Codice tributo 2523: a cosa serve, chi deve usarlo e quando serve?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Il codice tributo 2523 serve per versare con F24 l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre. Si paga nella Sezione Erario entro il 30 novembre, indicando come anno di riferimento l’anno del trimestre.

  • Il codice 2523 copre l’imposta di bollo dovuta sulle e-fatture del 3° trimestre, calcolata dal portale Fatture e Corrispettivi.
  • Importo ordinario: 2 euro per ogni fattura senza IVA sopra 77,47 euro; esclusioni e casi particolari si applicano.
  • Scadenza ordinaria: 30 novembre. Possibile rinvio solo con la soglia di 250 euro prevista dalla legge.

Cos’è il codice tributo 2523 e quando si usa

Definizione operativa

Il codice tributo 2523 identifica il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al terzo trimestre dell’anno. Terzo trimestre significa fatture emesse con trasmissione al Sistema di Interscambio tra luglio e settembre.

L’imposta di bollo è un tributo fisso. Per le fatture elettroniche si paga in modo “virtuale”, cioè senza marche fisiche. La disciplina generale è nel DPR 642/1972 (Testo dell’imposta di bollo) e nel DM MEF 17 giugno 2014 che ha regolato la modalità virtuale per le e-fatture.

L’Agenzia delle Entrate somma automaticamente le fatture con bollo dovuto e mostra l’importo nel portale Fatture e Corrispettivi. Puoi versare con F24 usando il codice 2523 o con addebito diretto da quel portale.

Riferimenti normativi essenziali

Le basi sono consultabili sul portale Normattiva e sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In particolare: DPR 642/1972 (imposta di bollo), DM MEF 17 giugno 2014 (virtualizzazione del bollo sulle e-fatture), provvedimenti annuali dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità tecniche e calendario, DL 124/2019 art. 17 (soglie di rinvio). Per sanzioni e ravvedimento: D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997.

Quando il bollo è dovuto sulle fatture elettroniche

La regola pratica

Paghi 2 euro di bollo per ogni fattura elettronica di importo superiore a 77,47 euro quando la fattura non espone IVA. In parole semplici: se la tua fattura non ha IVA e supera 77,47 euro, scatta il bollo.

Esempi tipici: fatture di contribuenti in regime forfettario (regime agevolato senza IVA), fatture esenti art. 10 DPR 633/1972, fatture non imponibili art. 8, 8-bis, 9 (export e assimilate), operazioni fuori campo IVA quando il documento è fattura.

Casi di esclusione ricorrenti

Niente bollo se la fattura è assoggettata a IVA (anche in split payment). In genere non si applica bollo quando l’operazione rientra nel meccanismo del reverse charge interno, perché l’operazione è nel campo IVA, anche se l’imposta è assolta dal cliente.

Non si applica bollo sugli importi esclusi da IVA ex art. 15 DPR 633/1972 (anticipazioni in nome e per conto, diritti e bolli girati). Attenzione ai documenti misti: se in fattura ci sono voci soggette a IVA e voci senza IVA, il bollo può essere dovuto se la parte senza IVA supera la soglia e non rientra in un’esclusione specifica.

Come si calcola in pratica

Il sistema SdI rileva il campo “Bollo” dell’e-fattura. Se l’hai impostato su “Sì”, somma automaticamente 2 euro per quel documento. Se l’hai messo su “No” ma il bollo era dovuto, l’Agenzia può integrare e avvisarti. In ogni caso, l’importo finale per trimestre è visibile in Fatture e Corrispettivi.

Scadenze 2026 e calendario ufficiale

Il calendario per trimestre

Per il 2026, le scadenze ordinarie dell’imposta di bollo e-fatture sono: primo trimestre 31 maggio; secondo trimestre 30 settembre; terzo trimestre 30 novembre; quarto trimestre ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo.

Il codice 2523 si usa sempre per il terzo trimestre e la scadenza è il 30 novembre. Fa fede l’anno del trimestre: se paghi il bollo del terzo trimestre 2026, l’anno di riferimento è 2026.

La soglia di rinvio da 250 euro

La legge permette il rinvio del pagamento dei primi trimestri se l’importo dovuto è contenuto. Regola sintetica: se il debito del primo trimestre non supera 250 euro, puoi pagare insieme al secondo. Se la somma del primo e secondo trimestre non supera 250 euro, puoi pagare insieme al terzo (quindi entro il 30 novembre). Se la somma dei primi tre trimestri non supera 250 euro, puoi pagare tutto con il quarto, entro fine febbraio dell’anno successivo.

Questa possibilità è prevista dall’art. 17 del DL 124/2019. Verifica le soglie aggiornate sul sito dell’Agenzia delle Entrate prima di posticipare.

Come pagare con F24: istruzioni campo per campo

Telematico obbligatorio per partite IVA

Chi ha partita IVA deve pagare l’F24 con canali telematici. Puoi usare l’home banking della tua banca, il servizio F24 web nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, o il software Entratel/F24 se operi tramite intermediario abilitato.

