Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
L’avvocato emette fattura in modo diverso tra regime ordinario e forfettario: cambia IVA, ritenuta d’acconto, bollo e gestione del contributo integrativo 4% della Cassa Forense.
- Regime ordinario: IVA 22% (art. 16 DPR 633/1972), ritenuta d’acconto 20% se il cliente è sostituto d’imposta (art. 25 DPR 600/1973), contributo integrativo 4% Cassa Forense.
- Regime forfettario: niente IVA e niente ritenuta (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014), marca da bollo da 2 euro sopra 77,47 euro (DPR 642/1972), contributo integrativo 4%.
- Spese: rimborsi forfetari 15% concorrono a IVA/ritenuta; anticipazioni in nome e per conto escluse ex art. 15 DPR 633/1972.
Elementi obbligatori della fattura dell’avvocato
Cosa deve contenere la fattura, sempre
La fattura segue l’art. 21 del DPR 633/1972. Devi indicare data e numero progressivo. Inserisci dati completi di emittente e cliente. Descrivi l’incarico. Indica compenso, rimborsi spese e, se previsti, rivalsa previdenziale 4% e imposta di bollo.
Se sei in regime ordinario, aggiungi l’aliquota IVA e l’imposta calcolata. Se il cliente è un sostituto d’imposta, inserisci la ritenuta d’acconto. Se sei in forfettario, scrivi che l’operazione rientra nel regime agevolato.
Per le fatture elettroniche, compila correttamente natura IVA, codici ritenuta e bollo virtuale. L’invio avviene tramite Sistema di Interscambio, come previsto dal D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Fattura elettronica: obblighi 2026
L’e-fattura è obbligatoria per tutti, forfettari compresi, salvo rare eccezioni. I forfettari usano la dicitura di legge e il codice natura IVA appropriato. La marca da bollo è virtuale e l’Agenzia addebita trimestralmente l’importo dovuto.
I termini di emissione seguono l’art. 21 del DPR 633/1972: entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. L’operazione si considera effettuata al pagamento per i servizi (art. 6, comma 3, DPR 633/1972), salvo acconti o fattura anticipata.
Regime ordinario: come si calcola la fattura
Le voci tipiche in ordinario
In regime ordinario indichi: compenso, rimborso forfetario spese generali (15% se previsto dal preventivo o dagli usi forensi), contributo integrativo 4% della Cassa Forense, spese documentate anticipate in nome e per conto, IVA 22%, ritenuta d’acconto se il cliente è sostituto.
Il rimborso forfetario del 15% è un corrispettivo accessorio. Quindi concorre a base imponibile IVA e, di regola, alla base della ritenuta. Le spese documentate ex art. 15 DPR 633/1972 sono escluse da IVA e ritenuta, ma servono i documenti intestati al cliente e il mandato all’incasso.
Contributo integrativo 4% Cassa Forense
Il contributo integrativo è previsto dal regolamento della Cassa Forense (L. 576/1980 e regolamenti attuativi). È pari al 4% e si calcola, salvo accordi col cliente, sui corrispettivi che formano il volume d’affari IVA.
Ai fini IVA, il 4% concorre alla base imponibile (artt. 3 e 13 DPR 633/1972 e prassi dell’Agenzia delle Entrate). In pratica, l’IVA si calcola anche sul contributo integrativo. Ai fini ritenuta d’acconto, la prassi forense esclude il 4% dalla base della ritenuta; resta invece inclusa la maggiorazione forfetaria 15%.
IVA e momento di esigibilità
L’aliquota ordinaria è 22% (art. 16 DPR 633/1972). Per i professionisti l’IVA diventa esigibile al pagamento del corrispettivo (art. 6, comma 3, DPR 633/1972), salvo che emetti una fattura anticipata o incassi un acconto. Questo agevola la gestione della liquidità.
Puoi comunque optare per l’IVA per cassa ex art. 32-bis del DL 83/2012, se ne ricorrono i requisiti. Ma per i servizi professionali l’esigibilità all’incasso già opera per legge.
Ritenuta d’acconto
La ritenuta d’acconto del 20% si applica se il cliente è sostituto d’imposta (art. 25 DPR 600/1973). Non si applica se il cliente è un privato non sostituto o un soggetto estero senza stabile organizzazione in Italia.
La base di calcolo include il compenso e i rimborsi forfetari. Non include le anticipazioni ex art. 15 e, secondo la prassi professionale, non include il contributo integrativo 4% della cassa.
Esempio numerico in ordinario
Ipotesi: compenso 3.000 euro; rimborso forfetario 15% = 450 euro; contributo integrativo 4% calcolato su 3.450 = 138 euro; spese documentate ex art. 15 = 100 euro.
