Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per lavorare come promotore finanziario usa il codice ATECO 66.19.22, apri Partita IVA da lavoro autonomo, iscriviti all’Albo OCF, versi i contributi alla Gestione separata INPS. Nessuna iscrizione CCIAA, niente SCIA.
- ATECO corretto: 66.19.22 “Attività svolta da promotori finanziari”. Obbligo di Albo OCF come consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.
- Previdenza: Gestione separata INPS, aliquota professionisti senza cassa aggiornata annualmente (circa 26% nel 2026). Nessun minimale fisso, c’è un massimale di reddito.
- Fisco: Forfettario con coefficiente 78% e imposta sostitutiva 5%/15%; in ordinario IRPEF 23%-33%-43% 2026. Operazioni spesso esenti IVA ex art. 10 DPR 633/1972.
Chi è oggi il “promotore finanziario” e quale norma lo regola
Oggi il vecchio “promotore finanziario” si chiama consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede. Colloca fuori sede prodotti e servizi per conto di banche, SIM o SGR.
La base giuridica è nel Testo Unico della Finanza, D.Lgs. 58/1998, come modificato dal D.Lgs. 129/2017 (recepimento MiFID II). L’Albo è gestito dall’OCF, sotto la vigilanza CONSOB. Puoi verificare i riferimenti su Normattiva e sul portale CONSOB.
Per esercitare serve l’iscrizione all’Albo OCF, area “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”. Servono requisiti di onorabilità, professionalità ed esame OCF, oltre all’assenza di incompatibilità previste dal TUF.
Codice ATECO corretto e alternative possibili
ATECO 66.19.22: quando usarlo
Usa 66.19.22 quando operi per conto di un intermediario vigilato. Vendi o promuovi strumenti finanziari. Ricevi provvigioni dal mandante. Rientri nel perimetro OCF come offerta fuori sede.
Questo codice rientra nel macro-settore “servizi finanziari e assicurativi”. Nel regime forfettario applica il coefficiente di redditività 78%. Significa che il reddito imponibile si calcola sul 78% dei ricavi.
Se fai consulenza indipendente: ATECO 66.19.21
Se offri sola consulenza a parcella, senza collocare prodotti e senza retrocessioni, valuta 66.19.21. In questo caso potresti rientrare come consulente finanziario autonomo OCF o come società di consulenza finanziaria (SCF). Anche qui, previdenza in Gestione separata INPS.
Se intermedii credito: ATECO 66.19.40
Se svolgi attività di agente in attività finanziaria o mediatore creditizio, usi regole OAM. Qui cambiano adempimenti: possibile iscrizione in Camera di Commercio, PEC, antiriciclaggio rafforzato. La previdenza, in molti casi, è gestione commercianti INPS con contributi fissi minimi. Non confondere queste figure con il promotore OCF.
Apertura Partita IVA e adempimenti iniziali
Partita IVA da lavoro autonomo, non impresa commerciale
Apri la Partita IVA come lavoratore autonomo. Indica il codice ATECO 66.19.22. Non sei impresa commerciale, quindi non ti iscrivi alla Camera di Commercio.
Non presenti alcuna SCIA al SUAP del Comune. L’abilitazione deriva dall’iscrizione OCF e dal mandato con l’intermediario. Questa impostazione discende dal TUF (D.Lgs. 58/1998) e dai regolamenti CONSOB, consultabili su Normattiva e Ministero dell’Economia.
Altri adempimenti operativi
Fatturazione elettronica obbligatoria tramite SdI. Vale anche per i forfettari. Apponi l’imposta di bollo da 2 euro se la fattura senza IVA supera 77,47 euro. Conserva le e-fatture in modalità elettronica a norma.
Antiriciclaggio: applica le regole del D.Lgs. 231/2007 e degli orientamenti UIF. Identifica il cliente secondo le procedure dell’intermediario e conserva la documentazione richiesta.
Previdenza: Gestione separata INPS, come funziona nel 2026
Aliquote, minimale e massimale
Con 66.19.22 versi alla Gestione separata INPS come professionista senza cassa. L’aliquota complessiva 2026 si allinea alle circolari annuali INPS (intorno al 26%). Include IVS e aliquote aggiuntive per maternità, assegni e malattia.
