Codice ATECO influencer: come trovarlo e cosa comprende?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Per lavorare come influencer scegli ATECO 73.11.02 oppure, se operi come professionista creativo, 74.90.99; apri Partita IVA, inquadra correttamente previdenza e IVA, completa ComUnica e gli eventuali adempimenti SUAP.

  • Codice ATECO: 73.11.02 per servizi pubblicitari strutturati; 74.90.99 per attività professionale senza impresa.
  • Previdenza: Gestione Commercianti INPS se impresa; Gestione Separata INPS se professione.
  • Fisco: Forfettario (coefficiente 78%, imposta 15% o 5%) o Ordinario con IRPEF a scaglioni e IVA.

Quale codice ATECO usare per l’attività di influencer nel 2026

Due sono i codici ATECO più usati e coerenti con l’attività di influencer in Italia.

73.11.02 – Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari. È adatto se pianifichi, gestisci e vendi campagne pubblicitarie per brand o agenzie. Inquadra l’attività come impresa commerciale.

74.90.99 – Altre attività professionali nca. È adatto se presti servizi personali creativi e di comunicazione senza una struttura d’impresa. Per esempio: produzione contenuti e endorsement come prestazione professionale autonoma.

Perché la scelta del codice ATECO è decisiva

Il codice ATECO determina registro camerale, contribuzione INPS e adempimenti. Con 73.11.02 scatta l’iscrizione al Registro Imprese e alla Gestione Commercianti INPS. Con 74.90.99 resti fuori da CCIAA e versi alla Gestione Separata INPS.

La codifica ATECO è definita dal DM 17 giugno 2014 (classificazione ATECO) e va indicata nella dichiarazione di inizio attività all’Agenzia delle Entrate.

Iscrizioni, ComUnica e SUAP: cosa serve davvero

ComUnica è la pratica unica per aprire l’impresa. Con un invio entri in Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL (se necessario) e Registro Imprese. La base normativa è il DPR 160/2010 sullo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Se scegli 73.11.02 compili ComUnica e ti iscrivi in CCIAA. I costi di prima iscrizione includono imposta di bollo e diritti di segreteria. Il diritto camerale si paga ogni anno e varia per provincia e forma giuridica.

Con 74.90.99, come professionista, non ti iscrivi al Registro Imprese. Presenti solo l’apertura Partita IVA con il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate e la posizione INPS Gestione Separata.

SCIA: quando è obbligatoria e quando no

La SCIA si presenta al SUAP del Comune quando l’attività pubblicitaria è organizzata in forma d’impresa con sede, insegna o front-office. Molti Comuni richiedono una SCIA per “agenzia pubblicitaria”.

Se operi da casa senza locali aperti al pubblico e senza insegna, spesso non è richiesta. Verifica sempre il regolamento comunale e il SUAP. La cornice è la Legge 241/1990 e il DPR 160/2010.

In ogni caso, conserva la ricevuta SUAP o la risposta del Comune: ti tutela in caso di controlli.

Previdenza INPS: Gestione Commercianti o Gestione Separata

Se sei impresa (ATECO 73.11.02) versi alla Gestione Commercianti INPS. Paghi contributi fissi sul minimale e una quota variabile oltre il minimale. Le aliquote e gli importi sono aggiornati ogni anno da INPS con apposita circolare.

Indicativamente, i contributi comprendono una parte fissa annuale, dovuta anche a reddito zero, e una parte percentuale sull’eccedenza oltre il minimale. Negli ultimi anni le aliquote si sono attestate intorno al 24-25% con scaglioni crescenti. Controlla la circolare INPS 2026 “Artigiani e Commercianti – aliquote e minimali”.

Se sei professionista (ATECO 74.90.99) versi alla Gestione Separata INPS sul reddito effettivo, senza contributi fissi. L’aliquota è definita annualmente da INPS per i professionisti privi di cassa ordinistica.

