Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Nei “minimi” il reddito imponibile si calcola ricavi meno costi meno contributi, poi imposta sostitutiva 5%. Oggi il regime dei minimi è esaurito: per le nuove attività si applica il forfettario.
- Regime dei minimi: principio di cassa, reddito = ricavi − costi − contributi, imposta sostitutiva 5%.
- Dal 2015 non è più attivabile; restano solo casi storici ormai chiusi.
- Oggi prevale il forfettario: coefficiente di redditività, deduzione dei contributi, imposta 15% o 5% start-up.
Cosa significa “regime dei minimi” oggi (2026)
Il “regime dei minimi” è stato un regime agevolato con imposta sostitutiva al 5%. Si applicava a chi rispettava specifici requisiti di ricavi e di età.
La norma di riferimento è l’art. 27 del D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011. Trovi il testo su Normattiva.
La Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha introdotto il regime forfettario e chiuso l’accesso ai minimi per i nuovi. Prevista una fase transitoria per chi era già dentro. Oggi, quasi tutti hanno concluso il periodo.
Conclusione pratica: nel 2026 non apri più la partita IVA nei minimi. Se devi correggere anni passati, segui però le regole storiche dei minimi su quei periodi.
Come si calcolava il reddito nei minimi (regola storica)
Principio di cassa e formula
Il regime dei minimi usava il principio di cassa. Significa che contano gli incassi effettivi e i pagamenti effettivi, non il momento di emissione della fattura.
Formula semplice: reddito imponibile = ricavi incassati − costi pagati − contributi previdenziali pagati. Su questo imponibile si applica l’imposta sostitutiva al 5%.
“Imposta sostitutiva” significa che sostituisce IRPEF e addizionali su quel reddito. Restano dovuti i contributi previdenziali secondo la propria gestione.
Cosa rientra tra i costi deducibili
Nei minimi i costi erano deducibili se inerenti. “Inerente” vuol dire legato all’attività: software, attrezzature, canoni, utenze del luogo di lavoro, corsi, consulenze.
Attenzione a beni promiscui. Se usi un bene sia per lavoro sia per privato, deduci solo la quota legata al lavoro. Usa criteri semplici e documentabili.
I contributi previdenziali si sottraggono prima di calcolare la tassa. Quindi riducono sia il reddito sia la base su cui applichi il 5%.
Esempio numerico (storico) coi minimi
Supponiamo il caso classico. Ricavi incassati 15.000 euro. Costi inerenti pagati 6.000 euro. Contributi previdenziali pagati 2.346 euro (aliquota indicativa per professionisti senza cassa, Gestione Separata INPS; l’aliquota esatta varia ogni anno secondo INPS e Ministero del Lavoro).
Reddito imponibile: 15.000 − 6.000 − 2.346 = 6.654 euro. Imposta sostitutiva 5%: 6.654 × 5% = 332,70 euro.
Totale uscite “fiscali e previdenziali”: contributi 2.346 + imposta 333 ≈ 2.679 euro. Il resto resta come utile lordo dopo imposte e contributi.
Nell’esempio dell’input, i contributi erano calcolati sul reddito prima dell’imposta (ricavi − costi). Molti professionisti li stimano così durante l’anno. Conta però quando paghi e cosa porti effettivamente in deduzione. L’importante è coerenza col principio di cassa e con le istruzioni INPS.
Il regime applicabile oggi: il forfettario
Come si calcola la base nel forfettario
Oggi la gran parte delle partite IVA individuali usa il forfettario. È previsto dalla Legge 190/2014, commi 54-89, come modificata nel tempo (Legge 197/2022 e Legge 213/2023). Puoi leggere i testi su Normattiva e le guide dell’Agenzia delle Entrate.
Nel forfettario non deduci i costi reali (salvo i contributi). Usi un coefficiente di redditività legato al tuo codice ATECO. È una percentuale che stima i margini medi del settore.
Formula: reddito forfettario = ricavi incassati × coefficiente. Poi deduci i contributi previdenziali pagati nell’anno. Sull’importo residuo paghi l’imposta sostitutiva.
Aliquota dell’imposta e soglie di accesso
L’imposta sostitutiva è 15%. Se rispetti i requisiti “start-up” paghi il 5% per i primi anni. Questo 5% nel forfettario non è il vecchio “regime dei minimi”. È una riduzione temporanea prevista dalla Legge 190/2014.
Requisito principale di accesso: ricavi o compensi annui non superiori a 85.000 euro. Regole di fuoriuscita immediata se superi 100.000 euro in corso d’anno, introdotte e precisate dagli ultimi interventi normativi. Verifica sempre l’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate.
