Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il codice tributo 6033 serve per versare l’IVA del 3° trimestre (luglio-settembre) con F24. Si usa se liquidi l’IVA trimestralmente. La scadenza ordinaria è il 16 novembre, con maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.
- Quando si usa: liquidazione IVA trimestrale per opzione ex art. 7 DPR 542/1999, se il volume d’affari dell’anno precedente rientra nei limiti.
- Come si compila: sezione Erario, codice 6033, mese/trimestre “09”, anno “2026”, importo a debito (inclusa maggiorazione 1%).
- Come si paga: obbligo telematico per titolari di Partita IVA. Con compensazione di crediti, usare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Cos’è il codice tributo 6033 e quando si usa
Il codice tributo 6033 identifica il versamento dell’IVA dovuta per la liquidazione del terzo trimestre. Il terzo trimestre copre i mesi da luglio a settembre. Il pagamento va eseguito con modello F24 nella sezione Erario.
Se versi l’IVA ogni trimestre, sei un contribuente “trimestrale per opzione”. Significa che liquidi l’IVA ogni tre mesi, invece che ogni mese. La base normativa è l’articolo 7 del DPR 542/1999. Il quadro generale dell’IVA è nel DPR 633/1972.
Il 6033 si usa solo per versare l’IVA del terzo trimestre. Per gli altri trimestri esistono codici diversi: 6031 per il primo trimestre, 6032 per il secondo. L’acconto IVA di dicembre usa un altro codice ancora. Le istruzioni F24 dell’Agenzia delle Entrate riportano questi codici in modo ufficiale.
Requisiti per liquidare l’IVA a trimestre
Puoi liquidare l’IVA a trimestre se rispetti i limiti di volume d’affari dell’anno precedente. Il volume d’affari è la somma delle fatture emesse e altre operazioni rilevanti. Non è l’utile, ma il fatturato lordo.
I limiti sono due, in base al tipo di attività svolta:
- Prestazioni di servizi: fino a 400.000 euro.
- Cessione di beni: fino a 700.000 euro.
Se svolgi attività miste (beni e servizi), guarda l’attività prevalente. La prevalente è quella che ha generato più volume d’affari nell’anno precedente. Se prevalgono i servizi, applica 400.000 euro. Se prevalgono i beni, applica 700.000 euro.
La base normativa è l’articolo 7 del DPR 542/1999, come aggiornato. Le regole generali IVA sono nel DPR 633/1972. Puoi verificare i testi su Normattiva, il portale ufficiale delle leggi. Le istruzioni pratiche sono anche sui siti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Scadenza, maggiorazione 1% e tolleranze
La scadenza ordinaria del 6033 è il 16 novembre. Se il 16 cade di sabato o in un giorno festivo, paghi il primo giorno lavorativo successivo. La regola di slittamento discende dallo Statuto del Contribuente (Legge 212/2000) e dalle istruzioni F24.
La liquidazione trimestrale per opzione comporta una maggiorazione dell’1% sull’imposta dovuta. Questa non è una sanzione. È un interesse forfettario per il differimento del versamento. La base normativa è sempre l’articolo 7 del DPR 542/1999.
Come si applica l’1%? Calcoli l’IVA a debito del trimestre, detrai l’IVA a credito dello stesso periodo. Sul risultato, se positivo, aggiungi l’1%. Questo valore è l’importo da versare con il codice 6033.
Ravvedimento operoso se paghi in ritardo
Se paghi oltre la scadenza, puoi usare il ravvedimento operoso. Consiste in una sanzione ridotta più gli interessi legali giornalieri. La base normativa è l’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997. Le sanzioni ordinarie sull’IVA sono nel D.Lgs. 471/1997.
- Entro 14 giorni: sanzione 0,1% per giorno.
- Dal 15° al 30° giorno: sanzione 1/10 del 30% = 3%.
- Entro 90 giorni: sanzione 1/9 del 30% ≈ 3,33%.
- Entro 1 anno: sanzione 1/8 del 30% = 3,75%.
- Entro 2 anni: sanzione 1/7 del 30% ≈ 4,29%.
- Oltre 2 anni: sanzione 1/6 del 30% = 5%.
Agli importi si aggiungono gli interessi al tasso legale vigente, calcolati giorno per giorno. Il tasso legale viene stabilito con decreto del MEF e può cambiare. Verifica sempre il tasso corrente sul sito del MEF o su Normattiva.
Come si compila l’F24 con il codice 6033
Compila la sezione Erario del modello F24 così:
- Codice tributo: 6033 (IVA – 3° trimestre).
- Rateazione/regione/prov./mese rif.: inserisci 09 (riferimento al terzo trimestre che si chiude a settembre).
- Anno di riferimento: 2026 (l’anno d’imposta del trimestre).
- Importi a debito versati: l’IVA dovuta per il trimestre, maggiorata dell’1%.
- Importi a credito compensati: eventuali crediti usati in compensazione orizzontale.
- Codice ufficio e codice atto: lasciali vuoti, non servono per questo versamento.
