Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per un creator su OnlyFans, il codice ATECO più usato è 90.03.00 “Creazioni artistiche e letterarie”; in alternativa 90.01.09 per performance. In forfettario si applica il coefficiente di redditività 67% e i contributi alla Gestione Separata INPS.
- ATECO consigliati: 90.03.00 (creazioni artistiche) o 90.01.09 (altre rappresentazioni artistiche), secondo l’attività prevalente indicata nella classificazione ATECO 2007 dell’ISTAT.
- Regime forfettario: soglia 85.000 euro; coefficiente 67% per il settore artistico; imposta sostitutiva 15% o 5% start-up (art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014 e s.m.i.).
- Contributi: Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, Legge 335/1995). Aliquota definita da circolare INPS annuale. Nessun minimale.
Cosa significa scegliere il codice ATECO giusto
Il codice ATECO identifica l’attività economica. Lo assegni all’apertura della Partita IVA. La fonte è la classificazione ATECO 2007 dell’ISTAT.
Il codice ATECO incide su tasse e contributi. In regime forfettario determina il coefficiente di redditività. Questo coefficiente fissa la quota di ricavi su cui calcoli le imposte.
Incide anche sulla contribuzione INPS. La gestione previdenziale dipende dal tipo di attività. Per i creatori digitali, quasi sempre è la Gestione Separata.
Quale ATECO usare per l’attività di creator su piattaforme a contenuto in abbonamento
Opzione principale: 90.03.00 “Creazioni artistiche e letterarie”
Si usa quando crei contenuti originali. Ad esempio foto, video, scritti, performance registrate. Lo scopo è artistico o di intrattenimento.
Rientra nella sezione R della classificazione ATECO. In forfettario, questa sezione applica in genere il coefficiente di redditività del 67%. Verifica sempre l’inquadramento sulla classificazione ISTAT.
È la scelta più diffusa per chi produce e vende i propri contenuti in abbonamento. La prestazione è creativa e personale.
Alternativa: 90.01.09 “Altre rappresentazioni artistiche”
Si usa se la tua attività è una performance in senso stretto. Esegui spettacoli o esibizioni in diretta o in streaming. L’elemento dominante è la rappresentazione.
Anche questa è sezione R. In forfettario, il coefficiente applicato è di norma il 67%. Valuta questa opzione se la tua attività è soprattutto live o performativa.
Se alterni performance e creazione di contenuti, scegli il codice in base all’attività prevalente. Prevalente significa quella con più ricavi nell’anno.
Quando valutare altre opzioni (pubblicità o fotografia)
Se monetizzi soprattutto campagne pubblicitarie o sponsorizzazioni, puoi valutare 73.11.02 “Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari”. Qui l’attività principale è promuovere terzi.
Se vendi servizi fotografici su commissione, puoi valutare 74.20.19 “Altre attività di riprese fotografiche”. È corretto solo se il servizio fotografico su richiesta è prevalente.
Usa un solo codice ATECO principale. Puoi aggiungere codici secondari se hai attività diverse non marginali. Descrivi bene l’attività nella pratica di apertura.
Regime fiscale: forfettario o ordinario
Requisiti del regime forfettario nel 2026
Il forfettario si applica fino a 85.000 euro di ricavi annui. La base giuridica è l’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014, come modificata da Legge 145/2018 e Legge 197/2022.
Se superi 100.000 euro durante l’anno, esci subito dal regime (uscita immediata introdotta dalla Legge 197/2022). Da quel momento applichi IVA e ordinario.
Restano le cause ostative. Ad esempio partecipazioni in società di persone, controllo in SRL con attività riconducibile, lavoro dipendente prevalente oltre soglie. Verifica le condizioni sul portale Normattiva e nelle guide dell’Agenzia delle Entrate.
Coefficiente di redditività e imposta sostitutiva
Con i codici della sezione R (attività artistiche e di intrattenimento) si applica di regola il coefficiente 67%. Significa che solo il 67% dei ricavi diventa reddito imponibile.
L’imposta sostitutiva è 15%. Scende al 5% per i primi cinque anni se rispetti i requisiti start-up (comma 65, Legge 190/2014). Per start-up serve novità dell’attività e altri requisiti.
I costi reali non contano nel forfettario. Il coefficienti includono una quota di costi presunti. Usi il principio di cassa: contano gli incassi, non le fatture emesse non pagate.
Esempio pratico di calcolo
Incassi annui: 20.000 euro. Coefficiente 67%. Reddito imponibile: 20.000 x 67% = 13.400 euro.
Imposta sostitutiva al 5% (start-up): 13.400 x 5% = 670 euro. Aliquota al 15% negli anni successivi: 13.400 x 15% = 2.010 euro.
Contributi INPS Gestione Separata: si applica l’aliquota indicata ogni anno da INPS con circolare. Se, a titolo esemplificativo, fosse 26%, il contributo sarebbe 13.400 x 26% = 3.484 euro. Verifica l’aliquota ufficiale nella circolare INPS 2026.
