Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per lavorare come rider con Partita IVA scegli il codice ATECO in base all’attività: 53.20.00 per consegne/corriere, 82.99.99 per micro-servizi alle imprese. Apri la Partita IVA con il modello AA9/12 e iscriviti alla Gestione Separata INPS.
- Codice ATECO: 53.20.00 (corriere) di regola; 82.99.99 se offri servizi vari e consegne accessorie; altre ipotesi solo in casi particolari.
- Previdenza: Gestione Separata INPS per il libero professionista; gestione Artigiani/Commercianti se organizzi un’impresa di consegne con mezzi e dipendenti.
- Fisco 2026: forfettario (imposta 15% o 5%) con coefficienti di redditività; in ordinario IRPEF 23%-33%-43% e IVA.
Chi è il rider con Partita IVA nel 2026
Il rider consegna beni per ristoranti, negozi o piattaforme digitali. Lavora con bici, scooter o auto. Può operare da autonomo con Partita IVA o con contratti di lavoro.
Se scegli la Partita IVA, inquadri l’attività come lavoro autonomo. La base giuridica è l’articolo 2222 del Codice Civile (prestazione d’opera). Per i rapporti con piattaforme vale anche il D.Lgs. 81/2015, artt. 47-bis e seguenti (tutele dei lavoratori tramite piattaforme digitali, inseriti dal D.L. 101/2019 convertito in L. 128/2019).
Queste norme fissano tutele minime su compensi, sicurezza e assicurazione. Non impediscono l’uso della Partita IVA, ma richiedono contratti chiari. Fonti: Normattiva e Ministero del Lavoro.
Come scegliere il codice ATECO giusto
53.20.00 – Altre attività postali e di corriere senza obbligo di riservatezza
È il codice più usato per chi svolge consegne di cibo, pacchi e documenti in città. Copre l’attività di corriere non riservata, anche per più committenti e piattaforme.
In regime forfettario ricade di norma nel settore “trasporti e magazzinaggio”, con coefficiente di redditività del 67% (quota di ricavi che diventa reddito imponibile). Verifica sempre la tua tabella di riferimento dell’Agenzia delle Entrate aggiornata.
82.99.99 – Altri servizi di supporto alle imprese nca
Usalo se le consegne sono parte di un pacchetto più ampio di micro-servizi: commissioni, piccole pratiche per aziende, ritiro documenti, supporto operativo saltuario. È un contenitore residuale (“nca”).
Nel forfettario spesso ricade tra i “servizi alle imprese” con coefficiente di redditività più alto (tipicamente 78%). Un coefficiente più alto significa più reddito imponibile a parità di incassi.
Quando valutare altri codici (casi particolari)
- 49.41.00 – Trasporto di merci su strada: solo se svolgi autotrasporto conto terzi con veicoli idonei e requisiti di legge. Richiede regole specifiche (Albo Autotrasportatori: D.Lgs. 286/2005; Reg. UE 1071/2009). Non è il caso del rider urbano su bici o scooter leggero.
- 52.x – Magazzinaggio/logistica: se offri servizi di deposito o logistica strutturata oltre alle consegne.
Fonti: classificazione ATECO ISTAT 2007 (testuale) e prassi Agenzia delle Entrate.
Apertura Partita IVA: la procedura pratica
Libero professionista senza impresa (scelta tipica del rider)
- Modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate: indica dati anagrafici, inizio attività, codice ATECO, regime fiscale.
- Invio: online con SPID/CIE, allo sportello o tramite intermediario abilitato. Base normativa: DPR 633/1972 (IVA) e prassi Agenzia Entrate.
- Previdenza: iscrizione alla Gestione Separata INPS (L. 335/1995, art. 2, c. 26). L’iscrizione avviene online sul portale INPS.
- PEC e Firma digitale: consigliate per la fatturazione elettronica e i rapporti con la PA.
Ditta individuale con struttura d’impresa (corriere organizzato)
- Comunicazione Unica al Registro Imprese (DPCM 6 maggio 2009) se apri una ditta individuale. Si coordinano P.IVA, INPS e, se dovuto, INAIL.
