Codice ATECO per un dentista: qual è e cosa posso farci?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Il codice ATECO per il dentista è 86.23.00 (attività degli studi odontoiatrici). Include visite, cure, chirurgia orale e protesi. Prestazioni sanitarie alla persona sono, in generale, esenti IVA. Contributi previdenziali a ENPAM.

  • Codice ATECO: 86.23.00 per lo studio odontoiatrico; laboratorio odontotecnico distinto.
  • Forfettario: coefficiente 78%, imposta 5% start-up o 15% ordinaria; soglia 85.000 euro; fuoriuscita immediata oltre 100.000.
  • Prestazioni sanitarie esenti IVA (art. 10, DPR 633/1972); contributi ENPAM: Quota A fissa, Quota B percentuale sul reddito professionale.

Codice ATECO per dentista: 86.23.00

Il codice ATECO 86.23.00 identifica le attività degli studi odontoiatrici. Lo usa chi esercita l’odontoiatria in forma individuale, associata o come società tra professionisti.

La classificazione ATECO è definita da ISTAT (ATECO 2007) ed è la base per inquadramento fiscale, contributivo e statistico. Scegliere il codice giusto evita errori e sanzioni.

Attività comprese ed escluse

Comprese: visite, diagnosi, igiene orale clinica, endodonzia, parodontologia, ortodonzia, implantologia, chirurgia orale, odontoiatria pediatrica, protesi fisse e mobili, urgenze.

Escluse: fabbricazione di protesi in laboratorio (laboratorio odontotecnico, diverso ATECO), commercio di dispositivi non su misura, servizi estetici non sanitari.

Nota IVA: le prestazioni sanitarie rese alla persona sono, in generale, esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972. Attività non sanitarie o meramente estetiche possono essere imponibili.

Studio individuale, associato e STP

Puoi operare come professionista individuale, in associazione tra professionisti, oppure tramite Società tra Professionisti (STP). L’oggetto sociale deve essere l’attività odontoiatrica.

Le STP seguono le regole societarie e professionali. L’Albo odontoiatri deve annotare la forma associata o la STP.

Per laboratori odontotecnici, invece, serve un ATECO manifatturiero specifico e non si rientra nell’Albo odontoiatri.

Requisiti e adempimenti per esercitare

Titoli e iscrizione all’Albo

Serve la laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, o Medicina e Chirurgia con abilitazione specifica, e l’iscrizione all’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine provinciale.

Riferimenti: Legge 409/1985, DPR 221/1950, normative professionali disponibili su Normattiva e Ministero della Salute. L’iscrizione all’Albo è condizione essenziale per l’esercizio.

Autorizzazioni sanitarie e locali

Lo studio deve rispettare requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici fissati dalle Regioni, sulla base del quadro nazionale in materia sanitaria (D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.).

In genere serve una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sanitaria al SUAP del Comune e il parere dell’ASL. Verifica sempre le delibere regionali e indicazioni della Conferenza Stato-Regioni.

Obbligatori: protocollo di sterilizzazione, radioprotezione se presenti apparecchiature RX, gestione rifiuti sanitari, DVR per sicurezza sul lavoro se hai personale (D.Lgs. 81/2008).

Apertura partita IVA e comunicazioni

Apri la partita IVA con modello AA9/12 presso l’Agenzia delle Entrate, indicando ATECO 86.23.00. La data di inizio attività deve essere coerente con le autorizzazioni sanitarie.

Iscriviti a ENPAM per la previdenza (Quota A e Quota B). Attiva PEC e firma digitale. Comunica al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per l’invio delle spese sanitarie.

Se assumi personale (assistente di studio odontoiatrico, igienista), cura le comunicazioni al Ministero del Lavoro e INAIL; consulta il portale del Ministero del Lavoro per gli adempimenti.

Regimi fiscali 2026 per odontoiatri

Regime forfettario: come funziona per il dentista

Il regime forfettario è l’agevolazione per persone fisiche con compensi entro 85.000 euro annui. La base imponibile si calcola applicando un coefficiente fisso ai compensi incassati.

Per i professionisti sanitari il coefficiente è 78%. Significa che paghi l’imposta sul 78% degli incassi. Il principio di cassa vuol dire che contano gli importi incassati nell’anno.

