Codici ATECO in forfettario: quanti posso averne?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

In regime forfettario puoi avere più codici ATECO senza limiti numerici. Devi però rispettare le soglie di ricavi, gestire l’attività prevalente e non svolgere attività soggette a regimi speciali IVA.

  • Numero codici ATECO: nessun limite; indica l’attività prevalente e aggiungi le secondarie con variazione dati entro 30 giorni.
  • Compatibilità: il forfettario è escluso se svolgi attività in regimi speciali IVA (editoria, agenzie viaggi, agriturismo, tabacchi, beni usati a margine, rottami).
  • Calcolo reddito: applica i coefficienti di redditività per ciascun ATECO; se non separi i ricavi, usa il coefficiente dell’attività prevalente. Soglia 85.000 euro; uscita immediata oltre 100.000.

Quanti codici ATECO puoi avere in regime forfettario

Puoi associare alla tua partita IVA tutti i codici ATECO necessari. La legge non fissa un tetto numerico. Conta la corretta qualificazione delle attività e il rispetto dei requisiti del regime.

La base normativa è la Legge n. 190/2014, art. 1 commi 54-89, come aggiornata dalle successive Leggi di Bilancio. Trovi i testi sul portale Normattiva e i chiarimenti nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Devi indicare un codice “prevalente”. È l’attività che genera più ricavi. Gli altri sono “secondari”. Il codice prevalente incide su coefficienti, adempimenti, e talvolta su previdenza.

Requisiti generali del forfettario da conoscere

La soglia massima dei ricavi/compensi annui è 85.000 euro. Se superi 100.000 euro in corso d’anno esci subito dal regime. Lo prevede la Legge n. 197/2022. L’uscita immediata attiva l’IVA dal momento del superamento.

Non puoi usare il forfettario se rientri in esclusioni oggettive o soggettive. Tra queste c’è l’uso di regimi speciali IVA. La norma è nell’art. 1, comma 57, lett. a), della Legge n. 190/2014.

Attività e ATECO incompatibili: regimi speciali IVA

L’incompatibilità non dipende dal codice ATECO in sé, ma dal regime IVA speciale che si applica a quella attività. Se la tua attività rientra in un regime speciale, il forfettario non è ammesso.

I regimi speciali IVA sono nel DPR n. 633/1972, in particolare agli artt. 34-36, 74 e 74-ter. Esempi tipici:

  • Editoria: attività di cessione di libri, giornali e periodici rientrano nelle regole speciali dell’art. 74. ATECO frequenti: 58.11, 58.13, 58.14.
  • Agenzie di viaggio e turismo: regime speciale art. 74-ter. ATECO 79.11.00.
  • Agriturismo: regime speciale agricolo/attività connesse (art. 34 e 34-bis). ATECO 55.20.52.
  • Generi di monopolio (tabacchi e fiammiferi): monofase ex art. 74. ATECO 47.26.00.
  • Beni usati, oggetti d’arte e antiquariato in regime del margine (disciplinato da normativa speciale): ATECO come 47.79.20 e correlati.
  • Rottami e cascami: disposizioni speciali dell’art. 74 con reverse charge; ATECO 46.77.10 e simili.

Se svolgi anche una sola attività soggetta a tali regimi, non puoi applicare il forfettario per l’intera partita IVA. Questo è il cuore dell’esclusione prevista dalla Legge n. 190/2014.

Casi misti ed errori da evitare

Molti confondono “codice vietato” con “regime speciale”. Non è l’etichetta ATECO a escluderti. Contano le regole IVA che si applicano alla tua attività concreta. Verifica sempre il regime IVA effettivo.

Alcune attività editoriali o turistiche di pura consulenza possono restare nel forfettario, se non scatta il regime speciale. Serve un inquadramento preciso, meglio con documentazione.

Come aggiungere un nuovo codice ATECO: passaggi operativi

Quando avvii una nuova attività o ampli l’oggetto, devi comunicare la variazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni. La base è l’art. 35 del DPR n. 633/1972.

