Codice tributo per la marca da bollo: come trovarlo e pagarlo?

Step Form (#73)

Richiedi una consulenza fiscale gratuita

Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Per il bollo virtuale sulle fatture elettroniche paghi con F24 (sezione Erario): 2501-2504 per i trimestri; 2525 sanzioni e 2526 interessi nel ravvedimento. Scadenze: 31/5, 30/9, 30/11, 28/2.

  • Codici tributo: 2501-2504 per valore bollo trimestri; 2525 sanzioni; 2526 interessi. Sezione Erario del modello F24, con anno di riferimento.
  • Quando è dovuto: 2 euro per fattura elettronica senza IVA, sopra 77,47 euro. Non dovuto se l’operazione è soggetta a IVA (anche in reverse charge o split payment).
  • Scadenze trimestrali: 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre, 28 febbraio. F24 anche precompilato nel portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: regole pratiche e fonti

Cos’è l’imposta di bollo e perché esiste

L’imposta di bollo è un tributo dovuto su determinati atti, documenti e registri. La base giuridica è nel DPR 642/1972 e nella relativa Tariffa allegata, consultabili su Normattiva.

Nelle fatture elettroniche il bollo si assolve in modo “virtuale”. Significa che non applichi una marca fisica, ma indichi in fattura il bollo e versi l’importo a consuntivo, per trimestre.

La disciplina operativa dell’assolvimento virtuale su e-fatture discende dal DM 17 giugno 2014 e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, in particolare dal provvedimento del 4 dicembre 2020 e successivi aggiornamenti.

Quando il bollo è dovuto in fattura elettronica

Il bollo di 2 euro è dovuto per ogni fattura elettronica senza IVA, con importo superiore a 77,47 euro. “Senza IVA” significa operazioni esenti, non imponibili o fuori campo IVA.

Esempi tipici: operazioni esenti ex art. 10 DPR 633/1972, non imponibili ex art. 8, 8-bis, 9, e operazioni fuori campo ex articoli 2, 3, 5 DPR 633/1972. Se la tua fattura rientra in queste casistiche e supera 77,47 euro, il bollo è dovuto.

Non si applica il bollo quando l’operazione è soggetta a IVA, anche se non addebiti l’imposta in fattura perché si applica il reverse charge o lo split payment. Questo punto è confermato dall’Agenzia delle Entrate nelle proprie istruzioni e documenti di prassi.

Dove si indica il bollo nella e-fattura

Nell’XML della fattura elettronica, imposti il campo DatiBollo con “BolloVirtuale = SI”. Il sistema SdI rileva l’assolvimento del bollo e lo conteggia per il trimestre di competenza.

Se dimentichi di flaggare il bollo, l’Agenzia può integrare gli elenchi delle fatture presumibilmente soggette all’imposta. Potrai confermare o correggere nel portale Fatture e Corrispettivi, secondo le finestre temporali che l’Agenzia comunica.

Le regole su individuazione, integrazione e pagamento sono delineate dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e dalle istruzioni del portale Fatture e Corrispettivi.

Versamento trimestrale con F24: codici tributo, sezione e campi da compilare

Codici tributo e scadenze

Per il versamento del bollo virtuale usi il modello F24, sezione Erario, con questi codici tributo:

  • 2501 per il primo trimestre;
  • 2502 per il secondo trimestre;
  • 2503 per il terzo trimestre;
  • 2504 per il quarto trimestre.

Le scadenze sono fissate dall’Agenzia delle Entrate, richiamando la cornice del DM 17 giugno 2014: 31 maggio (Q1), 30 settembre (Q2), 30 novembre (Q3), 28 febbraio dell’anno successivo (Q4). Queste date risultano dalle istruzioni AE aggiornate e dai provvedimenti operativi.

Compilazione F24: sezione Erario e anno di riferimento

Nella sezione Erario, indichi il codice tributo del trimestre, l’anno di riferimento in formato AAAA e l’importo complessivo da versare. L’importo è la somma dei bolli dovuti su tutte le fatture elettroniche del trimestre.

Verifica sempre che l’anno di riferimento sia coerente con il trimestre versato. Evita errori tra esercizi, soprattutto sul quarto trimestre, che si paga entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Il pagamento può essere effettuato tramite l’F24 precompilato disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, puoi inserire i dati manualmente nel tuo canale di pagamento abilitato.

