Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per operare come tour operator usa ATECO 79.12.00, apri Partita IVA con ComUnica, presenta SCIA al SUAP, nomina un direttore tecnico e attiva garanzia insolvenza; applichi l’IVA speciale art. 74-ter e l’IRPEF ordinaria.
- Codice ATECO corretto: 79.12.00 per tour operator; 79.11.00 per agenzie di viaggio (intermediazione). Attività mista: puoi usarli entrambi.
- Regime IVA: speciale “agenzie viaggi” art. 74-ter DPR 633/1972, con calcolo sul margine. Incompatibile con il regime forfettario L. 190/2014.
- Contributi INPS 2026 (gestione commercianti): fissi 4.611,64 € fino a 18.808 €; poi 24,48%, e 25,48% oltre 56.224 €. IRPEF a scaglioni 23%–33%–43%.
Codice ATECO: la scelta corretta e gli errori da evitare
Il codice ATECO identifica cosa fai a fini fiscali e statistici. Sceglierlo bene evita errori su IVA, contributi e autorizzazioni.
Tour operator vs agenzia di viaggi
Se progetti e vendi pacchetti turistici in proprio, scegli 79.12.00 – Attività dei tour operator. “Pacchetto” significa combinazione di almeno due servizi (trasporto, alloggio, altri servizi turistici) venduti a prezzo forfettario. È la definizione del D.Lgs. 79/2011, Codice del Turismo.
Se intermedii servizi di altri (biglietteria, hotel, pacchetti altrui), scegli 79.11.00 – Attività delle agenzie di viaggio. È l’attività di vendita per conto terzi.
Molte realtà fanno entrambe le cose. In questo caso puoi indicare sia 79.12.00 che 79.11.00 nella pratica ComUnica. Così inquadri correttamente i due rami.
Fonti normative di riferimento
Base giuridica: Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011, come modificato dal D.Lgs. 62/2018 che recepisce la Direttiva UE 2015/2302), consultabile su Normattiva; disciplina IVA speciale: art. 74-ter DPR 633/1972 (Normattiva); comunicazioni amministrative SUAP: DPR 160/2010; regimi fiscali e forfettario: L. 190/2014 art. 1 commi 54-89 (Normattiva); contabilità semplificata imprese: art. 18 DPR 600/1973.
Adempimenti per aprire: step-by-step e tempi reali
1) ComUnica per Partita IVA e iscrizioni
Presenti la pratica ComUnica alla Camera di Commercio. Con un’unica trasmissione apri la Partita IVA all’Agenzia delle Entrate, ti iscrivi al Registro Imprese/REA e alla Gestione Commercianti INPS. Se assumi personale, attiva anche le posizioni al Ministero del Lavoro/INAIL.
Tempi medi: 1-3 giorni lavorativi per Partita IVA; iscrizione CCIAA/INPS in pochi giorni aggiuntivi.
2) SCIA al SUAP comunale
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) si presenta allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune dove hai la sede. La SCIA produce effetti immediati, ma il Comune può fare controlli entro 60 giorni. Riferimento: DPR 160/2010.
3) Autorizzazione regionale e Direttore tecnico
Le Regioni regolano requisiti, procedure e rilasciano l’autorizzazione. Quasi sempre servono: onorabilità, idoneità professionale e un Direttore tecnico. Il “Direttore tecnico” è il responsabile professionale dei servizi turistici. Di solito si ottiene l’idoneità con un esame regionale o titoli equivalenti.
Controlla il portale della tua Regione e la normativa attuativa del Codice del Turismo (Normattiva). In molte Regioni puoi nominare un direttore tecnico esterno come “preposto”.
4) Garanzia insolvenza/fallimento e polizze
Devi attivare una garanzia a tutela dei viaggiatori contro insolvenza e fallimento. Può essere polizza assicurativa o fideiussione bancaria. Base giuridica: art. 47 Codice del Turismo, come modificato dal D.Lgs. 62/2018.
Serve anche la polizza di responsabilità civile professionale. Copre danni a clienti e terzi durante l’attività. Le Regioni possono fissare massimali minimi.
5) Ulteriori requisiti locali
Alcune Regioni chiedono un deposito cauzionale o requisiti strutturali per i locali. La “certificazione di qualità” (es. ISO 9001) non è un obbligo nazionale. Può essere richiesta da bandi o convenzioni specifiche, per esempio per viaggi della terza età o soggiorni-studio.
Regime IVA speciale dei viaggi e gestione contabile
Art. 74-ter DPR 633/1972: come funziona
Per pacchetti turistici e servizi resi in nome proprio, l’IVA si calcola sul margine. Il “margine” è la differenza tra quanto incassi dal cliente e i costi dei servizi acquistati per realizzare il pacchetto (trasporto, alloggio, servizi turistici).
Due metodi: margine analitico (per singola pratica) o margine globale (per periodo). La scelta deve essere coerente e documentata. Su Normattiva trovi l’art. 74-ter e rinvii europei alla Direttiva 2006/112/CE (artt. 306-310).
