Partita IVA comunitaria: come aprirla e quanto costa?

Step Form (#73)

Richiedi una consulenza fiscale gratuita

Eccellente Trustpilot Fiscozen

Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

La “Partita IVA comunitaria” è una normale Partita IVA italiana abilitata al VIES per operare B2B nell’UE; abilita non imponibilità intra-UE, reverse charge e obblighi Intrastat e comunicazioni transfrontaliere.

  • Iscrizione VIES: si richiede all’apertura (modello AA9/12 o AA7/10) o dopo, dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
  • Regole IVA: beni intra-UE non imponibili (art. 41, DL 331/1993); servizi B2B con inversione contabile (art. 7-ter, DPR 633/1972; art. 196, Dir. 2006/112/CE).
  • Adempimenti: Intrastat verso ADM e trasmissioni elettroniche via SdI (documenti TD17–TD18; scadenza 15 del mese successivo).

Che cos’è la Partita IVA comunitaria e perché serve il VIES

“Partita IVA comunitaria” non è un nuovo tipo di Partita IVA. È una Partita IVA italiana attiva nell’archivio VIES. VIES significa sistema di scambio dati tra Stati UE sulle Partite IVA.

Senza VIES non puoi emettere fatture intra-UE B2B con non imponibilità o reverse charge. Rischi il recupero dell’IVA e sanzioni. La base normativa è nel DPR 633/1972 e nel DL 331/1993. Le regole UE sono nella Direttiva 2006/112/CE e nel Regolamento UE 282/2011.

Il VIES è gestito a livello europeo sulla base del Regolamento UE 904/2010. In Italia lo gestisce l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 29 dicembre 2010 e successive modifiche.

Chi deve iscriversi al VIES

Devi iscriverti al VIES se effettui operazioni intra-UE B2B. Parliamo di cessioni o acquisti di beni tra soggetti passivi IVA. Vale anche per servizi “generici” tra imprese, cioè quelli regolati dall’articolo 7-ter.

Non serve VIES per vendite B2C intra-UE. In quel caso valutano altre regole, come OSS per l’e-commerce. Non serve VIES se operi solo in Italia.

Se sei in regime forfettario puoi iscriverti al VIES. Il forfettario non applica l’IVA in Italia, ma le regole UE su non imponibilità e reverse charge restano. Ci sono obblighi specifici per acquisti intra-UE.

Come si ottiene l’abilitazione VIES

In fase di apertura

Se apri la Partita IVA, usa il modello corretto. AA9/12 per persone fisiche. AA7/10 per soggetti diversi. Compila il quadro “operazioni intracomunitarie”. È la scelta che abilita al VIES.

La norma di riferimento è l’articolo 35 del DPR 633/1972. Il VIES è collegato alla dichiarazione di inizio attività e alle verifiche antifrode.

Dopo l’apertura

Se hai già la Partita IVA, richiedi l’inclusione al VIES dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Trovi il servizio dedicato alle operazioni intracomunitarie. L’inclusione oggi è in genere immediata, con controlli successivi.

Ricorda: se non fai operazioni intra-UE per un periodo prolungato, l’Agenzia può revocare l’abilitazione. È previsto dal Provvedimento del 29 dicembre 2010. Verifica sempre il tuo stato prima di fatturare.

Verificare il numero del partner UE

Prima di ogni operazione controlla che il partner sia attivo nel VIES. È una buona pratica difensiva. Salva evidenza del controllo (screenshot o stampa). Serve in caso di verifica fiscale.

Se il cliente non è attivo nel VIES, non applicare la non imponibilità. Potresti dover trattare l’operazione con IVA del Paese di destinazione o come operazione interna, secondo il caso.

La verifica del numero è coerente con le “quick fixes” UE del 2020. Si trovano nella Direttiva (UE) 2018/1910 e nel Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912.

Fatturazione intra-UE: beni e servizi

Cessioni di beni B2B intra-UE

Se spedisci beni a un soggetto passivo UE, l’operazione può essere non imponibile IVA. Si applica l’articolo 41 del DL 331/1993. Servono tre condizioni chiare.

