Codice ATECO ecommerce: qual è e cosa include?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Per aprire un ecommerce retail il codice ATECO corretto è 47.91.10; nel regime forfettario le imposte si calcolano sul 40% dei ricavi; i contributi INPS Commercianti sono fissi più variabili oltre il minimale.

  • ATECO ecommerce retail: 47.91.10 (commercio al dettaglio via internet). Esclusi porta a porta e ingrosso, che ricadono in altri codici.
  • Regime forfettario: coefficiente 40%, imposta 5% per start (se ammessi) poi 15%, tetto ricavi 85.000 euro, uscita immediata oltre 100.000.
  • INPS Commercianti 2026: contributi fissi annui 4.611,64 euro; aliquote variabili 24,48% oltre il minimale e 25,48% sopra la soglia maggiore.

ATECO per ecommerce: come sceglierlo correttamente e cosa comprende

Il codice ATECO identifica cosa fai. Serve per fisco, INPS e statistiche. Lo definisce la classificazione ATECO 2007 curata da ISTAT.

Per un negozio online che vende beni a privati, il codice tipico è 47.91.10. La descrizione: commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet. Include, ad esempio, abbigliamento, accessori, elettronica, editoria, articoli per la casa.

Non rientrano nel 47.91.10: vendita porta a porta (47.99.20), vendita per corrispondenza tradizionale (47.91.20), vendita all’ingrosso (sezione 46, commercio all’ingrosso). Se fai wholesale, scegli un codice della sezione 46 coerente con i prodotti trattati.

Se non vendi tu i beni ma gestisci una piattaforma che mette in contatto venditori e acquirenti, sei un intermediario digitale. In quel caso possono essere corretti codici nei servizi informatici/portali web (ad esempio 63.12.00) e non il 47.91.10. La scelta dipende dal modello di business: vendi merci tue (retail) o fornisci solo l’infrastruttura (intermediazione)?

Se vendi beni e anche servizi digitali (software, e-book scaricabili, abbonamenti online), puoi indicare più codici ATECO. Quello prevalente è l’attività economicamente principale. La regola è prevista dall’Agenzia delle Entrate e dalla classificazione ISTAT.

Atti e adempimenti per avviare l’ecommerce

Per avviare: apri la partita IVA (modello AA9/12 per persone fisiche) presso l’Agenzia delle Entrate; iscrivi l’attività al Registro Imprese con la pratica ComUnica alla Camera di Commercio; iscriviti alla Gestione commercianti INPS.

Per il commercio al dettaglio online serve anche la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) al SUAP del Comune dove hai la sede. È prevista dal D.Lgs. 222/2016 e dalla disciplina del commercio al dettaglio (D.Lgs. 114/1998). Nella SCIA indichi il sito, i recapiti e l’eventuale magazzino.

Se tratti alimenti, aggiungi SCIA sanitaria, requisiti professionali e formazione HACCP secondo la normativa igienico-sanitaria (Reg. CE 852/2004 e normativa nazionale). Per prodotti soggetti a regole speciali (cosmetici, dispositivi medici, integratori) servono ulteriori conformità settoriali.

IVA nell’ecommerce: vendite in Italia e transfrontaliere

L’ecommerce di beni fisici si chiama “indiretto”: ordini online, consegna offline. Per queste vendite a consumatori privati italiani, l’IVA si applica in Italia secondo il D.P.R. 633/1972.

Fatture: nelle vendite B2C non sei obbligato a emettere fattura, salvo richiesta del cliente entro i termini, come da art. 22 del D.P.R. 633/1972. Sei esonerato da scontrino e ricevuta fiscale. Devi però annotare i corrispettivi e conservare la documentazione. L’esonero dalla memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi per l’ecommerce indiretto è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate in più documenti di prassi.

Vendite transfrontaliere UE: dal 1° luglio 2021 è in vigore il regime OSS (One Stop Shop), introdotto dalle direttive UE sul commercio elettronico e recepito in Italia con il D.Lgs. 83/2021. Superata la soglia unica annua di 10.000 euro di vendite complessive verso consumatori UE, l’IVA si applica nel Paese del cliente. Con OSS versi trimestralmente le imposte dei vari Paesi tramite un’unica dichiarazione speciale.

Importazioni fino a 150 euro: puoi usare IOSS (Import One Stop Shop) per assolvere l’IVA dovuta nello Stato membro di destinazione al momento della vendita, semplificando lo sdoganamento. Anche questa disciplina discende dal D.Lgs. 83/2021.