Per persone fisiche senza impresa registrata usi il Modello AA9/12. Se sei impresa individuale iscritta al Registro Imprese, operi con ComUnica. In molti casi devi fare anche SCIA al SUAP del Comune prima di iniziare.

Controlla anche gli adempimenti previdenziali. Per artigiani e commercianti serve l’iscrizione INPS alla relativa Gestione. Per i professionisti iscritti a un Ordine si applica la Cassa di categoria. Le regole previdenziali sono pubblicate da INPS e dal Ministero del Lavoro.

Tempistiche e documenti

Prepara: descrizione attività, codici ATECO, data inizio, sedi operative. Per attività soggette ad autorizzazioni o requisiti (alimentare, edilizia, turistico-ricettivo) attiva prima la SCIA o il titolo abilitativo.

Invia la variazione entro 30 giorni dall’avvio della nuova attività. Conserva ricevute e protocolli. Serviranno in caso di controlli.

Come si calcola il reddito con più codici ATECO

Nel forfettario il reddito si determina applicando ai ricavi/compensi il “coefficiente di redditività”. È una percentuale che stima il costo medio del settore. Il “principio di cassa” significa che contano gli incassi effettivi.

Se svolgi più attività con coefficienti diversi, devi tenere separati i ricavi per ciascun ATECO e applicare il relativo coefficiente. Questo è chiarito dall’Agenzia delle Entrate, anche nella circolare n. 9/E del 2019.

Se non riesci a separare i ricavi in modo oggettivo, applica il coefficiente dell’attività prevalente a tutti i ricavi. La prevalenza si determina in base ai ricavi generati nell’anno.

Esempio numerico semplificato

Supponi due attività: consulenza professionale (coefficiente 78%) e commercio al dettaglio (coefficiente 40%). Incassi 40.000 euro dalla consulenza e 20.000 dal commercio.

Reddito stimato: 40.000 x 78% = 31.200; 20.000 x 40% = 8.000. Reddito complessivo: 39.200 euro. Applicherai imposta sostitutiva (15% o 5% se start-up con i requisiti) su 39.200, oltre ai contributi previdenziali dovuti.

La soglia di 85.000 euro vale sul totale degli incassi, sommando tutte le attività. Oltre 100.000 euro, l’uscita è immediata con applicazione dell’IVA dal superamento (Legge n. 197/2022).

Contributi previdenziali con più attività

La previdenza segue l’attività svolta:

  • Professioni ordinistiche: versi alla Cassa professionale di categoria, secondo i regolamenti di Cassa.
  • Professioni senza Cassa: versi alla Gestione Separata INPS.
  • Attività di impresa artigiana o commerciale: versi alla Gestione Artigiani o Commercianti INPS.

Se svolgi attività soggette a gestioni diverse, può scattare la doppia contribuzione. La giurisprudenza conferma l’obbligo alla Gestione Commercianti anche per chi ha una Cassa, se svolge in modo abituale e autonomo un’attività commerciale.

Nel forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi fissi artigiani/commercianti. Lo prevede la Legge n. 190/2014, comma 77, con domanda all’INPS. Valuta l’effetto anche sul montante pensionistico.

Come pianificare la previdenza quando aggiungi un ATECO

Verifica se l’attività aggiunta cambia la Gestione INPS o attiva una Cassa. Stima i minimi contributivi e i contributi percentuali sul reddito. Considera il principio di cassa e l’imponibile previdenziale della singola gestione.

Adempimenti contabili e fatturazione con più ATECO

Dal 2024 l’e-fattura è obbligatoria anche per i forfettari. Devi emettere fatture elettroniche con il Sistema di Interscambio e usare corrispettivi telematici se fai vendite B2C con registratore telematico.

Nelle fatture indica in modo chiaro la natura dell’operazione e, se utile, l’attività a cui si riferisce. Questo ti aiuta a separare i ricavi per coefficiente.

I forfettari non addebitano IVA e non detraggono IVA sugli acquisti. Fanno però attenzione a operazioni particolari (acquisti dall’estero, servizi intra-UE). Le regole IVA di base sono nel DPR n. 633/1972 e nelle guide dell’Agenzia delle Entrate.

