Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per risalire all’imponibile partendo dal lordo devi capire se applichi IVA, ritenuta d’acconto e contributi (cassa o rivalsa 4%). La formula cambia per regime ordinario o forfettario e per tipologia di attività.
- La ritenuta d’acconto (20%) si applica solo ai compensi di lavoro autonomo ex art. 25 DPR 600/1973, non alle imprese commerciali/artigiane.
- Il contributo integrativo della cassa o la rivalsa INPS 4% si sommano al compenso e, nel regime ordinario, entrano nella base IVA.
- Nel regime forfettario non applichi IVA né ritenute; restano solo contributi previdenziali (cassa o rivalsa se prevista dal tuo ordinamento).
Imponibile e lordo: cosa significano e perché cambiano da caso a caso
Imponibile è la base su cui calcoli IVA e ritenute. In parole semplici: è il tuo compenso “pulito”, prima di imposte e contributi in fattura.
Lordo fattura è generico. Può indicare il totale documento (prima della ritenuta) oppure il netto a pagare (dopo ritenuta). Chiedi sempre quale “lordo” hai tra le mani.
Se lavori in ordinario, il totale documento include IVA. Se hai una cassa professionale o la rivalsa INPS 4%, queste maggiorazioni entrano nel totale e, in ordinario, formano base IVA.
Fonti normative da conoscere (aggiornamento 2026)
IVA: DPR 633/1972, in particolare l’art. 21 per il contenuto della fattura e le aliquote applicabili (ordinaria al 22% salvo aliquote ridotte). Fonte: Normattiva.
Ritenuta d’acconto: art. 25 DPR 600/1973 per i compensi di lavoro autonomo e art. 25-bis DPR 600/1973 per agenti e intermediari. Fonte: Normattiva.
Regime forfettario: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (e successive modifiche, tra cui Legge 197/2022 per la soglia di accesso a 85.000 euro). Fonte: Normattiva.
Casse professionali: decreti di privatizzazione DLgs 509/1994 e DLgs 103/1996; contributo integrativo disciplinato dai regolamenti delle singole casse. Fonte: Normattiva e siti istituzionali degli enti previdenziali.
Gestione Separata INPS e rivalsa 4%: Legge 335/1995 e Legge 662/1996 (maggiorazione del 4% come rivalsa). Fonte: Normattiva e INPS; per l’inquadramento previdenziale anche Ministero del Lavoro.
Il metodo corretto per scorporare l’imponibile dal lordo
Il percorso dipende da tre leve: IVA, ritenuta, contributi previdenziali in fattura (cassa 2%/4% o rivalsa 4%). E dipende dal significato di “lordo”.
Due definizioni operative utili:
Totale documento (prima della ritenuta): somma di compenso + contributi in fattura + IVA.
Netto a pagare (dopo ritenuta): totale documento meno la ritenuta d’acconto.
Professionista con Cassa (regime ordinario, cliente sostituto) — formula generale
Ipotesi: aliquota IVA a, contributo integrativo c (es. 4%), ritenuta r (20%).
Se parti dal Netto a pagare (N):
Compenso (imponibile) = N / [ (1 + c) x (1 + a) – r ]
Totale documento = Compenso x (1 + c) x (1 + a)
Ritenuta = r x Compenso
Esempio numerico: avvocato, N = 1.000 euro, c = 4% (0,04), a = 22% (0,22), r = 20% (0,20).
Compenso ≈ 1.000 / [1,04 x 1,22 – 0,20] = 1.000 / 1,0688 ≈ 935,20.
Contributo integrativo 4% ≈ 37,41; base IVA = 972,61; IVA 22% ≈ 213,97.
Totale documento ≈ 1.186,58; ritenuta 20% ≈ 187,04; netto a pagare ≈ 999,54. Possibile scarto di centesimi per arrotondamenti.
Se parti dal Totale documento (T):
Compenso = T / [ (1 + c) x (1 + a) ]
Ritenuta = r x Compenso; Netto a pagare = T – Ritenuta.
Professionista senza Cassa in Gestione Separata (regime ordinario)
La rivalsa INPS 4% è una maggiorazione del compenso. In ordinario la sommi al compenso e ci calcoli sopra l’IVA. La ritenuta 20% si calcola solo sul compenso (non sulla rivalsa e non sull’IVA).