Opzione riduzione contributiva del 35% per forfettari

Le imprese in regime forfettario possono chiedere la riduzione del 35% dei contributi INPS Commercianti. La norma è nella Legge 208/2015. L’opzione si chiede online sul sito INPS. La riduzione incide su futura pensione e prestazioni.

Regimi fiscali 2026 per influencer: forfettario o ordinario

Il regime forfettario è regolato dalla Legge 190/2014 e successive modifiche. La Legge 197/2022 ha elevato la soglia a 85.000 euro e ha previsto l’uscita immediata oltre 100.000 euro dal mese successivo.

Con forfettario applichi il coefficiente di redditività del 78% per i servizi. Paghi un’imposta sostitutiva del 15% o del 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti di nuova attività. L’imposta si calcola sul reddito forfettario al netto dei contributi versati.

Nel forfettario sei fuori campo IVA. Non addebiti IVA e non detrai l’IVA sugli acquisti. Metti la marca da bollo da 2 euro sulle fatture sopra 77,47 euro (DPR 642/1972). Non subisci ritenuta d’acconto.

Il regime ordinario (contabilità semplificata per cassa per imprese minori) segue il DPR 917/1986 (TUIR). Deduci i costi inerenti, ammortizzi i beni e detrai l’IVA. Paghi l’IRPEF a scaglioni e le addizionali.

Le aliquote IRPEF e gli scaglioni vigenti nel 2026 sono definite dalle leggi di bilancio e dai decreti attuativi. Inquadra la tua posizione con le tabelle aggiornate dell’Agenzia delle Entrate. Ricorda che l’IRPEF è progressiva e che le detrazioni personali influiscono sul carico effettivo.

Esempi numerici semplificati

Forfettario, ricavi 40.000 euro. Reddito forfettario: 40.000 x 78% = 31.200 euro. Se hai versato 4.000 euro di contributi, base imponibile: 27.200. Imposta 15%: 4.080 euro. Imposta 5%: 1.360 euro.

Forfettario, ricavi 100.000 euro. Se superi i 100.000 perdi il forfettario dal mese successivo e scatta l’IVA da quel momento. Il reddito fino al limite segue le regole del forfettario. Per i mesi successivi applichi il regime ordinario.

Ordinario, ricavi 60.000 euro, costi 20.000, contributi 6.000. Reddito: 34.000. Calcoli l’IRPEF per scaglioni e le addizionali. L’IVA si determina come differenza tra IVA vendite e IVA acquisti.

Fatturazione elettronica, IVA ed estero

La fatturazione elettronica tramite SDI è obbligatoria anche per i forfettari. La base normativa è il D.Lgs. 127/2015 e i successivi provvedimenti attuativi. Usa una PEC attiva e una firma digitale per le pratiche camerali.

Servizi a clienti UE soggetti passivi: si applica il criterio di territorialità dell’art. 7-ter del DPR 633/1972. La prestazione è tassata nel Paese del cliente e si emette fattura senza IVA con inversione contabile. Serve l’iscrizione al VIES.

Servizi digitali a consumatori UE: se vendi corsi o contenuti automatizzati a B2C, valuta il regime OSS per dichiarare l’IVA nel Paese del consumatore. La regola deriva dalle norme UE sul luogo di tassazione dei servizi elettronici.

Operazioni extra-UE: in genere la prestazione pubblicitaria a soggetti extra-UE è fuori campo IVA per carenza di territorialità. Indica il riferimento normativo in fattura e conserva la prova dello status del cliente.

Obblighi pubblicitari e trasparenza

Se fai pubblicità, indica chiaramente la natura promozionale dei contenuti. Le linee guida dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e le regole di autodisciplina richiedono trasparenza (#ADV, partnership a pagamento).

Questi obblighi non sostituiscono quelli fiscali. Gestisci correttamente fatture, imposte e contributi per evitare sanzioni tributarie.

Regola decisionale rapida

Se vendi campagne pubblicitarie per brand o agenzie e organizzi l’attività come impresa, allora scegli ATECO 73.11.02, iscriviti a CCIAA e Gestione Commercianti, presenta ComUnica e verifica la SCIA presso il SUAP.