Imposta sostitutiva: 15% ordinaria. 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti start-up (nessuna attività simile nei tre anni precedenti, non mera prosecuzione, ecc.). Fonti: Legge 190/2014 e successive modifiche, Agenzia delle Entrate.

Cause di fuoriuscita immediata: se superi 100.000 euro nell’anno, applichi IVA dal mese successivo. Soglia d’ingresso e regole definite dalla Legge 197/2022 e norme collegate (Agenzia delle Entrate, Normattiva).

Nel forfettario non addebiti IVA e non applichi ritenuta d’acconto. Sulla fattura inserisci la dicitura di esenzione da ritenuta e di regime agevolato.

Regime ordinario: quando conviene

Nel regime ordinario paghi l’IRPEF per scaglioni sul reddito netto (incassi meno costi deducibili, meno contributi). Applichi detrazioni e deduzioni secondo il TUIR (DPR 917/1986).

Gestisci l’IVA secondo il DPR 633/1972. Le prestazioni sanitarie rese alla persona sono esenti, ma potresti avere operazioni imponibili (per esempio servizi non sanitari). In ordinario detrai l’IVA sugli acquisti riferiti ad attività imponibili.

Le aliquote IRPEF e detrazioni sono aggiornate ogni anno dal MEF e comunicate dall’Agenzia delle Entrate. Verifica sempre i valori vigenti nell’anno d’imposta in corso.

Esenzione IVA delle prestazioni sanitarie

L’art. 10 del DPR 633/1972 esenta dall’IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona. Rientrano le prestazioni odontoiatriche tipiche.

Prestazioni con finalità esclusivamente estetica, prive di un fine di diagnosi o cura, possono essere imponibili. Valuta l’inquadramento caso per caso.

Sulle fatture esenti IVA di importo superiore a 77,47 euro apponi marca da bollo da 2 euro. Registra correttamente il tributo in contabilità.

Previdenza ENPAM e altri oneri

Quota A, Quota B e maternità/paternità

ENPAM è la Cassa di previdenza per medici e odontoiatri. La Quota A è un contributo fisso annuo legato all’età e all’anzianità di iscrizione, con possibili riduzioni nei primi anni.

La Quota B è percentuale sul reddito professionale. Per i liberi professionisti l’aliquota ordinaria è generalmente del 19,5%, con modulazioni previste dal Regolamento ENPAM e possibili opzioni per il contributo modulare aggiuntivo.

È dovuto anche un contributo per maternità/paternità e assistenza. Importi e scadenze sono stabiliti annualmente da ENPAM. Consulta sempre le circolari aggiornate.

Casi particolari: dipendenti, STP, IRAP

Se operi tramite STP di capitali, possono applicarsi regimi fiscali e contributivi diversi e l’IRAP. Le persone fisiche esercenti arti e professioni sono in generale escluse dall’IRAP per legge.

Se sei anche dipendente, valuta il cumulo dei redditi ai fini IRPEF e le regole del TUIR. Attenzione alle cause di esclusione dal forfettario in presenza di partecipazioni o controlli in società.

Per i collaboratori, applica le regole del lavoro autonomo o subordinato e verifica gli adempimenti presso il Ministero del Lavoro e INPS/INAIL quando dovuti.

Regola decisionale rapida

Scelta del regime fiscale in 5 passaggi logici

1) Se i compensi attesi sono entro 85.000 euro e i costi sono bassi, allora il forfettario è in genere più conveniente.

2) Se prevedi grandi investimenti o costi elevati (attrezzature, personale), allora valuta l’ordinario per dedurre i costi e detrarre l’IVA sulle attività imponibili.

3) Se superi 100.000 euro in corso d’anno, allora esci subito dal forfettario e applichi l’IVA dal mese successivo.

4) Se hai diritto al 5% start-up e rientri nei requisiti, allora privilegia il forfettario nei primi 5 anni.

5) Se operi in STP o con attività miste (sanitarie ed extra), allora analizza pro-quota ricavi e IVA con un professionista, perché la gestione diventa mista.

