Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per abilitare la Partita IVA al VIES iscriviti all’archivio operatori intracomunitari dell’Agenzia delle Entrate: in apertura con il modello AA9/12 (o AA7/10) oppure dopo, online; l’abilitazione è immediata, salvo controlli e possibili revoche.
- Obbligo VIES per operazioni B2B con soggetti UE: cessioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari e servizi generali con inversione contabile.
- Iscrizione in apertura (modello AA9/12 o AA7/10) o successiva via portale Entratel/Fisconline, sezione “comunicazione di inclusione”.
- Abilitazione di norma immediata; l’Agenzia può revocare in caso di inattività o rischi. Adempimenti collegati: Intrastat, e-fattura via SDI, integrazione/autofattura.
Cos’è il VIES e perché serve
Il VIES è l’archivio degli operatori intracomunitari. Contiene le Partite IVA abilitate a fare scambi B2B nell’Unione europea.
La base giuridica europea è il Regolamento (UE) n. 904/2010 sulla cooperazione amministrativa in materia IVA. In Italia valgono l’art. 35 del DPR 633/1972 e gli artt. 38-41 del DL 331/1993.
Se non sei nel VIES, non puoi trattare l’operazione come intracomunitaria. Rischi IVA applicata in modo errato e sanzioni. L’iscrizione è semplice e veloce.
Quando l’iscrizione VIES è obbligatoria
Cessioni intracomunitarie di beni (B2B)
Se vendi beni a un’azienda UE, applichi la non imponibilità italiana ai sensi dell’art. 41 del DL 331/1993. Per farlo, tu e il cliente dovete risultare nel VIES.
Se uno dei due non risulta, di norma non puoi applicare la non imponibilità. Potresti dover addebitare l’IVA italiana e poi sistemare.
Acquisti intracomunitari di beni (B2B)
Se compri beni da un fornitore UE, applichi l’inversione contabile in Italia. Registri l’acquisto con integrazione del documento. La base è l’art. 38 del DL 331/1993.
Per gestire bene l’IVA devi essere iscritto al VIES. Così il fornitore non ti addebita l’IVA del suo Paese.
Servizi generali B2B intra-UE
Per i servizi tra soggetti passivi vale la regola generale di territorialità (art. 7-ter DPR 633/1972). L’IVA si applica nel Paese del committente.
Di solito opera l’inversione contabile (art. 17, comma 2, DPR 633/1972). Anche qui l’iscrizione VIES è richiesta per trattare correttamente l’operazione.
Quando il VIES non serve
Per operazioni con privati consumatori UE (B2C), il VIES non è richiesto. Valuta però i regimi OSS/IOSS per le vendite a distanza.
Se operi solo in Italia, non devi abilitarti. Se inizi scambi UE in seguito, iscriviti prima della prima fattura.
Come abilitarsi al VIES: procedure operative
In apertura della Partita IVA
Se sei persona fisica o impresa individuale compili il modello AA9/12. Se sei società o ente compili l’AA7/10. Sono i modelli per aprire, variare o cessare la Partita IVA.
Nella sezione dedicata alle operazioni intracomunitarie indichi la volontà di inclusione nel VIES. L’Agenzia delle Entrate registra l’opzione con effetto immediato, salvo controlli.
La base normativa è l’art. 35 DPR 633/1972 e le istruzioni ufficiali ai modelli. Consulta i testi su Normattiva e sul sito dell’Agenzia.
In un secondo momento
Accedi ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Scegli la funzione per l’archivio VIES e invia la “comunicazione di inclusione”.
Inserisci la tua Partita IVA e conferma. La registrazione è di norma immediata. Non attendi una PEC di esito, ma puoi verificare sul portale VIES della Commissione europea.
L’Agenzia può effettuare controlli successivi e, in caso di anomalie, sospendere o revocare l’abilitazione.
Tempi, verifiche e possibili revoche
Negli ultimi anni l’inclusione è diventata più rapida. L’Agenzia applica analisi del rischio come previsto dall’art. 35 del DPR 633/1972 e dal DL 78/2010.
La revoca può arrivare se non presenti Intrastat per quattro trimestri, se non emergono operazioni UE, o se risultano rischi fiscali. La prassi trae origine dai provvedimenti dell’Agenzia del 29 dicembre 2010 e successive modifiche.
Puoi chiedere la riattivazione motivando l’esigenza operativa e regolarizzando eventuali omissioni. Tieni prove di attività reale e tracciabile.
Documenti e adempimenti collegati
Fatturazione elettronica e dati transfrontalieri
Se sei obbligato alla e-fattura, emetti la fattura elettronica via SDI anche verso clienti esteri. Usa il codice destinatario previsto per soggetti esteri.
