Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Se sei un medico o psicologo libero professionista: scegli il corretto codice ATECO, apri Partita IVA con il modulo AA9/12, versa i contributi ENPAM e applica il regime fiscale più adatto (ordinario o forfettario).
- Codici ATECO sanitari: 86.21.00 (medico generico), 86.22.03 (ambulatori/poliambulatori), 86.22.01 (medicina estetica), 86.23.00 (odontoiatra), 86.93.00 (psicologo/psicoterapeuta).
- ENPAM: Quota A fissa per età; Quota B sul reddito professionale; contributo maternità. Contributi deducibili dal reddito.
- Prestazioni sanitarie esenti IVA se con finalità terapeutica (DPR 633/1972, art. 10, n. 18). Regime forfettario: imposta 15% o 5% e coefficiente 78%.
Inquadrare correttamente l’attività sanitaria
Codici ATECO: quando usare quale
I codici ATECO identificano l’attività svolta. Li assegna l’ISTAT nella classificazione ATECO. Devi sceglierli in base a cosa fai ogni giorno.
Se svolgi medicina generale usa 86.21.00 (attività di medicina generale). Se gestisci uno studio specialistico, un ambulatorio o un poliambulatorio usa 86.22.03 (altre attività di medicina specialistica svolte presso cliniche e centri specialistici).
Se operi come odontoiatra usa 86.23.00. Se sei psicologo o psicoterapeuta usa 86.93.00. Se fai medicina estetica usa 86.22.01. Questa scelta orienta gli adempimenti e il coefficiente forfettario.
Effetti fiscali: IVA, marca da bollo e ritenuta
Le prestazioni sanitarie rese alla persona sono esenti IVA se hanno finalità di diagnosi, cura o riabilitazione. Lo prevede il DPR 633/1972, art. 10, n. 18. La prestazione di pura estetica senza fine terapeutico, invece, è imponibile IVA.
Sulle fatture esenti IVA sopra 77,47 euro si applica l’imposta di bollo da 2 euro. In fattura elettronica l’imposta di bollo si versa periodicamente con F24 secondo le scadenze dell’Agenzia delle Entrate.
La ritenuta d’acconto del 20% si applica sui compensi professionali pagati da sostituti d’imposta (art. 25, DPR 600/1973). Nel regime forfettario non si applica, se rilasci la dichiarazione prevista (Legge 190/2014, art. 1, comma 67).
Aprire la Partita IVA e partire in regola
Modulo AA9/12, tempistiche e iscrizioni
Apri la Partita IVA compilando il modello AA9/12. Puoi inviarlo online all’Agenzia delle Entrate, per raccomandata o consegna a mano. Fallo entro 30 giorni dall’inizio attività. La base normativa è il DPR 633/1972 e il DPR 605/1973.
Per esercitare devi essere iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri o all’Ordine degli Psicologi (D.Lgs. C.P.S. 233/1946 e DPR 221/1950). Se apri uno studio, verifica la SCIA sanitaria o l’autorizzazione regionale (D.Lgs. 502/1992 e norme regionali).
Hai l’obbligo di una PEC attiva in quanto professionista iscritto ad Albo (art. 16, D.L. 185/2008 e successive modifiche). La PEC serve per notifiche e comunicazioni ufficiali.
Fatturazione elettronica, Sistema TS e privacy
L’e-fattura è obbligatoria per tutti, forfettari compresi. Invia le fatture tramite il Sistema di Interscambio e conserva digitalmente i documenti secondo le regole dell’Agenzia delle Entrate.
Se eroghi prestazioni sanitarie a persone fisiche, invii i dati al Sistema Tessera Sanitaria per la precompilata. La base è il DM MEF 31 luglio 2015 e successivi decreti attuativi. Dal 2024-2026 l’invio è a cadenza semestrale, salvo aggiornamenti del MEF.
Rispetta il GDPR quando tratti dati sanitari. Usa informative chiare, ottieni consensi quando servono, proteggi i dati con misure adeguate. I registri del trattamento sono essenziali in studio.
Previdenza ENPAM: come funziona davvero
Quota A: contributo fisso per età
La Quota A è dovuta da tutti gli iscritti al Fondo di Previdenza Generale ENPAM. È un contributo fisso che varia con l’età. Gli importi indicativi 2026 sono:
Fino a 30 anni: 291,61 euro. Dai 30 ai 35 anni: 566 euro. Dai 35 ai 40 anni: 1.062,12 euro. Oltre 40 anni: 1.961,56 euro.