Regola decisionale rapida

Decidi se puoi avere più ATECO e restare nel forfettario

1) La nuova attività ricade in regimi speciali IVA (DPR 633/1972 artt. 34-36, 74, 74-ter)? Se sì, il forfettario non è ammesso per l’intera partita IVA.

2) Superi o rischi di superare 85.000 euro sommando tutte le attività? Se sì, valuta uscita dal forfettario l’anno successivo; oltre 100.000 euro l’uscita è immediata in corso d’anno (Legge n. 197/2022).

3) Hai coefficienti diversi? Se puoi, separa i ricavi per ATECO e applica ogni coefficiente. Se non puoi, usa il coefficiente dell’attività prevalente (circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 2019).

4) Cambiano gli obblighi previdenziali? Se aggiungi attività d’impresa, potresti iscriverti ad Artigiani/Commercianti INPS e valutare la riduzione del 35% (Legge n. 190/2014, comma 77).

5) Hai comunicato la variazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni (art. 35 DPR 633/1972) e, se necessario, fatto SCIA SUAP e iscrizioni INPS/INAIL?

Fonti normative e prassi da consultare

Per i riferimenti: Legge n. 190/2014, art. 1 commi 54-89; Legge n. 197/2022 su soglie 85.000 e 100.000; DPR n. 633/1972, artt. 34-36, 74, 74-ter sui regimi speciali IVA. Consulta il portale Normattiva. Per gli aspetti applicativi, vedi le circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, tra cui la circolare n. 9/E del 2019. Per la previdenza, consulta INPS e il Ministero del Lavoro, oltre ai regolamenti delle Casse professionali.

Scenario Requisiti/limiti Adempimenti Tempistiche/effetti
Aggiungi attività secondaria compatibile (no regime speciale IVA) Soglia ricavi totale 85.000 euro; coefficiente corretto; separazione ricavi consigliata Variazione con Modello AA9/12 o ComUnica; eventuale SCIA SUAP; aggiornamento INPS/INAIL Comunicazione entro 30 giorni; e-fattura immediata; coefficiente applicato da data avvio attività
Attività soggetta a regime speciale IVA (es. 79.11.00 agenzie viaggio, 58.1 editoria, 55.20.52 agriturismo, 47.26.00 tabacchi) Incompatibile con forfettario per l’intera partita IVA (Legge n. 190/2014, comma 57, lett. a)) Valuta passaggio a regime ordinario IVA; adegua contabilità e autorizzazioni Decorrenza dall’inizio dell’attività speciale; applicazione IVA secondo regime speciale
Più ATECO con coefficienti diversi Separazione ricavi per ATECO; in alternativa coefficiente dell’attività prevalente Impostare registri/mappature ricavi; e-fattura con indicazioni chiare delle prestazioni Determinazione reddito a fine anno per singola attività o in base alla prevalente
Superamento soglia ricavi Oltre 85.000 euro: uscita dall’anno successivo; oltre 100.000 euro: uscita immediata Monitoraggio incassi; adeguamento a regime ordinario (IVA, liquidazioni, detrazioni) Passaggio immediato se superi 100.000; altrimenti dal 1° gennaio dell’anno successivo

FAQ

Quanti codici ATECO posso avere contemporaneamente in forfettario?

Non c’è un limite numerico ai codici ATECO. Puoi aggiungere tutti quelli necessari, purché tu rispetti i requisiti del regime forfettario. Devi però indicare sempre un’attività prevalente, cioè quella che genera la quota maggiore dei ricavi. Per ogni nuova attività devi inviare la variazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di inizio. Se sei impresa individuale iscritta al Registro Imprese usi la pratica ComUnica; altrimenti il Modello AA9/12. Ricorda che la soglia di 85.000 euro riguarda la somma degli incassi di tutte le attività. Se superi 100.000 euro in corso d’anno esci subito dal regime e applichi l’IVA dalla fattura che determina il superamento (Legge n. 197/2022). In più, verifica sempre che le attività non ricadano in regimi speciali IVA (DPR n. 633/1972), perché in quel caso il forfettario è precluso per tutta la partita IVA.

