Codice avviso marca da bollo: cos’è e a cosa serve?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Non esiste un “codice avviso della marca da bollo”: l’avviso pagoPA identifica solo il pagamento. La marca da bollo da 16€ si compra con @e.bollo; il bollo da 2€ sulle fatture si assolve in modo virtuale.

  • Il “codice avviso” è pagoPA e identifica la transazione, non la marca da bollo. La prova è la ricevuta di pagamento o il contrassegno digitale.
  • Marca da bollo 16€: si acquista online con @e.bollo tramite PSP abilitato (conto, carta di credito o debito) o in formato cartaceo in tabaccheria/posta.
  • Marca da bollo 2€ su fatture: si applica quando il documento non è soggetto a IVA e supera 77,47€. Su e-fatture si indica nell’XML e si paga a trimestre via F24 (codici 2521-2524).

Imposta di bollo: quando si paga e su quali documenti

L’imposta di bollo è un tributo fisso dovuto su atti, documenti e registri. La disciplina base è nel DPR 642/1972 e nella Tariffa allegata (Normattiva). Per i documenti informatici vale anche il DM 17 giugno 2014 e il Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005).

Sulle fatture, il bollo si paga di regola quando il documento non è soggetto a IVA e supera la soglia di 77,47 euro. L’importo è fisso: 2 euro per fattura. Il bollo da 16 euro si applica agli atti e alle istanze previste dalla Tariffa, per esempio domande e certificati verso la PA.

Chi emette il documento di norma è il soggetto obbligato al bollo. Sugli atti tra privati, le parti possono essere responsabili in solido (DPR 642/1972, articoli 22 e seguenti).

Quando si applica il bollo da 2€ sulle fatture

Si applica a fatture, note e ricevute che non scontano l’IVA. Esempi: operazioni esenti (art. 10 DPR 633/1972), non imponibili, fuori campo IVA per carenza del presupposto. Vale se l’importo del documento supera 77,47 euro.

Non si applica se l’operazione è “soggetta a IVA”, anche se l’imposta non è esposta in fattura. Quindi niente bollo in reverse charge, split payment o regime ordinario con IVA.

Quando si applica il bollo da 16€

Riguarda istanze, ricorsi, contratti e atti previsti dalla Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/1972. In genere si applica 16 euro ogni 4 facciate o 100 righe. Per i documenti informatici, l’assolvimento avviene in modo virtuale con contrassegno digitale.

È tipico per pratiche verso la Pubblica Amministrazione: istanze, certificati, autorizzazioni, contratti da presentare agli uffici pubblici.

Perché non esiste il “codice avviso” della marca da bollo

Il “codice avviso” è un elemento del sistema pagoPA. Serve a identificare in modo univoco una transazione. È legato all’incasso dell’ente creditore, non alla marca da bollo come oggetto a sé.

Quando acquisti una marca da bollo digitale con @e.bollo, crei un pagamento pagoPA. L’avviso o lo IUV identificano quel pagamento. La prova di assolvimento è la ricevuta di pagamento e, per i documenti informatici, il contrassegno digitale generato dal servizio.

Come funziona pagoPA nel pratico

L’ente genera un avviso di pagamento. Tu paghi tramite un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP). Ottieni una ricevuta telematica. Quella ricevuta prova l’avvenuto pagamento, ma non assegna un “numero di marca”.

Per l’imposta di bollo contano la ricevuta e, se previsto, il contrassegno digitale associato al documento informatico (DM 17 giugno 2014).

Marca da bollo da 16€: come comprarla online con @e.bollo

@e.bollo è il servizio dell’Agenzia delle Entrate per acquistare un contrassegno digitale da 16 euro per documenti informatici. Paghi tramite pagoPA. Puoi usare conto corrente, carta di credito o di debito.

Per usare @e.bollo devi passare da un PSP abilitato al servizio. Al 2026 risulta operativo l’istituto di pagamento del sistema camerale indicato dall’Agenzia delle Entrate. La lista è pubblica sui canali ufficiali dell’Agenzia (Agenzia delle Entrate, documentazione @e.bollo).