Per acquisti UE registri integrazione o emetti autofattura elettronica con i tipi documento TD17, TD18 o TD19, a seconda del caso. Questo sostituisce le vecchie comunicazioni “esterometro”.
Le regole derivano dalla legge 205/2017 e dai provvedimenti dell’Agenzia del 30 aprile 2018 e successivi aggiornamenti.
Intrastat
Gli elenchi Intrastat servono a fini statistici e fiscali. Li gestisce l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con l’Agenzia delle Entrate.
La frequenza può essere mensile o trimestrale, in base a soglie e volumi. Controlla le istruzioni ADM aggiornate al 2026 per codici e scadenze.
Errori comuni e come evitarli
Non emettere cessioni intracomunitarie senza verificare il VIES del cliente. Se non è abilitato, non applicare la non imponibilità.
Verifica sempre i dati anagrafici e il Paese del cliente. Un codice IVA con prefisso errato porta a errori di trattamento fiscale.
Conserva le prove di movimentazione beni (CMR firmati, DDT, tracking). Sono utili per dimostrare la reale cessione UE in caso di controlli.
Regola decisionale rapida
Se vendi beni a un’azienda UE
Controlla: tu nel VIES? Cliente nel VIES? Se sì e spedizione fuori Italia dimostrabile, emetti fattura non imponibile art. 41 DL 331/1993.
Se uno dei due non è nel VIES, valuta fattura con IVA italiana o rinvia finché non risolvi. Meglio iscriversi prima di fatturare.
Se acquisti beni da un’azienda UE
Iscriviti al VIES. Chiedi fattura senza IVA estera. Integra in Italia con reverse charge e invia documenti elettronici corretti via SDI.
Se scambi servizi B2B con l’UE
Iscriviti al VIES. Applica la territorialità dell’art. 7-ter DPR 633/1972. Usa l’inversione contabile se sei committente.
Se operi solo B2C o solo domestico, il VIES non serve. Attivalo quando decidi di ampliare ai mercati UE.
Come rimediare a iscrizione tardiva: remissione in bonis
Se hai i requisiti sostanziali ma ti sei iscritto tardi, puoi usare la remissione in bonis (art. 2 del DL 16/2012). Paghi la sanzione fissa e regolarizzi l’omissione.
Serve che le condizioni di merito fossero già presenti. Ad esempio, reale cessione UE con prove di trasporto e cliente soggetto passivo.
In parallelo usa il ravvedimento operoso per eventuali violazioni connesse (art. 13 del D.Lgs. 472/1997) e sistema Intrastat se omessi.
Riferimenti normativi essenziali
DPR 633/1972: art. 35 (anagrafe IVA e VIES), art. 7-ter (territorialità servizi), art. 17, comma 2 (inversione contabile). DL 331/1993: artt. 38-41 (scambi intracomunitari).
Regolamento (UE) n. 904/2010: cooperazione amministrativa IVA e VIES. DL 78/2010: controlli su attribuzione/uso delle Partite IVA.
Provvedimenti Agenzia Entrate 29 dicembre 2010 e successive modifiche: inclusione, controllo e revoca VIES. D.Lgs. 471/1997: sanzioni IVA. DL 16/2012 art. 2: remissione in bonis.
| Scenario | Requisiti per VIES | Procedura operativa | Tempistiche e controlli |
|---|---|---|---|
| Apertura Partita IVA con attivazione VIES | Volontà di operare B2B UE sin da subito | Modello AA9/12 (persone fisiche) o AA7/10 (società); sezione operazioni intracomunitarie | Abilitazione di norma immediata; analisi rischio successiva |
| Iscrizione VIES successiva all’apertura | Inizio previsto di cessioni/acquisti/servizi UE | Portale AdE, comunicazione di inclusione; verifica anagrafica corretta | Effetto immediato; possibile contatto AdE per chiarimenti |
| Cessione beni B2B verso cliente UE | Entrambi abilitati VIES; prova uscita beni dall’Italia | Fattura non imponibile art. 41 DL 331/1993; e-fattura via SDI; Intrastat cessioni | Controlli documentali su trasporto; revoca se inattività prolungata |
| Acquisto beni da fornitore UE | Acquirente italiano abilitato VIES | Fattura UE senza IVA; integrazione con reverse charge; SDI TD18; Intrastat acquisti | Registrazioni tempestive; verifica coerenza periodica |
| Servizi generali B2B intra-UE | Entrambi soggetti passivi; iscrizione VIES raccomandata | Se committente IT: autofattura SDI TD17; se prestatore IT: fattura non imponibile art. 7-ter | Controlli su territorialità e codici IVA |
| Revoca e riattivazione VIES | Assenza Intrastat per 4 trimestri o rischi segnalati | Istanze di riattivazione con motivazioni e prove attività | Valutazione AdE; tempi variabili in base al caso |
FAQ
Devo iscrivermi al VIES se sono in regime forfettario?