Alternative all’F24 e deleghe di pagamento

Il portale dell’Agenzia consente spesso l’addebito diretto in conto corrente. È un metodo pratico che riduce errori in fase di compilazione dell’F24.

Se deleghi un intermediario abilitato, ricordagli il controllo delle note AE sul conteggio del bollo e l’uso dei codici corretti per sanzioni e interessi in caso di ravvedimento.

Le istruzioni operative sono disponibili nelle guide dell’Agenzia delle Entrate e, per i fondamenti, su Normattiva (DPR 642/1972 e DM 17 giugno 2014).

Ravvedimento operoso: codici 2525 e 2526, calcoli e prassi

Quando serve il ravvedimento

Se versi il bollo oltre la scadenza, puoi usare il ravvedimento operoso. La base normativa è nell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (riduzione delle sanzioni) e nell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 (sanzioni per omesso o tardivo versamento).

Nel ravvedimento versi tre componenti: imposta di bollo dovuta, sanzione ridotta e interessi legali maturati giorno per giorno fino al pagamento.

Oltre i termini del ravvedimento, si applicano le sanzioni piene. Le comunicazioni possono arrivare dall’Agenzia dopo i controlli incrociati sul bollo dovuto.

Codici tributo per ravvedimento

In aggiunta al codice 2501-2504 del trimestre, usi:

  • 2525 per le sanzioni;
  • 2526 per gli interessi.

Anche questi importi li inserisci nella sezione Erario dell’F24, con lo stesso anno di riferimento dell’imposta cui si riferiscono.

Controlla sempre che i tre righi (imposta, sanzione, interessi) riportino l’anno corretto. Una discordanza può generare scarti o compensazioni non volute.

Come si calcola la sanzione ridotta e gli interessi

La sanzione piena per tardivo versamento è il 30% dell’imposta (art. 13 del D.Lgs. 471/1997). Il ravvedimento la riduce in base al ritardo (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).

Le riduzioni più usate sono: entro 14 giorni 0,1% per giorno; entro 30 giorni 1,5%; entro 90 giorni 1,67%; entro un anno 3,75%; entro due anni 4,29%; oltre due anni 5%; dopo PVC 6%. Verifica sempre gli scaglioni vigenti.

Gli interessi legali si calcolano al tasso legale pro tempore (definito annualmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze), dal giorno successivo alla scadenza fino al pagamento.

Esempio di calcolo

Immagina un bollo dovuto di 40 euro per il primo trimestre, pagato con 50 giorni di ritardo. Sanzione ridotta 1,67%: 0,668 euro. Interessi: tasso legale annuo x giorni/365 x 40 euro.

In F24 compilerai tre righi: 2501 per 40 euro, 2525 per 0,67 euro (arrotondato ai centesimi), 2526 per gli interessi maturati. Anno di riferimento: l’anno del trimestre.

Conserva calcoli e stampe del portale in caso di controlli. Le istruzioni dell’Agenzia indicano come gestire gli arrotondamenti e i campi importo.

Regola decisionale rapida

Determina in 30 secondi se devi applicare il bollo e come versarlo

1) La fattura è soggetta a IVA? Se sì, niente bollo. Anche se non addebiti l’IVA perché c’è reverse charge o split payment, il bollo non è dovuto.

2) La fattura non è soggetta a IVA (esente, non imponibile, fuori campo)? Se l’importo totale documento supera 77,47 euro, il bollo è dovuto: 2 euro per fattura.

3) Stai emettendo una nota di credito? Se rettifica una fattura con bollo, non si “recupera” il bollo già assolto. Applicherai il bollo solo se la nuova nota, di per sé, rientra nelle condizioni.

4) Hai flaggato “BolloVirtuale = SI” in XML? Se no, verifica nel portale AE gli elenchi integrati. Correggi e conferma gli importi entro i termini indicati dall’Agenzia.

5) Versa trimestralmente con F24 sezione Erario: 2501-2504. In caso di ritardo, aggiungi 2525 e 2526 calcolando sanzioni ridotte e interessi legali.

Controlli automatici AE e errori da evitare

Integrazione d’ufficio e notifiche

L’Agenzia incrocia i dati delle e-fatture e individua i documenti con bollo non indicato ma presumibilmente dovuto. Pubblica un elenco nel portale Fatture e Corrispettivi e consente rettifiche e conferme.