Passaggi operativi

1) Prepari il documento informatico su cui vuoi assolvere il bollo. 2) Accedi al servizio @e.bollo del PSP abilitato. 3) Scegli importo 16 euro e inserisci i dati richiesti. 4) Paghi con pagoPA. 5) Conservi ricevuta e contrassegno digitale.

Se preferisci il cartaceo, puoi comprare la marca fisica in tabaccheria o in posta. Attenzione: le marche cartacee non si possono usare sulle fatture elettroniche.

Marca da bollo da 2€ sulle fatture: regole 2026

La regola è semplice: se la fattura non è soggetta a IVA e supera 77,47 euro, devi il bollo da 2 euro. La normativa base resta il DPR 642/1972; per i documenti digitali vale il DM 17 giugno 2014 e le regole della fatturazione elettronica (Agenzia delle Entrate, provvedimenti su SdI).

Fatture elettroniche: cosa scrivere nell’XML e come si paga

Nell’XML devi indicare il bollo. Usi il blocco DatiBollo con BolloVirtuale “SI” e ImportoBollo “2.00”. Così comunichi al Sistema di Interscambio che la fattura sconta il bollo.

Il pagamento non avviene sul singolo documento. L’Agenzia delle Entrate calcola l’imposta dovuta per trimestre e ti rende disponibile l’importo nell’area Fatture e Corrispettivi. Paghi con modello F24, sezione Erario, usando i codici tributo:

  • 2521: imposta di bollo su e-fatture – primo trimestre
  • 2522: imposta di bollo su e-fatture – secondo trimestre
  • 2523: imposta di bollo su e-fatture – terzo trimestre
  • 2524: imposta di bollo su e-fatture – quarto trimestre

Scadenze ordinarie: 31 maggio (Q1), 30 settembre (Q2), 30 novembre (Q3), 28 febbraio (Q4). Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, puoi versare insieme al secondo. Se la somma dei primi due non supera 250 euro, puoi versare con il terzo (Agenzia delle Entrate, provvedimenti su imposta di bollo e-fatture).

Fatture cartacee: bollo virtuale autorizzato e rendicontazione

Per le fatture cartacee puoi applicare marche fisiche da 2 euro oppure chiedere l’autorizzazione all’assolvimento virtuale all’Agenzia delle Entrate (DPR 642/1972, art. 15 e seguenti). Con l’autorizzazione versi acconti trimestrali e presenti dichiarazione annuale di conguaglio.

La dichiarazione riporta i documenti emessi e l’imposta dovuta. Se hai pagato meno, versi la differenza. Se hai pagato di più, chiedi il rimborso o la compensazione nei limiti di legge (art. 37 DPR 642/1972; MEF — prassi di riferimento).

Casi pratici tipici nel 2026

  • Regime forfettario: le fatture sono fuori campo IVA. Se superano 77,47 euro, devi il bollo da 2 euro. Su e-fatture, segna il bollo in XML e versa a trimestre.
  • Operazioni esenti art. 10: bollo dovuto se oltre 77,47 euro. Vale anche per prestazioni sanitarie esenti, se fatturate senza IVA e sopra soglia.
  • Non imponibili (esportazioni, servizi internazionali): in genere bollo dovuto se oltre 77,47 euro, perché il documento non è soggetto a IVA.
  • Reverse charge e split payment: niente bollo, perché l’operazione resta soggetta a IVA per legge, anche se l’imposta non è esposta dall’emittente.

Regola decisionale rapida

Se devi scegliere tra 2€ e 16€, o tra cartaceo e virtuale

1) Documento è una fattura, ricevuta o nota? Se sì, verifica l’IVA: se soggetta a IVA, niente bollo; se non soggetta e importo > 77,47 euro, bollo 2€.

2) Documento è un atto/istanza per PA o contratto soggetto a bollo? Applica 16€ per ogni 4 facciate/100 righe; se informatico, usa @e.bollo.