Attenzione alla maggiorazione dell’1%: non va nel campo “interessi”. Va sommata all’imposta nel campo “importi a debito versati”. Arrotonda ai centesimi di euro. Evita errori sul mese/trimestre: per il 3° trimestre il valore da indicare è 09.
Se usi in compensazione crediti tributari (per esempio IRAP, ritenute, imposte dirette), verifica i limiti e gli adempimenti. Per alcune compensazioni servono i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per i crediti IVA ci sono regole specifiche su visto di conformità e soglie. Le indicazioni sono nelle risoluzioni e circolari AE e nelle istruzioni F24.
Modalità di pagamento: canali ammessi e regole 2026
Se hai la Partita IVA, devi pagare gli F24 solo in modo telematico. È un obbligo previsto da tempo per i titolari di Partita IVA. La base è il DL 223/2006, art. 37, comma 49, come convertito. L’Agenzia delle Entrate lo ribadisce nelle istruzioni F24.
Puoi usare due canali:
- Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate: F24 Web o F24 Online in area riservata, con SPID, CIE o CNS. Addebito sul tuo IBAN.
- Home banking: la tua banca offre la funzione F24. Inserisci i dati del modello e autorizzi l’addebito.
Se il tuo F24 contiene compensazioni di crediti, usa i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Questa regola vale per i titolari di Partita IVA. Le istruzioni AE e i provvedimenti attuativi lo specificano chiaramente.
Il portale “Fatture e Corrispettivi” serve per la fatturazione elettronica. Il pagamento del modello F24 si fa dall’“area riservata” dell’Agenzia, sezione F24 Web/Online, oppure tramite l’home banking. Non confondere i due portali.
Tempi tecnici e ricevute
Programma il pagamento con qualche giorno di anticipo. Banche e intermediari applicano orari limite per l’invio degli F24. Dopo il pagamento, conserva la ricevuta telematica. È la prova del versamento eseguito.
Calcolo dell’IVA del 3° trimestre: schema pratico
Il calcolo segue il principio di esigibilità IVA ordinaria. In pratica, consideri l’IVA a debito sulle fatture emesse nel trimestre e l’IVA a credito sulle fatture ricevute e registrate nello stesso periodo.
- IVA a debito: l’IVA sulle vendite del periodo luglio-settembre.
- IVA a credito: l’IVA sugli acquisti registrati nello stesso periodo, detraibile secondo le regole del DPR 633/1972.
La differenza è l’imposta da versare o il credito da riportare. Se il saldo è a debito, aggiungi l’1% e versi con il 6033. Se il saldo è a credito, non versi. Riporterai il credito al trimestre successivo o lo userai in compensazione secondo le regole vigenti.
Contabilità separata e regimi speciali
Se tieni contabilità separata (art. 36 DPR 633/1972), calcoli i saldi per ciascun settore. Poi determini il saldo complessivo. I regimi speciali (agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, ecc.) hanno regole particolari di calcolo. Ma il codice 6033 resta il riferimento per il versamento trimestrale del 3° trimestre, quando previsto.
Regola decisionale rapida
Segui questi passaggi logici per decidere se usare il 6033:
- Hai Partita IVA e applichi l’IVA ordinaria? Se no (es. regime forfettario), non versi il 6033.
- Hai optato per la liquidazione trimestrale nell’anno in corso? Se sì, prosegui. Se versi mensilmente, non usare il 6033.
- Il volume d’affari dell’anno precedente rientra nei limiti: 400.000 euro (servizi) o 700.000 euro (beni)? Se sì, puoi essere trimestrale.
- Stai versando il 3° trimestre (luglio-settembre)? Se sì, usa il codice 6033, mese/trimestre 09, anno 2026.
- Il saldo è a debito? Aggiungi l’1% e versa. Se è a credito, non versare: compensa o riporta.
Errori comuni e come correggerli
Errore 1: usare il codice 6009 (mensile) al posto del 6033 (trimestrale). Correzione: effettua un nuovo F24 con il codice corretto e valuta l’istanza di rimborso/scomputo dell’errato versamento, secondo il DPR 602/1973, art. 38.
Errore 2: indicare il mese/trimestre sbagliato. Per il 3° trimestre scrivi 09. Correzione: invia un F24 sostitutivo con dati corretti e valuta il riversamento dell’importo errato.
Errore 3: dimenticare la maggiorazione dell’1%. Correzione: ravvedimento operoso per la differenza, con sanzione ridotta e interessi.
Errore 4: pagare allo sportello. I titolari di Partita IVA devono usare canali telematici. Correzione: ripeti il pagamento con F24 Web/Online o home banking. Chiedi il rimborso per l’eventuale versamento non andato a buon fine.
Errore 5: compensare crediti e inviare l’F24 via home banking quando è obbligatorio il canale AE. Correzione: annulla se possibile e reinvia dall’area riservata AE. In caso di scarto, conserva la ricevuta e ripeti correttamente.
