Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
La flat tax del regime forfettario si calcola su ricavi incassati x coefficiente di redditività, meno contributi previdenziali deducibili; sull’imponibile paghi il 15% (o 5% per nuove attività che rispettano i requisiti).
- Ammesso fino a 85.000 euro di ricavi/compensi annui; uscita immediata se superi 100.000 nell’anno.
- Base imponibile = incassi x coefficiente di redditività (per ATECO) – contributi previdenziali pagati.
- Imposta sostitutiva: 15% ordinario; 5% start-up per i primi 5 anni se ricorrono i requisiti di legge.
Cos’è la “flat tax” nel forfettario e su quali norme si basa
Nel regime forfettario l’imposta sostitutiva sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP. Imposta sostitutiva significa che paghi un’unica percentuale fissa.
Le regole nascono con la Legge 190/2014 (art. 1, commi 54-89), aggiornata da Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) e Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). I testi ufficiali sono consultabili su Normattiva e sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Dal 2023, confermato nel 2026, il limite dei ricavi a ingresso e permanenza è 85.000 euro. Se superi 100.000 euro nell’anno, esci dal forfettario subito e applichi l’IVA da quel momento. Questa è la “clausola di fuoriuscita immediata” prevista dalla Legge 197/2022.
Che cosa sostituisce la flat tax
La flat tax sostituisce IRPEF per scaglioni, addizionale regionale e comunale, e IRAP. Restano dovuti i contributi previdenziali. Restano dovute eventuali imposte diverse (esempio: imposta di bollo per fatture senza IVA).
Come si calcola: formula pratica e definizioni chiare
Il regime forfettario applica il principio di cassa. Significa che contano gli incassi ricevuti nell’anno, non le fatture emesse ma non incassate.
Per calcolare l’imponibile, usi il coefficiente di redditività. È una percentuale che “stima” i costi in modo forfettario. Dipende dal codice ATECO della tua attività (tabella ministeriale allegata alla Legge 190/2014 e aggiornamenti). Esempi tipici: 78% per molte professioni, 40% per commercio e ristorazione, 86% per costruzioni e immobili.
I contributi previdenziali obbligatori si sottraggono prima di calcolare l’imposta. Sono deducibili dal reddito forfettario. Parliamo di contributi versati alla tua cassa (INPS o cassa professionale) nell’anno di riferimento.
La formula in 3 passi
Passo 1: Imponibile lordo = Incassi annui x Coefficiente di redditività.
Passo 2: Imponibile netto = Imponibile lordo – Contributi previdenziali deducibili.
Passo 3: Imposta sostitutiva = Imponibile netto x 15% (oppure x 5% per start-up che rispettano i requisiti).
Esempio numerico commentato
Professionista sanitario, ATECO 86.93.00 (coefficiente 78%). Incassi annui: 45.000 euro. Contributi pagati l’anno precedente: 3.000 euro.
Imponibile lordo: 45.000 x 78% = 35.100 euro. Imponibile netto: 35.100 – 3.000 = 32.100 euro. Aliquota start-up: 5%. Imposta: 32.100 x 5% = 1.605 euro.
Questo metodo vale per ogni attività. Devi solo cambiare il coefficiente in base al tuo ATECO e usare la tua cifra reale di contributi.
Aliquote: 15% ordinario e 5% start-up
Aliquota ordinaria: 15%. Si applica a chiunque entri nel regime e non abbia i requisiti per l’aliquota ridotta.
Aliquota start-up: 5% per i primi 5 anni di nuova attività. Si applica se rispetti i requisiti previsti dalla Legge 190/2014 e successive modifiche.
Requisiti principali per il 5% start-up
Non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività d’impresa, arti o professioni, anche in forma associata. L’attività non deve essere mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo precedente. Fa eccezione il periodo di praticantato obbligatorio per le professioni regolamentate.
Se prosegui un’attività appartenuta ad altro soggetto (ad esempio subentro), il volume d’affari del cedente deve rispettare i limiti del regime nell’anno precedente. Questi requisiti sono descritti nei commi dedicati della Legge 190/2014 e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Requisiti di accesso, cause ostative ed esclusioni 2026
Il requisito base sono ricavi/compensi non superiori a 85.000 euro. Questa soglia va riferita alla somma delle attività esercitate. Se hai più ATECO, sommi tutto.
Non puoi aderire se applichi regimi IVA speciali (esempi tipici: agricoltura speciale, editoria, agenzie di viaggio). Le esclusioni sono elencate nella Legge 190/2014 e in successive leggi di bilancio.
Non puoi aderire se partecipi a società di persone, associazioni professionali o S.r.l. “trasparenti” oppure se controlli, direttamente o indirettamente, una S.r.l. che svolge attività riconducibile alla tua. La regola mira a evitare trasferimenti artificiosi di reddito.