Non esiste un contributo minimale fisso. Paghi sui redditi effettivi. Esiste un massimale annuo di reddito imponibile previdenziale, aggiornato ogni anno dall’INPS (intorno a 120.000 euro nel 2026 secondo i valori storici). Oltre, non versi altri contributi.
Come e quando si paga
Versi con F24 unitamente alle imposte: acconti a giugno e novembre, saldo a giugno dell’anno successivo. In ordinario puoi rateizzare gli acconti con interessi legali. I contributi si deducono dal reddito, riducendo la base imponibile fiscale.
IVA, ritenute e regimi fiscali
IVA: spesso esenzione per intermediazione finanziaria
Le provvigioni di collocamento per banche, SIM o SGR sono spesso esenti IVA. Il riferimento è l’art. 10, DPR 633/1972, punti sull’intermediazione in operazioni finanziarie. L’inquadramento esatto dipende dai prodotti collocati e dal mandato.
Con esenzione IVA non detrai l’imposta sugli acquisti. In ordinario potresti subire il pro-rata di detrazione. In forfettario non applichi IVA a prescindere e non detrai l’IVA sugli acquisti.
Ritenuta d’acconto sulle provvigioni
Se sei in regime ordinario, l’intermediario può applicare la ritenuta d’acconto ex art. 25-bis, DPR 600/1973. La base di calcolo può ridursi al 50% per monomandato o al 20% per plurimandato, secondo la norma e la prassi del mandante.
Se sei in forfettario non subisci ritenuta. Devi consegnare al mandante l’apposita dichiarazione (art. 1, comma 67, L. 190/2014). La fattura riporterà la dicitura di esclusione.
Regime forfettario
Soglia ricavi: 85.000 euro annui. Uscita immediata se superi 100.000 euro nell’anno, con passaggio all’IVA dal trimestre successivo (L. 197/2022, legge di bilancio 2023). Coefficiente 78% per ATECO 66.
Imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti di start-up, poi 15% (L. 190/2014). Deduzioni limitate: puoi dedurre solo i contributi previdenziali. Niente ritenute subite, niente IVA, niente ISA.
Regime ordinario semplificato o ordinario
IRPEF 2026 a scaglioni: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.001 a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro. Struttura prevista dalla normativa fiscale vigente nel 2026, consultabile su Normattiva e Ministero dell’Economia.
Reddito imponibile: ricavi meno costi deducibili e contributi. IVA in esenzione per molte provvigioni di intermediazione, con effetti sul pro-rata. In presenza di operazioni imponibili diverse, applichi l’IVA ordinaria sulle stesse.
Regola decisionale rapida
Scegli codice e regime in base a cosa fai e quanto fatturi
Se promuovi prodotti per una banca o SIM, usa 66.19.22. Se fatturi parcelle di sola consulenza senza retrocessioni, valuta 66.19.21. Se intermedii credito al consumo, guarda 66.19.40 e OAM.
Se prevedi pochi costi deducibili e ricavi entro 85.000 euro, il forfettario è spesso più leggero. Se superi 85.000 euro o hai molti costi, valuta l’ordinario. Se sfiori i 100.000 euro, pianifica l’uscita dal forfettario.
Se lavori solo con un mandante e percepisci provvigioni in esenzione IVA, considera l’effetto del pro-rata in ordinario. Se vuoi semplicità contabile e imposte prevedibili, preferisci il forfettario.
Errori comuni da evitare
CCIAA, gestione commercianti e SCIA
Con 66.19.22 non ti iscrivi alla Camera di Commercio. Non versi i contributi alla gestione commercianti. Non presenti SCIA al SUAP. La tua abilitazione è l’Albo OCF.
Confusione con Enasarco
Enasarco riguarda agenti e rappresentanti di commercio. Non si applica al promotore OCF. Versi alla Gestione separata INPS. Controlla sempre il mandato e l’inquadramento previdenziale.
