Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per l’informatore scientifico del farmaco il codice ATECO corretto è 74.90.99. Apri la Partita IVA come libero professionista, scegli il regime fiscale e versi i contributi alla Gestione separata INPS.
- ATECO consigliato: 74.90.99 “Altre attività professionali n.c.a.”, coerente con l’attività di informazione scientifica ex D.Lgs. 219/2006.
- Regime forfettario: soglia 85.000 euro, coefficiente di redditività 78%, imposta sostitutiva 15% (o 5% start-up), niente IVA.
- Contributi: Gestione separata INPS, aliquota 26,07% nel 2026; versamenti con saldo e acconti tramite F24.
Cos’è l’attività di informatore scientifico e perché non è vendita
L’informatore scientifico del farmaco (ISF) promuove informazioni corrette e aggiornate su medicinali presso medici e farmacisti. Non vende prodotti e non raccoglie ordini.
Il riferimento è il D.Lgs. 219/2006, che regola la pubblicità e l’informazione sui medicinali. La norma separa nettamente informazione scientifica e attività commerciale.
Quindi l’ISF autonomo non può essere agente o procacciatore d’affari. Non può chiudere ordini né avere compensi legati a volumi di vendita. Questo evita conflitti e tutela l’indipendenza del messaggio scientifico.
Le Regioni e l’AIFA vigilano sull’informazione scientifica. Le aziende farmaceutiche devono rispettare procedure e requisiti per gli informatori impiegati, anche quando collaborano con autonomi.
Fonti consultabili: Normattiva per il D.Lgs. 219/2006; documenti AIFA sull’informazione scientifica; Ministero della Salute per le circolari applicative.
Codice ATECO corretto e apertura della Partita IVA
Quale codice ATECO usare
Per l’ISF libero professionista si usa in genere 74.90.99 “Altre attività professionali n.c.a.”. È la voce più coerente con un’attività tecnico-scientifica non commerciale.
Evita codici da agente o intermediazione commerciale. Contrasterebbero con il D.Lgs. 219/2006 e potrebbero creare problemi fiscali e previdenziali.
In sede di attribuzione del codice, descrivi l’attività così: “Informazione scientifica su medicinali presso professionisti sanitari, senza promozione commerciale o raccolta ordini”.
Come si apre la Partita IVA, passo per passo
Compila il modello AA9/12 per persone fisiche. È la dichiarazione di inizio attività IVA prevista dall’art. 35 del DPR 633/1972.
Invia il modello all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’avvio. Puoi farlo online, per posta raccomandata o consegna a mano presso un ufficio.
Come libero professionista non iscritto in Camera di Commercio, non usi la Comunicazione Unica. Dovrai invece iscriverti alla Gestione separata INPS.
Costi: la pratica verso l’Agenzia non costa. Se ti affidi a un professionista, considera un onorario variabile (indicativamente 200-500 euro), in base alle attività richieste.
Scelta tra forfettario e ordinario: cosa cambia davvero
Regime forfettario: è semplificato. Non applichi l’IVA. Non deduci i costi reali. Il reddito si calcola con il coefficiente di redditività (78% per professionisti) e poi si deducono i contributi previdenziali.
Aliquota imposta sostitutiva: 15%. Puoi applicare il 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti start-up previsti dalla Legge 190/2014 (mai esercitata attività simile nei 3 anni precedenti, nuova attività non in prosecuzione, attenzione ai rapporti con ex datore).
Soglia ricavi: 85.000 euro annui. Se superi 100.000 euro, esci subito dal forfettario dall’anno stesso, come da modifiche introdotte dalla Legge 197/2022.
Regime ordinario: applichi l’IVA al 22% e detrai l’IVA sugli acquisti. Deduci i costi effettivi inerenti. Calcoli l’IRPEF a scaglioni sul reddito netto.
Gestione adempimenti: nel forfettario meno burocrazia e scritture. Nell’ordinario servono registri IVA, liquidazioni, detrazioni e più controlli di cassa/competenza.
Tasse 2026 per l’ISF: aliquote, calcoli, esempi
IRPEF 2026 nel regime ordinario
L’IRPEF si applica a scaglioni di reddito, secondo il TUIR (DPR 917/1986) e la normativa vigente per il 2026. Gli scaglioni attesi per il 2026 sono:
– fino a 28.000 euro: 23%
– da 28.001 a 50.000 euro: 33%
– oltre 50.000 euro: 43%
Gli scaglioni si applicano al reddito imponibile: ricavi meno costi deducibili meno contributi previdenziali deducibili. Si sommano detrazioni e crediti d’imposta dove spettano.
Se fatturi a sostituti d’imposta (es. aziende italiane), applichi la ritenuta d’acconto del 20% ai sensi dell’art. 25 DPR 600/1973. La ritenuta è un anticipo di imposta.
Imposta sostitutiva 2026 nel forfettario
Calcoli il reddito imponibile forfettario: ricavi x 78%. Poi deduci i contributi previdenziali versati. Sulla differenza applichi il 15% o il 5% start-up.