Base IVA: 3.000 + 450 + 138 = 3.588 euro; IVA 22% = 789,36 euro. Base ritenuta: 3.000 + 450 = 3.450 euro; ritenuta 20% = 690,00 euro.
Totale a pagare: 3.000 + 450 + 138 + 789,36 + 100 − 690 = 3.787,36 euro. In fattura indichi tutte le voci e specifichi che le spese documentate sono escluse ex art. 15 DPR 633/1972.
Regime forfettario: cosa cambia in fattura
Niente IVA, niente ritenuta
Nel regime forfettario non addebiti l’IVA e non subisci ritenuta d’acconto (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 e successive modifiche). Indica in fattura la dicitura: “Operazione in regime forfettario – art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 – non soggetta a IVA né a ritenuta”.
Rimane il contributo integrativo 4% della Cassa Forense. Puoi addebitarlo al cliente, salvo diverso accordo. È prassi applicarlo ai corrispettivi che formano il volume d’affari.
Marca da bollo
Se la fattura senza IVA supera 77,47 euro, applichi la marca da bollo da 2 euro (DPR 642/1972, Tariffa). Nelle e-fatture il bollo è virtuale: indichi “SI” nel campo dedicato e l’Agenzia delle Entrate addebita l’importo trimestralmente.
Il bollo si addebita al cliente come rivalsa. Va in fattura come riga separata. Non è imponibile e non entra in alcun calcolo di imposta.
Esempio numerico in forfettario
Ipotesi: compenso 2.000 euro; rimborso forfetario 15% = 300 euro; contributo integrativo 4% su 2.300 = 92 euro; marca da bollo = 2 euro.
Totale a pagare: 2.000 + 300 + 92 + 2 = 2.394 euro. Nessuna IVA e nessuna ritenuta. Se hai spese documentate in nome e per conto, le aggiungi fuori campo art. 15.
Il contributo integrativo che versi alla Cassa è un contributo previdenziale obbligatorio. I contributi previdenziali obbligatori sono deducibili dal reddito complessivo (art. 10 TUIR). La base forfettaria segue i coefficienti di redditività, e i contributi obbligatori si deducono a parte.
Fatture particolari: PA, estero, privati
Cliente privato o azienda/sostituto
Se il cliente è un privato non sostituto, non c’è ritenuta. Se il cliente è un’azienda, un professionista con dipendenti o una PA, si applica la ritenuta 20% in ordinario. In forfettario mai ritenuta.
Per la Pubblica Amministrazione serve fattura elettronica PA (formato FPA12). Lo split payment non si applica ai professionisti con ritenuta (norme sullo split payment), ma verifica sempre il capitolato dell’ente.
Clienti UE/extra-UE
Prestazioni di servizi legali verso soggetti passivi UE: il luogo d’imposizione IVA è di regola nello Stato del committente (art. 7-ter DPR 633/1972). Emetti fattura senza IVA con inversione contabile. In e-fattura usa il codice natura corretto. Non c’è ritenuta italiana.
Verso clienti extra-UE, la prestazione è fuori campo IVA per carenza del requisito territoriale. Indica la norma in fattura. Il contributo integrativo 4% può essere addebitato anche su tali corrispettivi, perché concorrono al volume d’affari dichiarato ai fini previdenziali, secondo il regolamento Cassa Forense.
Spese documentate e rimborsi
Le spese documentate in nome e per conto del cliente sono escluse da IVA e ritenuta (art. 15 DPR 633/1972). Devi avere mandato e documenti intestati al cliente. Le spese sostenute in proprio (viaggi, cancelleria) sono tuoi costi: in fattura puoi prevedere un rimborso forfetario o specifico, che però concorre a IVA e alla ritenuta in ordinario.
Regola decisionale rapida
– Se sei in forfettario, scrivi che l’operazione è in regime forfettario, non addebitare IVA né ritenuta, applica 4% Cassa e bollo da 2 euro se oltre 77,47 euro.
– Se sei in ordinario e il cliente è un’azienda/PA, calcola: compenso + 15% = base ritenuta; aggiungi 4% Cassa; calcola IVA 22% anche sul 4%; indicare ritenuta 20%.
– Se il cliente è un privato, in ordinario non c’è ritenuta: resta IVA 22% e 4% Cassa. In forfettario, resta solo 4% Cassa e, se dovuta, la marca da bollo.
– Se fatturi a un soggetto UE/extra-UE, inquadra la territorialità (art. 7-ter). Di norma niente IVA italiana; ritenuta italiana assente; valuta comunque il 4% Cassa.