Fattura elettronica: cosa indicare
In fattura non esponi l’IVA. Inserisci la dicitura “Operazione soggetta a regime speciale agenzie di viaggio – art. 74-ter DPR 633/1972”. Nel tracciato XML usa il codice Natura N5 (regime del margine/IVA non esposta). Le Specifiche Tecniche dell’Agenzia delle Entrate 2026 riportano i codici aggiornati.
Se fai sola intermediazione in nome e per conto, applichi IVA ordinaria sulla tua provvigione. Il servizio principale del fornitore resta con l’IVA sua.
Regime forfettario: esclusione
Chi si avvale di regimi speciali IVA è escluso dal regime forfettario. Lo prevede l’art. 1, comma 57, lett. a), L. 190/2014. Agenzie di viaggio e tour operator applicano il 74-ter, quindi non possono usare il forfettario.
Contabilità: semplificata o ordinaria
Come impresa commerciale individuale puoi stare in semplificata se i ricavi annui dei servizi non superano 500.000 euro (art. 18 DPR 600/1973). Oltre, scatta l’ordinaria. La semplificata usa il principio di cassa: tassazione sugli incassi effettivi.
Contributi INPS 2026: gestione commercianti
Contributi fissi e contributi eccedenti
Con ATECO 79.11.00 o 79.12.00 ti iscrivi alla Gestione Commercianti INPS. Per il 2026 paghi:
- Contributi fissi: 4.611,64 € fino a 18.808 € di reddito imponibile.
- Oltre 18.808 €: 24,48% sui redditi eccedenti.
- Oltre 56.224 €: 25,48% sulla parte eccedente.
I minimi si versano in 4 rate trimestrali. I contributi variabili si calcolano in sede di dichiarazione, con acconti e saldo. Le aliquote e i massimali sono stabiliti da circolari INPS annuali (fonte: INPS).
La riduzione del 35% per forfettari non si applica perché il forfettario non è consentito a chi usa il 74-ter.
Imposte dirette 2026: IRPEF e acconti
Aliquote e scaglioni
Nel regime ordinario paghi l’IRPEF per scaglioni 2026:
- Fino a 28.000 €: 23%.
- Da 28.001 € a 50.000 €: 33%.
- Oltre 50.000 €: 43%.
Applichi anche addizionali regionali e comunali. Deduzioni e detrazioni riducono l’imposta lorda. Le norme fanno capo al TUIR e alle Leggi di Bilancio 2026 (consultabili su Normattiva).
Esempio rapido
Ricavi 160.000 €. Costi deducibili 120.000 €. Reddito 40.000 €. Calcolo IRPEF: 23% su 28.000 € + 33% su 12.000 €. Poi consideri contributi INPS deducibili e addizionali.
Acconti e saldo
Versi saldo e primo acconto entro il 30 giugno (o con maggiorazione a luglio). Secondo acconto al 30 novembre. Le rateizzazioni seguono il calendario dell’Agenzia delle Entrate.
Regola decisionale rapida
Se organizzi pacchetti in nome proprio, scegli ATECO 79.12.00, attiva garanzia insolvenza e applica 74-ter. Se vendi servizi altrui con provvigione, scegli 79.11.00 e applichi IVA sulla provvigione. Se fai entrambe le cose, indica entrambi i codici in ComUnica e usa 74-ter per i pacchetti e IVA ordinaria per l’intermediazione. Se ti serve responsabilità limitata, valuta una SRL; altrimenti ditta individuale è più semplice e veloce. Se vuoi restare in forfettario, non puoi svolgere attività soggette a 74-ter. Se superi 500.000 € annui, passa a contabilità ordinaria.
Tabella operativa: scenari, requisiti, tempistiche, IVA
| Scenario | ATECO | Autorizzazioni/SCIA | Garanzie e polizze | Tempistiche medie | IVA/contabilità |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour operator puro (pacchetti propri) | 79.12.00 | SCIA SUAP + autorizzazione regionale; Direttore tecnico | Garanzia insolvenza ex art. 47 Codice Turismo + RC professionale | ComUnica 1-3 gg; SCIA immediata; autorizzazione 15-60 gg | Regime 74-ter sul margine; fattura con Natura N5; semplificata fino a 500k |
| Agenzia di viaggi (intermediazione) | 79.11.00 | SCIA SUAP + eventuale autorizzazione regionale; Direttore tecnico | RC professionale; garanzia se richiesto dalla Regione | ComUnica 1-3 gg; SCIA immediata | IVA ordinaria sulla provvigione; registri IVA; semplificata fino a 500k |
| Attività mista (organizzazione + intermediazione) | 79.12.00 + 79.11.00 | SCIA SUAP; autorizzazione regionale completa; Direttore tecnico | Garanzia insolvenza + RC; eventuale fideiussione regionale | ComUnica 1-3 gg; iter regionale 15-60 gg | 74-ter per pacchetti; IVA ordinaria per provvigioni; doppia gestione documentale |
| Vendita online in tutta Italia/UE | Come sopra, in base al modello | SCIA SUAP sede legale; rispetto norme e-commerce e consumatori | Garanzia insolvenza + RC; privacy/GDPR | Uguali agli scenari base | 74-ter per pacchetti; regole OSS non si applicano al 74-ter |
FAQ: domande frequenti approfondite
1) Qual è la differenza pratica tra tour operator e agenzia di viaggio ai fini fiscali e autorizzativi?
