Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per lavorare come massofisioterapista scegli il codice ATECO più aderente: 86.90.29 in prevalenza, oppure 86.99.09 se rientri nelle “altre attività sanitarie n.c.a.”. Apri Partita IVA da professionista, iscriviti alla Gestione Separata INPS.
- ATECO: 86.90.29 “altre attività paramediche indipendenti n.c.a.”; in alternativa 86.99.09 se le prestazioni non rientrano nelle sottocategorie paramediche.
- Previdenza: Gestione Separata INPS, aliquota 2026 pari al 26,07%. Puoi applicare rivalsa INPS 4% in fattura (facoltativa).
- Fisco: forfettario (coefficiente 78%, imposta 5% start-up poi 15%) o ordinario con IRPEF 23%-33%-43% e, di norma, esenzione IVA sanitaria.
Quale codice ATECO usare da massofisioterapista
La scelta del codice ATECO orienta fisco, contributi e adempimenti. Va allineata alle prestazioni effettive. In assenza di un codice “massofisioterapista” dedicato, si usano voci sanitarie generiche.
86.90.29 o 86.99.09: differenze operative
86.90.29 identifica le “altre attività paramediche indipendenti n.c.a.”. È la scelta più comune per attività manuali a finalità sanitaria, di prevenzione o riabilitazione, svolte in autonomia professionale.
86.99.09 ricade nelle “altre attività di assistenza sanitaria n.c.a.”. Si usa quando la prestazione sanitaria non rientra nelle sottocategorie paramediche tipizzate. È residuale, ma corretta in alcune prassi territoriali.
Se svolgi trattamenti di benessere non sanitari (es. massaggi estetici), il perimetro cambia. In questo caso valuta codici del comparto benessere, non sanitari. Ricorda: attività sanitaria e attività estetica seguono regole diverse su IVA, autorizzazioni e Sistema TS.
Attenzione alla qualifica sanitaria e alle finalità
Per applicare il regime fiscale tipico delle professioni sanitarie conta la finalità sanitaria della prestazione e la tua abilitazione. La disciplina delle professioni sanitarie fa riferimento, tra l’altro, alla Legge 3/2018, alla Legge 42/1999 e ai decreti sulle equipollenze dei titoli (come il D.M. 27 luglio 2000).
Se il tuo titolo è equipollente o riconosciuto e svolgi attività di prevenzione, cura o riabilitazione, agisci come professionista sanitario. In caso contrario, potresti rientrare nell’area del benessere non sanitario. Questo impatta su IVA, Sistema Tessera Sanitaria e eventuali autorizzazioni.
Verifica sempre con il SUAP comunale e l’ASL competente le regole locali su locali, igiene e SCIA sanitaria. Per i codici ATECO, la base resta la classificazione ISTAT ATECO 2007 (aggiornata), consultabile come normativa tecnica sul portale istituzionale.
Aprire la Partita IVA: passaggi, moduli e tempi
Dove e come presentare la pratica
Apri la Partita IVA come libero professionista con il modello AA9/12 presso l’Agenzia delle Entrate. Puoi farlo online con SPID/CNS, allo sportello, o con un intermediario abilitato.
Non serve l’iscrizione in Camera di Commercio. Dopo l’apertura, iscriviti alla Gestione Separata INPS entro 30 giorni dall’avvio. Prepara PEC e codice destinatario/PEC per la fatturazione elettronica.
Autorizzazioni sanitarie e locali
Se operi in studio, verifica le norme regionali su requisiti dei locali e SCIA sanitaria presso l’ASL. La cornice nazionale fa riferimento al D.Lgs. 502/1992 (e s.m.i.) e alle delibere regionali attuative.
Se lavori a domicilio o in struttura di terzi, regola gli aspetti contrattuali e assicurativi. Valuta l’obbligo di copertura RC professionale, alla luce della Legge 24/2017 (Gelli-Bianco) sulle responsabilità in ambito sanitario.
Tempistiche e costi vivi
La Partita IVA si apre in giornata. L’attivazione della fatturazione elettronica richiede in media 24-48 ore. L’iscrizione alla Gestione Separata richiede pochi giorni.
I costi vivi includono marca da bollo virtuale su fatture senza IVA oltre 77,47 euro, canone PEC e il gestionale di fatturazione. Le autorizzazioni sanitarie, ove necessarie, seguono tempi regionali (spesso 30-60 giorni).