L’F24 cartaceo allo sportello non è ammesso per i titolari di partita IVA. I privati non titolari di partita IVA possono usare anche canali diversi, ma conviene il telematico per coerenza e tracciabilità.

Compilazione della Sezione Erario

Compila così la Sezione Erario:

  • Codice tributo: 2523.
  • Rateazione/regione/prov/mese rif.: lascia vuoto.
  • Anno di riferimento: l’anno del trimestre (formato AAAA, esempio 2026).
  • Importi a debito versati: l’importo totale dovuto per il trimestre.
  • Importi a credito compensati: se usi compensazioni, indica l’importo credito qui.
  • Codice ufficio e codice atto: lascia vuoti, salvo avvisi specifici.

Verifica che il totale a debito al netto di eventuali crediti sia corretto prima di confermare.

Compensazione crediti: quando ha senso

Puoi compensare l’imposta di bollo con crediti tributari nel rispetto dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 e delle regole generali (visti di conformità, soglie, blocchi per ruoli scaduti). Se l’F24 chiude a zero per effetto della compensazione, devi trasmetterlo con i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, non via semplice home banking.

Non puoi compensare se paghi con addebito diretto dal portale Fatture e Corrispettivi: in quel caso il sistema preleva dal tuo IBAN l’importo intero.

Alternativa: pagamento dal portale Fatture e Corrispettivi

In Fatture e Corrispettivi trovi l’importo precompilato. Puoi:

  • Pagare con addebito su IBAN registrato.
  • Scaricare l’F24 precompilato e pagarlo con i tuoi canali telematici.

Questa via riduce errori perché usa i dati calcolati dall’Agenzia. Controlla comunque le fatture incluse e le esclusioni.

Errori frequenti, sanzioni e come rimediare

Mancato o tardivo versamento

Se paghi in ritardo, scatta la sanzione. In via generale si applicano le regole del D.Lgs. 471/1997 per i tributi versati con F24. Puoi usare il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997) per ridurre la sanzione pagando spontaneamente, con gli interessi legali pro rata giorno e la sanzione ridotta in base al tempo trascorso.

Nel ravvedimento indichi gli ulteriori codici tributo per sanzioni e interessi, mantenendo l’anno di riferimento coerente con il tributo originario.

Bollo non indicato in fattura

Se non hai flaggato il bollo in e-fattura ma era dovuto, l’Agenzia può integrare e comunicarti l’importo dovuto. Le tempistiche e le modalità sono stabilite dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate richiamati dal DM 17 giugno 2014. Se paghi entro i termini indicati nell’avviso, eviti sanzioni. In caso di contestazione, puoi fornire chiarimenti e documenti a supporto.

Bollo addebitato per errore

Se hai addebitato il bollo ma non era dovuto, puoi emettere una nota di variazione interna e correggere le impostazioni per il futuro. Per gli importi già versati in eccesso, valuta l’istanza di rimborso ai sensi del DPR 642/1972, seguendo le indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate.

Regola decisionale rapida

Il percorso logico in 5 passi

1) La fattura supera 77,47 euro? Se no, niente bollo. Se sì, vai al punto 2.

2) La fattura espone IVA (anche split payment)? Se sì, niente bollo. Se no, vai al punto 3.

3) L’operazione è in reverse charge interno? Se sì, di norma niente bollo. Se no, vai al punto 4.

4) Ci sono solo importi esclusi ex art. 15? Se sì, niente bollo. Se no, bollo dovuto.

5) Se il bollo è dovuto e il trimestre è luglio-settembre, versa con F24 codice 2523 entro il 30 novembre (o valuta il rinvio se rientri nella soglia di 250 euro).

Casi particolari e settoriali

Professioni sanitarie e Sistema Tessera Sanitaria

Chi deve inviare i documenti al Sistema Tessera Sanitaria segue regole diverse sia per emissione sia per bollo. In molti casi non si usa lo SdI e si applicano codici e flussi distinti. Verifica sempre le istruzioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate per l’anno di riferimento.

Regime forfettario

Il regime forfettario è un regime agevolato senza IVA in fattura. Quindi il bollo è spesso dovuto sulle fatture oltre 77,47 euro. Imposta il campo “Bollo” a “Sì” nel tuo software di fatturazione elettronica per evitare dimenticanze e verifiche.

Fatture miste e spese

Se la fattura contiene parti con IVA e parti senza IVA, valuta le singole voci. Gli importi esclusi ex art. 15 non contano ai fini del bollo. Le parti senza IVA che restano fuori dalle esclusioni possono far scattare il bollo se la soglia è superata.

Note di credito

Le note di variazione seguono le regole del documento originario. Se stai stornando una fattura con bollo, considera l’allineamento nella liquidazione trimestrale e nel calcolo finale del portale Fatture e Corrispettivi.

Fonti e riferimenti utili (testuali)

Dove trovare le regole aggiornate

Consulta: DPR 642/1972 (imposta di bollo); DPR 633/1972 (IVA); DM MEF 17 giugno 2014 (bollo virtuale su e-fatture); DL 124/2019 art. 17 (soglie di rinvio); D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997 (sanzioni e ravvedimento); provvedimenti annuali dell’Agenzia delle Entrate sul portale istituzionale. Puoi reperire i testi su Normattiva e sui siti del Ministero dell’Economia e dell’Agenzia delle Entrate.

