Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Il codice tributo 2524 serve per versare, con F24 sezione Erario, l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 4° trimestre. Scadenza: 28 febbraio dell’anno successivo.
- Codice 2524: imposta di bollo e-fatture del 4° trimestre. Sezione Erario, anno di riferimento AAAA, importo totale dei bolli dovuti.
- Scadenza: 28 febbraio dell’anno successivo. Soglia di differimento 250 euro vale solo per Q1 e per Q1+Q2, non per Q4.
- Alternativa all’F24: addebito diretto dal portale “Fatture e Corrispettivi”. Compensazione crediti possibile solo con F24.
Cos’è il codice tributo 2524 e quando si usa
Il codice tributo 2524 identifica il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell’anno.
Per “imposta di bollo” si intende il tributo fisso dovuto su alcune fatture senza IVA. L’importo è 2 euro per documento. Lo prevede il DPR 642/1972, Tariffa, voce “Fatture, ricevute, note e simili”. Fonte: Normattiva.
La regola pratica è semplice. Se la fattura non applica IVA e supera 77,47 euro, scatta il bollo di 2 euro. Esempio tipico: regime forfettario, cioè il regime agevolato senza IVA. Vale anche per operazioni esenti o non imponibili.
Per le fatture elettroniche il bollo si assolve “virtualmente”. Significa che non si attacca una marca. Si paga in modo cumulato per trimestre. Base legale: DM 17 giugno 2014 sulle modalità di assolvimento virtuale e relativi Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 4 dicembre 2020 e del 4 febbraio 2021.
Il codice 2524 si usa solo per il quarto trimestre. I primi tre trimestri hanno codici diversi: 2521 (primo), 2522 (secondo), 2523 (terzo). Fonte: risoluzioni e tabelle codici dell’Agenzia delle Entrate.
Attenzione alle fatture “miste”
Se una fattura contiene anche operazioni con IVA, in genere il bollo non si applica. La bollo si applica ai documenti esclusivamente senza IVA. Questo principio discende dall’interpretazione del DPR 642/1972. In caso di dubbi, verifica voce per voce.
Scadenze, soglie e calcolo dell’importo
Per il quarto trimestre (ottobre-dicembre), la scadenza è il 28 febbraio dell’anno successivo. Se il 28 cade di sabato, domenica o festivo, si slitta al primo giorno lavorativo dopo.
Le scadenze trimestrali ordinarie sono: 31 maggio (Q1), 30 settembre (Q2), 30 novembre (Q3), 28 febbraio anno successivo (Q4). Le ha fissate l’Agenzia delle Entrate nei Provvedimenti del 4 dicembre 2020 e 4 febbraio 2021.
Esiste una soglia di differimento da 250 euro. Se il dovuto del primo trimestre non supera 250 euro, puoi pagarlo insieme al secondo entro il 30 settembre. Se la somma di primo e secondo trimestre resta entro 250 euro, puoi rinviare tutto al 30 novembre. La soglia non opera per il quarto trimestre.
L’importo da versare è semplice: numero di fatture soggette a bollo del trimestre per 2 euro. L’Agenzia delle Entrate fa i conti in automatico. Trovi l’importo nella tua area riservata, sezione “Fatture e Corrispettivi”.
Sanzioni e ravvedimento
Se paghi in ritardo o paghi meno del dovuto, maturano sanzioni e interessi. Per il ravvedimento operoso si applicano le riduzioni dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Fonte: Normattiva.
Se l’Agenzia rileva bolli mancanti, ti invia una comunicazione. Puoi regolarizzare pagando bollo, sanzioni e interessi entro i termini indicati. Se non lo fai, procede al recupero coattivo.
Compilazione del modello F24 con il codice 2524
Il pagamento si effettua nella sezione “Erario” del modello F24. I titolari di partita IVA devono pagare con modalità telematica. Base normativa: art. 37, comma 49, D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006.
Compila così:
- Sezione: Erario.
- Codice tributo: 2524.
- Rateazione/regione/prov/mese rif.: lascia vuoto.
- Anno di riferimento: l’anno delle fatture (AAAA). Esempio: 2025 per bolli su fatture di ottobre-dicembre 2025.
- Importi a debito versati: totale dei bolli del 4° trimestre (numero fatture x 2 euro).
- Codice ufficio e codice atto: lascia vuoti.
Esempio numerico. Hai emesso 85 fatture soggette a bollo nel Q4 2025. Dovuto: 85 x 2 = 170,00 euro. Indichi 2524, anno 2025, importo 170,00, sezione Erario.