Se parti dal Netto a pagare (N):
Compenso = N / [ (1 + 0,04) x (1 + a) – 0,20 ]
Esempio: N = 1.000 euro, a = 22%.
Compenso ≈ 1.000 / [1,04 x 1,22 – 0,20] = 1.000 / 1,0688 ≈ 935,20 (stessa algebra del caso con cassa, perché la struttura è identica). Rivalsa 4% ≈ 37,41; IVA 22% su (compenso + rivalsa) ≈ 213,97; ritenuta 20% ≈ 187,04.
Se il cliente non è sostituto d’imposta (privato, estero senza stabile organizzazione, alcuni enti): ritenuta non si applica. Allora Compenso = T / [1,04 x (1 + a)].
Ditta individuale commerciale o artigianale (regime ordinario)
In linea generale, sulle fatture di impresa non si applica la ritenuta d’acconto del 20% prevista per i professionisti (art. 25 DPR 600/1973). Restano eccezioni specifiche per provvigioni ad agenti e soggetti ex art. 25-bis DPR 600/1973.
Se parti dal Totale documento (T) con IVA al 22% e nessun contributo in fattura:
Imponibile = T / 1,22; IVA = T – Imponibile.
Esempio: T = 1.000 euro. Imponibile ≈ 819,67; IVA ≈ 180,33.
Se vendi con aliquota diversa (10% o 5%) usa T / 1,10 o T / 1,05.
Regime forfettario: con e senza contributi in fattura
Nel forfettario non addebiti IVA e non subisci né applichi ritenute d’acconto sui compensi, se rilasci la dichiarazione prevista dalla Legge 190/2014, art. 1, comma 67.
Restano i contributi previdenziali:
- Con cassa professionale: applichi il contributo integrativo nella misura prevista dal tuo ente (es. 2% o 4%). Non applichi IVA su tale contributo in regime forfettario.
- Con Gestione Separata: puoi applicare la rivalsa del 4% (prassi ammessa). Anche qui, senza IVA in forfettario.
Se parti dal Totale documento (T):
Forfettario con cassa al 4% o con rivalsa 4%: Imponibile = T / 1,04.
Forfettario senza cassa né rivalsa: Imponibile = T.
Esempio con cassa 4%: T = 1.000 euro. Imponibile ≈ 961,54; contributo ≈ 38,46.
Regola decisionale rapida
1) Sei in regime forfettario?
- Sì: ignora IVA e ritenuta. Hai una cassa o rivalsa 4%? Se sì, scorpora con T / (1 + aliquota contributo). Se no, imponibile uguale a T.
- No: passa al punto 2.
2) Sei un professionista di lavoro autonomo?
- Sì: ritenuta 20% di regola si applica se il cliente è sostituto d’imposta. Verifica anche cassa o rivalsa 4% e l’aliquota IVA. Applica la formula: Compenso = N / [ (1 + contributo) x (1 + IVA) – 0,20 ] se parti dal netto.
- No: sei impresa (artigiano/commerciante). In generale niente ritenuta. Se parti dal totale documento con IVA, imponibile = T / (1 + aliquota IVA). Se percepisci provvigioni, valuta l’art. 25-bis DPR 600/1973.
3) Il cliente è un privato/estero non sostituto?
- Sì: ritenuta non si applica. Se sei in ordinario, scorpora solo IVA e contributi.
- No: applica la ritenuta se dovuta per natura del compenso.
Errori comuni e casi particolari da evitare
Confondere “totale documento” con “netto a pagare”
Se parti dal netto a pagare ma usi formule pensate per il totale documento, sbagli il risultato. Identifica sempre il punto di partenza.
Dimenticare che l’IVA si calcola anche sul contributo integrativo o sulla rivalsa
Nel regime ordinario l’IVA si applica sulla somma di compenso e contributo in fattura. Quindi il fattore corretto è (1 + contributo) x (1 + IVA), non la semplice somma delle percentuali.
Applicare la ritenuta alle imprese artigiane/commerciali
La ritenuta del 20% è tipica dei professionisti. Le imprese non la subiscono di regola, salvo provvigioni e casi ex art. 25-bis DPR 600/1973.
Aliquote IVA ridotte o operazioni non imponibili
Se usi il 10% o il 5%, o se l’operazione è esente/non imponibile/oltre confine, aggiorna la formula. Il denominatore cambia.