Il forfettario non applica IVA e non subisce ritenuta d’acconto. Devi però inserire in fattura la dicitura di operazione in regime forfettario, con riferimenti di legge (Legge 190/2014).
Ricorda: niente deduzione di costi reali (auto, telefono, viaggi). Nel forfettario la convenienza è nella semplificazione e nel coefficiente.
IVA e fatturazione
Regime ordinario: applichi IVA 22% e versi periodicamente con liquidazioni. Detrai IVA sugli acquisti inerenti. La base legale è il DPR 633/1972.
Regime forfettario: non addebiti IVA. Se emetti fatture sopra 77,47 euro, applichi imposta di bollo da 2 euro secondo i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Fatturazione elettronica: è obbligatoria anche per i forfettari. Il riferimento è il D.Lgs. 127/2015 e i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.
Contributi INPS: come funziona la Gestione separata nel 2026
Gli informatori scientifici autonomi non hanno una cassa professionale dedicata. Versano alla Gestione separata INPS come “professionisti senza cassa”.
Aliquota 2026: 26,07% sul reddito imponibile previdenziale. L’INPS aggiorna ogni anno con circolare. Verifica sempre le aliquote dell’anno in corso sul portale INPS.
Versamenti: si effettuano con F24 alle scadenze fiscali (saldo e primo acconto entro il 30 giugno, secondo acconto entro il 30 novembre). Base normativa: D.L. 241/1997 e provvedimenti annuali.
Prestazioni: la Gestione separata riconosce maternità, malattia, congedi e indennità secondo requisiti e minimali contributivi. Consulta le circolari INPS per i dettagli aggiornati.
I contributi si deducono dal reddito sia nel forfettario sia nell’ordinario. Questa deduzione riduce l’imponibile fiscale.
Regola decisionale rapida
– Se prevedi ricavi sotto 85.000 euro, costi bassi e pochi investimenti, il forfettario tende a convenire per imposta bassa e burocrazia minima.
– Se hai costi elevati (auto, trasferte, attrezzature, formazione), e clienti con IVA detraibile, l’ordinario può risultare migliore grazie a deduzioni e detrazioni IVA.
– Se lavori con estero UE/extra-UE, valuta oneri Intrastat e identificazioni IVA: l’ordinario gestisce meglio questi flussi; nel forfettario restano semplificati ma serve attenzione.
– Se hai rapporti frequenti con sostituti d’imposta e subisci ritenute, l’ordinario può pareggiare a fine anno; nel forfettario non applichi ritenute ma neppure IVA.
– Se ti aspetti di superare 100.000 euro, evita il forfettario: la fuoriuscita immediata complica la gestione dell’IVA in corso d’anno (Legge 197/2022).
Adempimenti operativi: cosa serve dal giorno 1
Checklist iniziale
– Attribuzione Partita IVA con AA9/12 (Agenzia Entrate).
– Iscrizione Gestione separata INPS come professionista.
– Scelta regime fiscale e valutazione acconti.
– Attivazione fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva.
– Predisposizione diciture corrette in fattura (regime, bollo, ritenuta se ordinario).
Rapporti con aziende farmaceutiche e sanitarie
Imposta un contratto di prestazione d’opera che definisca attività di informazione, obiettivi qualitativi, conformità al D.Lgs. 219/2006. Escludi espressamente raccolta ordini e provvigioni.
Compensi: evita meccanismi legati a volumi di prescrizione. Preferisci fee fisse, progetti, o risultati misurabili ma non commerciali.
Trattamento dati: se gestisci dati sanitari o contatti di medici, cura gli adempimenti privacy e la minimizzazione. Rientra nel Regolamento UE 2016/679.
Fonti normative da conoscere
– D.Lgs. 219/2006: disciplina informazione sui medicinali.
– DPR 633/1972 art. 35: dichiarazione di inizio attività IVA (modello AA9/12) e disciplina IVA.
– DPR 917/1986 (TUIR): IRPEF e regole reddito di lavoro autonomo.
– DPR 600/1973 art. 25: ritenuta d’acconto sui compensi professionali.
– Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, come modificata: regime forfettario (soglie, coefficienti, 5%).
– Legge 197/2022: soglia 85.000 euro e uscita immediata oltre 100.000 euro.
– D.Lgs. 127/2015: fatturazione elettronica.
– Circolari INPS annuali sulla Gestione separata: aliquote e prestazioni.
| Scenario | Requisiti principali | Adempimenti fiscali/previdenziali | Tempistiche e note operative |
|---|---|---|---|
| Forfettario avvio attività ISF | Ricavi previsti ≤ 85.000 euro; attività nuova; ATECO 74.90.99 | Imposta sostitutiva 15% (5% se start-up); coefficiente 78%; nessuna IVA | AA9/12 entro 30 giorni; INPS Gestione separata; fattura elettronica da subito |
| Ordinario semplificato | Costi significativi e clienti con IVA detraibile | IVA 22% con liquidazioni; IRPEF a scaglioni; ritenuta d’acconto 20% | Registri IVA; versamenti periodici; F24 a giugno/novembre per imposte e contributi |
| Superamento soglia forfettario | Ricavi tra 85.001 e 100.000 o oltre 100.000 | Se oltre 100.000: uscita immediata; applicazione IVA da quel momento | Monitoraggio mensile dei ricavi; aggiornare diciture in fattura e liquidazioni IVA |
| Collaborazioni con aziende estere | Cliente UE/extra-UE; prestazioni di servizi B2B | Regola del committente (art. 7-ter DPR 633/1972); niente IVA in Italia; Esterometro | Valuta identificazioni estere; controlla obblighi Intrastat servizi e tempi di invio |
FAQ: domande frequenti sull’attività di informatore scientifico del farmaco con Partita IVA
1) Qual è il codice ATECO corretto: 74.99.99 o 74.90.99? Cosa rischio se sbaglio?