Il tour operator crea pacchetti turistici e li vende in nome proprio. Assume il rischio dell’organizzazione. Applica l’IVA speciale sul margine (art. 74-ter DPR 633/1972). Ha sempre bisogno di garanzia contro insolvenza/fallimento e di un Direttore tecnico. L’ATECO corretto è 79.12.00. L’autorizzazione regionale è tipicamente più strutturata.
L’agenzia di viaggi vende servizi o pacchetti di altri operatori. Incassa una provvigione per l’intermediazione. Sulla provvigione applica IVA ordinaria. Spesso necessita di Direttore tecnico e adempimenti regionali, ma la garanzia può variare in base alla normativa locale. L’ATECO è 79.11.00. In attività mista usi entrambi i codici e separi correttamente le operazioni ai fini IVA.
2) Posso aprire come tour operator in regime forfettario per semplificare?
No. La legge esclude dal forfettario chi si avvale di regimi speciali IVA. L’art. 1, comma 57, lett. a) della L. 190/2014 lo dice chiaramente. Il tour operator, quando vende pacchetti in nome proprio, usa il regime speciale dell’art. 74-ter del DPR 633/1972. Quindi non può optare per il forfettario. Anche molte attività di agenzia che rientrano nel 74-ter sono incompatibili. Se fai solo intermediazione pura con IVA ordinaria sulla provvigione, in astratto potresti rientrare nei requisiti forfettari. Ma in pratica i requisiti autorizzativi regionali e la compresenza di operazioni 74-ter rendono l’inquadramento forfettario non praticabile. Valuta con attenzione il tuo flusso operativo e chiedi conferma all’Agenzia delle Entrate, citando le norme su Normattiva.
3) Come si calcola l’IVA con il regime del margine per i pacchetti? Puoi fare un esempio numerico semplice?
Con il regime 74-ter, base imponibile IVA = corrispettivo cliente – costi diretti del pacchetto (trasporto, alloggio, servizi turistici acquistati da terzi). L’IVA si applica solo sul margine. Esempio: vendi un pacchetto a 1.800 €. Costi diretti complessivi 1.500 €. Margine 300 €. Se l’aliquota media afferente è 22%, l’IVA è “interna” al margine. Quindi IVA dovuta = 300 × 22/122 = 54,10 €. L’IVA a credito sugli acquisti diretti non si detrae, perché è incorporata nel costo che abbatte il margine. Se usi il metodo del margine globale, fai lo stesso calcolo per l’intero periodo sommando corrispettivi e costi. Ricorda di indicare in fattura la non esposizione dell’IVA e il riferimento all’art. 74-ter. Questo schema discende dall’art. 74-ter DPR 633/1972 e dagli articoli 306-310 della Direttiva 2006/112/CE.
4) Quali coperture assicurative e garanzie sono obbligatorie? Ci sono massimali minimi?
Sono obbligatorie due coperture distinte: a) la garanzia contro il rischio di insolvenza e fallimento dell’organizzatore o venditore, a tutela di rientro, rimborso e prosecuzione del viaggio (art. 47 Codice del Turismo). Può essere polizza o fideiussione. b) La polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei danni a persone e cose durante l’attività. I massimali minimi possono essere fissati dalle Regioni nei provvedimenti autorizzativi. Verifica le delibere regionali e le linee guida del Ministero del Turismo. Alcune Regioni richiedono anche un deposito cauzionale. Non confondere questi obblighi con eventuali certificazioni di qualità (es. ISO), che non sono un requisito legale nazionale per aprire, ma possono servire per convenzioni o bandi pubblici.
5) Che adempimenti operativi devo curare ogni mese? E come gestisco la fatturazione elettronica, anche con clienti esteri?
Adempimenti ricorrenti: registro corrispettivi e fatture, liquidazioni IVA (mensili o trimestrali), contributi INPS trimestrali, ritenute se paghi provvigioni a subagenti, F24 imposte e acconti, conservazione digitale delle fatture, PEC attiva. Con il 74-ter usi la fatturazione elettronica senza esposizione dell’IVA e con codice Natura N5, indicando “art. 74-ter DPR 633/1972”. Per pacchetti fruiti interamente fuori UE, il margine può essere fuori campo IVA secondo il 74-ter; documenta con precisione i costi esteri. Per clienti esteri UE o extra-UE, la logica del margine resta; non si applicano i regimi OSS/OSS non-UE per i pacchetti in 74-ter. Per servizi in sola intermediazione, segui le regole IVA ordinarie sul luogo di tassazione. In caso di dubbi su operazioni miste, consulta le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e il testo dell’art. 74-ter su Normattiva, oltre alle specifiche tecniche della FatturaPA aggiornate.
