Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il codice ATECO per il logopedista è 86.90.29. Apri Partita IVA da libero professionista, iscriviti alla Gestione Separata INPS (26,07%) e scegli tra regime forfettario o ordinario in base ai costi.
- ATECO logopedista: 86.90.29 (altre attività paramediche indipendenti nca). Prestazioni sanitarie esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 633/1972.
- Previdenza: Gestione Separata INPS con aliquota 26,07% nel 2026; possibilità di rivalsa INPS 4% in fattura (L. 662/1996).
- Regimi fiscali: forfettario (coefficiente 78%, imposta 5% start-up, poi 15%) o ordinario IRPEF 23%-33%-43% con principio di cassa.
Come iniziare: requisiti, codici e passi operativi
Il logopedista è una professione sanitaria riconosciuta. Il profilo è definito dal D.M. 14 settembre 1994 n. 742. Per esercitare serve l’iscrizione all’Albo dei Logopedisti presso l’Ordine TSRM-PSTRP, istituito dalla L. 3/2018.
Il codice ATECO da adottare è 86.90.29, che inquadra le “altre attività paramediche indipendenti nca”. È la scelta comunemente usata per i logopedisti in attività libero-professionale in studio o a domicilio.
Per aprire la Partita IVA procedi con il modello AA9/12 presso l’Agenzia delle Entrate. Puoi farlo online o allo sportello. La base normativa e i modelli sono indicati dall’Agenzia delle Entrate e reperibili tramite il portale Normattiva.
Come professionista sanitario, di norma non devi presentare SCIA al SUAP. Verifica però la disciplina regionale per eventuale autorizzazione sanitaria dello studio, in base al D.Lgs. 502/1992 e alle delibere regionali applicabili.
Iscrizione previdenziale e obblighi connessi
Il logopedista libero professionista senza cassa di categoria si iscrive alla Gestione Separata INPS. L’aliquota per il 2026 è pari al 26,07% sul reddito imponibile previdenziale. Non ci sono minimali né massimali contributivi tradizionali; vale il tetto reddituale annuale previsto dall’INPS.
Puoi applicare in fattura la rivalsa INPS del 4% ai sensi della L. 662/1996. La rivalsa non è obbligatoria, ma è prassi per i professionisti senza cassa. Aumenta l’imponibile fiscale, ma riduce l’impatto contributivo netto.
La contribuzione si versa con modello F24 alle scadenze del saldo e acconti delle imposte (giugno e novembre, con eventuale differimento). Le aliquote e le istruzioni operative sono pubblicate annualmente dall’INPS.
IVA, fatture, STS, bollo e privacy
Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese dai logopedisti sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del DPR 633/1972. Esente IVA significa: in fattura non addebiti l’IVA e non puoi detrarre l’IVA sugli acquisti legati a tali attività.
Per importi superiori a 77,47 euro si applica l’imposta di bollo da 2 euro (DPR 642/1972). Se emetti fattura elettronica, indichi il bollo virtuale e lo versi trimestralmente. Se emetti fattura analogica, applichi la marca fisica.
Per i dati delle spese sanitarie dei pazienti, resta l’obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, secondo i decreti MEF (ad esempio D.M. MEF 31 luglio 2015) e la disciplina privacy (Regolamento UE 2016/679 e Codice Privacy). La trasmissione è periodica secondo il calendario MEF, attualmente con cadenza infrannuale e mensile per specifiche tipologie.
Per tutela della privacy dei pazienti, i soggetti tenuti all’invio al Sistema Tessera Sanitaria non emettono fattura elettronica via SDI verso persone fisiche per prestazioni sanitarie destinate alla precompilata. La base è l’art. 10-bis del D.L. 119/2018 e le successive proroghe. Per operazioni B2B o verso enti, l’e-fattura via SDI è ammessa.
È obbligatorio accettare pagamenti elettronici (POS) ai sensi del D.L. 179/2012, con sanzioni introdotte e rafforzate dal D.L. 36/2022. Definisci una policy chiara per ricevute, fatture e informativa privacy nel tuo studio.
Regimi fiscali: scegliere tra forfettario e ordinario
Regime forfettario: quando conviene
Il regime forfettario è un regime semplificato con imposta sostitutiva. L’imponibile non è il reddito reale, ma una quota dei ricavi. Si chiama “coefficiente di redditività”. Per i professionisti, compresi i logopedisti, il coefficiente è 78%.
Esempio semplice: su 40.000 euro di ricavi, il reddito imponibile forfettario è 31.200 euro (40.000 x 78%). Su questo reddito applichi l’imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti start-up, altrimenti 15%.
I requisiti e i limiti sono fissati dalla L. 190/2014, art. 1, commi 54-89, come modificata. La soglia di accesso è 85.000 euro di ricavi annui. La fuoriuscita immediata scatta oltre 100.000 euro annui (norma introdotta dalla L. 197/2022).
Il forfettario usa il principio di cassa, cioè conta incassi e pagamenti effettivi, ma non deduci le spese specifiche. Paghi i contributi INPS Gestione Separata sul reddito calcolato ai fini fiscali, con regole di acconti e saldo.