Esempi numerici semplificati
Ricavi annui 30.000 euro, forfettario
Reddito forfettario: 30.000 x 78% = 23.400 euro. Contributi INPS ipotizzati 26% circa: 6.084 euro. Reddito fiscale: 23.400 – 6.084 = 17.316 euro. Imposta sostitutiva 5% (start-up): 866 euro; 15% oltre start-up: 2.597 euro.
Ricavi annui 70.000 euro, ordinario
Costi deducibili 20.000 euro, contributi 10.000 euro. Reddito: 70.000 – 20.000 – 10.000 = 40.000 euro. IRPEF 2026: 23% su 28.000 = 6.440; 33% su 12.000 = 3.960. Totale 10.400, oltre addizionali. Ritenute subite dal mandante si imputano in detrazione.
Fonti normative da conoscere
Dove approfondire in autonomia
Testo Unico della Finanza, D.Lgs. 58/1998, come modificato dal D.Lgs. 129/2017 (MiFID II): definizioni, OCF, offerta fuori sede. Consulta il testo su Normattiva.
Regolamento Intermediari CONSOB n. 20307/2018: regole operative per collocamento e condotta. Antiriciclaggio: D.Lgs. 231/2007. IVA: DPR 633/1972, art. 10 su esenzioni. Ritenute: DPR 600/1973, art. 25-bis. Regime forfettario: L. 190/2014 e modifiche (incluse dalla L. 197/2022). Aliquote e massimali INPS: circolari annuali INPS.
| Scenario | Codice/Albo | Adempimenti iniziali | Previdenza | IVA e imposte | Tempistiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Promotore per banca/SIM (offerta fuori sede) | ATECO 66.19.22, Albo OCF | Partita IVA da lavoro autonomo; niente CCIAA; niente SCIA; mandato con intermediario; antiriciclaggio | Gestione separata INPS (circa 26%); nessun minimale; massimale annuo | Provvigioni spesso esenti IVA ex art. 10 DPR 633/1972; forfettario coeff. 78%, imposta 5%/15%; ordinario IRPEF 23-33-43 | PI IVA in 1 giorno; iscrizione OCF previa abilitazione; operativo appena sottoscritto il mandato |
| Consulenza indipendente a parcella | ATECO 66.19.21, Albo OCF (consulente autonomo) o SCF | Partita IVA professionale; procedure OCF; niente CCIAA/SCIA | Gestione separata INPS | Parcelle imponibili IVA salvo casi particolari; in forfettario niente IVA; coeff. 78% | Variabile per esame OCF; PI IVA in 1 giorno |
| Agente in attività finanziaria/mediatore creditizio | ATECO 66.19.40, Elenchi OAM | Eventuale iscrizione CCIAA; PEC e requisiti OAM; antiriciclaggio rafforzato | Spesso gestione commercianti INPS con contributi fissi | IVA regime ordinario per molte prestazioni; fiscalità da impresa | Tempistiche OAM e CCIAA più lunghe |
| Forfettario che supera 100.000 euro | ATECO invariato; regime IVA cambia | Passaggio a regime IVA ordinario dal trimestre successivo | Contributi calcolati sul nuovo reddito; nessun impatto su gestione | Perdi imposta sostitutiva; torni a IRPEF ordinaria e IVA | Immediato dal trimestre successivo al superamento (L. 197/2022) |
| Avvio a metà anno | ATECO 66.19.22 | PI IVA con data effettiva; comunicazioni al mandante e OCF | Contributi INPS proporzionali al reddito annuo | Acconti imposte ridotti con metodo previsionale | Fatturazione elettronica dal primo incarico |
FAQ
1) Devo iscrivermi alla Camera di Commercio e presentare la SCIA per fare il promotore?