Sì, se effettui operazioni B2B con soggetti UE. Il regime forfettario è un regime agevolato con imposta sostitutiva e contabilità semplificata. Non ti esonera dalle regole IVA internazionali. Se vendi beni a un’azienda UE o acquisti beni e servizi da un fornitore UE, devi gestire correttamente l’IVA con l’inversione contabile o la non imponibilità. L’iscrizione al VIES serve proprio a questo. Dal 2024 i forfettari sono tenuti alla fattura elettronica. Quindi dovrai trasmettere via SDI anche i documenti relativi ad acquisti e vendite estere. Usa i tipi documento TD17, TD18 e TD19 per integrare o autofatturare gli acquisti UE. Per le cessioni intracomunitarie emetti fattura elettronica al cliente estero. Se operi solo con privati UE, il VIES non serve. Valuta però l’OSS per le vendite a distanza.
Quanto tempo serve per l’abilitazione VIES e come verifico l’esito?
L’abilitazione è di norma immediata, sia in apertura con i modelli AA9/12 o AA7/10, sia con la comunicazione successiva via portale AdE. L’Agenzia conduce verifiche successive in base al rischio, come previsto dall’art. 35 del DPR 633/1972 e dal DL 78/2010. Per verificare l’esito usa il servizio di consultazione VIES della Commissione europea. Inserisci il tuo numero IVA con prefisso nazionale e controlla che risulti attivo. Se non compari subito, attendi alcune ore e riprova. Verifica anche che la tua anagrafica sia corretta negli archivi AdE. In caso di mancata visualizzazione prolungata, contatta l’Agenzia o il tuo intermediario abilitato per un controllo tecnico.
Cosa succede se emetto una cessione intracomunitaria senza essere iscritto al VIES?
In linea pratica rischi di applicare in modo scorretto la non imponibilità. L’Agenzia potrebbe contestare l’operazione e chiedere l’IVA italiana, con sanzioni e interessi. Le sanzioni per violazioni IVA sono nel D.Lgs. 471/1997, in particolare l’art. 6. Puoi rimediare se possiedi i requisiti sostanziali (cliente soggetto passivo UE, uscita dei beni dall’Italia, pagamenti tracciati). Usa la remissione in bonis (art. 2 DL 16/2012) per sanare l’omissione formale di iscrizione, pagando la sanzione fissa e regolarizzando gli adempimenti con ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Ogni caso va valutato con attenzione. Conserva sempre le prove di trasporto e di scambio commerciale reale.
Intrastat e VIES sono la stessa cosa? Quando scattano gli Intrastat?
No, sono cose diverse. Il VIES è l’archivio dei soggetti abilitati. Gli Intrastat sono elenchi periodici per monitorare scambi di beni e servizi intra-UE. La competenza è dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con l’Agenzia delle Entrate. Gli Intrastat scattano quando effettui cessioni o acquisti intracomunitari oltre determinate soglie, con periodicità mensile o trimestrale. Le regole aggiornate al 2026 mantengono semplificazioni per piccoli volumi, ma richiedono sempre coerenza tra fatture, registri IVA ed elenchi. Controlla le istruzioni ADM per codici Nomenclatura, natura transazione e scadenze. Essere nel VIES non ti esonera dagli Intrastat, e viceversa presentare Intrastat non sostituisce l’iscrizione al VIES.
Come compilare correttamente i moduli AA9/12 o la richiesta online di inclusione VIES?
Nel modello AA9/12 o AA7/10 compila i dati anagrafici e l’attività ATECO. Nella sezione “Operazioni intracomunitarie” indica l’opzione di inclusione nell’archivio VIES. Firma e invia nei termini previsti. Per la richiesta successiva, accedi ai servizi telematici AdE con le tue credenziali. Entra nella funzione dedicata al VIES e scegli “comunicazione di inclusione”. Inserisci la tua Partita IVA e conferma. Ricevi protocolli di invio. Conserva le ricevute. Dopo l’invio, verifica sul portale VIES della Commissione europea. Se riscontri anomalie, apri un ticket con l’Agenzia o chiedi supporto a un intermediario. Le istruzioni ufficiali dei modelli e i provvedimenti dell’Agenzia sono consultabili sui siti istituzionali e su Normattiva.