Esempi di calcolo

Forfettario con incassi di 30.000 euro

Base imponibile forfettaria: 30.000 x 78% = 23.400 euro. Imposta 5% start-up: 1.170 euro. Imposta 15% ordinaria: 3.510 euro.

Contributi ENPAM Quota B (ipotesi): 23.400 x 19,5% = 4.563 euro. I contributi deducono il reddito prima del calcolo dell’imposta sostitutiva.

Risultato: imposta sostitutiva sul reddito forfettario al netto dei contributi; Quota A aggiuntiva secondo il regolamento ENPAM.

Ordinario con incassi di 120.000 euro e costi al 45%

Reddito netto: 120.000 – 54.000 (costi) – contributi ENPAM = base IRPEF. Applichi le aliquote e detrazioni vigenti (TUIR).

IVA: le prestazioni sanitarie sono esenti. Se svolgi anche attività imponibili, gestisci IVA mista e pro-rata. Verifica i registri e le liquidazioni periodiche.

Conclusione: l’ordinario può convenire con costi alti, ma richiede contabilità analitica e una corretta pianificazione IVA.

Fatturazione elettronica e Sistema Tessera Sanitaria

Fattura elettronica: obblighi e cautele privacy

La fatturazione elettronica è ormai obbligatoria per quasi tutti i contribuenti. Per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche, valgono regole speciali legate alla privacy.

I soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria seguono le istruzioni del MEF e del Garante Privacy. Negli ultimi anni, il divieto di e-fattura tramite SdI per prestazioni sanitarie verso privati è stato periodicamente confermato.

Verifica ogni anno i provvedimenti del MEF e del Garante Privacy. In ogni caso, resta l’obbligo di trasmettere le spese al STS secondo le scadenze.

Ritenute e bollo

Se sei in forfettario, non applichi ritenuta d’acconto. Se sei in ordinario e fatturi a sostituti d’imposta, applichi ritenuta al 20% sui compensi.

Sulle fatture esenti IVA con importo superiore a 77,47 euro apponi marca da bollo da 2 euro. Tieni traccia del numero e dell’imposta assolta.

Conserva digitalmente le fatture e i registri secondo le regole dell’Agenzia delle Entrate. PEC e firma digitale sono strumenti indispensabili.

Scenario Requisiti principali Adempimenti fiscali/previdenziali Tempistiche e scadenze
Dentista individuale in forfettario Compensi anno precedente ≤ 85.000; nessuna causa di esclusione; ATECO 86.23.00 Imposta sostitutiva 5% o 15% su 78% dei compensi; niente IVA; ENPAM Quota A + Quota B Imposte con saldo/acconti; Quota A in rate periodiche ENPAM; Quota B con dichiarazione reddituale ENPAM
Dentista individuale in ordinario Scelta volontaria o superamento soglie; contabilità ordinata IRPEF a scaglioni sul reddito netto; IVA esente per sanitarie, imponibile per extra; ritenute se dovute; ENPAM Liquidazioni IVA se imponibili; dichiarazioni annuali; scadenze IRPEF e ENPAM
Studio associato / STP odontoiatrica Iscrizione all’Albo e annotazione della forma; oggetto sociale sanitario Gestione pro-quota redditi; possibile IRAP per società; ENPAM per i soci professionisti Bilancio e dichiarazioni societarie; riparto utili; scadenze IRAP/ IRES o IRPEF
Attività mista (sanitaria + non sanitaria) Chiarezza contrattuale su prestazioni; tracciabilità ricavi per natura Esenzione IVA per sanitarie; IVA per non sanitarie; pro-rata se necessario; distinta contabilità Fatturazione coerente per tipologia; liquidazioni IVA periodiche; invio STS per sanitarie

FAQ

Qual è il codice ATECO corretto per un dentista che fa anche ortodonzia e implantologia?

Usa 86.23.00, “attività degli studi odontoiatrici”. Questo codice copre tutte le branche cliniche dell’odontoiatria: conservativa, endodonzia, parodontologia, ortodonzia, protesi, chirurgia orale e implantologia. Non serve un codice ATECO diverso per ciascuna specialità clinica, perché l’oggetto resta l’attività odontoiatrica. Se invece svolgi anche attività non sanitarie (ad esempio vendita al dettaglio di prodotti non su misura o servizi estetici non sanitari), valuta un ATECO aggiuntivo e la gestione separata IVA. Riferimenti: classificazione ATECO 2007 di ISTAT e regole IVA del DPR 633/1972.