Servizi digitali (ecommerce “diretto”): l’IVA si applica dove è stabilito il consumatore, con regimi speciali analoghi (OSS non UE o UE a seconda dei casi). La base normativa è la direttiva IVA 2006/112/CE e le modifiche recepite in Italia nelle norme IVA.

Tassazione: forfettario o ordinario per un ecommerce

Regime forfettario: è il regime agevolato per persone fisiche con ricavi fino a 85.000 euro, introdotto dalla Legge 190/2014 e aggiornato dalla Legge di bilancio 2023 (Legge 197/2022). Se superi 100.000 euro, esci dal regime in corso d’anno con passaggio all’IVA ordinaria.

Nel forfettario non deduci i costi effettivi. Applichi un coefficiente di redditività al totale dei ricavi. Per commercio al dettaglio e ingrosso è 40%. Reddito forfettario = ricavi x 40% – contributi previdenziali versati.

Imposta sostitutiva: 5% per i primi cinque anni se rispetti le condizioni “start” della Legge 190/2014 (assenza di attività simili nei tre anni precedenti, nuova attività non mera prosecuzione, altri requisiti). In assenza di tali condizioni, 15%.

Regime ordinario (semplificato): deduci i costi reali. Per cassa se impresa minore (principio di cassa: tassazione sui pagamenti incassati e pagati). IVA con liquidazioni periodiche. Imposte progressive IRPEF e addizionali. È adatto se hai costi elevati e margine netto più basso.

Esempio forfettario semplice: ricavi 20.000 euro. Reddito forfettario lordo 8.000 euro (20.000 x 40%). Deduci i contributi INPS versati e calcoli l’imposta sostitutiva sul residuo. Se imposta al 5%, l’onere fiscale è molto contenuto. Ricorda: i contributi si pagano a parte e non dipendono dall’imposta.

Contributi INPS Commercianti 2026: come funzionano davvero

I commercianti pagano due blocchi di contributi alla Gestione INPS Commercianti, disciplinata dalla legge n. 613/1966 e norme successive, con importi e aliquote aggiornati annualmente dalle circolari INPS.

Contributi fissi: dovuti a prescindere dal fatturato, in quattro rate. Per il 2026 l’importo annuo è 4.611,64 euro (dato da minimale di reddito e aliquota IVS). Le scadenze tipiche: 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio dell’anno successivo.

Contributi variabili: se il tuo reddito previdenziale supera il minimale (per il 2026 è 18.808,00 euro), versi il 24,48% sulla parte eccedente. Oltre la soglia superiore (56.224,00 euro), l’aliquota sale al 25,48%. L’INPS aggiorna ogni anno minimale, massimale, aliquote e soglie.

Agevolazione forfettari: se aderisci al forfettario, puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi INPS (fissi e variabili). L’agevolazione è prevista dalla Legge 190/2014 e dalle circolari INPS attuative. Attenzione: versi meno, ma accumuli anche meno contributi utili a pensione.

Calcolo pratico 2026: se il reddito previdenziale è 20.000 euro, la quota oltre 18.808,00 euro è 1.192,00 euro. Applichi il 24,48% e ottieni 291,32 euro di contributi variabili. A questi aggiungi i contributi fissi annui (rateizzati). Se opti per la riduzione forfettaria del 35%, applichi lo sconto sia sui fissi sia sui variabili.

Scadenze fiscali principali

Contribuenti forfettari: saldo e primo acconto imposta sostitutiva entro il 30 giugno (con eventuale differimento e maggiorazione), secondo acconto entro il 30 novembre. Contributi INPS: fissi alle quattro scadenze trimestrali; variabili con F24 a saldo dichiarazione.

Contribuenti ordinari: liquidazioni IVA mensili o trimestrali; imposte sui redditi con scadenze come sopra; adempimenti contabili previsti dal D.P.R. 633/1972 e dal D.P.R. 600/1973.

Compliance ecommerce: consumo, privacy, condizioni di vendita

Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005): informa in modo chiaro su identità del venditore (inclusa partita IVA ben visibile), prezzi totali, spese di spedizione, modalità di pagamento, tempi e costi di consegna, diritto di recesso.