Gestire i centesimi senza criteri
Arrotonda a due decimali voce per voce. Prima calcola il compenso, poi contributi, poi IVA e ritenuta. Le micro-differenze si assorbono nel totale.
Esempi completi, passo per passo
1) Avvocato in ordinario con cassa 4%, cliente sostituto, netto a pagare 1.000 euro
Compenso = 1.000 / [1,04 x 1,22 – 0,20] ≈ 935,20.
Contributo 4% ≈ 37,41; imponibile IVA = 972,61; IVA 22% ≈ 213,97; totale documento ≈ 1.186,58; ritenuta 20% ≈ 187,04; netto ≈ 999,54. Differenza di pochi centesimi per arrotondamenti.
2) Copywriter in ordinario senza cassa, con ritenuta, netto a pagare 1.000 euro
Struttura: totale = compenso x (1 + 22%); netto = totale – 20% del compenso = compenso x (1,22 – 0,20) = compenso x 1,02.
Compenso = 1.000 / 1,02 ≈ 980,39; IVA 22% ≈ 215,69; totale documento ≈ 1.196,08; ritenuta 20% ≈ 196,08; netto = 1.000,00.
3) Falegname (impresa individuale) in ordinario, totale documento 1.000 euro, IVA 22%
Imponibile = 1.000 / 1,22 ≈ 819,67; IVA ≈ 180,33; nessuna ritenuta.
4) Psicologa in forfettario con cassa 2%, totale documento 1.000 euro
Nessuna IVA, nessuna ritenuta. Imponibile = 1.000 / 1,02 ≈ 980,39; contributo 2% ≈ 19,61.
5) Sviluppatore in forfettario con rivalsa INPS 4%, totale documento 1.000 euro
Nessuna IVA, nessuna ritenuta. Imponibile = 1.000 / 1,04 ≈ 961,54; rivalsa 4% ≈ 38,46.
| Scenario | Cosa include il “lordo” | Formula per l’imponibile | Tempistiche/Note operative |
|---|---|---|---|
| Professionista con cassa (ordinario), cliente sostituto | Netto a pagare = [Compenso x (1 + c) x (1 + IVA)] – [Ritenuta 20% su Compenso] | Compenso = Netto / [(1 + c) x (1 + IVA) – 0,20] | Ritenuta ex art. 25 DPR 600/1973. Cassa secondo regolamento ente. IVA ex DPR 633/1972. E-fattura obbligatoria. |
| Professionista senza cassa, rivalsa 4% (ordinario), cliente sostituto | Netto a pagare = [Compenso x (1 + 0,04) x (1 + IVA)] – [Ritenuta 20% su Compenso] | Compenso = Netto / [(1,04) x (1 + IVA) – 0,20] | Rivalsa ammessa per Gestione Separata. Attenzione ai clienti non sostituti: niente ritenuta. |
| Ditta individuale artigiana/commerciale (ordinario) | Totale documento = Imponibile + IVA | Imponibile = Totale / (1 + IVA) | In generale niente ritenuta; eccezioni per provvigioni ex art. 25-bis DPR 600/1973. |
| Forfettario con cassa o rivalsa | Totale documento = Imponibile + contributo (2%/4%); senza IVA né ritenuta | Imponibile = Totale / (1 + contributo) | Regime ex L. 190/2014. Indica in fattura la non applicazione IVA e ritenute. |
| Forfettario senza cassa e senza rivalsa | Totale documento = Imponibile | Imponibile = Totale | Semplice. Verifica sempre soglia ricavi e clausole obbligatorie in fattura. |
FAQ
La mia aliquota IVA non è al 22% ma al 10% o al 5%. Come cambiano le formule per scorporare l’imponibile dal lordo?
Le formule restano uguali, cambia solo il fattore IVA. Sostituisci 1,22 con 1,10 o 1,05. Esempio rapido: sei un professionista in ordinario con rivalsa 4% e ritenuta 20%, parti dal netto a pagare (N). La formula generale è Compenso = N / [ (1 + 0,04) x (1 + IVA) – 0,20 ]. Se IVA è 10%, diventa Compenso = N / [1,04 x 1,10 – 0,20] = N / 0,944. Se IVA è 5%, diventa Compenso = N / [1,04 x 1,05 – 0,20] = N / 0,892. Una volta trovato il compenso, calcoli in sequenza: rivalsa o contributo, poi IVA sul totale imponibile (compenso + rivalsa/contributo) e infine la ritenuta sul solo compenso. Ricorda che le aliquote ridotte richiedono un titolo oggettivo (norma puntuale): se applichi il 10% o il 5%, verifica sempre l’inquadramento dell’operazione nel DPR 633/1972 e nelle note esplicative dell’Agenzia delle Entrate.
