Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per l’infermiere libero professionista il codice ATECO corretto è 86.90.29 (altre attività paramediche indipendenti). In forfettario il coefficiente è 78% e si versano i contributi ENPAPI (soggettivo, integrativo 4%, maternità).
- ATECO infermiere: 86.90.29. Include attività infermieristiche domiciliari e ambulatoriali. Esclude medici, psicologi, odontoiatri e analisi di laboratorio.
- Regime forfettario: soglia 85.000 euro; imposta 5% start-up, poi 15%; reddito forfettario = incassi x 78%.
- ENPAPI: contributo soggettivo su reddito professionale, integrativo 4% in rivalsa in fattura, maternità annuale. Minimi e aliquote deliberati ogni anno.
Codice ATECO per infermieri: come sceglierlo e cosa comprende
Perché 86.90.29 è il codice giusto
Il codice ATECO per l’infermiere libero professionista è 86.90.29. La descrizione è “altre attività paramediche indipendenti”. È la categoria usata dalle professioni sanitarie non mediche quando lavorano in autonomia.
Rientrano attività come assistenza infermieristica domiciliare, medicazioni, gestione terapie, educazione sanitaria, triage infermieristico in ambulatori privati, e turni in strutture private come autonomo.
Attività incluse ed escluse
Incluse: prestazioni infermieristiche in autonomia, anche in collaborazione con studi medici o RSA. Prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione proprie del profilo infermieristico definito dal D.M. 739/1994 e dalla L. 251/2000.
Escluse: attività dei medici, psicologi e odontoiatri; analisi cliniche e radiologiche; servizi sociali non sanitari. Se svolgi più attività, valuta codici secondari coerenti, ma il principale resta 86.90.29.
Fonti istituzionali sull’inquadramento
Per l’ATECO: classificazione Istat ATECO 2007 (sezione Q, divisione 86). Per il profilo professionale: D.M. 739/1994 e L. 251/2000. Per l’Ordine: L. 3/2018 (FNOPI). Le norme sono consultabili su Normattiva e documenti Istat.
Inquadramento fiscale: forfettario o ordinario
Regime forfettario: come funziona davvero
Il forfettario è il regime agevolato per chi non supera 85.000 euro di incassi annui. Se superi 100.000 euro nell’anno, esci subito. La base imponibile è data da incassi x coefficiente di redditività.
Per i professionisti sanitari il coefficiente è 78% (allegato 4, L. 190/2014). L’imposta sostitutiva è 5% per i primi cinque anni se rispetti i requisiti start-up; altrimenti 15%. La legge quadro è la L. 190/2014, come modificata negli anni dalle leggi di bilancio.
Nel forfettario non applichi IVA in fattura, non subisci ritenuta d’acconto e non deduci costi analitici. Contribuzione previdenziale resta dovuta alla tua Cassa di categoria.
Regime ordinario: quando conviene
Se hai costi alti, investimenti e vuoi dedurre analiticamente, valuta l’ordinario. Emetti fatture con IVA quando dovuta, compili registri e detrai l’IVA sugli acquisti ammessi.
Le prestazioni sanitarie infermieristiche sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 633/1972, se rese nell’ambito di diagnosi, cura e riabilitazione da professioni sanitarie abilitate. Sulle prestazioni esenti non detrai l’IVA sugli acquisti correlati.
Nel regime ordinario, se fatturi a sostituti d’imposta, il cliente applica ritenuta d’acconto 20% (art. 25 DPR 600/1973). La ritenuta riduce gli acconti IRPEF dovuti.
Contributi previdenziali ENPAPI: struttura, calcolo e pagamenti
I tre contributi: significato pratico
ENPAPI gestisce la previdenza degli infermieri autonomi (D.Lgs. 103/1996 e Regolamento ENPAPI). I contributi sono tre: soggettivo, integrativo e maternità.
Contributo soggettivo: finanzia la pensione. Si applica al reddito professionale. Contributo integrativo: 4% rivalsa in fattura, destinato all’ente. Contributo di maternità/paternità/assistenza: importo fisso annuo deliberato.