Se non confermi e non versi, può arrivare comunicazione di irregolarità. A quel punto paghi imposta, sanzioni e interessi, senza più le riduzioni massime del ravvedimento breve.

Consulta periodicamente il portale per evitare scostamenti. La base giuridica dei controlli è nei provvedimenti AE e nelle regole tecniche della fatturazione elettronica.

Errori ricorrenti

Scambiare operazioni in reverse charge per operazioni senza IVA e applicare il bollo: è un errore. Il reverse charge è un’operazione soggetta a IVA, quindi niente bollo.

Dimenticare l’anno di riferimento nell’F24 o riportarlo errato. L’errore può bloccare la corretta imputazione del versamento.

Somma importi errata nel trimestre per fatture annullate o sostituite: riconcilia i documenti nel portale AE prima di versare.

Casi particolari: reverse charge, split payment, PA, note, operazioni estere

Reverse charge interno ed estero

Nelle fatture con inversione contabile (ad esempio TD16, TD17, TD18, TD19), l’operazione è soggetta a IVA. Anche se l’IVA non è addebitata in fattura, il bollo non è dovuto.

Questa impostazione discende dal principio per cui il bollo non si applica a documenti relativi a operazioni soggette a IVA. È un orientamento consolidato nelle prassi AE.

Controlla sempre il tipo documento e la natura IVA impostata in XML. Un’impostazione errata può generare errori a catena su bollo e liquidazioni.

Split payment e Pubblica Amministrazione

Nello split payment, emetti fattura con IVA ma la PA trattiene e versa l’imposta. Anche qui, la fattura è soggetta a IVA, quindi il bollo non si applica.

Se invece la fattura verso PA è esente, non imponibile o fuori campo e supera 77,47 euro, il bollo è dovuto. Imposta DatiBollo e ricorda il versamento trimestrale.

Le regole per PA e split payment sono disciplinate dal DPR 633/1972 e dai decreti attuativi; le prassi AE offrono esempi operativi aggiornati.

Note di credito e debito

La nota di credito rettifica l’imponibile o il corrispettivo, ma non “restituisce” il bollo assolto sulla fattura originaria. Il bollo colpisce il documento, non l’operazione in sé nel tempo.

Se la nota di debito è senza IVA e supera 77,47 euro, il bollo può essere dovuto anche su quel documento. Applica la regola generale e valuta il singolo XML.

Conserva la documentazione per dimostrare il perimetro delle rettifiche. Le istruzioni AE aiutano a distinguere tra storno e nuovo documento.

Operazioni verso estero e plafond

Per esportazioni e servizi internazionali non imponibili, la fattura è senza IVA. Se supera 77,47 euro, il bollo è dovuto, salvo specifiche esclusioni previste dalla Tariffa del DPR 642/1972.

L’uso del plafond per acquisti in sospensione d’imposta non cambia la natura “soggetta a IVA” dell’operazione. Quando la cessione è soggetta a IVA, il bollo non si applica.

Rileggi la natura IVA impostata e verifica la soglia di 77,47 euro su ogni documento.

Regimi fiscali del contribuente

Il regime forfettario, che tassa il reddito con coefficiente di redditività e imposta sostitutiva, non incide sulle regole del bollo. Conta la natura IVA della singola fattura.

Lo stesso vale per il regime ordinario o semplificato. Il bollo è un’imposta d’atto e segue le regole del documento fiscale elettronico.

Per dubbi particolari, controlla DPR 642/1972 su Normattiva e le FAQ dell’Agenzia delle Entrate sul bollo in e-fattura.