3) Fattura elettronica? Mai marca cartacea. Indica il bollo in XML e paga a trimestre con F24 (2521-2524).

4) Fattura cartacea? Puoi usare marche fisiche da 2€. Se emetti molte fatture, valuta l’autorizzazione al bollo virtuale con rendicontazione annuale.

5) Hai sbagliato? Usa il ravvedimento operoso il prima possibile o valuta nota di variazione/istanza di rimborso nei casi ammessi.

Controlli, sanzioni e come rimediare

Per le e-fatture, il Sistema di Interscambio e l’Agenzia delle Entrate stimano l’imposta dovuta. Nell’area Fatture e Corrispettivi trovi gli elenchi con le fatture che, secondo l’algoritmo, richiedono il bollo. Puoi accettare o segnalare correzioni entro i termini indicati dall’Agenzia (fonti: Agenzia delle Entrate, documentazione su imposta di bollo su e-fatture).

Se non versi, l’Agenzia può inviare una comunicazione di irregolarità. Le sanzioni per omesso o insufficiente pagamento dell’imposta di bollo vanno dal doppio al quintuplo del tributo (DPR 642/1972, art. 25), salvo riduzioni con ravvedimento operoso (d.lgs. 472/1997, art. 13).

Ravvedimento operoso

Se paghi in ritardo ma spontaneamente, applichi interessi legali e una sanzione ridotta in base al tempo trascorso. Prima paghi, meno sanzione versi. Usa sempre i codici tributo corretti per il trimestre e compila bene il modello F24.

Se hai applicato il bollo per errore, puoi valutare l’istanza di rimborso entro tre anni dal pagamento (art. 37 DPR 642/1972). Nel dubbio, confrontati con il tuo consulente.

Marche fisiche in tabaccheria o in posta: quando convengono

Le marche cartacee restano valide per molti atti e per le fatture cartacee. Sono rapide da reperire. Ma non usarle mai sulle fatture elettroniche: l’assolvimento deve risultare nell’XML e nel pagamento trimestrale.

Se lavori spesso con documenti informatici o devi presentare istanze online, il contrassegno digitale @e.bollo è più lineare: paghi via pagoPA e conservi la ricevuta telematica.

Scenario Requisiti/condizioni Operatività Scadenze e codici
E-fattura con bollo da 2€ Documento non soggetto a IVA; importo > 77,47€ XML: DatiBollo con BolloVirtuale “SI” e ImportoBollo “2.00”; verifica elenchi AdE F24 Erario: 2521 Q1 (31/05), 2522 Q2 (30/09), 2523 Q3 (30/11), 2524 Q4 (28/02); soglia 250€ per differimenti
Fattura cartacea con bollo Documento non soggetto a IVA; importo > 77,47€ Apponi marca fisica da 2€ oppure chiedi autorizzazione al bollo virtuale Con autorizzazione: acconti trimestrali e dichiarazione annuale; senza, nessuna scadenza oltre l’apposizione
Atto/istanza verso PA (16€) Documento rientrante nella Tariffa bollo (DPR 642/1972) Documento informatico: @e.bollo con PSP abilitato; documento cartaceo: marca fisica 16€ Pagamento immediato; prova con ricevuta pagoPA o contrassegno digitale
Errore: bollo mancante su e-fattura Fattura non soggetta a IVA > 77,47€ senza DatiBollo Ravvedimento operoso: versa F24 con trimestre corretto; valuta comunicazione correttiva in piattaforma F24 2521-2524; sanzione ridotta ex d.lgs. 472/1997 art. 13
Errore: bollo applicato ma non dovuto Operazione soggetta a IVA (es. reverse charge) Per e-fattura: istanza di rimborso ex art. 37 DPR 642/1972; per cartacea: richiesta rimborso all’AdE Entro 3 anni dal pagamento; allega documenti giustificativi
Autorizzazione bollo virtuale su cartacee Volumi elevati di documenti con bollo Istanze all’Agenzia delle Entrate; versamenti periodici; dichiarazione di conguaglio Scadenze indicate nel provvedimento autorizzativo; conguaglio annuale

FAQ

Esiste un codice avviso “della” marca da bollo? Come lo recupero se l’ho smarrito?