Base di calcolo: forfettario vs ordinario
Nel forfettario il reddito professionale coincide con il reddito forfettario (incassi x 78%). ENPAPI calcola il contributo soggettivo su questa base, tenendo conto dei minimi annuali.
Nell’ordinario il reddito professionale è il risultato dei compensi meno i costi inerenti, secondo art. 53 TUIR. Anche qui valgono minimi e massimali previsti dal Regolamento ENPAPI.
Aliquote, minimi e scadenze
Le aliquote e i minimi ENPAPI vengono fissati ogni anno con delibera. Storicamente: soggettivo intorno al 16%, integrativo al 4%, più il contributo assistenziale fisso. Verifica sempre la circolare contributiva ENPAPI dell’anno.
I pagamenti seguono scadenze deliberate dall’ente (acconti e saldo). Le modalità possono prevedere MAV/CBILL o pagoPA dall’area riservata ENPAPI. Conserva ricevute per il cassetto fiscale.
Rivalsa 4% in fattura
Indica la rivalsa ENPAPI 4% in fattura. È dovuta da tutti i clienti, anche privati, salvo diverse istruzioni ENPAPI. La rivalsa aumenta l’imponibile della fattura ma non è reddito imponibile ai fini IVA se l’operazione è esente o fuori campo.
Fatturazione elettronica e Sistema Tessera Sanitaria
Obblighi 2026 sulla e-fattura
Dal 2024 la fattura elettronica è estesa anche ai forfettari (DL 36/2022 e provvedimenti Agenzia delle Entrate sul Sistema di Interscambio). Rimangono regole particolari per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.
Se invii i dati al Sistema Tessera Sanitaria, continua a rispettare l’esonero o il divieto di e-fattura via SdI verso pazienti, secondo i decreti MEF sul STS e privacy. In questi casi emetti documento analogico o elettronico extra-SdI e invii i dati al STS.
Dati obbligatori in fattura
Riporta: descrizione prestazione sanitaria, riferimenti del paziente o del committente, eventuale esenzione IVA (art. 10 n. 18 DPR 633/1972), dicitura regime forfettario (se applicabile), rivalsa ENPAPI 4%, marca da bollo quando dovuta.
Tutela professionale e adempimenti collaterali
Iscrizione all’Ordine e polizza RC
L’iscrizione all’albo FNOPI è obbligatoria. La polizza di responsabilità civile è anch’essa obbligatoria per i professionisti sanitari (L. 24/2017, cd. Gelli-Bianco). Conserva attestati di aggiornamento ECM.
Privacy e cartella clinica
Rispetta il GDPR per gestione dati sanitari. Limita l’accesso, conserva documenti in sicurezza, fornisci l’informativa e raccogli il consenso quando richiesto. Le sanzioni sono pesanti in caso di violazioni.
Regola decisionale rapida
Come scegliere in pochi passaggi
Se prevedi incassi annui fino a 85.000 euro, hai spese contenute e vuoi semplicità: scegli il forfettario. Benefici: 5% start-up, poi 15%, base forfettaria 78%.
Se superi spesso 85.000 euro, hai costi elevati (attrezzature, studio, personale) e vuoi deduzioni/ammortamenti: valuta il regime ordinario.
Se alterni lavoro dipendente e attività autonoma: verifica compatibilità contrattuale, assenza di conflitti e rispetto dei limiti del forfettario (L. 190/2014 su rapporti con ex datore di lavoro).
Se inizi da zero e non sai il volume d’affari: avvia in forfettario. Quando i conti mostrano che la deduzione analitica rende di più, programma il passaggio all’ordinario a inizio anno.
Esempio numerico 2026: scenari e formule
Forfettario con incassi 30.000 euro
Reddito forfettario: 30.000 x 78% = 23.400 euro. Imposta sostitutiva: 5% = 1.170 euro (start-up) oppure 15% = 3.510 euro.
Contributo soggettivo ENPAPI: 23.400 x aliquota soggettiva vigente (es. 16% storico) = 3.744 euro, fatti salvi i minimi annuali. Contributo integrativo: 30.000 x 4% = 1.200 euro. Contributo assistenziale (maternità): importo fisso deliberato per il 2026.