Primo: entrambe le Partite IVA attive nel VIES. Secondo: trasferimento fisico dei beni in un altro Stato UE. Terzo: prova del trasporto. La prova si fonda sulle quick fixes UE del 2020.

Documenti tipici: CMR firmato, DDT, polizza di trasporto, prova pagamento, conferma di ricezione. In fattura inserisci la dicitura “Non imponibile art. 41 DL 331/1993”. Indica il numero IVA del cliente con prefisso UE.

Prestazioni di servizi B2B “generici”

I servizi generici seguono la regola del luogo del committente. Lo dice l’articolo 7-ter del DPR 633/1972. In UE, si applica l’inversione contabile ex art. 196 della Direttiva 2006/112/CE.

Emetti fattura senza IVA. Inserisci “Operazione non soggetta ex art. 7-ter DPR 633/1972. Inversione contabile art. 196 Dir. 2006/112/CE”. Indica il numero VIES del cliente.

Il cliente integra l’IVA nel proprio Stato. Tu non addebiti IVA italiana. Mantieni le prove della natura B2B e della soggettività passiva del cliente.

Acquisti intra-UE di beni e servizi

Se acquisti beni intra-UE, integri la fattura estera. In elettronico usi il tipo documento TD18. Applichi l’IVA italiana senza detrazione se non spettante. Scadenza: 15 del mese successivo alla ricezione.

Se acquisti servizi da soggetti UE, generi un’autofattura elettronica TD17. Applichi l’IVA italiana con reverse charge. Anche qui la scadenza è il 15 del mese successivo.

Queste regole derivano dal sistema di fatturazione elettronica nazionale. Dal 2022 hanno sostituito l’esterometro. La base è nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e successive integrazioni.

OSS/IOSS per vendite B2C intra-UE: non è VIES, ma è cruciale

Se vendi a consumatori UE, non parliamo di VIES. Valuti il regime OSS. OSS è un portale unico per versare l’IVA dei vari Stati UE tramite l’Italia.

La soglia unica UE per micro-imprese è 10.000 euro annui. Oltre, applichi l’IVA del Paese di consumo o entri in OSS. La base normativa è nella Direttiva (UE) 2017/2455, nella Direttiva (UE) 2019/1995 e nel Decreto legislativo 83/2021.

Per le importazioni B2C fino a 150 euro esiste IOSS. È il gemello di OSS per la dogana. L’uso di OSS/IOSS non richiede VIES.

Adempimenti collegati: Intrastat e trasmissioni via SdI

Modelli Intrastat

Le cessioni e gli acquisti intra-UE vanno riepilogati negli elenchi Intrastat. Li gestisce l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La norma base è nel DL 331/1993 e nel DM 22 febbraio 2010.

Periodicità e soglie dipendono dai volumi. In generale, sotto certe soglie si presenta trimestralmente. Se superi soglie trimestrali, presenti mensilmente. Le istruzioni ADM aggiornate dal 2022 (Determinazione 493869 del 23 dicembre 2021) indicano i dettagli.

Verifica sempre le soglie in vigore. Le sanzioni per omessa presentazione sono nel D.Lgs. 471/1997. Meglio prevenire con scadenziario e controlli.

Fatture e documenti elettronici via SdI

Per vendite a soggetti UE, emetti fattura elettronica e trasmetti allo SdI. Usa codici corretti. Per acquisti, usa TD17 per servizi e TD18 per beni intra-UE.

La trasmissione sostituisce l’esterometro. La scadenza ordinaria è il 15 del mese successivo all’operazione o ricezione. Attenzione alle regole del principio di cassa se sei nel forfettario per le imposte dirette.

Mantieni coerenza tra fatture, Intrastat e contabilità. I dati devono combaciare. Eviti incongruenze in caso di controllo incrociato.

Regola decisionale rapida

Usa questi passaggi logici prima di ogni operazione UE.