Qual è la differenza fiscale tra studio odontoiatrico e laboratorio odontotecnico?

Lo studio odontoiatrico (86.23.00) eroga prestazioni sanitarie alla persona, in generale esenti IVA (art. 10, DPR 633/1972). Il laboratorio odontotecnico realizza dispositivi su misura ed è un’attività manifatturiera con ATECO distinto. Le sue cessioni possono essere esenti o imponibili a seconda del dispositivo e della normativa di settore, ma la disciplina IVA è diversa perché non si tratta di prestazione sanitaria resa direttamente alla persona dal professionista. Anche i regimi previdenziali sono diversi: il dentista è iscritto a ENPAM; l’odontotecnico non rientra in ENPAM e segue la gestione INPS o altre casse secondo il caso. Prima di avviare attività miste, verifica inquadramento e fatturazione con l’Agenzia delle Entrate e le norme su Normattiva.

Conviene il regime forfettario per un dentista che incassa 60.000 euro e ha costi bassi?

In molti casi sì. Con 60.000 euro di incassi, la base imponibile è 60.000 x 78% = 46.800 euro. Deduci i contributi ENPAM (Quota B e Quota A), e applichi l’imposta sostitutiva del 5% se in start-up o del 15% altrimenti. Non addebiti IVA e non detrai quella sugli acquisti. Se i costi sono effettivamente bassi, il risparmio rispetto all’ordinario può essere concreto. Se però hai investimenti importanti o costi ricorrenti elevati (personale, leasing, attrezzature), l’ordinario può risultare migliore perché deduci i costi effettivi e, per le attività imponibili, detrai l’IVA. Base legale: Legge 190/2014, Legge 197/2022, circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Come funzionano i contributi ENPAM per l’odontoiatra libero professionista?

Paghi due componenti principali. La Quota A è un contributo fisso annuale legato all’età e all’anzianità di iscrizione, con possibili riduzioni nei primi anni. La Quota B è calcolata in percentuale sul reddito professionale, con aliquota ordinaria pari, in via generale, al 19,5% e opzioni per il contributo modulare aggiuntivo. Per chi opera in forfettario, il “reddito professionale” rilevante ai fini ENPAM coincide con la base forfettaria prima dei contributi. Sono dovuti anche contributi per maternità/paternità e misure assistenziali definite ogni anno. Scadenze, minimali e aliquote sono fissati dai Regolamenti ENPAM e dalle relative delibere: consulta sempre i documenti ufficiali ENPAM e le fonti su Normattiva.

Devo fare fattura elettronica se invio i dati al Sistema Tessera Sanitaria?

La fatturazione elettronica è obbligatoria in via generale, ma per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche si applicano regole specifiche per la privacy. Negli ultimi anni, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS non hanno emesso e-fatture via SdI verso privati per tali prestazioni, seguendo i rinvii disposti dal MEF e dal Garante Privacy. Devi comunque emettere documento fiscale e trasmettere i dati al STS secondo le scadenze. Per prestazioni diverse o verso soggetti non privati, può essere dovuta la e-fattura via SdI. Verifica ogni anno i provvedimenti del MEF, dell’Agenzia delle Entrate e del Garante, perché le regole possono cambiare. Riferimenti: DPR 633/1972, istruzioni STS del MEF, provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Quali norme devo tenere a mente per operare in sicurezza fiscale e sanitaria?

Per l’esercizio professionale: Legge 409/1985 e DPR 221/1950 (ordinamento professionale e Albo). Per autorizzazioni sanitarie: D.Lgs. 502/1992 e norme regionali sui requisiti strutturali e tecnologici degli studi. Per fisco: TUIR (DPR 917/1986), IVA (DPR 633/1972), regime forfettario (Legge 190/2014, Legge 197/2022), provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Per previdenza: Regolamenti ENPAM. Per lavoro e sicurezza: D.Lgs. 81/2008 e portale del Ministero del Lavoro. Consulta sempre Normattiva per i testi aggiornati e verifica circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e ministeri competenti.

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