Scenario Quando il bollo è dovuto Codici tributo e sezione F24 Tempistiche e note operative
Fattura esente/non imponibile/fuori campo > 77,47 € Sì, 2 € per fattura elettronica 2501-2504 in sezione Erario, anno di riferimento Versa entro: 31/5 (Q1), 30/9 (Q2), 30/11 (Q3), 28/2 (Q4). Prepara F24 anche dal portale AE.
Fattura soggetta a IVA (anche reverse charge) No, bollo non dovuto Nessun versamento per bollo Controlla tipo documento e natura IVA. Evita di impostare DatiBollo se l’operazione è soggetta a IVA.
Fattura verso PA in split payment No, perché operazione soggetta a IVA Nessun versamento per bollo Applica bollo solo se la fattura PA è senza IVA e supera 77,47 €.
Ravvedimento per bollo Q2 pagato in ritardo Sì: imposta + sanzione ridotta + interessi 2502 per imposta; 2525 sanzioni; 2526 interessi; sezione Erario Calcola sanzione secondo art. 13 D.Lgs. 472/1997; interessi legali pro-rata fino al pagamento.
Nota di credito che rettifica fattura con bollo Di norma no, il bollo assolto resta dovuto Nessun versamento aggiuntivo salvo nuovo documento dovuto a bollo Se la nota, da sola, rientra nelle condizioni (> 77,47 € e senza IVA), allora applica il bollo.
Operazioni internazionali non imponibili Sì, se documento > 77,47 € 2501-2504 in sezione Erario, anno di riferimento Verifica la natura “N3” o simili in XML e applica DatiBollo = SI se supera la soglia.

FAQ

Devo applicare il bollo se la fattura è mista, con una parte imponibile IVA e una parte esente?

No. Se nella stessa fattura ci sono operazioni soggette a IVA, la regola generale del DPR 642/1972 esclude il bollo quando l’atto è relativo a operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. Nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate si ribadisce che il bollo colpisce i documenti senza IVA. In pratica, se la fattura comprende righe imponibili IVA, il documento è “soggetto a IVA” e il bollo non si applica. Per evitare equivoci, valuta l’emissione di documenti separati solo se compatibile con le regole fiscali e con la gestione del cliente; altrimenti, mantieni un’unica fattura soggetta a IVA, senza bollo.

Come faccio a correggere una fattura elettronica dove ho dimenticato di impostare il bollo?

Non puoi “aggiungere” il bollo a un’XML già trasmessa, ma puoi intervenire sul versamento. L’Agenzia delle Entrate integra periodicamente l’elenco delle fatture con bollo presumibilmente dovuto. Nel portale Fatture e Corrispettivi, sezione dedicata all’imposta di bollo, puoi confermare l’assolvimento e generare l’F24 con i conteggi aggiornati. Se la fattura non doveva il bollo (ad esempio era reverse charge), puoi “negare” la proposta motivando. In caso di ritardo di pagamento, usa il ravvedimento operoso con i codici 2525 (sanzioni) e 2526 (interessi). Le basi normative sono il DM 17 giugno 2014 per l’assolvimento virtuale e i provvedimenti AE che disciplinano i flussi di integrazione.

Il limite di 77,47 euro si valuta sull’imponibile, sull’imponibile non IVA o sul totale documento?

Per prassi, il limite si valuta sul “documento” emesso senza IVA. Quindi guarda l’importo complessivo della fattura elettronica qualificata come esente, non imponibile o fuori campo. Se supera 77,47 euro, il bollo di 2 euro è dovuto. Questa lettura è coerente con la logica dell’imposta di bollo d’atto prevista dal DPR 642/1972. Ricorda che, se c’è IVA in fattura, la soglia e il bollo non si applicano perché la fattura è soggetta a IVA. Tieni traccia della regola nella tua procedura di emissione, impostando avvisi automatici nel gestionale.

Come si compila l’F24 per il bollo: quali campi sono obbligatori e quali errori evitare?

Usa la sezione Erario. Inserisci il codice tributo del trimestre (2501-2504), l’importo complessivo e l’anno di riferimento in formato AAAA. Se stai facendo ravvedimento, aggiungi due righi: 2525 per la sanzione ridotta e 2526 per gli interessi legali, sempre con lo stesso anno. Evita errori di periodo: il quarto trimestre si paga a febbraio dell’anno successivo, ma l’anno di riferimento resta quello dell’emissione. Non compensare con crediti diversi senza una precisa strategia, per non complicare riconciliazioni e controlli. Le istruzioni di dettaglio sono disponibili nei modelli approvati dall’Agenzia delle Entrate e nei relativi provvedimenti.

Quali sono le sanzioni se non verso il bollo e non faccio il ravvedimento?