La classificazione ATECO aggiornata (ATECO 2007 e successive revisioni) usa 74.90.99 “Altre attività professionali n.c.a.”. È la voce più idonea per l’informatore scientifico del farmaco autonomo, perché inquadra un’attività tecnico-professionale che non è vendita, non è intermediazione e non è consulenza aziendale in senso stretto. L’uso di codici legati ad agenzia o procacciamento può essere incoerente con il D.Lgs. 219/2006, che separa l’informazione scientifica dalla vendita. Se sbagli codice, potresti subire controlli, errata applicazione contributiva o richieste di variazione. Puoi sempre presentare un’istanza di variazione attività all’Agenzia delle Entrate con il modello AA9/12, senza sanzioni se regolarizzi tempestivamente e senza intenti elusivi.
2) Come si calcolano le imposte in forfettario per un ISF? Puoi fare un esempio numerico semplice?
In forfettario il reddito imponibile si ottiene applicando il coefficiente di redditività (78% per attività professionali) ai ricavi incassati nell’anno, poi si deducono i contributi INPS versati. Sull’importo residuo si applica l’imposta sostitutiva del 15% (5% se start-up e hai i requisiti previsti dalla Legge 190/2014). Esempio: incassi 50.000 euro. Reddito forfettario: 50.000 x 78% = 39.000 euro. Contributi (ipotesi 26,07% su 39.000): circa 10.173 euro. Imponibile imposta: 39.000 – 10.173 = 28.827 euro. Imposta 15%: 4.324 euro. Totale carico “puro” imposte+contributi: 10.173 + 4.324 = 14.497 euro, oltre bollo sulle fatture superiori a 77,47 euro. È un esempio semplificato: acconti, detrazioni personali e eventuali crediti incidono sul risultato finale.
3) Nel regime ordinario come funzionano IVA, ritenuta e costi? Quando conviene rispetto al forfettario?
Nell’ordinario applichi l’IVA al 22% sulle fatture italiane e puoi detrarre l’IVA sugli acquisti inerenti. I clienti sostituti d’imposta applicano la ritenuta d’acconto del 20% ai sensi dell’art. 25 DPR 600/1973; questa ritenuta riduce gli acconti dovuti. Deduci i costi effettivi inerenti (trasferte, telefono, strumenti, formazione), secondo il TUIR (DPR 917/1986) e la documentazione probatoria. Conviene quando hai spese rilevanti e clienti che possono detrarre l’IVA. In questo caso l’IVA non è un costo per loro e la detrazione sui tuoi acquisti abbassa il carico complessivo. Serve però una gestione contabile più strutturata, liquidazioni periodiche IVA e maggiore controllo della documentazione.
4) Quali sono le regole previdenziali 2026 della Gestione separata per un ISF? Ci sono minimali, tutele e scadenze?
Un ISF autonomo si iscrive alla Gestione separata INPS come “professionista senza cassa”. L’aliquota 2026 è pari al 26,07% (dato aggiornato annualmente con circolare INPS). I contributi si calcolano sul reddito imponibile previdenziale e si versano con F24 alle scadenze fiscali: saldo e primo acconto entro il 30 giugno, secondo acconto entro il 30 novembre. La Gestione separata riconosce prestazioni come maternità, congedi e malattia nei limiti previsti, oltre all’indennità di disoccupazione in casi particolari per collaborazioni, non per lavoro autonomo puro. Ogni anno l’INPS aggiorna massimali, minimali e aliquote: verifica sempre la circolare dell’anno per confermare gli importi. I contributi versati sono integralmente deducibili dal reddito ai fini IRPEF o imposta sostitutiva.
5) Cosa non posso fare come ISF secondo il D.Lgs. 219/2006? Quali clausole devo inserire nei contratti?
Non puoi svolgere attività di vendita, non puoi raccogliere ordini e non puoi percepire compensi legati a volumi di prescrizione. L’informazione deve essere accurata, equilibrata e basata su fonti ufficiali del medicinale. Nei contratti inserisci: oggetto dell’incarico come “informazione scientifica”; esclusione espressa di attività commerciale; compenso a fee fisse o per progetto, non commisurato a vendite; obbligo di conformità al D.Lgs. 219/2006 e alle procedure interne del committente; impegni su privacy e gestione dei materiali promozionali; clausole su responsabilità professionale. Questo allinea l’operatività alla normativa e riduce rischi di riqualificazione del rapporto o contestazioni da autorità e committenti.