Regime ordinario: quando è preferibile
Nel regime ordinario il reddito imponibile è dato dai ricavi meno i costi deducibili. Per i professionisti vale il principio di cassa: consideri solo incassi e spese pagate nell’anno.
Aliquote IRPEF 2026: 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.001 a 50.000 euro; 43% oltre 50.000 euro. Aggiungi addizionali regionali e comunali. Le fonti sono pubblicate dal Ministero dell’Economia e sul portale Normattiva.
L’ordinario conviene se hai costi documentati elevati (affitto studio, attrezzature, software, formazione, assicurazione RC professionale) che superano il 22% dei ricavi. In tal caso risparmi più del forfettario.
Regola decisionale rapida
Se prevedi ricavi entro 85.000 euro e costi bassi (meno del 22% dei ricavi), allora il forfettario di solito è più efficiente. Se hai costi alti e investimenti importanti, allora l’ordinario può ridurre l’imponibile.
Se inizi ora e rispetti i requisiti start-up (nessuna partita IVA attiva nei tre anni precedenti, attività non in prosecuzione di lavoro dipendente salvo apprendistato, e altri limiti della L. 190/2014), allora il 5% per 5 anni è molto vantaggioso.
Se superi 85.000 euro o rischi di farlo a breve, allora valuta l’ordinario per stabilità e deduzioni. Se superi 100.000 euro, allora esci subito dal forfettario per quell’anno, come previsto dalla L. 197/2022.
Se svolgi solo prestazioni sanitarie esenti IVA, allora il vantaggio di detrarre l’IVA in ordinario è nullo. Quindi confronta bene i soli costi deducibili e la contribuzione INPS per scegliere.
Se lavori molto con enti e B2B con e-fattura e bollo virtuale, allora considera anche la gestione amministrativa. La semplificazione del forfettario può farti risparmiare tempo e costi indiretti.
Adempimenti amministrativi e calendari
Identità digitale, fatturazione e STS
Attiva la PEC come domicilio digitale. È obbligatoria per professionisti. Predisponi firma digitale se necessaria per pratiche. Imposta un canale per la fatturazione elettronica per B2B e PA. Per le fatture verso pazienti, applica le regole privacy e STS.
Ricorda l’imposta di bollo su operazioni esenti IVA sopra 77,47 euro. In e-fattura il versamento è trimestrale. Per le fatture analogiche ai pazienti, applica la marca al momento dell’emissione.
Conserva le fatture e le ricevute secondo i termini fiscali (10 anni). Rispetta il GDPR per i dati sanitari, con informative chiare, base giuridica adeguata e misure di sicurezza tecniche e organizzative.
Professione e qualità: ECM e assicurazione
Sei tenuto alla formazione continua ECM, regolata dalla Commissione Nazionale ECM e dalle norme sul sistema sanitario. Pianifica i crediti del triennio per evitare sanzioni deontologiche o limitazioni.
L’assicurazione RC professionale è obbligatoria per le professioni sanitarie (L. 24/2017, cd. Legge Gelli-Bianco). Serve a coprire rischi verso i pazienti e tutela la tua attività.
| Scenario | Requisiti/Adempimenti | Imposte e contributi | Tempistiche e scadenze |
|---|---|---|---|
| Avvio attività in studio privato | ATECO 86.90.29; Partita IVA con AA9/12; Iscrizione Albo TSRM-PSTRP; verifica eventuale autorizzazione sanitaria regionale; PEC | IVA: esente art. 10, n. 18; Bollo 2€ > 77,47€; INPS Gestione Separata 26,07%; forfettario 5%/15% o ordinario IRPEF 23-33-43% | Apertura immediata; INPS all’avvio; imposte e contributi: saldo/1° acconto 30 giugno (o differito), 2° acconto 30 novembre |
| Prestazioni a pazienti privati | Trasmissione dati al Sistema Tessera Sanitaria; rispetto privacy GDPR; documentazione sanitaria | Fattura non via SDI verso persone fisiche per prestazioni STS (art. 10-bis D.L. 119/2018); bollo; ricavi esenti IVA | Invii STS secondo calendario MEF; conservazione documentale 10 anni |
| Collaborazioni B2B con cliniche/centri | E-fattura via SDI; eventuale convenzione; clausola rivalsa INPS 4% | Esente IVA; bollo virtuale se > 77,47€; contribuzione Gestione Separata | Emissione fattura a prestazione; versamento bollo trimestrale; scadenze fiscali ordinarie |
| Forte investimento in attrezzature | Valuta regime ordinario per dedurre i costi; pianifica ammortamenti se beni strumentali | IRPEF a scaglioni; addizionali; niente detrazione IVA se attività solo esente | Piano acquisti entro l’anno fiscale; gestione acconti per evitare sanzioni |
FAQ
Qual è il codice ATECO corretto per il logopedista e perché non 86.99.09?