Se offri prestazioni personali di creazione contenuti e consulenza, senza struttura d’impresa e senza intermediazione pubblicitaria, allora scegli ATECO 74.90.99, apri Partita IVA come professionista e iscriviti alla Gestione Separata.

Se prevedi ricavi entro 85.000 euro e pochi costi deducibili, allora valuta il regime forfettario (coefficiente 78%, imposta 15% o 5%).

Se hai costi rilevanti, clienti esteri con IVA da gestire e investimenti in attrezzature, allora valuta il regime ordinario per dedurre costi e detrarre l’IVA.

Se superi o rischi di superare 100.000 euro in anno, allora pianifica il passaggio all’ordinario e la gestione IVA dal mese successivo allo sforamento.

Riferimenti normativi utili

Per IVA: DPR 633/1972 e art. 7-ter sulla territorialità. Per IRPEF e redditi d’impresa e di lavoro autonomo: DPR 917/1986 (TUIR). Per il regime forfettario: Legge 190/2014 e successive modifiche, inclusa la Legge 197/2022 per soglie 85.000 e uscita a 100.000.

Per fatturazione elettronica: D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti attuativi. Per SUAP e SCIA: DPR 160/2010 e Legge 241/1990. Per contribuzione INPS: circolari annuali su Gestione Artigiani e Commercianti e Gestione Separata. Consulta i testi su Normattiva, Agenzia delle Entrate, INPS e Ministero competente.

Scenario ATECO consigliato Iscrizioni obbligatorie Adempimenti iniziali e tempistiche Regime fiscale consigliato
Influencer che gestisce campagne per brand e agenzie italiane 73.11.02 CCIAA (Registro Imprese), INPS Gestione Commercianti, eventuale SUAP/SCIA ComUnica in 1-3 giorni lavorativi; SCIA secondo Comune; PEC e firma digitale prima dell’invio Forfettario se ricavi entro 85.000 e costi bassi; Ordinario se molti costi
Creator che presta servizi creativi senza struttura d’impresa 74.90.99 INPS Gestione Separata; niente CCIAA Partita IVA con AA9/12 in 1 giorno; PEC consigliata; iscrizione VIES se UE B2B Forfettario con coefficiente 78%; valutare Ordinario se costi elevati
Influencer con e-commerce accessorio (merchandising) 73.11.02 + 47.xx per vendita online CCIAA, INPS Gestione Commercianti, SUAP per vendita ComUnica con codici multipli; policy privacy e consumatore; tempi 3-7 giorni Ordinario spesso preferibile per gestione IVA e costi; Forfettario solo se margini alti
Clienti UE/extra-UE prevalenti 73.11.02 oppure 74.90.99 a seconda dell’inquadramento VIES per UE B2B; INPS coerente con inquadramento Fatturazione senza IVA art. 7-ter per B2B UE/extra-UE; valutare OSS per B2C digitali Forfettario semplice per B2B; Ordinario se serve detrarre molta IVA su investimenti
Ricavi previsti oltre 100.000 euro Coerente con attività prevalente CCIAA o Gestione Separata secondo caso Pianifica transizione all’ordinario e IVA; adegua contratti e prezzi in 30 giorni Ordinario per gestione IVA e deduzioni; uscita dal forfettario se superi la soglia

FAQ

1) Esiste un “codice ATECO ufficiale” per influencer o posso sceglierne più di uno?

Non esiste un codice ATECO unico per influencer. Devi scegliere quello che descrive meglio la tua attività prevalente. Se vendi e gestisci campagne pubblicitarie, 73.11.02 è coerente. Se offri prestazioni personali di comunicazione e contenuti senza impresa, 74.90.99 è appropriato. Puoi usare codici secondari se svolgi anche altro, per esempio vendita online. Se l’attività evolve, puoi variare i codici con una pratica di variazione dati all’Agenzia delle Entrate e, se sei impresa, con una pratica al Registro Imprese. Scegliere il codice sbagliato può farti inquadrare alla previdenza errata, con contributi e sanzioni non trascurabili. Valuta attentamente la prevalenza e documentala.