Scenario Codice/Sezione F24 Requisiti e presupposti Scadenza/Tempistiche Canale consigliato
Terzo trimestre standard (luglio-settembre) Codice 2523, Sezione Erario, Anno AAAA E-fatture senza IVA sopra 77,47 euro; importo calcolato dal portale 30 novembre dell’anno del trimestre Portale Fatture e Corrispettivi con addebito IBAN o F24 telematico
Rinvio per soglia 250 euro (DL 124/2019) 2521/2522 rinviati confluiscono in 2523 o 2524 Somma dei trimestri nei limiti previsti; verifica importi nel portale Entro 30 novembre (se rinvi a T3) o fine febbraio (se rinvi a T4) F24 telematico, controllando l’anno e i codici di ciascun trimestre
Compensazione con crediti 2523 in debito; crediti in compensazione in Sezione Erario Crediti disponibili e utilizzabili ex art. 17 D.Lgs. 241/1997 30 novembre; se saldo a zero, invio obbligatorio tramite AE F24 web/Entratel; evitare home banking in saldo a zero
Sanitario con Sistema Tessera Sanitaria Flussi e codici dedicati (non 2523) Emissione fuori SdI secondo regole STS; verifica istruzioni MEF/AE Secondo calendario STS/AE dell’anno Portali istituzionali dedicati; eventuale F24 con codice specifico
Ravvedimento operoso per T3 2523 per imposta; codici sanzione e interessi dedicati Pagamento spontaneo oltre scadenza; interessi legali e sanzione ridotta Tempistiche variabili in base al ritardo (ravvedimento breve/medio/lungo) F24 telematico con calcoli coerenti e anni corretti

FAQ

Come capisco se il bollo è dovuto su una specifica fattura elettronica?

Fai tre verifiche. 1) L’importo totale supera 77,47 euro? Se no, hai finito: niente bollo. 2) La fattura espone IVA? Se sì, niente bollo, a prescindere dall’importo. 3) Se la fattura non ha IVA, individua il motivo: forfettario, esente art. 10, non imponibile art. 8-9, o fuori campo. In queste situazioni il bollo, di regola, è dovuto sopra 77,47 euro. Escludi dal conteggio le somme “art. 15” (anticipazioni in nome e per conto). Se c’è reverse charge interno, in genere il bollo non si applica. In caso di dubbio, controlla le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate e le circolari sul tema, oppure chiedi al tuo consulente.

Devo pagare con F24 o posso usare solo il portale Fatture e Corrispettivi?

Hai entrambe le opzioni. Il portale Fatture e Corrispettivi mostra l’importo già calcolato e consente l’addebito diretto su IBAN. È semplice e riduce errori di digitazione. In alternativa puoi generare o ricopiare l’importo su F24 e pagare con i tuoi canali telematici. Se devi usare crediti in compensazione, l’F24 è la strada corretta. Ricorda che i titolari di partita IVA devono usare canali telematici per inviare l’F24.

Se mi dimentico di impostare il bollo in fattura, cosa succede e quali sanzioni rischio?

L’Agenzia delle Entrate confronta i dati delle e-fatture e può individuare i documenti con bollo dovuto ma non indicato. In quel caso invia una comunicazione con gli importi e le scadenze. Se paghi entro il termine indicato, in genere eviti sanzioni. Se non paghi, si applicano le sanzioni previste per omesso o tardivo versamento. Puoi comunque ricorrere al ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni, pagando tributo, interessi legali e sanzione ridotta in base ai giorni di ritardo. Le basi normative sono il DM 17 giugno 2014 e i provvedimenti operativi dell’Agenzia, oltre al D.Lgs. 472/1997 per il ravvedimento.

Posso rinviare il pagamento del terzo trimestre a febbraio dell’anno successivo?

Sì, ma solo se rientri nella soglia cumulata di 250 euro prevista dal DL 124/2019 art. 17. La regola è graduale: se la somma dei primi tre trimestri non supera 250 euro, puoi pagare tutto con il quarto entro l’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo. Se superi la soglia con il terzo trimestre, devi pagare entro il 30 novembre con il codice 2523. Controlla sempre gli importi nel portale Fatture e Corrispettivi prima di decidere il rinvio.

Come compilo correttamente l’F24 per il codice 2523 senza sbagliare anno e campi?

Vai alla Sezione Erario. Inserisci il codice 2523. Lascia vuoti “rateazione/regione/prov/mese rif.”, “codice ufficio” e “codice atto”. Metti come “anno di riferimento” l’anno del trimestre (ad esempio 2026 per il T3 2026) nel formato AAAA. Indica l’importo nel campo “importi a debito versati”. Se compensi, inserisci i crediti nel campo “a credito”. Verifica che il saldo sia coerente. Se il saldo è zero per effetto di compensazione, trasmetti l’F24 con i canali dell’Agenzia delle Entrate. Conserva la ricevuta telematica del pagamento per eventuali controlli.

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