Contributi previdenziali: dove versi e come si calcolano
Gestione Separata INPS: la regola generale
Se lavori in autonomia senza cassa professionale, versi alla Gestione Separata INPS. La base è l’art. 2, comma 26, Legge 335/1995, con aliquote definite da circolari INPS annuali.
Non ci sono minimali da raggiungere. Versi in percentuale sul reddito forfettario. Paghi acconti e saldi con F24, alle scadenze fiscali ordinarie.
I contributi sono deducibili dal reddito forfettario. Li sottrai prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Questo riduce le imposte dovute.
Quando si valuta il Fondo Lavoratori dello Spettacolo
Alcune figure artistiche rientrano nel Fondo Lavoratori dello Spettacolo (ex ENPALS). La normativa di riferimento è stata aggiornata con il Codice dello Spettacolo (Decreto Legislativo 36/2021) e circolari INPS.
Se la tua attività ha requisiti tipici dello spettacolo dal vivo o assimilato, verifica con INPS e consulente il corretto inquadramento. Le regole contributive qui sono diverse.
Per i creatori digitali puri, la Gestione Separata resta ad oggi l’inquadramento più frequente. Serve comunque un’analisi caso per caso.
Fatturazione elettronica, IVA e adempimenti operativi
E-fattura obbligatoria e marca da bollo
Dal 2024 l’e-fattura è obbligatoria anche per i contribuenti in forfettario. La base è il Decreto-Legge 36/2022, convertito in legge. Emissione tramite Sistema di Interscambio.
Le fatture senza IVA oltre 77,47 euro richiedono marca da bollo da 2 euro. La fonte è il DPR 642/1972 (Tariffa). In elettronico, la imposti in fattura.
Nel forfettario indichi la natura dell’operazione e la dicitura di esclusione IVA e ritenuta. Segui il tracciato XML aggiornato dell’Agenzia delle Entrate.
Operazioni verso controparti estere
Spesso la controparte contrattuale è estera. La prestazione di servizi generici verso soggetti esteri segue l’art. 7-ter del DPR 633/1972. L’operazione è fuori campo IVA in Italia e si applica il reverse charge nel Paese del committente.
In e-fattura usi il codice destinatario convenzionale per estero. Indichi Natura N2.1 (operazioni non soggette ex art. 7-ter). La comunicazione transfrontaliera avviene via SDI, non con l’esterometro separato.
Se la piattaforma trattiene commissioni, fatturi il compenso incassato secondo principio di cassa. Le commissioni non sono deducibili nel forfettario, perché il regime usa un costo forfettario.
Adempimenti per aprire la Partita IVA da creator
Passaggi amministrativi
Compili il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate. Indichi il codice ATECO e il regime fiscale scelto. Puoi inviare telematicamente.
Se lavori da casa e non ricevi pubblico, in genere non serve SCIA. Verifica eventuali regole locali. Non serve iscrizione al Registro Imprese per attività professionale pura.
Per la previdenza, apri la posizione INPS corretta. La procedura è online sul portale INPS. La base normativa e le prassi sono disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e su Normattiva.
Regola decisionale rapida
Come scegliere codice ATECO e regime in pochi passaggi logici
1) La tua attività principale è creare contenuti originali a pagamento? Scegli 90.03.00. Se la prevalenza è esibirti in live o show, scegli 90.01.09.
2) Monetizzi soprattutto sponsorizzazioni per terzi? Valuta 73.11.02. Offri servizi fotografici su commissione? Valuta 74.20.19.
3) Ricavi attesi sotto 85.000 euro, nessuna causa ostativa? Scegli il forfettario. Se hai molti costi reali o superi soglie, valuta l’ordinario.
4) Cliente estero? Applica art. 7-ter DPR 633/1972. Fattura elettronica via SDI, Natura corretta, marca da bollo se dovuta.
5) Contributi: in assenza di cassa dedicata, iscriviti alla Gestione Separata INPS. In casi “spettacolo”, verifica il Fondo Lavoratori dello Spettacolo.
Errori frequenti e come evitarli
Scambiare il reddito con l’incasso lordo
In forfettario non deduci i costi reali. Non sottrai le commissioni. Applichi il coefficiente 67% agli incassi. Eviti errori di base imponibile.
Usare un codice ATECO sbagliato
Un codice errato altera coefficiente e contributi. Leggi le note della classificazione ISTAT. Descrivi con precisione l’attività nella pratica di inizio.
Dimenticare la marca da bollo o la dicitura corretta
Le fatture senza IVA richiedono bollatura oltre 77,47 euro. Inserisci le diciture previste dal regime forfettario. Eviti sanzioni formali.
Ignorare le regole IVA per l’estero
Con controparti estere si applica l’art. 7-ter. Indica la Natura corretta in e-fattura e usa il codice destinatario estero. Mantieni le prove del luogo del committente.