– Se hai anticipazioni in nome e per conto, mettile fuori campo art. 15. Non calcolare IVA né ritenuta su tali importi.
Norme da conoscere e prassi operative
Riferimenti normativi essenziali
DPR 633/1972: art. 6 (momento di effettuazione), art. 7-ter (territorialità), art. 13 (base imponibile), art. 15 (esclusioni), art. 16 (aliquote), art. 21 (contenuto fattura). DPR 600/1973: art. 25 (ritenute). DPR 642/1972: bollo in fattura. L. 576/1980 e regolamento Cassa Forense: contributo integrativo 4%. L. 190/2014: regime forfettario, come modificata dalle leggi di bilancio più recenti. D.Lgs. 127/2015: e-fattura.
Consulta le versioni aggiornate su Normattiva. Per l’e-fattura, verifica i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Per la previdenza forense, vedi i regolamenti sul sito della Cassa Forense.
Soglie del forfettario e uscite
Dal 2023 il limite di ricavi/compensi è 85.000 euro, confermato fino al 2026. Se superi 100.000 euro durante l’anno, esci immediatamente e l’IVA si applica dalle operazioni successive al superamento (L. 197/2022 e modifiche). Se superi solo 85.000 ma resti sotto 100.000, esci l’anno dopo.
Verifica ogni anno le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Tieni un monitoraggio mensile dei compensi per evitare sorprese a fine esercizio.
Errori frequenti e come evitarli
– Dimenticare la marca da bollo nelle fatture forfettarie: l’Agenzia calcola l’imposta e applica sanzioni. Inserisci sempre il flag bollo in e-fattura.
– Calcolare l’IVA senza includere il 4% Cassa nella base: per le casse privatistiche, la rivalsa concorre alla base IVA. Ricalcola e adegua il gestionale.
– Applicare ritenuta al cliente privato: non è sostituto d’imposta. Evita ritenute inutili e note di credito correttive.
– Confondere spese documentate con rimborsi forfetari: solo le prime sono escluse ex art. 15. Serve mandato e documento intestato al cliente.
– Scadenze bollo e invii SdI ignorati: programma alert su liquidazioni, imposta di bollo e tempi di emissione (12 giorni).
| Scenario | Voci in fattura | Base IVA e ritenuta | Bollo e note | Tempistiche |
|---|---|---|---|---|
| Ordinario → Azienda italiana (sostituto) | Compenso; rimborso 15%; contributo integrativo 4%; spese art. 15; IVA 22%; ritenuta 20% | IVA su compenso+15%+4%; ritenuta su compenso+15%; spese art. 15 escluse | Nessun bollo; indicare riferimenti normativi in descrizione | Fattura entro 12 giorni; IVA esigibile al pagamento; ritenuta operata dal cliente |
| Ordinario → Privato consumatore | Compenso; rimborso 15%; contributo integrativo 4%; spese art. 15; IVA 22% | IVA su compenso+15%+4%; nessuna ritenuta; spese art. 15 escluse | Nessun bollo | Fattura entro 12 giorni; IVA esigibile al pagamento |
| Forfettario → Qualsiasi cliente italiano | Compenso; rimborso 15%; contributo integrativo 4%; spese art. 15; marca da bollo 2 euro se > 77,47 | Nessuna IVA; nessuna ritenuta; spese art. 15 escluse | Bollo da 2 euro, addebitato al cliente; bollo virtuale trimestrale | Fattura entro 12 giorni; imposta di bollo versata trimestralmente |
| Ordinario/Forfettario → Cliente UE/extra-UE (B2B) | Compenso; rimborso 15%; contributo integrativo 4%; spese art. 15; indicazione art. 7-ter | Di regola fuori campo/non imponibile IVA in Italia; ritenuta italiana assente; 4% applicabile | Verifica obblighi paese cliente; no bollo in quanto operazione senza IVA non nazionale | Fattura entro 12 giorni; eventuali elenchi Intrastat servizi (se richiesti) |
FAQ
Il contributo integrativo 4% è obbligatorio? Su cosa si calcola e come incide su IVA e ritenuta?
Il contributo integrativo del 4% è previsto dal regolamento della Cassa Forense, adottato in attuazione della L. 576/1980. È dovuto sul volume d’affari IVA dell’avvocato e può essere addebitato al cliente in fattura. La base tipica è l’ammontare dei corrispettivi che concorrono al volume d’affari, quindi almeno il compenso e i rimborsi forfetari connessi alla prestazione. Ai fini IVA, la rivalsa del 4% concorre alla base imponibile, per effetto degli artt. 3 e 13 del DPR 633/1972 e della prassi dell’Agenzia delle Entrate sulle casse privatistiche. Ai fini ritenuta d’acconto, la prassi professionale esclude il 4% dalla base della ritenuta, mentre include i rimborsi forfetari del 15%. In regime forfettario, non c’è ritenuta; quindi il 4% rileva solo come voce previdenziale e come componente del totale da pagare. Ai fini previdenziali, il contributo soggettivo e l’integrativo versati alla Cassa sono contributi obbligatori e sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del TUIR.