Puoi pagare tramite home banking abilitato all’F24, o dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (F24 web/F24 online/Entratel). Il versamento è unico per trimestre.
Compensazione crediti
Con l’F24 puoi compensare il bollo con crediti fiscali disponibili, secondo l’art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Se compensi, rispetta i vincoli e le abilitazioni richieste.
Se paghi dal portale “Fatture e Corrispettivi” con addebito diretto, non puoi usare la compensazione. L’addebito avviene sul conto indicato.
Pagamento senza F24: addebito dal portale “Fatture e Corrispettivi”
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione l’addebito diretto. Entri nella tua area, controlli i trimestri e confermi il pagamento. L’IBAN resta memorizzato per gli addebiti successivi.
Vantaggi: niente F24 da compilare, importi pre-calcolati, ricevuta immediata. Limiti: nessuna compensazione crediti. Serve disporre di un conto abilitato all’addebito.
Il sistema segnala eventuali fatture senza bollo ma con campo “BolloVirtuale” mancante. Puoi integrare e pagare nella stessa sessione. Base: Provvedimenti AE 4 dicembre 2020 e 4 febbraio 2021.
Come funziona il controllo automatico
Il Sistema di Interscambio verifica le fatture con natura IVA non imponibile, esente o esclusa e importo oltre 77,47 euro. Se manca il bollo, propone l’integrazione.
Puoi accettare la proposta, oppure contestarla con motivazione. Se non regolarizzi entro i termini, riceverai la comunicazione di irregolarità.
Errori frequenti da evitare
Confondere i codici tributo. Per il quarto trimestre usa 2524. Non usare 1791. Il 1791 è un codice diverso e non riguarda queste scadenze trimestrali delle e-fatture.
Dimenticare il campo “BolloVirtuale” in fattura elettronica. In XML va impostato a “SI” quando dovuto. Va anche inserita la dicitura in fattura: “Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 17/06/2014”.
Applicare il bollo su fatture con IVA. In generale non si fa. Controlla sempre la natura IVA delle righe. Se ci sono righe imponibili, il bollo non si applica.
Non rispettare le scadenze. Il Q4 scade il 28 febbraio dell’anno successivo. La soglia da 250 euro non permette rinvii sul Q4.
Note di variazione e storni
Se emetti una nota di credito che riduce o annulla una fattura con bollo, verifica l’effetto sul trimestre. Se il documento originario resta oltre 77,47 e senza IVA, il bollo resta dovuto.
Se la nota di credito azzera il documento prima del pagamento trimestrale, il bollo non si paga. Aggiorna il conteggio in “Fatture e Corrispettivi”.
Regola decisionale rapida
Segui questi passaggi logici prima di versare con il codice 2524:
- La fattura è solo senza IVA? Se sì, vai avanti. Se contiene anche IVA, il bollo non si applica.
- L’importo documento supera 77,47 euro? Se sì, il bollo di 2 euro è dovuto. Se no, non si paga.
- La fattura è stata emessa tra 1 ottobre e 31 dicembre? Se sì, appartiene al quarto trimestre.
- Verifica l’elenco in “Fatture e Corrispettivi”. Se l’importo è corretto, procedi al pagamento.
- Scegli: F24 con codice 2524 e anno di riferimento corretto, oppure addebito diretto senza compensazione.
Fonti normative richiamate: DPR 642/1972 (Normattiva) per l’imposta di bollo; DM 17 giugno 2014 per l’assolvimento virtuale; Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 dicembre 2020 e del 4 febbraio 2021 per scadenze e controlli; D.L. 223/2006, art. 37, comma 49 per l’obbligo di pagamento telematico; D.Lgs. 241/1997, art. 17 per la compensazione; D.Lgs. 472/1997, art. 13 per il ravvedimento operoso. Ulteriori chiarimenti sono presenti nelle circolari e risoluzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.