Come considero le spese anticipate in nome e per conto del cliente (art. 15 DPR 633/1972) quando risalgo all’imponibile?
Le spese anticipate ai sensi dell’art. 15 DPR 633/1972 sono escluse da IVA e da ritenuta. Non sono parte dell’imponibile. Se il tuo “lordo” le include, devi prima sottrarle integralmente. Solo dopo scorpori l’imponibile usando le formule. Sequenza corretta: 1) Identifica e sottrai le spese ex art. 15; 2) Sul residuo applica le logiche di calcolo: contributo o rivalsa, IVA, ritenuta. Esempio: Totale documento 1.220 euro di cui 100 euro sono spese ex art. 15. Base di lavoro = 1.120. Se sei professionista senza cassa con IVA 22% e ritenuta, imponibile = 1.120 / 1,22 ≈ 918,03; IVA ≈ 201,97; ritenuta su 918,03; le spese restano fuori da ogni calcolo impositivo.
Con un cliente estero devo applicare la ritenuta d’acconto? E l’IVA come si gestisce nel calcolo dal lordo?
La ritenuta d’acconto si applica se il committente è sostituto d’imposta italiano e il compenso rientra nell’art. 25 DPR 600/1973. Con un cliente estero senza stabile organizzazione in Italia, di norma non c’è sostituto d’imposta: niente ritenuta. Per l’IVA, se il cliente è soggetto passivo UE o extra-UE e il servizio è “generico” ex art. 7-ter DPR 633/1972, l’operazione può essere fuori campo IVA in Italia (reverse charge esterno). In questo caso, il tuo totale documento coincide con il compenso (più eventuale cassa o rivalsa se prevista dal tuo ordinamento, in forfettario senza IVA; in ordinario, operazione fuori campo con indicazione normativa). Per risalire all’imponibile da un lordo verso estero, spesso non devi scorporare IVA. Verifica sempre la natura del servizio e il luogo di tassazione. Consulta le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e, per gli aspetti previdenziali transfrontalieri, il Ministero del Lavoro.
Ho una ditta individuale artigiana: mi hanno detto di aggiungere la ritenuta del 20%. È corretto? Come ricalcolo l’imponibile se il lordo la include?
In generale no. La ritenuta del 20% riguarda i compensi di lavoro autonomo professionale ex art. 25 DPR 600/1973. Le fatture di impresa (artigiani, commercianti) non subiscono ritenuta, salvo casi specifici di provvigioni disciplinati dall’art. 25-bis DPR 600/1973. Se qualcuno ha sommato una ritenuta del 20% nel “lordo” della tua impresa, è probabile che ci sia un errore. Per scorporare l’imponibile da un totale documento corretto di impresa in ordinario, usa la formula semplice: Imponibile = Totale / (1 + IVA). Esempio: lordo 1.220 con IVA 22%: Imponibile 1.000; IVA 220. Se invece sei un agente che percepisce provvigioni, verifica le regole particolari delle ritenute su provvigioni e adatta il calcolo alla percentuale e alla base imponibile previste dall’art. 25-bis.
Come gestisco arrotondamenti e scostamenti di centesimi quando ricostruisco l’imponibile dal netto a pagare?
Lavora sempre con il maggior numero possibile di decimali in fase di calcolo. Arrotonda a due decimali solo al momento di esporre in fattura: 1) calcola il compenso con molte cifre; 2) applica contributo o rivalsa e arrotonda; 3) calcola l’IVA sulla base arrotondata e arrotonda; 4) calcola la ritenuta sul compenso arrotondato. Piccoli scarti (1-2 centesimi) tra il netto teorico e quello effettivo sono fisiologici. Se devi “chiudere” il centesimo, adegua una voce non fiscale, per esempio inserendo un arrotondamento finale. La prassi contabile ammette questa gestione, purché il calcolo di IVA e ritenuta sia corretto per base e aliquote. Ricorda i riferimenti: DPR 633/1972 per il calcolo IVA e DPR 600/1973 per ritenute. Per coerenza, usa sempre gli stessi criteri tra i documenti emessi.