Quando devo applicare la ritenuta d’acconto e quando no?
La ritenuta d’acconto del 20% si applica ai compensi corrisposti da sostituti d’imposta, come società, professionisti con dipendenti, enti e Pubbliche Amministrazioni, secondo l’art. 25 del DPR 600/1973. In questo caso, il cliente-trattenitore versa la ritenuta e rilascia la certificazione unica. Se il cliente è un privato consumatore, non è un sostituto d’imposta, quindi non opera ritenute e paga il totale fattura. Se fatturi a soggetti esteri senza stabile organizzazione in Italia, di regola non c’è ritenuta italiana. In regime forfettario, la legge esclude espressamente la ritenuta: devi inserire in fattura la dicitura che attesta la non applicazione della ritenuta per effetto dell’art. 1, comma 67, della L. 190/2014. Ricorda che la ritenuta si calcola di regola su compenso e rimborsi forfetari connessi alla prestazione, al netto delle anticipazioni ex art. 15; la rivalsa previdenziale 4% Cassa Forense è, nella prassi, esclusa dalla base di calcolo della ritenuta.
Come gestisco le spese in fattura: differenza tra “documentate ex art. 15” e rimborso forfetario 15%?
Le spese documentate in nome e per conto del cliente sono quelle anticipate dall’avvocato come mandatario, con documenti intestati al cliente e su suo incarico. Esempio: contributo unificato, diritti di copia intestati al cliente. Queste spese sono escluse da IVA e da ritenuta ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/1972. Devi conservare il mandato e i documenti intestati al cliente; in fattura le indichi come voci fuori campo art. 15. Il rimborso forfetario del 15% è, invece, un corrispettivo accessorio per spese generali (cancelleria, telefono, trasporti interni). Non è una “anticipazione in nome e per conto”. Quindi, in regime ordinario, concorre all’IVA e alla ritenuta. In forfettario non c’è IVA né ritenuta, ma il 15% aumenta il totale dovuto e, se superi 77,47 euro, può far scattare la marca da bollo da 2 euro. Se rendiconti spese specifiche ma intestate a te, non rientrano nell’art. 15: le tratti come parte del corrispettivo, con le stesse regole di IVA e ritenuta del compenso.
Come funziona la marca da bollo sulle fatture degli avvocati? Chi la paga e quando si versa?
La marca da bollo da 2 euro si applica alle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro, ai sensi del DPR 642/1972 (Tariffa allegata). Il caso tipico è il regime forfettario. Nelle e-fatture si applica il bollo virtuale: si indica in fattura la presenza del bollo e l’Agenzia delle Entrate addebita trimestralmente l’importo complessivo dovuto, con scadenza, di norma, all’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. L’importo del bollo si addebita al cliente come rivalsa, esponendolo in fattura come riga separata. Non è imponibile, non entra nelle basi di ritenuta o previdenziali. Se dimentichi il bollo, l’Agenzia può richiedere l’imposta e sanzioni: controlla i riepiloghi trimestrali nel cassetto fiscale e pianifica il pagamento con addebito diretto o F24 dove previsto dalle istruzioni aggiornate.
Supero le soglie del regime forfettario: cosa succede alle fatture e all’IVA durante l’anno?
La soglia di accesso e permanenza nel forfettario è 85.000 euro. Se superi questa soglia ma resti sotto 100.000, esci dal forfettario dall’anno successivo. Le fatture emesse fino a fine anno restano senza IVA e senza ritenuta. Se superi 100.000 euro in corso d’anno, l’uscita è immediata: dalle operazioni successive devi applicare l’IVA e tutte le regole del regime ordinario (incluse liquidazioni periodiche, esterometro, ecc.). Queste regole derivano dalla L. 197/2022 e successive modifiche. In caso di superamento in corso d’anno, aggiorna subito il gestionale, inserisci l’aliquota IVA corretta, verifica la necessità di applicare ritenuta ai nuovi clienti sostituti d’imposta e comunica ai clienti il cambio di regime per evitare errori di pagamento. Ricorda di gestire la marca da bollo solo per le fatture senza IVA; quando entri in ordinario, la bollo non si applica sui documenti imponibili IVA.