Totale contributi: 3.744 + 1.200 + importo assistenziale 2026. Ricorda: minimi e massimali ENPAPI possono modificare il conteggio.
Ordinario con costi rilevanti
Supponi incassi 90.000 euro, costi deducibili 40.000 euro. Reddito professionale: 50.000 euro. Prestazioni esenti IVA: niente imposta sulle vendite, IVA su acquisti indetraibile correlata; su attività imponibili, IVA ordinaria.
Imposte IRPEF per scaglioni, addizionali e contributi ENPAPI sul reddito professionale, con ritenute d’acconto in compensazione quando applicate.
Fonti normative e istituzionali
Riferimenti utili da consultare
Classificazione ATECO: documenti Istat ATECO 2007 (sezione Q, 86.90.29). Profilo professionale: D.M. 739/1994 e L. 251/2000. Ordini: L. 3/2018. Regime forfettario: L. 190/2014, allegato 4, come modificata da successive Leggi di Bilancio. IVA sanità: art. 10, n. 18, DPR 633/1972. Ritenute: art. 25, DPR 600/1973. Previdenza professionisti: D.Lgs. 103/1996 e Regolamento ENPAPI. E-fattura: DL 36/2022 e provvedimenti Agenzia delle Entrate su Sistema di Interscambio. Invio spese sanitarie: decreti MEF su Sistema Tessera Sanitaria. Consulta Normattiva, Istat, Agenzia delle Entrate, Ministero dell’Economia e Ministero del Lavoro per i testi ufficiali.
| Scenario | ATECO / Inquadramento | Requisiti e limiti | Imposte e contributi | Tempistiche e adempimenti |
|---|---|---|---|---|
| Avvio attività in forfettario | 86.90.29; regime forfettario | Incassi fino a 85.000 euro; requisiti start-up per 5% | Imposta 5% o 15% su incassi x 78%; ENPAPI soggettivo, integrativo 4%, maternità | APIVA e ComUnica; PEC, firma digitale; fattura elettronica (regole STS); iscrizione ENPAPI; acconti/saldi per fisco e cassa |
| Passaggio a ordinario | 86.90.29; regime ordinario | Conviene con costi alti o crescita oltre 85.000 euro | IRPEF per scaglioni; ritenute; IVA esente per sanitarie ex art. 10, n. 18 | Opzione a inizio anno o per comportamento concludente; registri IVA; dichiarazioni periodiche |
| Superamento 100.000 euro | Uscita immediata da forfettario | Incassi nell’anno oltre 100.000 euro | Applicazione IVA e imposte da data del superamento; ricalcolo acconti | Comunicazioni e adeguamento fatture; gestione pro-rata se necessario; assistenza del consulente |
| Prestazioni occasionali saltuarie | Senza P.IVA (lavoro autonomo occasionale) | Assenza di abitualità; sotto le soglie INPS gestione separata | Ritenuta 20% se sostituto; niente ENPAPI; non usare per attività professionale abituale | Ricevuta per prestazione; monitoraggio limiti; valutare apertura P.IVA se l’attività diventa abituale |
| Collaborazione con struttura privata | 86.90.29; autonomo o co.co.co. a progetto | Contratti coerenti con profilo; rispetto orari e autonomia | Fattura con rivalsa 4% o ritenute secondo contratto; ENPAPI se autonomo | Verifica clausole; gestione STS per prestazioni al paziente; coordinamento con amministrazione della struttura |
FAQ
Qual è il codice ATECO corretto per un infermiere libero professionista e cosa rischio se uso un codice sbagliato?
Per l’infermiere autonomo il codice corretto è 86.90.29, che identifica le altre attività paramediche indipendenti. Questo codice allinea il tuo lavoro alla classificazione Istat ATECO 2007, sezione Q. Se usi un codice errato, rischi inquadramenti fiscali e contributivi non coerenti, errori nei coefficienti del forfettario e problemi con la Cassa previdenziale. In caso di controlli, l’Agenzia delle Entrate può rettificare il regime applicato, recuperare imposte, sanzioni e interessi. Anche ENPAPI potrebbe richiedere conguagli contributivi. La correzione è possibile aggiornando i dati in Agenzia delle Entrate e al Registro Imprese, ma conviene farlo prima di qualsiasi controllo e con una relazione tecnica che motivi la modifica.