2) Se lavoro da casa devo presentare la SCIA al Comune?

Dipende da come operi. Se sei impresa pubblicitaria con sede, insegna o ricevi clienti, molti Comuni richiedono SCIA al SUAP. Se lavori da casa senza locali aperti al pubblico e senza insegna, spesso non serve. La normativa quadro è la Legge 241/1990 e il DPR 160/2010. Ogni Comune può dettagliare nei regolamenti: verifica sempre. Conserva una risposta scritta del SUAP o una schermata della sezione informativa. In caso di controlli dimostri di aver verificato. Attenzione: se aggiungi un e-commerce con deposito merci o installi insegne, la SCIA diventa probabile.

3) Quali contributi INPS pago e quando scadono?

Come impresa (Gestione Commercianti) versi contributi fissi sul minimale e un’aliquota sull’eccedenza di reddito. Gli importi fissi si pagano di norma in quattro rate con scadenze nel mese di maggio, agosto, novembre e febbraio dell’anno successivo. La parte percentuale si liquida con dichiarazione dei redditi: saldo e acconti seguono il calendario imposte (giugno-luglio e novembre). Le aliquote e il minimale cambiano ogni anno con circolare INPS. Come professionista (Gestione Separata) non hai contributi fissi: versi un’aliquota sul reddito imponibile con saldo e acconti. Tieni conto che i contributi sono deducibili dal reddito IRPEF e, nel forfettario, si sottraggono dal reddito forfettario prima di calcolare l’imposta sostitutiva.

4) Posso fatturare sponsorizzazioni occasionali senza Partita IVA?

La prestazione occasionale è ammessa solo se saltuaria, non organizzata e non abituale. L’attività di influencer di norma è abituale: pubblichi contenuti periodicamente, promuovi brand e curi relazioni commerciali. Questo configura attività d’impresa o professionale, quindi richiede Partita IVA. La prestazione occasionale può servire per test limitati e sporadici, ma se l’attività si ripete devi aprire Partita IVA. La soglia di 5.000 euro riguarda solo l’obbligo contributivo alla Gestione Separata in caso di occasionali, non è una franchigia fiscale. Se percepisci compensi senza Partita IVA in modo non conforme, rischi recuperi d’imposta e sanzioni.

5) Quali costi posso dedurre se scelgo il regime ordinario? E nel forfettario?

Nel regime ordinario deduci i costi inerenti e documentati: attrezzatura foto e video, software e abbonamenti cloud, servizi di editing, spese per set e location, viaggi e trasferte legate alle campagne, consulenze, advertising acquistata per promuovere i profili, canoni di coworking, utenze proporzionate se usi parte della casa come studio. Ammortizzi i beni strumentali pluriennali. Detrai l’IVA sugli acquisti inerenti. Nel forfettario non deduci i costi analitici e non detrai l’IVA: applichi il coefficiente di redditività (78%) ai ricavi. Deduci però i contributi previdenziali versati. Se hai molti costi, l’ordinario può farti risparmiare imposte; se hai costi leggeri, il forfettario è spesso più semplice e conveniente.

Note operative finali

Indica sempre in fattura il corretto riferimento IVA: fuori campo IVA per forfettario; articolo applicabile per estero; inversione contabile per UE B2B. Per i professionisti in ordinario può applicarsi la ritenuta d’acconto ai sensi del DPR 600/1973. Le imprese non subiscono ritenuta sulle fatture di vendita.

Conserva contratti e brief con i brand. Dimostrano la natura dei servizi in caso di verifiche. Usa un sistema di fatturazione elettronica affidabile. Pianifica acconti d’imposta per evitare interessi e sanzioni.

Per restare aggiornato consulta i testi su Normattiva, i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, le circolari INPS e le istruzioni del SUAP del tuo Comune.

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