni estere comunichi via SdI i dati delle operazioni transfrontaliere secondo le regole attuali. Le liquidazioni IVA e le dichiarazioni seguono il DPR 633/1972 e il DPR 322/1998.
Privacy, diritto d’autore e assicurazioni
Se riprendi persone, rispetta il GDPR (Reg. UE 2016/679) e la legge sul diritto d’autore (L. 633/1941). Usa liberatorie chiare e conservazione sicura dei file. Informativa privacy sempre presente.
Valuta una polizza RC professionale. Non è obbligatoria per tutti, ma protegge da danni a terzi e richieste risarcitorie.
Droni: regole ENAC/EASA e impatto fiscale
Per riprese con drone valgono i Regolamenti UE 2019/947 e 2019/945. In Italia applica anche il Regolamento UAS-IT dell’ENAC. Devi registrarti come operatore UAS, ottenere attestati (A1/A3, A2 o specific), e stipulare polizza RC.
Rispettare gli spazi aerei e le zone soggette a divieti è essenziale. Le sanzioni sono pesanti. Integra il codice ATECO 74.20.12 alla tua posizione fiscale per rappresentare l’attività aerea accessoria.
L’inquadramento previdenziale e fiscale non cambia per il solo uso del drone. Cambiano i permessi operativi e la gestione del rischio. Verifica eventuali SCIA per l’impiego di attrezzature in esterni se richieste dal Comune.
Fonti: ENAC, Regolamenti UE 2019/947 e 2019/945; normative nazionali in Normattiva per sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) se impieghi personale.
Regola decisionale rapida
Come scegliere forma giuridica e regime in 60 secondi
Se lavori su commissione, senza negozio, senza dipendenti: scegli libero professionista. Apri Partita IVA con AA9/12. Previdenza: Gestione Separata INPS.
Se apri studio, assumi o organizzi un punto vendita: scegli ditta individuale artigiana. Fai ComUnica, Registro Imprese e Albo Artigiani. Previdenza: INPS Artigiani con contributi fissi.
Se usi droni in modo non occasionale: aggiungi 74.20.12. Ottieni attestati ENAC/EASA e assicurazione RC UAS. I permessi operativi sono distinti dagli adempimenti fiscali.
Se prevedi ricavi sotto 85.000 euro e costi bassi: valuta forfettario (coefficiente 78%, imposta 15% o 5%). Se hai costi alti, IVA a credito o clienti business che detrarrebbero l’IVA: valuta il regime ordinario.
Se superi 100.000 euro in corso d’anno: esci immediatamente dal forfettario per quell’anno, secondo le regole della legge 190/2014 modificata. Passi all’ordinario con IVA da addebitare.
Esempi pratici di calcolo: quanto paghi davvero
Professionista in forfettario con 40.000 euro di incassi
Reddito forfettario: 40.000 x 78% = 31.200 euro. Contributi INPS Gestione Separata 26,07% su 31.200 = 8.145,84 euro circa. Base imposta: 31.200 – 8.145,84 = 23.054,16 euro. Imposta 15%: 3.458,12 euro circa. Totale oneri: circa 11.603,96 euro.
Nota: contributi sono deducibili dal reddito ai sensi dell’art. 10 TUIR.
Ditta artigiana in ordinario con 80.000 euro di ricavi e 30.000 di costi
Reddito: 80.000 – 30.000 = 50.000 euro. Contributi INPS: fissi 4.549,70 euro; eccedenza su 50.000 – 18.808 = 31.192 euro al 24,48% = 7.635,02 euro circa. Totale contributi: 12.184,72 euro.
Base IRPEF: 50.000 – 12.184,72 = 37.815,28 euro. IRPEF per scaglioni 2026: 23% fino a 28.000; 33% sul resto fino a 50.000. Calcoli da aggiornare con detrazioni personali e familiari.
L’IVA dipende dalle aliquote applicate nelle vendite e dagli acquisti detraibili. Riferimenti: DPR 633/1972.
Adempimenti e scadenze che non puoi dimenticare
Alla partenza
Professionista: AA9/12 entro 30 giorni dall’inizio. Iscrizione Gestione Separata. Valuta PEC e firma digitale per la fattura elettronica. Ditta: ComUnica, Albo Artigiani, SCIA allo SUAP se richiesto, INPS Artigiani.
Durante l’anno
Fatture elettroniche via SdI. Imposta di bollo virtuale se dovuta. Versamenti IVA mensili o trimestrali se in ordinario. Contributi INPS secondo le scadenze. Gestione archivio dati clienti in conformità al GDPR.