Fonti e riferimenti istituzionali
Norme IVA: DPR 633/1972. Liquidazioni trimestrali: DPR 542/1999, art. 7 (limiti e maggiorazione 1%). Sanzioni e ravvedimento: D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997, art. 13. Statuto del contribuente: Legge 212/2000. Obbligo telematico F24 per titolari di Partita IVA: DL 223/2006, art. 37, comma 49, e istruzioni del modello F24. Testi consultabili su Normattiva e sui portali dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
| Scenario | Periodicità ammessa nel 2026 | Compilazione F24 per 3° trimestre | Scadenze e note operative |
|---|---|---|---|
| Professionista servizi (volume d’affari 2025: 380.000 euro) | Trimestrale per opzione (limite 400.000 euro rispettato) | Sezione Erario; codice 6033; mese/trimestre 09; anno 2026; importo a debito + 1% | Versa entro 16 novembre; slitta al primo giorno lavorativo se festivo; canale telematico obbligatorio |
| Commerciante beni (volume d’affari 2025: 650.000 euro) | Trimestrale per opzione (limite 700.000 euro rispettato) | Sezione Erario; codice 6033; mese/trimestre 09; anno 2026; importo a debito + 1% | Possibile compensazione crediti; se compensi, invio da servizi telematici AE |
| Attività mista (prevalenza beni; volume 2025: 720.000 euro) | Mensile (supera limite 700.000 euro per beni) | Non usare 6033; usare codici mensili 6007-6009 a seconda del mese | Versamenti il 16 del mese successivo; nessuna maggiorazione 1% |
| Servizi con credito IVA nel 3° trimestre | Trimestrale per opzione | Nessun 6033 da versare; si riporta il credito o si compensa nei limiti | Annota correttamente il credito nella liquidazione; verifica soglie e visto per compensazioni |
FAQ
Il limite di 400.000 o 700.000 euro come si calcola esattamente?
Si calcola sul volume d’affari dell’anno solare precedente, cioè il totale delle operazioni attive rilevanti ai fini IVA. Include fatture emesse, cessioni e prestazioni imponibili, non imponibili e talvolta esenti, secondo le regole del DPR 633/1972. Non è l’incassato, ma quanto registrato ai fini IVA. Se svolgi sia servizi sia cessioni di beni, determina quale attività ha generato più volume. Quella è l’attività prevalente. Applichi il limite collegato all’attività prevalente: 400.000 euro se prevalgono i servizi; 700.000 euro se prevalgono i beni. La base è l’articolo 7 del DPR 542/1999 e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni e nelle circolari attuative.
Come gestisco la maggiorazione dell’1% nel modello F24?
Calcola prima l’IVA dovuta del trimestre: IVA a debito meno IVA a credito. Se il risultato è positivo, calcola l’1% di tale importo. Somma l’1% all’IVA dovuta. Inserisci il totale nel campo “importi a debito versati”. Non usare il campo “interessi” del modello F24. Quel campo serve per rateazioni e altre casistiche. La maggiorazione dell’1% è obbligatoria per i trimestrali per opzione. Deriva dall’articolo 7 del DPR 542/1999. Se dimentichi l’1% e hai già pagato, regolarizza con ravvedimento operoso versando la differenza, la sanzione ridotta e gli interessi legali.
Posso pagare il 6033 tramite home banking se compenso dei crediti?
Se sei titolare di Partita IVA e il tuo F24 contiene compensazioni (anche parziali), devi usare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. È una regola prevista dai provvedimenti AE e dalle istruzioni F24. L’home banking è ammesso per i titolari di Partita IVA solo in assenza di compensazioni. Se invii un F24 con compensazione dall’home banking, la banca può scartarlo o l’Agenzia può non accettarlo. In tal caso, ripeti correttamente l’invio con F24 Web/Online dall’area riservata dell’Agenzia, usando SPID, CIE o CNS. Conserva sempre la ricevuta telematica di accoglimento.
Ho sbagliato codice tributo o mese/trimestre: come rimediare?
Se hai usato il codice 6009 al posto del 6033, o hai indicato un “mese rif.” diverso da 09 per il terzo trimestre, procedi così. Se l’F24 non è stato ancora addebitato, annulla o revoca entro i termini previsti dalla banca o dal canale AE e ripresenta l’F24 corretto. Se l’addebito è avvenuto, invia un nuovo F24 con i dati corretti e richiedi lo scomputo o il rimborso dell’importo errato secondo l’articolo 38 del DPR 602/1973. In alternativa, presenta un’istanza di correzione all’Agenzia delle Entrate. Documenta l’errore con le ricevute telematiche e la contabilità. Se hai pagato meno del dovuto per l’errore, usa il ravvedimento operoso per colmare la differenza e ridurre le sanzioni.
Se il terzo trimestre chiude a credito, devo comunque presentare un F24 a zero con 6033?
No, non devi presentare un F24 a zero per il 6033. La liquidazione a credito non comporta versamento. Riporterai il credito al periodo successivo o lo userai in compensazione nel rispetto delle regole sui crediti IVA. Ricorda che per compensare crediti IVA oltre determinate soglie può servire il visto di conformità e la preventiva presentazione della dichiarazione o del modello TR per crediti infrannuali. Le regole sui crediti IVA e sulle compensazioni sono nel DPR 633/1972, nelle norme di attuazione e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, non predisporre F24 “a zero” se non richiesto dalle istruzioni: rischi solo confusione contabile.