È prevista anche la contribuzione di maternità, pari a 95,54 euro nel 2026. Consulta sempre il Regolamento ENPAM aggiornato per conferme su importi e scadenze.
Quota B: sul reddito libero-professionale
La Quota B si calcola sul reddito professionale netto, cioè sui compensi al netto delle spese deducibili ex art. 54 del TUIR (DPR 917/1986). L’aliquota ordinaria è 19,5%.
Sono previste riduzioni nei casi previsti dal Regolamento ENPAM: 9,5% se sei iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria o pensionato del Fondo Generale; 2% per redditi intramoenia e per i corsisti di medicina generale.
I contributi ENPAM sono integralmente deducibili dal reddito fiscale. Questo vale sia nel regime ordinario, sia nel regime forfettario. Verifica ogni anno le istruzioni ENPAM e Agenzia delle Entrate.
Regimi fiscali 2026: scegliere consapevolmente
Regime ordinario semplificato per cassa
Il principio di cassa significa che contano gli incassi e i pagamenti effettivi. Quindi tassazione e deduzioni seguono le date di pagamento.
L’IRPEF 2026 applica tre aliquote sui redditi complessivi: 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.001 a 50.000 euro; 43% oltre 50.000 euro. Fonti: Legge di Bilancio 2026 e decreti della riforma fiscale attuata dalla Legge 111/2023.
Nel regime ordinario deduci i costi inerenti (affitto studio, strumenti, segreteria, assicurazione RC, formazione) e i contributi ENPAM. Paghi anche addizionali regionali e comunali.
Esempio rapido: incassi 90.000 euro, spese 20.000 euro. Reddito 70.000 euro. IRPEF lorda indicativa: 6.440 (23% su 28.000) + 7.260 (33% su 22.000) + 8.600 (43% su 20.000) = 22.300 euro, prima di detrazioni e deduzioni ulteriori.
Regime forfettario
È un regime agevolato per persone fisiche con ricavi/compensi fino a 85.000 euro annui. Riferimenti: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 e modifiche successive (Leggi di Bilancio 2019-2026).
Paghi un’imposta sostitutiva del 15%. Se rispetti i requisiti “start-up” paghi il 5% per i primi 5 anni. Il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditività e sottraendo i contributi previdenziali versati.
Per le attività professionali sanitarie il coefficiente è 78%. Esempio: incassi 90.000 euro. Reddito forfettario 70.200 euro (90.000 × 78%). Se hai versato 10.000 euro di ENPAM, imponibile 60.200 euro. Imposta 9.030 euro (15%) o 3.010 euro (5%).
Cause ostative tipiche: partecipazioni di controllo in SRL con attività riconducibile, rapporti di lavoro con l’ex datore prevalenti, spese per lavoro dipendente oltre 20.000 euro. Il superamento di 100.000 euro comporta l’uscita immediata nell’anno. Fonti: Legge 190/2014 e successive modifiche.
Regola decisionale rapida
Decidi il regime con questi passaggi logici
1) Stima i ricavi dell’anno. Se oltre 85.000 euro, valuta l’ordinario.
2) Calcola i costi deducibili attesi. Se superano il 22% dei ricavi, l’ordinario spesso conviene rispetto al forfettario (coefficiente 78%).
3) Verifica le cause ostative al forfettario. Se presenti, escludi il forfettario.
4) Considera le aliquote contributive ENPAM. Con Quota B ridotta (ad esempio 2% su intramoenia) l’ordinario può risultare meno gravoso.
5) Pensa agli investimenti iniziali. Se devi sostenere molte spese (allestimento studio, macchinari), l’ordinario consente la deduzione analitica.
Fonti utili: Normattiva per DPR 633/1972, DPR 917/1986, DPR 600/1973; Legge 190/2014; Ministero dell’Economia e Agenzia delle Entrate per aliquote e scadenze; Regolamenti ENPAM per contributi.
Adempimenti operativi: scadenze e prassi
Scadenze tipiche 2026
Imposte dirette: saldo e primo acconto entro il 30 giugno; secondo acconto entro il 30 novembre. Versamenti con F24. Le addizionali seguono la dichiarazione.