  • Il partner è un’impresa? Se sì, verifica il numero IVA nel VIES e salva prova.
  • Trasferisci beni in UE? Se sì e partner è VIES, fattura non imponibile art. 41. Conserva prove di trasporto.
  • Presti un servizio “generico” B2B? Se sì, fattura senza IVA con inversione contabile art. 196 Dir. 2006/112/CE.
  • Acquisti beni UE? Integra con TD18. Versa l’IVA se dovuta. Scadenza 15 del mese successivo.
  • Acquisti servizi UE? Autofattura TD17. Versa l’IVA se dovuta. Scadenza 15 del mese successivo.
  • Vendi B2C in altri Paesi UE? Valuta soglia 10.000 euro e l’opzione OSS.
  • Controlla Intrastat: periodicità e soglie ADM per beni e servizi.

Errori ricorrenti e sanzioni

Fatturare senza VIES. Conseguenza: perdita della non imponibilità, recupero IVA e interessi. La base sanzionatoria è nel D.Lgs. 471/1997.

Mancata prova del trasporto. Rischi contestazioni sulla non imponibilità. Applica le quick fixes UE del 2020 e raccogli documenti indipendenti.

Omissione Intrastat o tardiva trasmissione SDI (TD17/TD18). Scattano sanzioni amministrative. Riduci il rischio con un calendario scadenze e controlli periodici.

Casi particolari: forfettari, marketplace, triangolazioni

Forfettari: possono iscriversi al VIES. Nelle vendite B2B UE di servizi, emettono fattura senza IVA con inversione contabile. Negli acquisti intra-UE versano l’IVA senza diritto a detrazione.

Marketplace: se vendi B2C con marketplace, verifica se il marketplace è considerato “fornitore presunto”. Le regole sono nell’e-commerce package (Direttiva 2019/1995).

Triangolazioni intra-UE: servono schemi contrattuali e di trasporto chiari. Le semplificazioni sono nella Direttiva (UE) 2018/1910. Valuta Intrastat e prova del trasporto con cura.

Riferimenti normativi utili (testuali)

DPR 633/1972 (IVA); DL 331/1993 (operazioni intra-UE); Direttiva 2006/112/CE; Regolamento UE 282/2011; Regolamento UE 904/2010; Direttive (UE) 2017/2455 e 2019/1995; Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912; Direttiva (UE) 2018/1910; D.Lgs. 83/2021; D.Lgs. 471/1997; Provvedimento Agenzia delle Entrate 29 dicembre 2010; determinazioni ADM su Intrastat. Consulta i testi su Normattiva, sul portale dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Scenario Requisiti VIES/identificazioni Fatturazione e IVA Adempimenti e tempistiche
Cessione di beni B2B a soggetto UE Entrambe le Partite IVA attive nel VIES; prova del trasporto extra-Italia Fattura non imponibile art. 41 DL 331/1993; indicare ID IVA cliente Intrastat cessioni; invio e-fattura via SdI; conservare prove; scadenze Intrastat secondo soglie ADM
Prestazione di servizi “generici” B2B a soggetto UE Cliente impresa con ID IVA; verifica VIES Fattura senza IVA; dicitura art. 7-ter DPR 633/1972 e inversione contabile art. 196 Dir. 2006/112/CE Intrastat servizi resi; invio e-fattura via SdI; tenere prova soggettività passiva
Acquisto intra-UE di beni Fornitore UE con ID IVA; tua Partita IVA attiva (VIES consigliato) Integrazione IVA italiana; documento elettronico TD18 Trasmissione TD18 entro il 15 del mese successivo; Intrastat acquisti secondo soglie
Acquisto di servizi da fornitore UE Fornitore UE soggetto passivo Autofattura con reverse charge; documento elettronico TD17 Trasmissione TD17 entro il 15 del mese successivo; eventuale Intrastat servizi ricevuti
Vendite B2C e-commerce in UE VIES non necessario; valutare OSS IVA del Paese di consumo oltre 10.000 euro; alternativa: regime OSS Registrazione OSS in Italia; liquidazioni periodiche OSS; niente Intrastat per B2C
Triangolazione intra-UE a catena Verifica ruolo intermedio e VIES di tutti i soggetti Applicazione semplificazioni quick fixes; fatturazione coerente con trasporto Intrastat coerente; dossier di prova trasporto; attenzione alle clausole Incoterms

FAQ

Serve davvero il VIES per fatturare senza IVA a un’azienda UE?