Se non versi entro i termini e non utilizzi il ravvedimento operoso, si applica la sanzione per omesso versamento prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, pari al 30% dell’imposta, oltre agli interessi legali. L’Agenzia delle Entrate può inviare comunicazioni di irregolarità dopo i controlli automatizzati sugli elenchi delle fatture con bollo dovuto. A quel punto, potresti perdere le riduzioni più favorevoli del ravvedimento breve e pagare importi maggiori. Per ridurre il rischio, verifica periodicamente il portale Fatture e Corrispettivi, riconcilia gli elenchi e programma i pagamenti prima delle scadenze ufficiali (31/5, 30/9, 30/11, 28/2). Le fonti operative sono i provvedimenti AE e la normativa di base su Normattiva (DPR 642/1972 e D.Lgs. 471/1997-472/1997).

Parla con un nostro consulente fiscale

Step Form (#73)

Richiedi una consulenza fiscale gratuita

Ottima scelta

Risposta chiara e rapida ai miei dubbi, precisa e dettagliata. Mi sto trovando benissimo e altamente raccomando Fiscozen!! La piattaforma è semplice da usare, e molto intuitiva. Sono felice...

Greta T.

Ottimo

Se sei come me al primo approccio con l'apertura della partita IVA... non puoi aspettarti di meglio. Assistenza rapida, chiara ed efficiente sotto tutti gli aspetti, guidato da una piattaforma...

Alex C.

Seguito e consigliato

Ho parlato con Enea che mi ha seguito in tutte le mie domande e consigliato la migliore soluzione per l'apertura della P.IVA. Super consigliato facile e intuitivo. Per chi è alle prime armi e giovane...

Giacomo Z.

Un servizio eccezionale

Fiscozen è un servizio eccezionale per chi ha bisogno di gestire la propria partita iva in modo efficace ed efficiente. Ciò che mi ha colpito maggiormente in Fiscozen è stata la...

Yuri B.

Assistenza sempre presente

L'assistenza sempre presente ha reso l'apertura del contratto con Fiscozen davvero una passeggiata. Consigliatissimo!

Claudia C.

Dritti al punto

Mi sono affidato a Fiscozen per l’apertura della partita Iva, sin da subito sono stato affidato ad un consulente e ho apprezzato molto che qualsiasi chiamata fosse stata preventivamente...

Francesco L.

Ottimo team

In Fiscozen, mi sto trovando benissimo, perché mi danno spiegazioni chiare, puntuali, precise, data anche la mia inesperienza nel settore.Gentilezza, supporto e umanità non mancano.

Luciana P.

Disponibilità e gentilezza

Come primo approccio ho trovato una grande disponibilità da parte di Riccardo! Ringrazio per la pazienza, sono nuova per quanto riguarda questo mondo!

Samantha L.

Ottima scelta

Risposta chiara e rapida ai miei dubbi, precisa e dettagliata. Mi sto trovando benissimo e altamente raccomando Fiscozen!! La piattaforma è semplice da usare, e molto intuitiva. Sono felice...

Greta T.

Ottimo

Se sei come me al primo approccio con l'apertura della partita IVA... non puoi aspettarti di meglio. Assistenza rapida, chiara ed efficiente sotto tutti gli aspetti, guidato da una piattaforma...

Alex C.

Seguito e consigliato

Ho parlato con Enea che mi ha seguito in tutte le mie domande e consigliato la migliore soluzione per l'apertura della P.IVA. Super consigliato facile e intuitivo. Per chi è alle prime armi e giovane...

Giacomo Z.

Assistenza sempre presente

L'assistenza sempre presente ha reso l'apertura del contratto con Fiscozen davvero una passeggiata. Consigliatissimo!

Claudia C.

Dritti al punto

Mi sono affidato a Fiscozen per l’apertura della partita Iva, sin da subito sono stato affidato ad un consulente e ho apprezzato molto che qualsiasi chiamata fosse stata preventivamente...

Francesco L.

Ottimo team

In Fiscozen, mi sto trovando benissimo, perché mi danno spiegazioni chiare, puntuali, precise, data anche la mia inesperienza nel settore.Gentilezza, supporto e umanità non mancano.

Giacomo Z.

Ottima scelta

Risposta chiara e rapida ai miei dubbi, precisa e dettagliata. Mi sto trovando benissimo e altamente raccomando Fiscozen!! La piattaforma è semplice da usare, e molto intuitiva. Sono felice...

Greta T.

Ottimo

Se sei come me al primo approccio con l'apertura della partita IVA... non puoi aspettarti di meglio. Assistenza rapida, chiara ed efficiente sotto tutti gli aspetti, guidato da una piattaforma...

Alex C.