ENPAM Quota A: scadenze semestrali secondo il calendario ENPAM. Quota B: autoliquidazione sulla base del Modello Redditi, con tempistiche allineate ai versamenti fiscali salvo diverse disposizioni ENPAM.
Sistema TS: invio semestrale dei dati spesa sanitaria, secondo i decreti MEF vigenti. Conserva i documenti per i termini di accertamento tributario e previdenziale.
| Scenario professionale | Codice ATECO corretto | IVA e fatturazione | Contributi ENPAM | Tempistiche e pratiche |
|---|---|---|---|---|
| Medico di medicina generale con studio | 86.21.00 (medicina generale) | Prestazioni esenti IVA se terapeutiche; bollo da 2 euro oltre 77,47 euro; e-fattura; invio Sistema TS | Quota A per età; Quota B sul reddito libero-professionale; deducibili | AA9/12 entro 30 giorni; PEC obbligatoria; eventuale SCIA sanitaria comunale/regionale |
| Specialista con ambulatorio/poliambulatorio | 86.22.03 (attività specialistica in cliniche/centri) | Esenzione IVA per prestazioni sanitarie; fatturazione elettronica; gestione bollo; TS se prestazioni a persone fisiche | Quota A; Quota B; possibili posizioni previdenziali integrative per personale | Autorizzazione sanitaria regionale; adempimenti sicurezza; privacy; eventuale dipendente/ collaboratore |
| Odontoiatra libero professionista | 86.23.00 (odontoiatria) | Esenzione IVA per cure; protesi con regole specifiche; ritenuta 20% se pagante è sostituto d’imposta | Quota A; Quota B sul netto; deducibilità piena | AA9/12; e-fattura; TS; assicurazione RC obbligatoria (Legge 24/2017) |
| Psicologo/Psicoterapeuta in studio | 86.93.00 (attività psicologica) | Esenzione IVA per finalità terapeutiche; attenzione a prestazioni non sanitarie (coaching) potenzialmente imponibili | Iscrizione alla cassa competente (per psicologi: verifica gestione previdenziale; medici: ENPAM) | Iscrizione Ordine Psicologi; TS per prestazioni sanitarie; privacy rafforzata su dati sensibili |
| Medico di medicina estetica | 86.22.01 (medicina estetica) | IVA: esente solo se la prestazione ha finalità terapeutica; altrimenti imponibile; gestione bollo/IVA mista | Quota A e Quota B ENPAM secondo reddito; deduzione contributi | Chiarezza in cartella clinica su finalità; consenso informato; autorizzazioni locali per apparecchiature |
FAQ: domande frequenti dei professionisti sanitari
1) Come scelgo il codice ATECO giusto e cosa succede se sbaglio?
Scegli in base all’attività prevalente. Se fai medicina generale, usa 86.21.00. Se gestisci un ambulatorio o poliambulatorio usa 86.22.03. Se operi come odontoiatra, psicologo o psicoterapeuta usa 86.23.00 o 86.93.00. Per medicina estetica usa 86.22.01. La classificazione ATECO è dell’ISTAT e serve per inquadrare correttamente IVA, studi di settore storici, coefficienti forfettari e statistiche.
Se ti accorgi di aver sbagliato, presenta una variazione dati con il modello AA9/12 entro 30 giorni dalla modifica o dalla scoperta. La variazione è obbligatoria secondo il DPR 633/1972 e il DPR 605/1973. Rettifica anche il Sistema TS se il codice incide sull’invio. Un ATECO scorretto può complicare i controlli e portare a errori su imposte e contributi.
2) Sono in forfettario: come calcolo imposta e contributi ENPAM?
Nel forfettario non contano i costi effettivi. Applichi il coefficiente di redditività al totale degli incassi. Per professionisti sanitari è 78%. Dal reddito così calcolato sottrai i contributi ENPAM versati nell’anno. Sul risultato applichi l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti start-up (assenza di precedenti attività simili, limiti di lavoro dipendente, e altre condizioni previste dalla Legge 190/2014).