- Licenze e iscrizioni: per l’autotrasporto conto terzi con veicoli soggetti, serve l’Albo Autotrasportatori (D.Lgs. 286/2005). Bici e ciclomotori leggeri in ambito urbano di norma non richiedono l’Albo.
- INAIL: obbligatoria se rientri tra le lavorazioni assicurabili (artigiani/commercianti con rischi specifici). Per il libero professionista in Gestione Separata, senza dipendenti, di regola non è dovuta.
Regimi fiscali 2026 per rider
Regime forfettario
È il regime agevolato per persone fisiche fino a 85.000 euro di ricavi annui. Base normativa: L. 190/2014, commi 54-89 e successive modifiche (L. 197/2022 e L. 213/2023). È semplice e spesso conviene ai rider.
- Imposta sostitutiva: 15%. Aliquota 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti “start-up” (nessuna attività simile nei tre anni precedenti, avvio nuovo, ecc.).
- Niente IVA in fattura: emetti fatture senza IVA con dicitura di esonero. Fatturazione elettronica obbligatoria per tutti.
- Reddito imponibile: ricavi x coefficiente di redditività (es. 67% per corriere; 78% per altri servizi alle imprese, secondo tabella di settore). Dal risultato sottrai i contributi previdenziali versati nell’anno.
- Contributi: Gestione Separata INPS. L’aliquota è fissata ogni anno da INPS con circolare; negli ultimi anni si è attestata poco sopra il 26%. Verifica il valore 2026 prima dei versamenti.
Cause di esclusione: partecipazioni in società, lavoro dipendente prevalente oltre certe soglie, cessioni all’esportazione non compatibili e altre casistiche previste dalla norma. Consulta Normattiva e le guide dell’Agenzia delle Entrate.
Regime ordinario semplificato
Conviene se hai costi elevati documentati (carburante, manutenzione, dispositivi, ammortamenti, canoni). Applichi l’IVA e deduci i costi reali.
- IRPEF 2026 per scaglioni: 23% fino a 28.000 euro; 33% tra 28.001 e 50.000 euro; 43% oltre 50.000 euro. Base: Testo Unico Imposte sui Redditi (DPR 917/1986) e legge di bilancio 2026.
- IVA: di regola 22% sulle consegne/servizi. Liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali), LIPE trimestrali e dichiarazione IVA annuale.
- Principio di cassa: per professionisti il reddito si tassa quando incassi. Per imprese semplificate si applica il regime “per cassa” di cui all’art. 66 TUIR.
Contributi INPS in pratica
- Gestione Separata: si calcola su reddito imponibile fiscale. Si versa con F24 a saldo e acconti (scadenze di giugno e novembre, con eventuale rateizzazione). I contributi sono deducibili dal reddito.
- Artigiani/Commercianti: se sei impresa con inquadramento camerale, potresti ricadere qui. Si pagano contributi fissi minimi più una quota percentuale eccedente. Verifica l’inquadramento con INPS.
Fonti: INPS (circolari annuali Gestione Separata e artigiani/commercianti), TUIR, DPR 633/1972 (IVA).
Regola decisionale rapida
- Fai soprattutto consegne per piattaforme/ristoranti/negozi, senza magazzino né dipendenti? Scegli ATECO 53.20.00 e Gestione Separata INPS.
- Oltre alle consegne svolgi vari micro-servizi operativi per imprese? Valuta 82.99.99; controlla il coefficiente di redditività più alto nel forfettario.
- Hai furgoni dedicati, dipendenti o autotrasporto conto terzi strutturato? Valuta 49.41.00, Registro Imprese, INAIL e requisiti dell’Albo Autotrasportatori.
- Prevedi ricavi annui sotto 85.000 euro e costi bassi? Forfettario. Ricavi simili ma costi alti e documentati? Ordinario.
- Hai un solo committente dominante? Verifica il rischio di “dipendenza economica” o etero-organizzazione (D.Lgs. 81/2015). Tutele e obblighi possono cambiare.
Esempi numerici 2026
Forfettario, ATECO 53.20.00 (coefficiente 67%), aliquota start-up 5%
Incassi annui: 20.000 euro. Reddito imponibile forfettario: 20.000 x 67% = 13.400 euro. Contributi INPS (ipotesi 26,07%): 13.400 x 26,07% = 3.493,38 euro. Reddito fiscale dopo contributi: 13.400 – 3.493,38 = 9.906,62 euro. Imposta sostitutiva 5%: 495,33 euro. Costo complessivo fiscale-previdenziale: circa 3.988,71 euro.
