Codice tributo 2522: a cosa serve, chi deve usarlo e quando serve?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Il codice tributo 2522 si usa nel modello F24 per pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 2° trimestre. Scadenza ordinaria: 30 settembre. In ritardo? Ravvedimento con codici 2525 (sanzioni) e 2526 (interessi).

  • L’imposta di bollo è di 2 euro per fattura senza IVA sopra 77,47 euro, come da DPR 642/1972 e DM 17 giugno 2014.
  • Nel modello F24 si usa la sezione “Erario”, anno di riferimento del trimestre e importi a debito.
  • Scadenze 2026: 1° trim 31/05, 2° trim 30/09, 3° trim 30/11, 4° trim 28/02 dell’anno successivo. Regole confermate dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Cos’è il codice tributo 2522 e a cosa serve

Il codice tributo 2522 identifica l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche del secondo trimestre. Il secondo trimestre va dal 1° aprile al 30 giugno. L’importo si paga con modello F24.

L’imposta di bollo è un tributo fisso. Vale 2 euro per documento. Si applica quando la fattura non ha IVA e supera 77,47 euro. La base giuridica è nel DPR 642/1972 (Testo unico dell’imposta di bollo) e nel DM 17 giugno 2014.

L’obbligo di fatturazione elettronica deriva dal D.Lgs. 127/2015 e successive estensioni. Dal 2024-2026 è generalizzato. Restano regole speciali per le spese sanitarie soggette a trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria.

Riferimenti normativi chiave (testuali)

DPR 642/1972, Tariffa allegato A, disciplina l’imposta di bollo su fatture e ricevute. Il DM 17 giugno 2014 stabilisce come pagare il bollo sui documenti elettronici in modo “virtuale”. Il D.Lgs. 127/2015 introduce la fatturazione elettronica.

I codici tributo per il pagamento via F24 sono stati istituiti con una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 2019. Le scadenze e le modalità operative sono definite nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate pubblicati sul portale istituzionale e sulla banca dati Normattiva.

Chi deve usare il 2522

Usi il 2522 se emetti fatture elettroniche nel secondo trimestre senza IVA, sopra 77,47 euro. Succede spesso in regime forfettario. “Regime forfettario” significa tassazione con imposta sostitutiva e, di norma, fatture senza IVA.

Se fatturi con IVA, il bollo non si paga. L’IVA e il bollo non si sommano sulla stessa operazione. Se una fattura ha righe con IVA e righe senza IVA, il bollo si valuta sulla parte senza IVA.

Professioni sanitarie: per le operazioni soggette a invio al Sistema Tessera Sanitaria, c’è un canale dedicato e regole speciali. In base alle proroghe in vigore nel 2026, per queste operazioni non si emette e-fattura SDI ma si applicano comunque le regole del bollo secondo il DPR 642/1972.

Operazioni soggette a bollo, in pratica

Il bollo si applica su fatture non soggette a IVA. Esempi: esenti, non imponibili, fuori campo. Conta l’importo totale delle righe senza IVA. Se supera 77,47 euro, il bollo è dovuto.

Importante: il valore 77,47 euro non include l’IVA, perché il bollo riguarda operazioni senza IVA. Nel file XML, il campo “BolloVirtuale” segnala l’assolvimento.

Casi particolari e soglia 77,47 euro

Fatture con corrispettivi misti: se le righe senza IVA sommano più di 77,47 euro, il bollo è dovuto. Se sono 77,47 o meno, il bollo non si paga.

Note di credito: se stornano una fattura con bollo, si ricalcola il totale del trimestre. Se il bollo non era più dovuto, l’Agenzia delle Entrate riliquida nel portale Fatture e Corrispettivi.

Scadenze 2026 e come l’Agenzia calcola il dovuto

Le scadenze trimestrali dell’imposta di bollo su e-fatture, confermate per il 2026, sono: 31 maggio (1° trim), 30 settembre (2° trim), 30 novembre (3° trim), 28 febbraio dell’anno successivo (4° trim).

L’Agenzia delle Entrate somma automaticamente i bolli risultanti dalle fatture elettroniche transitate nello SDI. Puoi vedere il dettaglio nel portale Fatture e Corrispettivi, sezione “Imposta di bollo”.

Se dimentichi di flaggare il bollo in fattura, l’Agenzia può integrare l’importo dovuto in base ai dati dell’XML. Questo avviene secondo le regole operative fissate dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Importo da pagare: come verificarlo

Controlla i totali nel portale. Troverai il numero di documenti soggetti a bollo e il totale trimestrale. Verifica eventuali note di credito e fatture scartate.