Sì. La non imponibilità per beni (art. 41 DL 331/1993) e l’inversione contabile per servizi B2B richiedono un cliente soggetto passivo identificato nel VIES. Senza VIES attivo lato cliente, l’Amministrazione può negare il trattamento di favore. In pratica, se fatturi beni senza IVA a un cliente non VIES, rischi che l’operazione venga riqualificata, con recupero IVA, interessi e sanzioni. Per questo, prima di emettere la fattura, controlla il numero del cliente nel VIES e archivia la prova del controllo. Questo adempimento si allinea alle quick fixes UE del 2020 (Direttiva 2018/1910 e Regolamento 2018/1912), che hanno rafforzato i presidi documentali a tutela della non imponibilità intra-UE.

Come verifico e documento il trasporto per non perdere la non imponibilità sui beni?

Devi provare che i beni sono partiti dall’Italia e sono arrivati in un altro Stato membro. Le prove tipiche sono CMR firmata, DDT, polizza di carico, lettera del vettore, tracking, assicurazione, e documentazione del pagamento. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 prevede presunzioni se possiedi due elementi di prova non contraddittori, emessi da soggetti indipendenti. Se curi tu la spedizione, punta su documenti del vettore e su conferme di ricezione. Se spedisce il cliente, chiedi dichiarazioni scritte di arrivo. Mantieni i documenti archiviati con la fattura. Senza prove coerenti, la non imponibilità può cadere e l’IVA può essere recuperata in Italia con sanzioni (D.Lgs. 471/1997).

Sono in regime forfettario: cosa cambia con operazioni intra-UE?

Il forfettario può iscriversi al VIES. Nelle prestazioni di servizi B2B a clienti UE, emette fattura senza IVA con inversione contabile, citando l’art. 7-ter. Nelle cessioni di beni intra-UE B2B, può applicare la non imponibilità art. 41 se rispetta requisiti e prove di trasporto. Sugli acquisti intra-UE di beni e servizi, il forfettario applica il reverse charge: trasmette TD18 o TD17 e versa l’IVA in Italia, ma non può detrarla. Questo impatta i margini. Inoltre, può dover presentare Intrastat se supera le soglie. Per vendite B2C in UE, valuta il regime OSS se superi la soglia di 10.000 euro. Le basi sono nel DPR 633/1972, nel DL 331/1993 e nel D.Lgs. 83/2021 sull’e-commerce.

Che differenza c’è tra VIES, OSS e EORI?

VIES è l’archivio europeo delle Partite IVA. Serve per riconoscere soggetti passivi e applicare non imponibilità e reverse charge negli scambi intra-UE B2B. OSS è un sistema opzionale per versare in un’unica soluzione l’IVA dovuta su vendite B2C in altri Stati UE. Si usa per e-commerce e servizi TTE, non per B2B. EORI è un codice doganale necessario per operazioni di import/export con Paesi extra-UE. Quindi: VIES per B2B intra-UE e regole IVA; OSS per B2C intra-UE e semplificazione dei versamenti; EORI per dogana extra-UE. Sono strumenti diversi, con basi normative diverse: Regolamento UE 904/2010 per VIES, Direttive 2017/2455 e 2019/1995 per OSS, Codice Doganale dell’Unione per EORI.

Quali sono le scadenze principali da non perdere con la Partita IVA comunitaria?

Ce ne sono quattro. Primo: trasmissioni elettroniche via SdI dei documenti transfrontalieri. TD17 e TD18 vanno inviati entro il 15 del mese successivo alla ricezione del documento o all’effettuazione dell’operazione. Secondo: Intrastat. La periodicità può essere mensile o trimestrale in base alle soglie ADM; le scadenze sono fissate dalle istruzioni aggiornate (Determinazione ADM 493869/2021). Terzo: liquidazioni IVA se sei ordinario, includendo l’imposta da reverse charge sugli acquisti intra-UE. Quarto: eventuali adempimenti OSS se vendi B2C in più Stati UE, con versamenti periodici. Imposta un calendario con alert. Incrocia i dati tra SdI, Intrastat e contabilità. Questo riduce rischi sanzionatori ai sensi del D.Lgs. 471/1997 e garantisce coerenza in caso di controlli incrociati tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane.