I contributi si calcolano secondo la tua gestione previdenziale. La base contributiva e le aliquote seguono le regole INPS o della tua Cassa professionale.
Principio di cassa anche nel forfettario
Anche il forfettario usa il principio di cassa. Conta quando incassi o paghi davvero. È essenziale per determinare il volume di ricavi e i contributi deducibili.
Se emetti fattura a dicembre e incassi a gennaio, il ricavo concorre all’anno nuovo. Stessa logica per le spese contributive: deduci ciò che hai pagato nell’anno.
Contributi: Gestione Separata, artigiani e commercianti, Casse
Gestione Separata INPS: si applica ai professionisti senza Cassa. L’aliquota è fissata di anno in anno da circolari INPS e dal Ministero del Lavoro. Negli ultimi anni si è mossa intorno al 26%. Consulta la circolare INPS di inizio anno.
Artigiani e commercianti: pagano contributi fissi sul minimale e percentuali sull’eccedenza. Le aliquote e i minimali cambiano ogni anno con le circolari INPS. I contributi fissi si versano a scadenze trimestrali.
Professioni ordinistiche: si applicano le regole della tua Cassa (ingegneri, architetti, avvocati, medici, ecc.). Le Casse pubblicano ogni anno aliquote e scadenze. I contributi versati si deducono sempre dal reddito.
Quando conviene: confronto pratico
Minimi (storico) vs forfettario (oggi)
Nei minimi deducevi i costi reali. Era ottimo se avevi molti costi. Imposta al 5% su un reddito calcolato in modo “analitico”.
Nel forfettario usi il coefficiente. Se i tuoi costi reali sono inferiori al costo “teorico” stimato dal coefficiente, il forfettario è spesso vantaggioso. Se sono molto superiori, meglio valutare il regime semplificato ordinario.
Regola pratica: stima il tuo margine reale. Se è più alto del margine “forfettario”, il forfettario conviene. Se è più basso, valuta l’ordinario.
Regola decisionale rapida
Nessi logici per scegliere il regime oggi
1) Previsione ricavi entro 85.000 euro? Sì: puoi usare il forfettario. No: valuta il regime semplificato ordinario.
2) Costi reali elevati (superiori alla quota “teorica” del tuo coefficiente)? Sì: l’ordinario può convenire. No: il forfettario resta spesso migliore.
3) Gestione previdenziale: hai contributi fissi alti (artigiano/commerciante)? Inseriscili nella simulazione. Se incidono molto, controlla la sostenibilità di cassa.
4) Start-up con requisiti per il 5% forfettario? Sì: il beneficio fiscale iniziale rafforza la scelta del forfettario.
5) Rischio di superare 100.000 euro? Sì: pianifica gli incassi. La fuoriuscita immediata può cambiare l’aliquota e gli adempimenti in corso d’anno.
Fonti normative e prassi da conoscere
Testi e soggetti istituzionali
Regime dei minimi: D.L. 98/2011, art. 27, convertito in L. 111/2011. Testo consultabile su Normattiva.
Regime forfettario: Legge 190/2014, commi 54-89, come modificata da leggi di bilancio successive, tra cui Legge 197/2022 e Legge 213/2023. Vedi Normattiva e le guide dell’Agenzia delle Entrate.
Contributi: circolari annuali INPS e comunicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le Casse professionali pubblicano i propri regolamenti e delibere.
Errori comuni e come evitarli
Confondere minimi e forfettario
Capita di dire “minimi” quando si intende “forfettario”. Sono regimi diversi. Nei minimi deducevi i costi reali. Nel forfettario no.
Errore tipico: tentare di dedurre canoni, utenze o software nel forfettario. Non si fa. Si deducono solo i contributi previdenziali pagati.
Ignorare i contributi nelle stime
Molti calcolano solo le imposte. I contributi pesano spesso più delle tasse. Inseriscili sempre nel budget di cassa.
Se sei in Gestione Separata, aggiorna l’aliquota con la circolare INPS dell’anno. Se sei artigiano o commerciante, considera i contributi fissi.
Superare le soglie senza pianificare
Se rischi 85.000 o 100.000 euro, pianifica gli incassi. Il principio di cassa ti permette una gestione ordinata nel rispetto delle regole.