Se il portale riporta un bollo che ritieni non dovuto, puoi segnalare l’anomalia entro i termini. Serve motivare con i riferimenti delle fatture interessate.

Come compilare l’F24 con il codice 2522

Compila la sezione “Erario”. Inserisci il codice 2522. Metti l’anno di riferimento del trimestre (esempio: 2026). Indica l’importo a debito. Non compilare rateazione o altri campi non richiesti.

Nel campo “anno di riferimento” si inserisce l’anno in quattro cifre. È l’anno delle fatture, non l’anno in cui paghi. Se paghi a febbraio 2027 l’imposta del 4° trimestre 2026, l’anno da indicare è 2026.

Puoi pagare in tre modi: home banking, F24 web dell’Agenzia delle Entrate, canali Entratel/Fisconline. Nel portale Fatture e Corrispettivi trovi l’F24 precompilato per il trimestre.

Home banking e addebito

Accedi al tuo internet banking e scegli “F24”. Seleziona sezione Erario. Inserisci 2522, anno e importo. Conferma l’addebito su IBAN. Salva la ricevuta con CRO o identificativo.

Se usi F24 web, l’importo può essere precompilato. Devi solo scegliere l’IBAN e autorizzare l’addebito. L’IBAN resta memorizzato per i pagamenti successivi.

Errori frequenti e come rimediare

Pago in ritardo: usa il ravvedimento operoso. È un meccanismo che ti permette di sanare con sanzioni ridotte e interessi legali. La base è l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

Per ravvederti, versi tre componenti: imposta (codice 2522), sanzione ridotta (codice 2525) e interessi legali (codice 2526). La sanzione piena per omesso o tardivo versamento è al 30% (art. 13, D.Lgs. 471/1997), ma si riduce in base ai giorni di ritardo.

Interessi legali: calcoli dal giorno dopo la scadenza al giorno del pagamento. Usi il tasso legale vigente pro tempore, come da decreti MEF pubblicati su Normattiva. Si calcola su base giornaliera.

Esempio guidato di ravvedimento

Imposta di bollo dovuta per il 2° trimestre: 40 euro. Paghi 20 giorni dopo il 30 settembre. Applichi il ravvedimento “breve”. La sanzione ridotta è piccola rispetto al 30%. Gli interessi li calcoli per 20 giorni di ritardo.

Compili l’F24 con tre righi in sezione Erario: 2522 per 40 euro, 2525 per la sanzione calcolata, 2526 per gli interessi. Anno di riferimento: 2026 su tutti i righi.

Regola decisionale rapida

Passi logici essenziali

  • La tua fattura è senza IVA e supera 77,47 euro? Sì: bollo dovuto. No: bollo non dovuto.
  • La fattura ricade nel 2° trimestre (aprile-giugno)? Sì: usa codice 2522. No: usa 2521, 2523 o 2524 secondo il trimestre.
  • Stai pagando entro il 30 settembre? Sì: versa solo 2522. No: aggiungi 2525 (sanzioni) e 2526 (interessi) con ravvedimento.
  • Hai fatture miste IVA/non IVA? Valuta solo le righe senza IVA per la soglia 77,47 euro.
  • Hai note di credito che rettificano? Ricalcola il trimestre o controlla il portale Fatture e Corrispettivi.

Fonti e inquadramento normativo

DPR 642/1972, Tariffa allegato A: disciplina dell’imposta di bollo su atti e fatture. DM 17 giugno 2014: modalità di assolvimento del bollo su documenti informatici.

D.Lgs. 127/2015: fatturazione elettronica. Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate: regole operative su calcolo, scadenze e controlli in Fatture e Corrispettivi. Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate del 2019: istituzione codici tributo 2521-2526.

Per professioni sanitarie: norme su Sistema Tessera Sanitaria e proroghe annuali pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate. Tutti i testi sono consultabili su Normattiva e sui portali istituzionali.