Previdenza: Gestione Separata INPS e tutele
Aliquote, minimali e rivalsa
Come massofisioterapista senza Cassa professionale dedicata ti iscrivi alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, Legge 335/1995). Per il 2026 l’aliquota ordinaria per i professionisti è pari al 26,07%, secondo le circolari INPS annuali.
Calcoli i contributi con il principio di cassa: ciò che incassi nell’anno. Paghi con acconti e saldo insieme alle imposte. Puoi applicare in fattura una rivalsa del 4% non obbligatoria, a parziale recupero del costo contributivo. La base giuridica è nella Legge 662/1996.
INPS pubblica ogni anno minimali e massimali. Se resti sotto il minimale, accrediti contributi ridotti. Se lo superi, versi sull’intero reddito fino al massimale.
Tutele collegate
La Gestione Separata garantisce maternità, assegno per il nucleo familiare e in alcuni casi indennità di malattia e degenza. Le tutele variano per requisiti contributivi e reddito.
Non esiste pensione integrativa obbligatoria. Valuta previdenza complementare per bilanciare aliquote e beneficio fiscale nel regime ordinario.
Regimi fiscali: forfettario o ordinario
Regime forfettario: come funziona
È disciplinato dall’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014 e successive modifiche (tra cui Legge 197/2022). La soglia di accesso e permanenza è 85.000 euro di ricavi/compensi annui. L’uscita immediata scatta se incassi oltre 100.000 euro nell’anno.
Reddito imponibile = ricavi incassati x 78% (coefficiente di redditività dei professionisti). Non deduci i costi analitici. Deduci però i contributi INPS effettivamente versati.
Imposta sostitutiva: 5% per le nuove attività che rispettano i requisiti start-up per i primi 5 anni; poi 15%. L’imposta sostitutiva rimpiazza IRPEF, addizionali e IRAP. In forfettario non applichi IVA né ritenuta d’acconto.
Regime ordinario: aliquote IRPEF e IVA
Nel regime ordinario calcoli il reddito con differenza tra ricavi e costi deducibili (principio di cassa per i professionisti). Applichi le aliquote IRPEF 2026 per scaglioni: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.001 a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro, secondo la Legge di Bilancio vigente e il TUIR (DPR 917/1986).
IVA: le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 633/1972, se svolte da professionista abilitato. Le prestazioni non sanitarie restano imponibili IVA. In forfettario non applichi comunque l’IVA.
IRAP: il professionista senza autonoma organizzazione, in linea con giurisprudenza consolidata, di norma non la deve. Valuta il tuo caso se impieghi personale o strutture rilevanti.
Fatture, bollo, ritenute e Sistema Tessera Sanitaria
Fatturazione elettronica e bollo
La e-fattura è obbligatoria anche per i forfettari. La base è nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate in attuazione della Legge di Bilancio e del D.Lgs. 127/2015.
Se la fattura è senza IVA (forfettario o esenzione IVA sanitaria), applichi marca da bollo da 2 euro oltre 77,47 euro di imponibile. In e-fattura è “bollo virtuale” con versamento periodico secondo i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Ritenuta d’acconto e rivalsa
In forfettario non subisci ritenuta d’acconto. In ordinario, se fatturi a sostituti d’imposta, applichi la ritenuta del 20% sui compensi (al netto di eventuali spese anticipate in nome e per conto). La rivalsa INPS 4% è facoltativa.
Sistema Tessera Sanitaria (STS)
I professionisti sanitari abilitati devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie, salvo opposizione dell’assistito. La base normativa è nel D.Lgs. 175/2014 e nei decreti MEF attuativi. Verifica di essere incluso tra i soggetti obbligati in base all’inquadramento professionale e regionale.
Regola decisionale rapida
Come scegliere ATECO, regime fiscale e adempimenti in 5 mosse
1) Qualifica sanitaria: se il tuo titolo è riconosciuto/equipollente e le prestazioni sono di diagnosi, cura o riabilitazione, scegli ATECO sanitario (86.90.29, in alternativa 86.99.09). Se fai benessere non sanitario, valuta codici estetici/benessere.