No. Con ATECO 66.19.22 operi come lavoratore autonomo professionale, non come impresa commerciale. L’abilitazione non arriva dalla Camera di Commercio, ma dall’Albo OCF, istituito dal D.Lgs. 58/1998 (TUF) e riformato dal D.Lgs. 129/2017. La SCIA SUAP riguarda attività soggette a controllo comunale, come esercizi commerciali. L’attività di offerta fuori sede è normata dal TUF e dal Regolamento Intermediari CONSOB, non dal regolamento commercio del Comune. Quindi: apri Partita IVA, ti abiliti tramite OCF, sottoscrivi il mandato con l’intermediario e sei operativo senza CCIAA e senza SCIA.
2) Qual è la previdenza corretta: Gestione separata o gestione commercianti INPS?
Per il promotore OCF con ATECO 66.19.22 la previdenza corretta è la Gestione separata INPS come professionista senza cassa. Lo confermano l’inquadramento professionale e l’assenza di un albo previdenziale dedicato. La gestione commercianti si applica a imprese commerciali, tipicamente iscritte in CCIAA, non a chi svolge offerta fuori sede per conto di intermediari. In Gestione separata non c’è un contributo fisso minimo: versi una percentuale sul reddito effettivo, entro un massimale annuo fissato dalle circolari INPS. L’aliquota 2026 si attesta intorno al 26%, come da prassi degli ultimi anni; verifica sempre la circolare INPS di inizio anno per l’aliquota esatta e per il massimale.
3) Nel regime forfettario come si calcolano tasse e contributi per 66.19.22?
Nel forfettario il reddito imponibile si ottiene applicando il coefficiente 78% ai ricavi incassati (principio di cassa: contano gli incassi, non le fatture emesse). Da questo reddito sottrai i contributi previdenziali versati nell’anno. Sul risultato applichi l’imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti di start-up, poi 15% (L. 190/2014). Non applichi IVA in fattura, non subisci ritenute d’acconto e non compili gli ISA. Ricorda i due limiti: resti nel forfettario fino a 85.000 euro di ricavi; se superi 100.000 euro nell’anno, esci immediatamente dal regime ai fini IVA dal trimestre successivo (L. 197/2022). I contributi INPS in Gestione separata si calcolano sul reddito forfettario e sono deducibili, riducendo la base per l’imposta sostitutiva.
4) Le provvigioni del promotore sono esenti IVA? Come emetto la fattura alla banca o alla SIM?
Spesso sì, perché rientrano nelle esenzioni per intermediazione in operazioni finanziarie previste dall’art. 10 del DPR 633/1972. L’esatta collocazione dipende dal tipo di prodotto collocato e dalle clausole del mandato. In pratica, la banca o la SIM fornisce indicazioni su causale, riferimenti contrattuali e diciture da riportare. In forfettario emetti fattura senza IVA con la dicitura del regime. Se l’importo supera 77,47 euro, apponi la marca da bollo da 2 euro. In ordinario, se l’operazione è esente IVA, non addebiti l’imposta e valuti l’effetto sul pro-rata di detrazione per i tuoi acquisti. Lo split payment e il reverse charge non si applicano alle tue provvigioni verso banche e SIM. La ritenuta d’acconto ex art. 25-bis DPR 600/1973 può essere applicata dal mandante in ordinario; in forfettario no, previa tua dichiarazione.
5) Qual è la differenza fiscale tra promotore OCF e consulente autonomo OCF? Cambia l’ATECO e cambia l’IVA?
Sì. Il promotore OCF colloca prodotti per conto di un intermediario e di norma riceve provvigioni. Usa ATECO 66.19.22. Spesso le provvigioni sono esenti IVA per intermediazione finanziaria (art. 10, DPR 633/1972). Il consulente autonomo OCF, invece, offre solo consulenza a parcella, senza collocamento e senza incentivi. Può usare ATECO 66.19.21. Le sue prestazioni sono tipicamente imponibili IVA, salvo specifiche esclusioni. In entrambi i casi la previdenza è Gestione separata INPS e il coefficiente forfettario è 78%. Cambiano il tipo di cliente, la causale della fattura e la disciplina IVA applicabile. Entrambi devono rispettare il TUF (D.Lgs. 58/1998), il Regolamento Intermediari CONSOB e le regole OCF. Per una scelta corretta, leggi bene il mandato e verifica l’inquadramento con il tuo consulente fiscale.