In caso di superamento, verifica subito gli effetti su IVA, ritenute e adempimenti. Segui le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
| Scenario | Calcolo della base | Imposta/aliquota | Tempistiche e adempimenti |
|---|---|---|---|
| Regime dei minimi (storico) | Ricavi incassati − costi inerenti pagati − contributi pagati (principio di cassa) | Imposta sostitutiva 5% sul reddito così determinato | Non più attivabile dal 2015; si applica solo per rettifiche di periodi passati |
| Forfettario professionista (Gestione Separata) | Ricavi × coefficiente ATECO − contributi INPS pagati | Imposta sostitutiva 15% (5% start-up se in possesso dei requisiti) | Soglia 85.000 euro; fuoriuscita immediata oltre 100.000 euro; acconti e saldi IRPEF sostitutiva su base di cassa |
| Forfettario artigiano/commerciante | Ricavi × coefficiente ATECO − contributi fissi e percentuali pagati | Imposta sostitutiva 15% (5% start-up se spettante) | Contributi fissi trimestrali INPS; attenzione a minimale e scaglioni eccedenti |
| Regime semplificato ordinario | Ricavi − costi reali − contributi; rimanenze, ammortamenti e regole ordinarie | IRPEF a scaglioni + addizionali; IVA ordinaria | Utile se i costi reali sono elevati rispetto al coefficiente del forfettario |
FAQ
Il regime dei minimi esiste ancora nel 2026? Posso aprire oggi nei minimi?
No. Il regime dei minimi non è più attivabile dal 2015. Lo prevedeva la Legge 190/2014, che ha introdotto il forfettario e chiuso i minimi ai nuovi. C’era una fase transitoria per chi era già dentro. Oggi quella fase si è conclusa quasi per tutti. Se stai aprendo oggi, valuti il regime forfettario o l’ordinario. Se devi correggere vecchi periodi nei minimi, applichi però quelle regole storiche ai periodi interessati. Le basi normative sono su Normattiva: D.L. 98/2011, art. 27, e Legge 190/2014.
Come si calcolava il reddito imponibile nei minimi e cosa cambia rispetto al forfettario?
Nei minimi il reddito era analitico: ricavi incassati meno costi pagati meno contributi pagati. Si applicava poi il 5% di imposta sostitutiva. Il principio di cassa governava tutto. Nel forfettario, invece, non guardi ai costi reali (tranne i contributi). Applichi un coefficiente di redditività ai ricavi incassati, deduci i contributi pagati e poi paghi il 15% (o il 5% start-up, se spettante). Questo cambia molto le simulazioni. Con pochi costi reali, il forfettario è spesso vantaggioso. Con costi alti, l’ordinario può risultare migliore.
Che aliquota contributiva devo usare per stimare i contributi? Perché vedo numeri diversi online?
La percentuale dipende dalla tua gestione previdenziale. Se sei in Gestione Separata INPS (professionista senza Cassa), l’aliquota varia ogni anno con circolari INPS e atti del Ministero del Lavoro. Negli ultimi anni è stata attorno al 26%, ma va verificata a inizio anno. Se sei artigiano o commerciante, hai contributi fissi su un minimale e una percentuale sull’eccedenza: anche questi valori cambiano ogni anno. Se appartieni a una Cassa professionale, segui le sue delibere e regolamenti. Le fonti ufficiali sono INPS, Ministero del Lavoro e le singole Casse. Per le simulazioni usa sempre i valori aggiornati dell’anno corrente.
Posso ancora usare il 5%? È lo stesso dei minimi?
Oggi il 5% si riferisce al forfettario “start-up”, non ai minimi. Le regole sono nella Legge 190/2014. Devi rispettare specifici requisiti di nuova attività e assenza di precedenti attività simili, oltre ad altri vincoli. La durata è limitata a un periodo iniziale. Nei minimi storici l’imposta era 5% ma il calcolo del reddito era analitico con costi reali. Nel forfettario il 5% si applica su un reddito calcolato col coefficiente ATECO. Quindi non sono la stessa cosa, anche se l’aliquota coincide.
Cosa succede se supero 85.000 o 100.000 euro nel forfettario? E come incidono gli incassi di fine anno?
La soglia principale per restare nel forfettario è 85.000 euro di ricavi/compensi incassati nell’anno. Le ultime modifiche normative hanno previsto la fuoriuscita immediata se superi 100.000 euro in corso d’anno. Questo comporta conseguenze su IVA e adempimenti già nell’anno del superamento. Se resti tra 85.000 e 100.000, verifichi le regole transitorie e la permanenza per l’anno successivo. Ricorda che vale il principio di cassa: una fattura incassata a gennaio conta sull’anno nuovo. Pianificare gli incassi di fine anno è quindi decisivo. Le fonti sono le leggi di bilancio recenti (Legge 197/2022 e Legge 213/2023) e le circolari dell’Agenzia delle Entrate che ne spiegano l’applicazione.