2) Ricavi attesi e costi: se prevedi ricavi sotto 85.000 euro e pochi costi, il forfettario con coefficiente 78% di solito conviene. Se hai costi elevati o detrazioni personali importanti, valuta l’ordinario.
3) Clientela: con clienti privati, il forfettario semplifica. Con molti clienti aziendali/PA, l’ordinario può aiutare a gestire IVA (se imponibile) e ritenute. Ricorda l’esenzione IVA sanitaria in ordinario.
4) Investimenti e personale: se hai studio attrezzato o collaboratori, l’ordinario permette di dedurre costi e ammortamenti. Se lavori leggero e flessibile, il forfettario riduce burocrazia.
5) Adempimenti: se sei sanitario abilitato, attiva STS, valuta SCIA sanitaria e RC professionale. In ogni caso, attiva e-fattura, PEC, firma digitale e adegua privacy secondo il Regolamento UE 2016/679.
Riferimenti normativi utili
Le basi da conoscere (citazioni testuali, senza link)
– Regime forfettario: art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014; modifiche Legge 197/2022 su soglie 85.000 e uscita oltre 100.000.
– Gestione Separata INPS: art. 2, comma 26, Legge 335/1995; aliquote fissate da circolari INPS annuali.
– IVA sanitaria: art. 10, n. 18, DPR 633/1972.
– IRPEF: DPR 917/1986 (TUIR) e Legge di Bilancio vigente.
– Sistema Tessera Sanitaria: D.Lgs. 175/2014 e decreti MEF attuativi.
– Professioni sanitarie: Legge 3/2018; Legge 42/1999; D.M. 27 luglio 2000 su equipollenze.
– Responsabilità e assicurazione: Legge 24/2017 (Gelli-Bianco).
| Scenario | Regime/ATECO consigliato | Requisiti chiave | Adempimenti e tempistiche |
|---|---|---|---|
| Neo-avvio, ricavi 25-40 mila, pochi costi | Forfettario, ATECO 86.90.29 (oppure 86.99.09 se n.c.a.) | Sotto 85.000 euro; nessuna causa di esclusione; attività sanitaria abilitata | Partita IVA in 1 giorno; INPS entro 30 giorni; e-fattura 24-48 ore; attiva STS subito |
| Studio attrezzato, costi elevati e collaborazioni | Ordinario, ATECO 86.90.29 | Detraibilità/deducibilità piena dei costi; gestione IVA esente per prestazioni sanitarie | Pianifica cespiti e ammortamenti; acconti IRPEF e INPS; verifica IRAP per organizzazione |
| Attività mista: sanitaria + benessere non sanitario | Due codici o attività prevalente; valutare 86.90.29 + codice benessere | Corretta separazione prestazioni; IVA esente per sanitarie, imponibile per benessere | Fatture con natura diversa; marca da bollo su esenti; eventuale SCIA per estetica |
| Ricavi oltre 85.000 ma sotto 100.000 | Forfettario ancora possibile; attenzione a superamento | Monitoraggio incassi; uscita immediata se superi 100.000 nell’anno | Se superi 100.000, passi a ordinario dal mese successivo; adegua IVA/ritenute |
FAQ
1) Massofisioterapista e fisioterapista: cosa cambia ai fini fiscali e previdenziali?
Fiscalmente conta la natura della prestazione e l’abilitazione. Se operi come professionista sanitario, le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona sono esenti IVA (art. 10, n. 18, DPR 633/1972), indipendentemente dal fatto che tu sia fisioterapista o massofisioterapista con titolo equipollente. In entrambi i casi puoi adottare il regime forfettario se rispetti i requisiti, con coefficiente di redditività 78% e imposta sostitutiva 5% start-up poi 15% (Legge 190/2014). In mancanza di Cassa professionale dedicata, la previdenza è nella Gestione Separata INPS (Legge 335/1995) con aliquota 2026 pari al 26,07%. Se però svolgi anche trattamenti non sanitari, tali prestazioni sono imponibili IVA e non transitano nel Sistema Tessera Sanitaria. Sul piano ordinistico, le iscrizioni agli Albi/Ordini dipendono dal titolo e dalle equipollenze (D.M. 27 luglio 2000 e Legge 3/2018). L’inquadramento ordinistico non cambia l’IRPEF, ma incide su esenzione IVA, STS e responsabilità professionale.