Tabella operativa: scenari tipici, requisiti e tempistiche
| Scenario | Requisiti oggettivi | Codice/Sezione F24 | Scadenza | Note operative |
|---|---|---|---|---|
| Regime forfettario – Q4 | Fatture senza IVA, importo > 77,47 euro, ott-dic | 2524 – Sezione Erario – Anno AAAA | 28 febbraio anno successivo | Importo = n. fatture soggette x 2 euro. Niente soglia di rinvio. |
| Regime ordinario – operazioni esenti art. 10 – Q4 | Fatture solo esenti, importo > 77,47 euro, ott-dic | 2524 – Sezione Erario – Anno AAAA | 28 febbraio anno successivo | Verifica che non vi siano righe imponibili IVA nella stessa fattura. |
| Documento sotto soglia – Q4 | Fatture fino a 77,47 euro, anche senza IVA | Nessun versamento | Nessuna | Nessun bollo dovuto. Non conteggiare nel totale trimestrale. |
| Recupero ritardato con ravvedimento – Q4 | Versamento oltre scadenza | 2524 + codici sanzioni/interessi se richiesti | Appena possibile | Applica ravvedimento operoso. Calcola sanzioni ridotte e interessi legali. |
FAQ: domande frequenti sul codice tributo 2524
1) Cos’è esattamente il codice 2524 e come si distingue da 2521, 2522, 2523 e 1791?
Il 2524 identifica il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del quarto trimestre. È un codice “stagionale”, legato al periodo ottobre-dicembre. I codici 2521, 2522 e 2523 servono per i trimestri precedenti, nello stesso ordine. Il 1791 è un altro codice tributo e non riguarda il pagamento trimestrale del bollo e-fatture. Se paghi il Q4 con il 1791, commetti un errore formale che può generare scarti o irregolarità. Per sicurezza, controlla sempre in “Fatture e Corrispettivi” la natura del debito e il codice proposto dall’Agenzia delle Entrate prima di inviare l’F24.
2) Quando il bollo è dovuto sulle fatture elettroniche e come lo indico nel file XML?
Il bollo è dovuto quando la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro. Esempi comuni: regime forfettario; prestazioni esenti art. 10; operazioni non imponibili o escluse. Nelle e-fatture devi impostare l’elemento “BolloVirtuale” su “SI”. Nella parte descrittiva inserisci una dicitura tipo “Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 17/06/2014”. L’Agenzia calcola trimestralmente l’importo complessivo dovuto, che vedi nell’area riservata. Se emetti fatture miste con righe imponibili IVA, in genere il bollo non si applica. In caso di casi particolari (contributi fuori campo, anticipazioni ex art. 15), valuta l’effetto complessivo: se la fattura resta soggetta a IVA, il bollo non scatta.
3) Come compilo l’F24 per il Q4 e posso compensare il debito con crediti fiscali?
Compila la sezione Erario con il codice 2524, lascia vuoti i campi “rateazione/regione/prov/mese rif.”, “codice ufficio” e “codice atto”. Indica l’anno di riferimento del trimestre (AAAA) e il totale da versare. I titolari di partita IVA devono usare canali telematici. Puoi compensare l’imposta di bollo con crediti disponibili secondo l’art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Ricorda che alcune compensazioni richiedono abilitazioni e possono avere limiti operativi. Se usi l’addebito diretto dal portale “Fatture e Corrispettivi”, la compensazione non è possibile. In quel caso l’importo viene addebitato sul conto indicato, senza F24.
4) Quali sono le scadenze effettive e cosa succede se pago tardi il Q4?
Le scadenze sono: 31 maggio (Q1), 30 settembre (Q2), 30 novembre (Q3), 28 febbraio dell’anno successivo (Q4). Per il Q1 e per la somma di Q1+Q2 esiste la soglia di differimento di 250 euro. Non si applica al Q4. Se paghi il Q4 oltre il 28 febbraio, maturano sanzioni e interessi. Puoi sanare con ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), riducendo la sanzione in base alla tempestività. Se ignori la scadenza, l’Agenzia invierà una comunicazione di irregolarità. Pagando entro i termini indicati riduci l’aggravio. Se non regolarizzi, la riscossione procede con gli strumenti ordinari.
5) L’Agenzia ha integrato bolli mancanti su alcune mie fatture: come mi comporto per il Q4?
Il sistema individua fatture senza IVA sopra 77,47 euro con “BolloVirtuale” non valorizzato. In questi casi propone un’integrazione del bollo. Verifica l’elenco nel portale “Fatture e Corrispettivi”: puoi accettare, regolarizzare e pagare. Se ritieni non dovuto il bollo (ad esempio perché la fattura era mista o sotto soglia dopo una nota di credito), puoi inviare una motivazione di esclusione. Se l’integrazione resta e non paghi entro la scadenza del Q4, scattano sanzioni e interessi. Il pagamento può avvenire via F24 con codice 2524, oppure con addebito diretto. Conserva le ricevute. In caso di controllo, dimostrano l’assolvimento del bollo. Le basi di questo processo sono nei Provvedimenti del 4 dicembre 2020 e del 4 febbraio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