A fine anno
Dichiarazione dei redditi (DPR 322/1998). Saldo e acconti IRPEF. Eventuali acconti INPS. Verifica soglia forfettario 85.000 euro ed eventuale fuoriuscita per superamento di 100.000 euro.
| Scenario | Adempimenti iniziali | Previdenza | Tempistiche tipiche |
|---|---|---|---|
| Libero professionista fotografo (74.20.19) | AA9/12 all’Agenzia Entrate; eventuale PEC; attivazione fattura elettronica | INPS Gestione Separata (L. 335/1995) | Attivazione P.IVA in 1-3 giorni lavorativi |
| Ditta individuale artigiana con studio | ComUnica; Registro Imprese; Albo Artigiani; SCIA SUAP se richiesta | INPS Artigiani (L. 613/1966; L. 233/1990) | ComUnica evasa in 5-10 giorni; SCIA immediata con autocertificazione |
| Fotografo con uso di droni (aggiungi 74.20.12) | Registrazione operatore UAS; attestati A1/A3 o A2; assicurazione RC | Come sopra, non cambia la gestione previdenziale | Attestati in 1-2 settimane; registrazione operatore in pochi giorni |
| Regime forfettario | Verifica requisiti L. 190/2014; impostazione bollo virtuale; niente IVA | Gestione Separata o Artigiani a seconda della forma | Applicazione immediata dall’anno di inizio attività |
| Regime ordinario | Registri IVA; liquidazioni periodiche; ritenute d’acconto | Gestione Separata o Artigiani a seconda della forma | Liquidazioni IVA mensili/trimestrali; dichiarazioni annuali |
FAQ
Qual è il codice ATECO giusto se faccio matrimoni, ritratti in studio e riprese con drone?
Usa 74.20.19 come codice principale per matrimoni, eventi, ritratti, still life e post-produzione. Se svolgi anche riprese con drone, aggiungi 74.20.12 come attività secondaria. Non serve aprire due Partite IVA: basta una P.IVA con più codici ATECO. In regime forfettario, entrambi ricadono nel gruppo con coefficiente 78%. Ricorda che l’uso del drone richiede requisiti operativi specifici: registrazione come operatore UAS, attestati A1/A3 o A2 a seconda degli scenari, e assicurazione RC. Queste regole nascono dai Regolamenti UE 2019/947 e 2019/945 e dal Regolamento UAS-IT ENAC. Sul piano fiscale e previdenziale non cambia la gestione per il solo uso del drone: scegli forma e regime come per l’attività fotografica standard, in base a organizzazione e volumi.
Devo iscrivermi al Registro Imprese o posso restare libero professionista?
Puoi restare libero professionista se lavori su commissione, senza negozio aperto al pubblico e senza dipendenti. In questo caso non ti iscrivi al Registro Imprese, ma solo all’Agenzia delle Entrate (AA9/12) e all’INPS Gestione Separata. Se invece apri uno studio con vetrina, assumi personale, o strutturi l’attività come impresa, devi iscriverti al Registro Imprese e all’Albo Artigiani. La legge 443/1985 definisce l’impresa artigiana; il DL 7/2007 e il DPCM 6 maggio 2009 istituiscono ComUnica per l’avvio. L’inquadramento corretto incide sui contributi: Gestione Separata per il professionista, INPS Artigiani per la ditta. Scegli in base a come organizzi il lavoro, non solo in base ai ricavi.
Come funziona il regime forfettario per i fotografi nel 2026?
Il forfettario si applica se i ricavi/compensi non superano 85.000 euro annui e se rispetti le altre condizioni della legge 190/2014. Per i fotografi il reddito imponibile si calcola con il coefficiente 78% sui ricavi. I contributi previdenziali (Gestione Separata o Artigiani) si deducono prima di calcolare l’imposta. L’imposta sostitutiva è 15%, che scende al 5% per i primi 5 anni se hai i requisiti “start-up”. Non addebiti IVA e non subisci ritenuta d’acconto. Applichi marca da bollo di 2 euro sopra 77,47 euro di fattura. Se superi 100.000 euro in corso d’anno, esci subito dal forfettario e passi all’ordinario con IVA. Le regole si fondano sulla legge 190/2014, come modificata dalla legge 197/2022, e sulla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Quali contributi INPS pago nel 2026 come fotografo e come si deducono?
Se operi come libero professionista versi alla Gestione Separata INPS. Aliquota 2026: 26,07% sul reddito imponibile fiscale, secondo le circolari INPS annuali. Paghi tramite F24 con scadenze di saldo e acconti, insieme alle imposte. Se sei ditta artigiana versi alla Gestione Artigiani: contributi fissi annui di 4.549,70 euro e, oltre un reddito minimale di 18.808 euro, contributi variabili del 24,48% (che salgono al 25,48% oltre 56.224 euro). Anche in questo caso versi in rate nell’anno e conguagli a saldo. I contributi sono integralmente deducibili dal reddito ai sensi dell’art. 10 del TUIR. Questo abbassa la base imponibile IRPEF o l’imposta sostitutiva nel forfettario.
Quali permessi servono per usare il drone a scopo commerciale e come incidono sulle fatture?
Per operare con drone in attività economica devi: registrarti come operatore UAS; ottenere l’attestato di pilota (A1/A3 o A2, a seconda dello scenario); rispettare le limitazioni di spazio aereo e di scenario operativo; avere una polizza RC aeronautica. Questi obblighi derivano dai Regolamenti UE 2019/947 e 2019/945 e dalle regole ENAC (Regolamento UAS-IT). Non cambiano la modalità di fatturazione fiscale: emetti fattura elettronica via SdI, con o senza IVA secondo il tuo regime. Se sei in forfettario, niente IVA e marca da bollo sopra 77,47 euro. Se sei in ordinario, applichi l’IVA propria del servizio fotografico o audiovisivo. Ricorda anche la privacy: se riprendi persone, serve informativa e, spesso, liberatoria; base normativa GDPR 2016/679 e L. 633/1941 sul diritto d’autore.