2) Offro trattamenti sanitari e anche massaggi benessere: quale ATECO e come gestisco l’IVA?
Se l’attività prevalente è sanitaria, usa un ATECO sanitario (86.90.29 è il più usato; 86.99.09 se non rientri nelle paramediche). Per i trattamenti di benessere non sanitari, puoi indicare anche un codice del comparto benessere, oppure gestire tutto con prevalenza e descrizione puntuale in fattura. L’IVA segue la natura della prestazione: esente per la parte sanitaria, imponibile per il benessere. Nelle fatture elettroniche indica voci separate con corretta natura IVA. Applica la marca da bollo da 2 euro solo alle fatture o voci esenti IVA superiori a 77,47 euro. Se sei in forfettario, non applichi IVA in nessun caso, ma resta l’obbligo di separare le nature ai fini del Sistema TS e di eventuali comunicazioni. Consulta il SUAP e l’ASL per capire se serve SCIA sanitaria per lo studio e SCIA estetica per l’area benessere, poiché i requisiti strutturali possono differire.
3) Come si calcola l’imposta nel forfettario per un massofisioterapista e come incidono i contributi INPS?
Il calcolo è lineare. Somma i compensi incassati nell’anno (principio di cassa). Moltiplica per il coefficiente 78% per ottenere il reddito forfettario. Sottrai i contributi INPS effettivamente versati nello stesso anno. Sull’imponibile netto applichi l’imposta sostitutiva: 5% se rispetti i requisiti start-up per i primi 5 anni; poi 15%. Esempio: incassi 40.000 euro. Reddito forfettario: 40.000 x 78% = 31.200. Contributi (26,07% su 31.200) circa 8.140 euro. Imponibile netto: 31.200 – 8.140 = 23.060. Imposta 5% = 1.153 euro (se start-up). La rivalsa INPS 4% che inserisci in fattura aumenta i compensi incassati, quindi rientra nel conteggio del reddito, ma di fatto ti aiuta a coprire parte del costo contributivo. Ricorda acconti e saldo: versi imposta sostitutiva e contributi con modello F24 alle scadenze ordinarie, insieme all’IRPEF se in ordinario. Le regole sono definite dalla Legge 190/2014 e dalle circolari INPS annuali sulle aliquote.
4) Devo inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria? Come gestisco privacy e opposizione del paziente?
Se sei professionista sanitario abilitato e le tue prestazioni rientrano tra quelle sanitarie, sì: trasmetti i dati al Sistema Tessera Sanitaria secondo il D.Lgs. 175/2014 e i decreti del MEF. L’invio alimenta il 730 precompilato. Il paziente può opporsi. In tal caso registri l’opposizione e non trasmetti i dati di quella spesa. Aggiorna l’informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003. Proteggi i dati sanitari con misure tecniche e organizzative adeguate. Se emetti fattura elettronica, usa i codici natura corretti e ricorda che per i documenti trasmessi al Sistema TS esiste un divieto di emissione e-fattura verso SDI in alcune casistiche, sostituito dal documento commerciale sanitario, secondo i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e del MEF. Verifica ogni anno il calendario e le specifiche tecniche pubblicate sul portale del Sistema TS.
5) Posso lavorare a domicilio del paziente o in palestra/centro? Quali tutele servono?
Sì, puoi lavorare a domicilio o in strutture terze, se coerente con il profilo professionale e nel rispetto delle regole igienico-sanitarie regionali. Se operi in una palestra o in un centro, definisci un accordo scritto sulla responsabilità degli spazi e dei dispositivi. Verifica con l’ASL se serve una comunicazione o un’autorizzazione specifica. La copertura assicurativa è cruciale: una polizza RC professionale è fortemente raccomandata e, per talune figure sanitarie, di fatto necessaria alla luce della Legge 24/2017. Proteggi anche i dati del paziente quando lavori fuori studio. Se trasporti attrezzature, considera una polizza furto/danni. Fiscalmente nulla cambia: fatturi al paziente o alla struttura in base all’accordo, applichi l’esenzione IVA per prestazioni sanitarie e gestisci la ritenuta solo se la struttura è sostituto d’imposta ed è previsto un rapporto di lavoro autonomo occasionale o professionale con ritenuta. In ogni caso, e-fattura e, se dovuto, invio al Sistema TS rimangono obblighi centrali.