Il codice corretto per il logopedista è 86.90.29, cioè “altre attività paramediche indipendenti nca”. Questo gruppo ricomprende professioni sanitarie tecniche riabilitative che lavorano in autonomia, tra cui la logopedia. Il codice 86.99.09 (“altre attività di assistenza sanitaria nca”) è un contenitore residuale, usato quando una prestazione sanitaria non trova collocazione precisa. Per un profilo professionale definito da specifico decreto (D.M. 742/1994 per la logopedia) e iscritto a Ordine (L. 3/2018), la scelta specializzata 86.90.29 è più aderente. La corretta classificazione ATECO discende dalla nomenclatura ISTAT ATECO 2007 e dalle note esplicative; l’allineamento con il profilo professionale aiuta anche nelle ricerche statistiche e nella coerenza fiscale.
Meglio regime forfettario o ordinario per un logopedista al primo anno?
Se parti da zero e prevedi ricavi sotto 85.000 euro, il forfettario è spesso la via più semplice ed efficiente. Applichi il coefficiente di redditività del 78% e, se rispetti i requisiti della L. 190/2014 (start-up), paghi il 5% per i primi 5 anni. Conviene soprattutto se i tuoi costi sono contenuti (affitto stanza condivisa, assicurazione, pochi strumenti). Se invece prevedi molti costi deducibili (studio dedicato, software clinici, attrezzature, consulenze, formazione e congressi), allora l’ordinario potrebbe ridurre l’imponibile più del forfettario. Ricorda che, se la tua attività è tutta esente IVA, in ordinario non recuperi l’IVA degli acquisti, quindi il vantaggio si basa solo sui costi deducibili IRPEF.
Come funziona la fatturazione a pazienti e l’invio al Sistema Tessera Sanitaria nel 2026?
Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche e trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria, non si emette fattura elettronica via SDI per ragioni di privacy, in base all’art. 10-bis del D.L. 119/2018 e alle proroghe vigenti. Si emette documento analogico o elettronico extra-SDI conforme e si trasmettono i dati al STS secondo i decreti MEF (ad esempio D.M. MEF 31 luglio 2015). Per prestazioni B2B o verso enti/PA, si usa l’e-fattura via SDI. Se l’importo supera 77,47 euro, applichi l’imposta di bollo: in e-fattura è virtuale con versamento trimestrale, in analogico apponi la marca. Mantieni informative GDPR aggiornate e registra i consensi quando richiesti, trattando i dati sanitari con misure di sicurezza adeguate.
Quanti contributi INPS pago e come funziona la rivalsa 4%?
Come libero professionista senza cassa, versi i contributi alla Gestione Separata INPS sul reddito imponibile. L’aliquota per il 2026 è 26,07%. Non hai minimali fissi: paghi in proporzione al reddito. Puoi aggiungere in fattura una rivalsa del 4% ai sensi della L. 662/1996, cioè un importo che chiedi al cliente per coprire in parte i contributi. La rivalsa aumenta i compensi e rientra nel reddito imponibile, ma ti aiuta a non assorbire da solo tutto il costo previdenziale. Versi i contributi con F24 alle stesse scadenze delle imposte: saldo e acconti tra giugno e novembre, seguendo le istruzioni INPS.
Serve un’autorizzazione sanitaria per aprire lo studio di logopedia? E quali altri obblighi ho?
L’autorizzazione sanitaria dipende dalla normativa regionale e dal tipo di attività svolta nello studio. Il quadro di riferimento è il D.Lgs. 502/1992 e le deliberazioni regionali in materia di ambulatori e attività sanitarie. In molte regioni il singolo professionista in studio semplice non necessita di autorizzazione, mentre un ambulatorio strutturato di riabilitazione può richiederla. Informati sempre presso Regione/ASL prima di avviare. Altri obblighi: iscrizione all’Albo TSRM-PSTRP (L. 3/2018), assicurazione RC professionale (L. 24/2017), formazione continua ECM, PEC come domicilio digitale, POS per pagamenti elettronici (D.L. 179/2012 con sanzioni del D.L. 36/2022), corretta gestione di privacy e STS, e conservazione delle fatture e cartelle cliniche secondo i termini di legge. Per gli aspetti fiscali, applica l’esenzione IVA (art. 10, n. 18, DPR 633/1972) e il bollo se dovuto.
Fonti e riferimenti normativi utili
Per la certezza giuridica e gli aggiornamenti, consulta: portale Normattiva; Agenzia delle Entrate (modello AA9/12, regimi fiscali e IRPEF); ISTAT classificazione ATECO 2007; D.M. 14/09/1994 n. 742 (profilo logopedista); L. 3/2018 (Ordini TSRM-PSTRP); DPR 633/1972 art. 10, n. 18 (esenzione IVA sanitaria); DPR 642/1972 (imposta di bollo); L. 190/2014 art. 1, commi 54-89 e L. 197/2022 (forfettario e limiti); D.L. 119/2018 art. 10-bis e decreti MEF sul Sistema Tessera Sanitaria; D.L. 179/2012 e D.L. 36/2022 (pagamenti elettronici); L. 24/2017 (RC professionale sanitaria); circolari INPS su Gestione Separata e aliquote annuali.