No. Il codice avviso appartiene a pagoPA e identifica una transazione. Non è un “codice della marca”. Se paghi @e.bollo, la prova è la ricevuta telematica del PSP e il contrassegno digitale associato al documento informatico. Se hai smarrito la ricevuta, chiedi la ristampa o l’attestazione al PSP usato, indicando data, importo e causale. Per gli atti cartacei con marca fisica, la prova è la stessa marca applicata. Per le e-fatture, la prova è l’indicazione nell’XML e il versamento trimestrale risultante nell’area Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.

Come capisco se sulla mia fattura va il bollo da 2€? Ci sono eccezioni pratiche frequenti?

Applica tre domande. 1) L’operazione è soggetta a IVA? Se sì, niente bollo. 2) Se non è soggetta a IVA, l’importo supera 77,47 euro? Se no, niente bollo. 3) Se sì, il bollo è dovuto. Le eccezioni pratiche: reverse charge e split payment. In entrambi i casi l’operazione resta soggetta a IVA per legge, quindi nessun bollo. Anche per le note di variazione che rettificano fatture con bollo: se la variazione riduce l’imponibile sotto soglia, il bollo resta riferito al documento originario. Se la variazione annulla l’operazione non soggetta, puoi valutare istanza di rimborso dell’imposta di bollo, motivando con la documentazione (art. 37 DPR 642/1972).

Quali sono le scadenze 2026 per il bollo su e-fatture e come uso i codici tributo?

Le scadenze restano: 31 maggio per il primo trimestre, 30 settembre per il secondo, 30 novembre per il terzo, 28 febbraio per il quarto. Se il primo trimestre è entro 250 euro, puoi pagarli con il secondo. Se la somma dei primi due è entro 250 euro, puoi pagarli con il terzo. Nel modello F24 usa la sezione Erario con i codici 2521-2524, uno per ogni trimestre. Verifica sempre l’importo proposto dall’Agenzia nell’area Fatture e Corrispettivi e, se non concordi, invia le segnalazioni nei tempi indicati dall’Agenzia delle Entrate (fonti: Agenzia delle Entrate — provvedimenti su imposta di bollo sulle fatture elettroniche).

Posso usare una marca da bollo cartacea su una fattura elettronica o allegare la scansione?

No. Sulle e-fatture l’assolvimento avviene solo in modo virtuale, valorizzando l’XML e pagando a trimestre. La marca cartacea applicata su una stampa non ha alcun effetto fiscale sull’e-fattura transitata per SdI. Se hai sbagliato, emetti, se del caso, una nota di variazione e regolarizza con F24 usando i codici tributo corretti. Conserva sempre la documentazione a supporto, perché l’Agenzia può effettuare controlli puntuali (riferimenti: DM 17 giugno 2014; Agenzia delle Entrate — regole tecniche SdI).

Ho pagato il bollo in ritardo: quali sanzioni rischio e come si calcolano col ravvedimento?

In caso di omesso o insufficiente pagamento, la sanzione base va dal doppio al quintuplo del tributo (DPR 642/1972, art. 25). Con il ravvedimento operoso (d.lgs. 472/1997, art. 13) applichi una sanzione ridotta in base ai giorni di ritardo e aggiungi gli interessi legali maturati. Esempio pratico: se regolarizzi entro 30 giorni, la sanzione è molto ridotta rispetto all’ordinario; oltre i 90 giorni aumenta progressivamente. Indica sempre nel modello F24 il codice tributo del trimestre giusto (2521-2524) e, se richiesto, la causale del ravvedimento secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Per errori complessi (bollo addebitato per sbaglio o non dovuto), valuta l’istanza di rimborso entro tre anni ex art. 37 DPR 642/1972.

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