Dal 2023 è venuto meno il precedente limite legato ai redditi di lavoro dipendente/pensione. Rimane però l’attenzione alla “mera prosecuzione” dell’attività verso l’ex datore di lavoro. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate chiariscono gli indici per valutarla caso per caso.
Fuoriuscita e rientro
Se superi 85.000 ma resti sotto 100.000 nell’anno, esci dal regime dall’anno successivo. Se superi 100.000, esci subito e applichi l’IVA da quel momento. La norma è nella Legge 197/2022.
Puoi rientrare in futuro se torni a rispettare i requisiti, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e le finestre previste per opzioni e revoche.
Contributi previdenziali: perché contano nel calcolo
I contributi si pagano a INPS (artigiani/commercianti o gestione separata) o a una cassa professionale. Sono obbligatori. Sono deducibili dal reddito forfettario prima di calcolare l’imposta sostitutiva.
Per artigiani e commercianti esiste una riduzione contributiva del 35% su domanda se sei nel forfettario. La misura è stata confermata negli anni con circolari INPS. Le aliquote e i minimali cambiano ogni anno secondo le circolari INPS: verifica le percentuali aggiornate.
Per i professionisti senza cassa, la gestione separata INPS applica aliquote che variano di anno in anno. Le istruzioni ufficiali sono pubblicate dall’INPS. Per le casse ordinistiche, segui i regolamenti della tua cassa.
Ritenute e IVA
Nel forfettario non addebiti l’IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti. Inserisci l’imposta di bollo quando dovuta. Di solito non subisci ritenute d’acconto se inserisci l’apposita dicitura in fattura.
Regola decisionale rapida
Usa questa sequenza logica per capire cosa pagherai e quando.
- Incassi previsti nell’anno ≤ 85.000 euro? Se no, il forfettario non è applicabile. Se sì, prosegui.
- Hai partecipazioni o controlli in società con attività collegata? Se sì, verifica le cause ostative della Legge 190/2014. Se no, prosegui.
- Attività nuova con requisiti “start-up”? Se sì, applica il 5% per i primi 5 anni. Se no, applica il 15%.
- Calcolo base: imponibile = incassi x coefficiente – contributi. Poi imposta = imponibile x aliquota (5% o 15%).
- Superi 100.000 nell’anno? Da quel momento esci e applichi IVA subito; l’anno dopo non sei più forfettario.
Fonti normative e amministrative di riferimento
Le regole principali discendono da: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (regime forfettario); Legge 145/2018 (estensione e semplificazioni); Legge 197/2022 (limite 85.000 e fuoriuscita immediata oltre 100.000). Interpreta e applica le norme con le circolari e le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, le istruzioni del Modello Redditi PF, e le circolari INPS per le aliquote contributive. I testi si trovano su Normattiva, Agenzia delle Entrate, Ministero dell’Economia e INPS.
Coefficienti di redditività: dove reperirli
I coefficienti sono pubblicati negli allegati normativi e nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Esempi diffusi: 40% commercio/ristorazione; 54% commercio ambulante di altri prodotti; 62% intermediari del commercio; 67% industrie manifatturiere e altri; 78% professioni; 86% costruzioni e immobili.
Tabella scenari, requisiti, calcolo e tempistiche
| Scenario | Requisiti di accesso/uscita | Calcolo dell’imponibile e imposta | Tempistiche/Decorrenza |
|---|---|---|---|
| Nuova attività con aliquota 5% | Nessuna attività nei 3 anni precedenti; non mera prosecuzione; eventuale subentro con ricavi del cedente entro i limiti | Imponibile = incassi x coefficiente – contributi; Imposta = imponibile x 5% | Aliquota 5% per i primi 5 periodi d’imposta se i requisiti permangono |
| Attività ordinaria 15% | Ricavi/compensi ≤ 85.000; nessuna causa ostativa (partecipazioni, controlli, regimi speciali IVA) | Imponibile = incassi x coefficiente – contributi; Imposta = imponibile x 15% | Valido finché rispetti i requisiti nell’anno; verifica annuale |
| Superamento 85.000 ma ≤ 100.000 | Ricavi/compensi superiori a 85.000 e non oltre 100.000 | Anno in corso: calcolo forfettario; anno successivo: regime ordinario IVA/IRPEF | Fuoriuscita dall’anno successivo, come da Legge 197/2022 |
| Superamento 100.000 (in corso d’anno) | Ricavi/compensi oltre 100.000 nell’anno | Dal superamento: applichi IVA; per l’anno seguente non sei forfettario | Fuoriuscita immediata dal momento del superamento |
| Professionista senza cassa (gestione separata) | Inquadramento previdenziale INPS gestione separata | Contributi annui deducibili dal forfettario; imposta su imponibile netto | Aliquote e minimali aggiornati annualmente da INPS |
| Artigiano/commerciante (INPS art./comm.) | Iscrizione alla gestione artigiani/commercianti; possibile riduzione 35% su domanda | Versi contributi fissi e sul reddito eccedente il minimale; deduci dal forfettario | Scadenze contributive ordinarie INPS; domanda riduzione annuale secondo istruzioni INPS |
FAQ
Come scelgo il coefficiente di redditività corretto per la mia attività?