Se svolgo un’attività con regime speciale IVA, posso tenere le altre in forfettario?

No. L’esclusione si applica al contribuente, non alla singola attività. L’art. 1, comma 57, lett. a), della Legge n. 190/2014 esclude dal forfettario i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA. Se anche una sola delle tue attività rientra in editoria speciale (art. 74), agenzie di viaggio (art. 74-ter), agricoltura o agriturismo (artt. 34 e 34-bis), vendita di generi di monopolio (art. 74), beni usati a margine o cessioni di rottami con disciplina speciale, non puoi applicare il forfettario sulla partita IVA. In tal caso devi adottare il regime ordinario IVA per l’insieme delle attività, con le relative liquidazioni, registri e detrazioni. Prima di cambiare inquadramento, valuta bene gli effetti economici e la possibilità di separare le attività ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 633/1972, quando ammesso e conveniente.

Come gestisco i coefficienti di redditività con più codici ATECO diversi?

La regola generale è semplice: se i codici ATECO hanno coefficienti diversi, separa i ricavi/compensi per ciascuna attività e applica il coefficiente relativo. Ad esempio, servizi professionali e commercio al dettaglio hanno percentuali differenti. Se fatturi e incassi in modo distinto, puoi determinare il reddito specifico di ciascuna attività e poi sommare i risultati. Se non è possibile separare in modo oggettivo i ricavi, usa il coefficiente dell’attività prevalente per tutto il fatturato. Questo approccio è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate, tra l’altro, nella circolare n. 9/E del 2019. Ricorda che il principio di cassa vale sempre: contano gli incassi effettuati nell’anno. Tieni traccia in contabilità gestionale per evitare errori al momento della dichiarazione.

Devo iscrivermi a nuove gestioni previdenziali se aggiungo un ATECO?

Dipende dal tipo di attività. Se aggiungi un’attività di impresa artigiana o commerciale, scatta l’iscrizione alla Gestione Artigiani o Commercianti INPS e il pagamento dei contributi minimi e percentuali. Se l’attività è professionale senza Ordine, ricadi nella Gestione Separata. Se sei iscritto a un Ordine con Cassa, versi alla tua Cassa professionale secondo le regole interne. Se svolgi attività diverse, può esserci doppia contribuzione: ad esempio, un professionista con Cassa che apre un e-commerce abituale potrebbe dover versare anche alla Gestione Commercianti. Valuta l’opzione di riduzione dei contributi INPS del 35% riservata ai forfettari artigiani e commercianti (Legge n. 190/2014, comma 77). Per i dettagli operativi e gli importi, consulta le circolari INPS e le indicazioni del Ministero del Lavoro.

Come aggiungo correttamente un nuovo codice ATECO e quali sono le scadenze?

1) Verifica la compatibilità: l’attività non deve essere in un regime speciale IVA (DPR n. 633/1972, artt. 34-36, 74, 74-ter). 2) Controlla eventuali requisiti amministrativi: per commercio, somministrazione, turismo, edilizia può servire SCIA SUAP o altre abilitazioni prima dell’avvio. 3) Comunica la variazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio effettivo dell’attività usando il Modello AA9/12 (persone fisiche) o la pratica ComUnica (imprese individuali al Registro Imprese). 4) Aggiorna la posizione INPS/INAIL se cambia la natura dell’attività. 5) Organizza la fatturazione elettronica e la separazione dei ricavi se i coefficienti sono diversi. Conserva tutte le ricevute. Se superi le soglie di ricavi complessive del forfettario, pianifica per tempo l’eventuale passaggio al regime ordinario dal 1° gennaio dell’anno successivo, oppure immediatamente se superi 100.000 euro in corso d’anno (Legge n. 197/2022). Per tutti i riferimenti normativi, consulta il portale Normattiva e le guide dell’Agenzia delle Entrate.

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