Diritto di recesso: 14 giorni per il consumatore dalla consegna, con rimborsi secondo gli articoli 52-59 del Codice del Consumo. Alcune categorie sono escluse (beni personalizzati, sigillati aperti, contenuti digitali già fruiti).

Garanzia legale: 24 mesi per beni venduti a consumatori, con norme sugli oneri di prova e riparazione/sostituzione. La base è il Codice del Consumo e le direttive UE recepite.

Privacy e cookie: applica il GDPR (Regolamento UE 2016/679) e le linee del Garante Privacy. Redigi informativa privacy, cookie policy, gestisci i consensi per cookie non tecnici, nomina eventuali responsabili del trattamento.

Documenti operativi: condizioni generali di vendita chiare, procedure RMA per resi, log di ordini e pagamenti, PEC e firma digitale per le pratiche d’impresa, registro dei corrispettivi per ecommerce indiretto.

Regola decisionale rapida

Se vendi beni tuoi a privati via sito: scegli 47.91.10, SCIA al SUAP, Registro Imprese, INPS Commercianti.

Se non possiedi i beni e metti in contatto venditori e acquirenti: valuta attività di intermediazione digitale/portale (codici servizi, non retail). Niente 47.91.10.

Se vendi all’ingrosso a imprese: scegli un codice della sezione 46 (wholesale), non 47.91.10.

Se prevedi ricavi entro 85.000 euro e costi bassi: forfettario con coefficiente 40% e, se possibile, imposta 5% per 5 anni. Altrimenti 15%.

Se hai costi elevati, magazzino importante o forte pubblicità: valuta ordinario semplificato per dedurre i costi reali.

Se vendi in tutta l’UE e superi 10.000 euro B2C intracomunitari: attiva OSS per semplificare l’IVA estera.

Scenario Codice ATECO indicativo Adempimenti principali Tempistiche e scadenze
Retail online di beni propri (Italia) 47.91.10 Partita IVA; ComUnica/Registro Imprese; INPS Commercianti; SCIA SUAP; registro corrispettivi; condizioni di vendita; privacy e cookie Avvio: 1-10 giorni lavorativi. INPS: 4 rate fisse (16/5, 20/8, 16/11, 16/2). Imposte: 30/6 e 30/11
Retail online con dropshipping (beni non stoccati) 47.91.10 (se vendi tu al cliente) Come sopra; attenzione a contratti con fornitori, resi, garanzia; IVA del Paese del cliente con OSS se superi 10.000 euro UE OSS: dichiarazioni trimestrali; IVA Italia: liquidazioni secondo regime
Marketplace/intermediazione digitale (non vendi beni tuoi) Servizi digitali/portali (es. 63.12.00) Partita IVA; ComUnica; inquadramento servizi; eventuale fatturazione commissioni; responsabilità IVA “deemed supplier” in casi previsti dal D.Lgs. 83/2021 IVA: liquidazioni periodiche; obblighi OSS/IOSS se ricorrono i presupposti
Vendita all’ingrosso via web Codici sezione 46 (wholesale) coerenti con i prodotti Partita IVA; ComUnica; INPS (se commerciante); fatturazione B2B; eventuali EORI per export IVA: mensile/trimestrale. Dogana: tempi variabili
Retail online alimentare 47.91.10 + adempimenti sanitari SCIA sanitaria; requisiti professionali; HACCP; etichettatura; condizioni resi con deperibilità SCIA sanitaria: immediata efficacia; controlli ASL successivi
Vendite B2C UE oltre 10.000 euro annui Come attività base (47.91.10 o altro) Registrazione OSS; applicazione IVA del Paese del consumatore; conservazione prove di localizzazione OSS: dichiarazioni trimestrali entro fine mese successivo al trimestre

FAQ

Qual è il codice ATECO esatto per un ecommerce che vende abbigliamento e accessori?

Per un negozio online che vende abbigliamento e accessori a consumatori finali, il codice corretto è 47.91.10. Questo codice copre il commercio al dettaglio via internet di qualsiasi tipo di prodotto. Non importa la categoria merceologica: il tratto distintivo è la vendita online B2C di beni fisici di cui sei proprietario. Se invece operi all’ingrosso, il retail non è corretto: dovrai scegliere un codice della sezione 46, coerente con la merce. Se non vendi beni tuoi ma percepisci commissioni per mettere in contatto venditori e acquirenti, l’attività è di intermediazione digitale e la famiglia ATECO è nei servizi informatici/portali web. La fonte di riferimento per la descrizione è la classificazione ATECO 2007 dell’ISTAT, consultabile in Normattiva e sui portali istituzionali.