Il coefficiente dipende dal codice ATECO principale con cui svolgi l’attività. Devi identificare il codice ATECO che descrive in modo prevalente ciò che fai. Le tabelle ufficiali sono negli allegati normativi e nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Se svolgi attività miste, considera la prevalenza dei ricavi. In caso di dubbi, valuta l’ATECO con cui fatturi di più. Ricorda che cambiare ATECO senza una motivazione reale è rischioso. L’Agenzia può contestare l’inquadramento e ricalcolare imposta e contributi. Conserva documenti che provano la natura delle prestazioni (contratti, offerte, descrizioni in fattura). Questo ti tutela in caso di controlli.
Quali contributi posso dedurre prima della flat tax e in quale anno li considero?
Puoi dedurre i contributi previdenziali obbligatori versati alla tua gestione o cassa (INPS artigiani/commercianti, gestione separata, cassa professionale). Dedurre significa sottrarre i contributi dall’imponibile forfettario prima di calcolare l’imposta. Applichi il principio di cassa anche qui: consideri quanto effettivamente versato nell’anno d’imposta. Se versi contributi relativi ad anni precedenti, li deduci nell’anno del pagamento. Puoi dedurre anche i contributi versati per i familiari coadiuvanti, se fiscalmente a tuo carico come previsto dall’articolo 10 del TUIR e dalle istruzioni Agenzia Entrate. Tieni a portata le quietanze di pagamento INPS o della cassa, perché sono la prova della deducibilità.
Posso applicare il 5% se apro partita IVA dopo anni come dipendente nello stesso settore?
Sì, ma solo se non è mera prosecuzione del rapporto. La Legge 190/2014 richiede che l’attività non sia la stessa svolta come dipendente o collaboratore. Devi dimostrare discontinuità sostanziale: nuovi clienti, diversa organizzazione, autonomia reale. Se lavori prevalentemente per l’ex datore di lavoro, rischi di perdere il 5% o persino l’accesso al regime. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate forniscono indicatori pratici (ad esempio percentuale di fatturato verso l’ex datore). In caso di praticantato obbligatorio per professioni ordinistiche, la norma prevede un’eccezione: puoi accedere al 5% anche se l’attività segue il praticantato. Valuta attentamente il primo anno: impostare correttamente contratti e politiche commerciali ti evita contestazioni future.
Cosa succede all’IVA e alle fatture se supero 100.000 euro a novembre?
Dal momento in cui superi 100.000 euro, esci subito dal forfettario. Dalla prima operazione successiva, applichi l’IVA e tutti gli adempimenti del regime ordinario. Questo vale anche se lo sforamento avviene a fine anno. Per le fatture emesse prima del superamento e incassate dopo, si applicano le regole transitorie spiegate dall’Agenzia delle Entrate: conta la data di effettuazione dell’operazione ai fini IVA. Dovrai anche aggiornare il gestionale di fatturazione elettronica, comunicare il cambio a clienti e fornitori, e gestire correttamente la numerazione e le diciture di legge. L’anno successivo sarai fuori dal forfettario per tutto l’anno, salvo nuova verifica dei requisiti in futuro.
Quali adempimenti restano nel forfettario e cosa semplifico rispetto al regime ordinario?
Restano: emissione fatture elettroniche con dicitura del regime, imposta di bollo quando dovuta, versamento dei contributi previdenziali, liquidazione e pagamento dell’imposta sostitutiva con dichiarazione dei redditi e F24. Semplifichi molto sull’IVA: non addebiti IVA né detrai quella sugli acquisti, quindi niente liquidazioni periodiche, registri IVA e dichiarazione IVA annuale. Semplifichi anche sulle scritture contabili: non hai l’obbligo di registri contabili ordinari. Devi però conservare le fatture e i documenti, rispettare il principio di cassa e tenere traccia degli incassi per controllare il limite di 85.000 euro. Le istruzioni ufficiali del Modello Redditi PF e dell’Agenzia delle Entrate spiegano righi e codici da compilare ogni anno.