Non verificare l’inquadramento previdenziale
La Gestione Separata è di regola corretta. Ma alcune figure rientrano nel Fondo Spettacolo. Controlla le circolari INPS e le definizioni normative aggiornate.
| Scenario prevalente | Codice ATECO consigliato | Gestione previdenziale probabile | Coeff. forfettario | IVA/Fatturazione | Tempistiche e adempimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| Creazione di contenuti originali in abbonamento | 90.03.00 Creazioni artistiche e letterarie | Gestione Separata INPS | 67% | Forfettario: no IVA; marca da bollo se dovuta; verso estero art. 7-ter | Apertura P.IVA con AA9/12; e-fattura via SDI; iscrizione INPS |
| Performance e show in streaming | 90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche | Gestione Separata INPS o, in casi specifici, Fondo Spettacolo | 67% | Forfettario: no IVA; reverse charge su estero; diciture corrette | AA9/12; verifica inquadramento INPS; e-fattura; eventuali permessi locali |
| Sponsorizzazioni e advertising per terzi | 73.11.02 Servizi pubblicitari | Gestione Separata INPS | Verifica tabella allegato forfettario (spesso 78% per attività professionali) | Forfettario: no IVA; possibile ritenuta esclusa; e-fattura | Apertura P.IVA; comunicazioni periodiche; gestione contratti ADV |
| Servizi fotografici su commissione | 74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche | Gestione Separata INPS | Verifica tabella allegato forfettario (spesso 78% per professionali) | Forfettario: no IVA; marca da bollo; eventuali cessioni diritti | AA9/12; e-fattura; archiviazione liberatorie/contratti |
FAQ
Qual è il codice ATECO più adatto se pubblico sia contenuti originali che performance in diretta?
Scegli in base all’attività prevalente. Prevalente significa quella che genera più ricavi nell’anno. Se la maggior parte dei tuoi introiti viene da contenuti creati e venduti in abbonamento, 90.03.00 è la scelta più lineare. Se invece il grosso deriva da esibizioni dal vivo o in streaming, 90.01.09 è più coerente. Ricorda che puoi aggiungere un codice secondario se l’altra attività è non marginale. La classificazione ATECO 2007 dell’ISTAT descrive le attività comprese in ciascun codice. Una descrizione accurata nella pratica di inizio attività aiuta a prevenire contestazioni.
Come calcolo tasse e contributi nel forfettario con il coefficiente 67%?
Usi il principio di cassa. Parti dagli incassi dell’anno. Applichi il coefficiente 67% per ottenere il reddito imponibile. Sottrai i contributi previdenziali deducibili. Sul risultato applichi l’imposta sostitutiva: 15%, oppure 5% per start-up se rispetti i requisiti dell’art. 1, comma 65, Legge 190/2014. Per i contributi, applichi l’aliquota fissata da INPS per la Gestione Separata nella circolare dell’anno. Non ci sono minimi da raggiungere. Paghi acconti e saldi alle scadenze fiscali. Le basi normative sono su Normattiva: Legge 190/2014 per il forfettario e Legge 335/1995 per la previdenza.
Come fatturo se la piattaforma è estera e trattiene commissioni?
Inquadra correttamente il rapporto: di norma il tuo committente è il soggetto estero che gestisce la piattaforma. Emetti fattura elettronica via SDI verso soggetto estero. Indichi operazione non soggetta IVA ex art. 7-ter DPR 633/1972 (Natura N2.1). La ritenuta d’acconto non si applica in forfettario. Rispetta l’imposta di bollo se dovuta. Le commissioni trattenute non sono deducibili nel forfettario. Valgono come costo implicito coperto dal coefficiente. L’importo rilevante ai fini fiscali segue il principio di cassa: consideri quanto incassi effettivamente, documentando estratti e rendiconti della piattaforma. Conserva i report per collegare incassi e fatture.
Meglio forfettario o ordinario se ho molte spese (attrezzatura, software, set, viaggi)?
Il forfettario conviene quando i costi reali sono bassi rispetto ai ricavi. Con il coefficiente 67%, il fisco presume già una quota costi. Se le tue spese effettive superano nettamente questa quota, valuta il regime ordinario. In ordinario deduci costi reali e detrai l’IVA sugli acquisti. Ma gestisci adempimenti più complessi e IVA sulle vendite. La scelta dipende da ricavi, costi, investimenti, e piani di crescita. La base normativa per il forfettario è la Legge 190/2014; per l’IVA il DPR 633/1972. Un prospetto con tre scenari numerici ti aiuta a decidere. Aggiorna sempre con le aliquote INPS dell’anno corrente.
Cosa succede se supero 85.000 euro o raggiungo 100.000 euro in corso d’anno?
Fino a 85.000 euro puoi restare nel forfettario. Se chiudi l’anno tra 85.000 e 100.000 euro, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro durante l’anno, scatta l’uscita immediata prevista dalla Legge 197/2022. Dal mese di superamento applichi IVA e il regime ordinario. Devi adeguare la fatturazione e i registri. Gli acconti d’imposta e contributi si ricalcolano con le nuove regole. Tieni monitorati gli incassi cumulati mese per mese. Inserisci un alert interno al 75% e al 95% della soglia. La disciplina completa è consultabile su Normattiva e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