Nel regime forfettario pago davvero le tasse solo sul 40% degli incassi?

Sì, ma con due precisazioni. Primo: il 40% è il coefficiente di redditività per commercio al dettaglio e all’ingrosso previsto dalla Legge 190/2014. Si applica ai ricavi incassati nell’anno (principio di cassa: tassazione quando ricevi i pagamenti). Secondo: dall’importo così calcolato sottrai i contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno. L’imposta sostitutiva si applica sulla differenza. Esempio: ricavi 20.000 euro, reddito lordo 8.000 euro, contributi pagati 4.611,64 euro. Reddito imponibile 3.388,36 euro. Se hai i requisiti start, paghi il 5% (169,42 euro); altrimenti il 15% (508,25 euro). Ricorda che il tetto ricavi è 85.000 euro e che superare 100.000 euro fa uscire dal regime nell’anno, come da Legge 197/2022.

Quali sono i contributi INPS per ecommerce e quando si pagano?

Se sei titolare di un ecommerce retail, rientri nella Gestione Commercianti INPS. Paghi contributi fissi annui, suddivisi in 4 rate (scadenze usuali: 16/5, 20/8, 16/11, 16/2). Per il 2026 l’importo annuo è 4.611,64 euro, calcolato sul minimale di reddito definito dall’INPS in circolare. Se il tuo reddito previdenziale supera il minimale (18.808,00 euro nel 2026), versi anche i contributi variabili: 24,48% sulla parte eccedente, che sale al 25,48% oltre la seconda soglia (56.224,00 euro). Se aderisci al forfettario, puoi chiedere la riduzione del 35% su fissi e variabili. Questa scelta riduce la spesa ma anche i contributi accreditati ai fini pensionistici. I dettagli operativi li trovi ogni anno nelle circolari INPS.

Serve emettere scontrino o fattura per le vendite online B2C?

Per l’ecommerce indiretto (beni fisici venduti online con consegna a domicilio) non c’è obbligo di scontrino o ricevuta fiscale. L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi non si applica a queste vendite, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate. Devi però annotare i corrispettivi e conservare la documentazione degli ordini e dei pagamenti. La fattura non è obbligatoria per le vendite a privati, salvo richiesta del cliente entro i termini di legge (art. 22 D.P.R. 633/1972). Se vendi a imprese o professionisti (B2B), la fattura elettronica è obbligatoria. Dal 2024 anche i forfettari emettono fattura elettronica in tutti i casi di obbligo, in base al D.L. 36/2022 e norme successive.

Devo attivare OSS/IOSS se vendo nell’Unione europea?

Se vendi beni a consumatori privati in altri Stati membri e, complessivamente, superi 10.000 euro annui di vendite intracomunitarie B2C (somma di tutte le vendite UE), l’IVA si applica nel Paese del cliente. Per semplificare, puoi registrarti all’OSS in Italia e versare l’IVA estera tramite dichiarazione trimestrale unica. Se vendi beni importati di valore fino a 150 euro a consumatori UE, puoi usare l’IOSS per dichiarare e versare l’IVA al momento della vendita, semplificando lo sdoganamento. Queste regole derivano dalle direttive UE sul commercio elettronico recepite con il D.Lgs. 83/2021, nonché dal D.P.R. 633/1972 per gli aspetti interni. Conserva le prove della localizzazione del cliente (due elementi non contraddittori) come richiesto dalle norme UE.

Quali altri adempimenti legali devo rispettare sul sito?

Devi pubblicare informazioni chiare su identità, partita IVA, contatti, prezzi, costi di spedizione, tempi e modalità di consegna, diritto di recesso e garanzia legale, secondo il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Implementa privacy by design e cookie policy conformi al GDPR e ai provvedimenti del Garante Privacy: mostra un banner per i cookie non tecnici, raccogli consensi granulari, consenti la revoca. Prevedi termini e condizioni di vendita completi, procedure di reso trasparenti e un sistema di gestione dei reclami. Se gestisci un magazzino con personale, applica la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008). Per categorie speciali di prodotti (cosmetici, alimenti, dispositivi) assicurati di rispettare etichettatura e autorizzazioni specifiche. Questi adempimenti riducono il rischio di sanzioni e dispute con i clienti.

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