Nota: usa sempre l’aliquota INPS pubblicata per il 2026 nella circolare Gestione Separata.
Ordinario semplificato con IVA
Incassi annui imponibili: 30.000 euro. Costi deducibili documentati: 9.000 euro. Contributi INPS stimati: 3.000 euro. Reddito complessivo: 30.000 – 9.000 – 3.000 = 18.000 euro. IRPEF: 18.000 x 23% = 4.140 euro (al netto di detrazioni varie). IVA: versi la differenza tra IVA a debito e quella sugli acquisti.
Con molti costi reali, l’ordinario può battere il forfettario nonostante la gestione dell’IVA. Valuta con simulazioni.
Adempimenti ricorrenti e scadenze
- Fatture elettroniche: sempre obbligatorie. Imposta di bollo sulle fatture senza IVA se dovuta (2 euro oltre 77,47 euro), con versamento trimestrale.
- Forfettario: niente liquidazioni IVA né LIPE. Conservazione elettronica delle fatture e dei registri richiesti.
- Ordinario: liquidazioni IVA mensili o trimestrali, LIPE, dichiarazione IVA annuale, esterometro sostituito da integrazione/autofattura elettronica TD17/TD18/TD19 per operazioni estere.
- Redditi PF: saldo e acconto imposte e contributi a giugno e novembre (con eventuale differimento). Ravvedimento operoso: DPR 472/1997.
Rischi, errori comuni e controlli
- Codice ATECO errato: può far scattare contributi diversi, studi/ISA non coerenti e sanzioni. Correggi con variazione AA9/12 tempestiva.
- Superamento soglia forfettario: oltre 85.000 euro esci dal regime. Effetti IVA dal mese successivo o dall’anno dopo, secondo i casi. Controlla la norma aggiornata.
- Uso improprio del lavoro occasionale: oltre i limiti, serve la Partita IVA. Riferimenti: art. 2222 c.c. e prassi INPS su collaborazioni occasionali.
- Sicurezza e INAIL: se sei impresa con rischi specifici o dipendenti, potresti essere soggetto a INAIL. Per i rider su piattaforma, tutele assicurative sono previste dal D.Lgs. 81/2015.
| Scenario | ATECO consigliato | Previdenza/Assicurazioni | Adempimenti e tempistiche |
|---|---|---|---|
| Rider urbano per piattaforme, solo consegne | 53.20.00 | Gestione Separata INPS; INAIL non dovuta se libero professionista senza dipendenti | AA9/12 in 30 giorni dall’avvio; e-fatture da subito; imposte e contributi a giugno/novembre |
| Rider che fa anche micro-servizi alle imprese | 82.99.99 | Gestione Separata INPS | AA9/12; valutazione coefficiente forfettario; e-fatture; monitoraggio soglia 85.000 euro |
| Ditta di consegne con furgone e dipendenti | 49.41.00 | Artigiani/Commercianti INPS; INAIL obbligatoria; possibili requisiti Albo | ComUnica al Registro Imprese; SCIA se richiesta; adempimenti IVA e lavoro dipendente |
| Freelance in forfettario (start-up 5%) | 53.20.00 o 82.99.99 | Gestione Separata INPS | Imposta 5% per 5 anni se idoneo; nessuna IVA; bollo elettronico trimestrale |
| Regime ordinario con alti costi | In base all’attività effettiva | In base all’inquadramento | IVA mensile/trimestrale; LIPE; deduzione costi reali; dichiarazione IVA e Redditi |
FAQ
Devo per forza aprire Partita IVA per fare il rider? Posso usare prestazione occasionale?