Scenario Quando si applica Codici F24 Cosa inserire Scadenza Note operative
Pagamento regolare 2° trimestre Imposta di bollo dovuta su e-fatture aprile-giugno 2522 Sezione Erario; anno 2026; importo a debito 30 settembre 2026 Verifica totale in Fatture e Corrispettivi; usa F24 precompilato se disponibile
Ritardo entro 30 giorni Pagamento entro 30 giorni dopo il 30/09 2522, 2525, 2526 Imposta; sanzione ridotta; interessi legali Entro 30 giorni dal 30/09 Ravvedimento “breve” ex art. 13 D.Lgs. 472/1997
Ritardo tra 31 e 90 giorni Pagamento oltre 30 giorni ma entro 90 2522, 2525, 2526 Imposta; sanzione ridotta maggiore; interessi Entro 90 giorni dal 30/09 Ravvedimento “medio”; annota giorni effettivi per gli interessi
Ritardo oltre 90 giorni e entro 1 anno Pagamento entro 1 anno dalla scadenza 2522, 2525, 2526 Imposta; sanzione ridotta per “annuale”; interessi Entro 30/09/2027 Conserva la prova del calcolo; applica il tasso legale pro tempore
Ritardo oltre 1 anno Pagamento dopo un anno 2522, 2525, 2526 Imposta; sanzione ridotta per “ultra-annuale”; interessi Oltre il 30/09/2027 Valuta assistenza per corretta quantificazione e eventuali comunicazioni
Fatture miste IVA/non IVA Solo la parte senza IVA supera 77,47 euro 2522 Importo del bollo fisso (2 euro a documento) 30 settembre 2026 Calcola la soglia sulla sezione non IVA; controlla l’XML “BolloVirtuale”

FAQ

Qual è la differenza tra i codici tributo 2521, 2522, 2523, 2524, 2525 e 2526?

I codici 2521-2524 identificano l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche per ciascun trimestre: 2521 per il 1°, 2522 per il 2°, 2523 per il 3°, 2524 per il 4°. I codici 2525 e 2526 servono per regolarizzare ritardi o errori: 2525 per versare le sanzioni e 2526 per versare gli interessi legali. Questi codici sono stati istituiti con una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 2019 e si usano nella sezione “Erario” del modello F24, indicando sempre l’anno di riferimento delle fatture cui il versamento si riferisce.

Devo pagare il bollo se ho una fattura con alcune righe con IVA e altre senza IVA?

Sì, ma solo se la parte senza IVA supera 77,47 euro. La regola del bollo riguarda i corrispettivi non assoggettati a IVA (esenti, non imponibili, fuori campo). Fai così: somma solo le righe senza IVA; se il totale è maggiore di 77,47 euro, il bollo è dovuto e vale 2 euro per quella fattura. Le righe con IVA non contano per la soglia del bollo. Questa impostazione deriva dal DPR 642/1972. Nel file XML indica “BolloVirtuale” uguale a “SI” quando il bollo è dovuto.

Ho dimenticato di spuntare il bollo nella fattura elettronica: come mi comporto?

L’Agenzia delle Entrate controlla l’XML e può integrare l’imposta di bollo dovuta nel portale Fatture e Corrispettivi. Entra nella sezione “Imposta di bollo” e verifica il riepilogo del trimestre. Se l’importo è corretto, paga entro la scadenza usando il codice 2522 per il 2° trimestre. Se sei oltre la scadenza, usa il ravvedimento operoso: aggiungi 2525 per la sanzione ridotta e 2526 per gli interessi. Se ritieni che il bollo non fosse dovuto, puoi inviare una segnalazione con le motivazioni e i riferimenti delle fatture.

Come gestisco il bollo se emetto una nota di credito su una fattura con bollo?

La nota di credito riduce la base delle operazioni. Se annulla completamente una fattura con bollo, nel conteggio del trimestre l’importo del bollo può azzerarsi per quel documento. L’Agenzia delle Entrate ricalcola il dovuto sulla base di fatture e note presenti nello SDI. Controlla sempre il riepilogo nel portale Fatture e Corrispettivi prima di pagare. Se hai già pagato e la variazione interviene dopo, la compensazione avviene nei trimestri successivi secondo le regole operative dei provvedimenti dell’Agenzia.

Come pago in pratica il 2522 e qual è l’anno di riferimento da indicare?

Hai tre strade: home banking, F24 web dell’Agenzia delle Entrate o canali Entratel/Fisconline. Compila la sezione Erario con codice 2522, anno di riferimento del trimestre (esempio 2026 per il 2° trim 2026) e importo a debito. Se paghi in ritardo aggiungi 2525 per sanzioni e 2526 per interessi, con lo stesso anno di riferimento. L’anno indicato è sempre quello delle fatture, anche se paghi l’anno dopo. Conserva la ricevuta di addebito come prova del versamento.

Sono un professionista sanitario: devo usare il 2522 o un codice diverso?

Dipende dall’operazione. Per le prestazioni sanitarie soggette a trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, valgono regole specifiche e un flusso diverso rispetto alla e-fattura SDI, in base alle proroghe disposte dal legislatore e comunicate da Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’imposta di bollo, se dovuta secondo il DPR 642/1972, resta a carico del documento senza IVA sopra 77,47 euro. Verifica sul portale istituzionale la disciplina vigente al momento e, se l’operazione rientra nelle e-fatture del 2° trimestre, allora userai il 2522 nel modello F24, altrimenti applicherai le regole previste per il canale TS.

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