Esempio: incassi 70.000 euro. Reddito forfettario 54.600 euro (70.000 × 78%). Contributi ENPAM versati 8.000 euro. Imponibile 46.600 euro. Imposta 6.990 euro al 15% o 2.330 euro al 5%. I contributi ENPAM restano deducibili. Ricorda le cause ostative (partecipazioni in SRL riconducibili, prevalenza ex datore, spese per personale oltre 20.000 euro). Fonti: Legge 190/2014 e successive modifiche.
3) Prestazioni di medicina estetica: quando applico IVA e quando no?
L’esenzione IVA si applica solo se la prestazione ha finalità terapeutica, cioè diagnosi, cura o riabilitazione della persona. Lo stabilisce l’art. 10, n. 18, del DPR 633/1972, in linea con la giurisprudenza UE. Se la finalità è esclusivamente estetica o cosmetica, l’operazione è imponibile IVA con l’aliquota ordinaria.
Per gestire correttamente il confine, documenta in cartella clinica l’inquadramento diagnostico, l’indicazione terapeutica e il consenso informato. Se in uno stesso periodo svolgi prestazioni esenti e imponibili, gestisci il pro-rata IVA per eventuali acquisti promiscui, secondo le regole del DPR 633/1972. Verifica anche l’obbligo di TS solo per prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.
4) Lavoro in convenzione con una clinica privata: come fatturo e come funziona la ritenuta?
Se la clinica è un sostituto d’imposta, applica la ritenuta d’acconto del 20% ai tuoi compensi professionali (art. 25, DPR 600/1973). Indica in fattura l’esenzione IVA se la prestazione è sanitaria con finalità terapeutica. Apponi il bollo da 2 euro se dovuto. Se operi in forfettario, rilascia la dichiarazione di non assoggettamento a ritenuta prevista dalla Legge 190/2014 e indicane il riferimento in fattura.
Conserva la certificazione unica ricevuta dalla clinica e riconcilia i dati con le fatture emesse. Se percepisci compensi intramoenia, verifica con l’ente la corretta qualificazione ai fini ENPAM: spesso tali importi scontano la Quota B al 2% secondo il Regolamento ENPAM. Tieni traccia distinta dei diversi flussi per la dichiarazione dei redditi e per l’autoliquidazione contributiva.
5) Voglio aprire un poliambulatorio con altri colleghi: meglio associazione, STP o SRL?
La scelta dipende da governance, responsabilità e fiscalità. Un’associazione tra professionisti è snella, ma risponde con il patrimonio dei singoli. Una Società tra Professionisti (STP) permette una forma societaria regolata per l’attività professionale, con iscrizione all’Albo e regole specifiche su composizione e responsabilità (DM attuativi delle STP e ordinamenti professionali).
Una SRL sanitaria richiede autorizzazioni e un assetto più complesso. Valuta implicazioni IVA: la prestazione resta esente se sanitaria con finalità terapeutica, ma l’organizzazione può incidere su pro-rata e detraibilità. La previdenza per i medici resta in capo a ENPAM per l’attività professionale; per eventuali dipendenti si applicano le regole INPS. Servono autorizzazioni sanitarie regionali (D.Lgs. 502/1992), adempimenti sicurezza, privacy e gestione TS se si erogano prestazioni a persone fisiche. Pianifica con un consulente la struttura più adatta agli obiettivi e ai rischi.
Riferimenti normativi essenziali
Dove verificare le regole
Per la base IVA: DPR 633/1972, art. 10, n. 18 (esenzione sanitaria). Per ritenute: DPR 600/1973, art. 25. Per reddito dei professionisti: TUIR, DPR 917/1986, art. 54. Per il regime forfettario: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, e successive leggi di bilancio. Per le aliquote IRPEF 2026: comunicazioni MEF e Agenzia delle Entrate attuative della Legge di Bilancio 2026 e della Legge 111/2023 (delega fiscale).
Per l’apertura della Partita IVA e il modello AA9/12: provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Per la PEC: art. 16, D.L. 185/2008. Per Sistema TS: DM MEF 31 luglio 2015 e decreti successivi. Per l’abilitazione professionale e iscrizioni agli Ordini: D.Lgs. C.P.S. 233/1946 e DPR 221/1950. Per autorizzazioni sanitarie di strutture: D.Lgs. 502/1992 e normative regionali. Per previdenza medici: Regolamenti ENPAM (Fondo di Previdenza Generale, Quote A e B).