Nel regime forfettario come calcolo tasse e contributi se incasso 30.000 euro in un anno?
Si parte dagli incassi. In forfettario il reddito imponibile fiscale si calcola con il coefficiente 78%. Quindi 30.000 x 78% = 23.400 euro. Su questo paghi l’imposta sostitutiva: 5% se rispetti i requisiti start-up, altrimenti 15%. Per la previdenza ENPAPI, il contributo soggettivo si calcola sul reddito professionale: nel forfettario coincide con 23.400 euro. Applichi l’aliquota deliberata per l’anno (storicamente intorno al 16%), con rispetto dei minimi. Poi aggiungi il contributo integrativo 4% calcolato sull’intero volume d’affari (30.000 x 4% = 1.200 euro) e il contributo assistenziale fisso annuale (maternità/paternità), definito da ENPAPI ogni anno. Il totale contributi può modificarsi se il minimo soggettivo supera il calcolo percentuale. Per la pianificazione, simula entrambi i casi: percentuale vs minimo.
Le prestazioni infermieristiche sono soggette a IVA? Cosa scrivo in fattura?
Le prestazioni infermieristiche rese nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 633/1972. In fattura indichi la natura dell’operazione (esenzione IVA con riferimento normativo). Se sei in forfettario, le operazioni sono comunque fuori campo IVA ai sensi della L. 190/2014 e la fattura riporterà la dicitura del regime. In entrambi i casi riporta la rivalsa ENPAPI del 4%, salvo diverse indicazioni regolamentari. Se la prestazione rientra tra quelle inviate al Sistema Tessera Sanitaria e il destinatario è un privato, applica le regole specifiche sulla fatturazione elettronica: spesso non invii la e-fattura via SdI ma emetti un documento analogico o elettronico extra-SdI e trasmetti i dati al STS secondo i decreti MEF. Le regole privacy possono variare ogni anno, quindi verifica le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e del MEF.
Quando mi conviene abbandonare il forfettario e passare al regime ordinario?
Il passaggio conviene quando il risparmio fiscale dato da costi deducibili e detrazioni supera il vantaggio dell’aliquota forfettaria e della semplificazione. Indicatori pratici: superi stabilmente 85.000 euro di incassi; hai spese rilevanti per studio, attrezzature, auto strumentale, personale o consulenze; svolgi anche attività imponibili IVA con diritto a detrazione significativa. Fai un confronto numerico: proietta incassi e costi, calcola il reddito imponibile in ordinario, applica scaglioni IRPEF, addizionali e contributi ENPAPI. Confronta con il forfettario (imposta al 5% o 15% su incassi x 78%). Se l’ordinario rende netto più alto e accetti maggiori adempimenti contabili, programma il cambio a inizio anno. Se invece sei incerto e i costi sono bassi, resta in forfettario e rivedi la scelta ogni autunno.
È obbligatoria l’iscrizione a ENPAPI e alla FNOPI? Ci sono altre tutele obbligatorie?
Sì. Se eserciti come infermiere libero professionista devi iscriverti all’ENPAPI, perché la previdenza dei professionisti sanitari senza Ordine tradizionale rientra nel perimetro del D.Lgs. 103/1996 e del Regolamento ENPAPI. Devi anche essere iscritto all’Albo degli infermieri presso la FNOPI (L. 3/2018). Inoltre la polizza di responsabilità civile professionale è obbligatoria per i sanitari (L. 24/2017, cd. Gelli-Bianco). Sul fronte privacy, gestisci i dati sanitari dei pazienti nel rispetto del GDPR e delle linee guida del Garante. Infine, se emetti documenti per spese sanitarie detraibili, devi inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria entro le scadenze del MEF. La mancata osservanza di questi obblighi espone a sanzioni amministrative, fiscali e deontologiche.