Parla con un nostro consulente fiscale

Step Form (#73)

Richiedi una consulenza fiscale gratuita

Ottima scelta

Risposta chiara e rapida ai miei dubbi, precisa e dettagliata. Mi sto trovando benissimo e altamente raccomando Fiscozen!! La piattaforma è semplice da usare, e molto intuitiva. Sono felice...

Greta T.

Ottimo

Se sei come me al primo approccio con l'apertura della partita IVA... non puoi aspettarti di meglio. Assistenza rapida, chiara ed efficiente sotto tutti gli aspetti, guidato da una piattaforma...

Alex C.

Seguito e consigliato

Ho parlato con Enea che mi ha seguito in tutte le mie domande e consigliato la migliore soluzione per l'apertura della P.IVA. Super consigliato facile e intuitivo. Per chi è alle prime armi e giovane...

Giacomo Z.

Un servizio eccezionale

Fiscozen è un servizio eccezionale per chi ha bisogno di gestire la propria partita iva in modo efficace ed efficiente. Ciò che mi ha colpito maggiormente in Fiscozen è stata la...

Yuri B.

Assistenza sempre presente

L'assistenza sempre presente ha reso l'apertura del contratto con Fiscozen davvero una passeggiata. Consigliatissimo!

Claudia C.

Dritti al punto

Mi sono affidato a Fiscozen per l’apertura della partita Iva, sin da subito sono stato affidato ad un consulente e ho apprezzato molto che qualsiasi chiamata fosse stata preventivamente...

Francesco L.

Ottimo team

In Fiscozen, mi sto trovando benissimo, perché mi danno spiegazioni chiare, puntuali, precise, data anche la mia inesperienza nel settore.Gentilezza, supporto e umanità non mancano.

Luciana P.

Disponibilità e gentilezza

Come primo approccio ho trovato una grande disponibilità da parte di Riccardo! Ringrazio per la pazienza, sono nuova per quanto riguarda questo mondo!

Samantha L.

Ottima scelta

Risposta chiara e rapida ai miei dubbi, precisa e dettagliata. Mi sto trovando benissimo e altamente raccomando Fiscozen!! La piattaforma è semplice da usare, e molto intuitiva. Sono felice...

Greta T.

Ottimo

Se sei come me al primo approccio con l'apertura della partita IVA... non puoi aspettarti di meglio. Assistenza rapida, chiara ed efficiente sotto tutti gli aspetti, guidato da una piattaforma...

Alex C.

Seguito e consigliato

Ho parlato con Enea che mi ha seguito in tutte le mie domande e consigliato la migliore soluzione per l'apertura della P.IVA. Super consigliato facile e intuitivo. Per chi è alle prime armi e giovane...

Giacomo Z.

Assistenza sempre presente

L'assistenza sempre presente ha reso l'apertura del contratto con Fiscozen davvero una passeggiata. Consigliatissimo!

Claudia C.

Dritti al punto

Mi sono affidato a Fiscozen per l’apertura della partita Iva, sin da subito sono stato affidato ad un consulente e ho apprezzato molto che qualsiasi chiamata fosse stata preventivamente...

Francesco L.

Ottimo team

In Fiscozen, mi sto trovando benissimo, perché mi danno spiegazioni chiare, puntuali, precise, data anche la mia inesperienza nel settore.Gentilezza, supporto e umanità non mancano.

Giacomo Z.

Ottima scelta

Risposta chiara e rapida ai miei dubbi, precisa e dettagliata. Mi sto trovando benissimo e altamente raccomando Fiscozen!! La piattaforma è semplice da usare, e molto intuitiva. Sono felice...

Greta T.

Ottimo

Se sei come me al primo approccio con l'apertura della partita IVA... non puoi aspettarti di meglio. Assistenza rapida, chiara ed efficiente sotto tutti gli aspetti, guidato da una piattaforma...

Alex C.