La prestazione occasionale è possibile solo se l’attività è episodica, senza organizzazione e non abituale. Riferimento: art. 2222 c.c. e prassi INPS. Il rider lavora di solito in modo continuativo e organizzato (anche solo con un calendario su piattaforma). In questo caso serve la Partita IVA. Le collaborazioni occasionali prevedono contribuzione alla Gestione Separata solo sopra 5.000 euro lordi annui, ma restano comunque vietate se l’attività è abituale. Se consegni ogni settimana, gestisci più ordini e pianifichi turni, la natura è professionale. Apri la Partita IVA entro 30 giorni dall’avvio, come previsto dall’Agenzia delle Entrate. Per i rider tramite piattaforma, valgono anche le tutele del D.Lgs. 81/2015: il committente deve garantire sicurezza e assicurazione nei limiti di legge, indipendentemente dall’inquadramento.
Qual è il codice ATECO “migliore” per rider e come lo cambio se ho sbagliato?
Non esiste un codice “migliore” in assoluto. Esiste quello più aderente all’attività. Se fai consegne come attività principale, 53.20.00 è di norma il più appropriato. Se i servizi sono eterogenei e le consegne sono accessorie, 82.99.99 è più corretto. La scelta influenza il coefficiente di redditività nel forfettario e, a volte, l’inquadramento previdenziale. Se hai scelto un codice non coerente, invia una variazione con il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate. La variazione decorre dalla data indicata nell’istanza. Se la modifica comporta passaggi a Registro Imprese o INAIL, effettua anche la relativa ComUnica o iscrizione. Fonti: prassi Agenzia Entrate e Normattiva per gli effetti fiscali.
Servono licenze o iscrizioni speciali per consegnare con bici, scooter o auto?
Per consegne urbane con bici o scooter leggero, di regola non serve l’Albo Autotrasportatori. L’Albo è richiesto per l’autotrasporto di cose per conto terzi con veicoli soggetti alla disciplina del D.Lgs. 286/2005 e del Reg. UE 1071/2009 (in particolare per veicoli sopra certe masse e attività di trasporto su strada strutturate). Se usi un’auto privata per piccole consegne locali per conto di più committenti, la normativa sull’Albo di norma non si applica, ma restano gli obblighi fiscali, assicurativi e di sicurezza stradale. Se passi a furgoni dedicati, magazzino e personale, devi verificare requisiti professionali, onorabilità e capacità finanziaria. In caso di dubbio, chiedi parere alla Motorizzazione Civile e alla CCIAA competente.
Come fatturo a piattaforme o clienti esteri in regime forfettario? Serve il VIES? E l’IVA?
Il forfettario emette fatture senza IVA anche verso estero. Tuttavia, per servizi generici a soggetti passivi UE si applica l’art. 7-ter del DPR 633/1972: il luogo di tassazione è lo Stato del committente e si usa il meccanismo del reverse charge. In pratica, emetti fattura elettronica senza IVA con dicitura di inversione contabile. Per operare con controparti UE può servire l’iscrizione al VIES, da richiedere all’Agenzia delle Entrate. Per clienti extra-UE, la prestazione è generalmente fuori campo IVA per territorialità, sempre ai sensi dell’art. 7-ter. Ricorda di conservare prove del luogo del committente (partita IVA comunitaria, elementi contrattuali). Per cessioni di beni la disciplina cambia. Fonte: DPR 633/1972 e guide dell’Agenzia delle Entrate.
INAIL è obbligatoria per i rider con Partita IVA? E quali tutele di sicurezza si applicano?
Se lavori come libero professionista in Gestione Separata, senza dipendenti e senza rientrare tra le lavorazioni assicurabili, l’INAIL non è dovuta. Se invece sei un’impresa artigiana/commerciale o hai dipendenti, l’INAIL può essere obbligatoria con classificazione del rischio specifico. Per i rider che operano tramite piattaforme digitali, il D.Lgs. 81/2015 (artt. 47-bis e seguenti) impone tutele minime su sicurezza e assicurazione, anche se autonomi. In pratica, il committente-piattaforma deve prevenire rischi, informare e assicurare per infortuni connessi al lavoro. Rimangono gli obblighi del Codice della Strada, l’uso dei DPI (casco omologato, luci, giubbino riflettente) e la manutenzione del mezzo. In caso di dubbio sull’INAIL, richiedi un inquadramento formale alla sede INAIL o al consulente del lavoro. Fonti: Normattiva (D.Lgs. 81/2015), INAIL e Ministero del Lavoro.
