Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per fatturare nel regime dei minimi emetti fattura elettronica senza IVA e senza ritenuta d’acconto, applichi la marca da bollo da 2 euro oltre 77,47 euro e, se previsto, aggiungi contributo integrativo o rivalsa INPS 4%.
- Obbligo di fattura elettronica via Sistema di Interscambio per tutti dal 2024; bollo virtuale con versamenti trimestrali.
- Nessuna IVA e nessuna ritenuta d’acconto; inserisci diciture di legge in fattura.
- Contributo integrativo cassa (2% o 4%) se hai una cassa privata; rivalsa INPS 4% facoltativa se sei in Gestione Separata.
Cos’è il “regime dei minimi” nel 2026 e perché conta in fattura
Il “regime dei minimi” oggi si chiama formalmente regime fiscale di vantaggio. È stato introdotto dall’articolo 27 del Decreto-Legge 98/2011, convertito in Legge 111/2011. Di fatto è l’evoluzione del primo regime dei minimi nato con la Legge 244/2007.
Dal 2015 è arrivato il regime forfettario (Legge 190/2014). Non si può più entrare nel regime di vantaggio. Ma chi lo aveva in corso può continuare finché mantiene i requisiti originari. Questa guida è per chi ancora lo usa.
In questo regime non applichi l’IVA in fattura e non subisci la ritenuta d’acconto. Paghi un’imposta sostitutiva agevolata sul reddito, secondo le regole previste dalla norma. Fonte: portale Normattiva, Legge 244/2007 e D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011.
Riferimenti rapidi
IVA: non si applica, con dicitura in fattura. Ritenuta: non si applica, con apposita nota. Marca da bollo: 2 euro oltre 77,47 euro se la fattura è senza IVA. E-fattura: obbligatoria via SdI dal 2024 per tutti i titolari di Partita IVA (fonte: D.Lgs. 127/2015 e normativa attuativa dell’Agenzia delle Entrate).
Dati obbligatori in fattura nel regime dei minimi
La fattura deve contenere dati minimi previsti dal DPR 633/1972. Li elenco in modo operativo.
Intestazione e identificativi
Inserisci data e numero progressivo, unico per anno. Puoi usare formato alfanumerico (es. 2026-001, 2026-002). Indica i tuoi dati: denominazione, sede, Partita IVA e, se professionista, Codice Fiscale. Inserisci i dati del cliente: denominazione, sede, Partita IVA o Codice Fiscale.
Descrizione e corrispettivi
Descrivi il bene o il servizio in modo chiaro: cosa, periodo, quantità. Indica l’imponibile concordato. Specifica eventuali sconti, spese anticipate in nome e per conto, rimborsi, tempi e modalità di pagamento.
Diciture obbligatorie per il regime di vantaggio
Indica che l’operazione non sconta l’IVA. Puoi usare una formula chiara come: “Operazione in franchigia da IVA – Regime fiscale di vantaggio ex art. 27, D.L. 98/2011 conv. L. 111/2011 e art. 1, commi 96-117, L. 244/2007”.
Se il cliente è sostituto d’imposta, specifica che non deve applicare ritenuta d’acconto. Esempio: “Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 conv. L. 111/2011”.
Marca da bollo e pagamento
Se l’importo totale del documento supera 77,47 euro ed è senza IVA, si applica l’imposta di bollo di 2 euro. Con la fattura elettronica, indichi il bollo virtuale nel file XML. Il versamento è trimestrale secondo le scadenze dell’Agenzia delle Entrate.
Per fattura cartacea (oggi residuale) si usa contrassegno telematico da 2 euro con data uguale o anteriore alla data della fattura. La base giuridica è il DPR 642/1972 e i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.
Elementi variabili: contributo integrativo, rivalsa INPS e casi di esclusione
Contributo integrativo di cassa (professionisti con cassa privata)
Se sei iscritto a una Cassa professionale privata (per esempio architetti, psicologi, geometri), di norma devi addebitare al cliente il contributo integrativo. In genere è il 4%, alcune Casse prevedono il 2% o altre aliquote. Verifica il regolamento della tua Cassa.
Come si calcola: percentuale sull’imponibile del servizio. Nelle fatture senza IVA del regime di vantaggio, il contributo integrativo si somma al totale da pagare. In molti ordinamenti di Cassa, questo importo concorre ai ricavi fiscalmente rilevanti; in altri è neutro. Controlla il regolamento e le circolari della tua Cassa (fonte: enti previdenziali di categoria consultabili via portale Normattiva e siti istituzionali).
Rivalsa INPS 4% (Gestione Separata)
Se non hai una Cassa privata e versi i contributi alla Gestione Separata INPS, puoi addebitare in fattura una rivalsa del 4%. È una maggiorazione facoltativa che copre parte dei tuoi contributi. Riferimento: art. 1, comma 212, Legge 662/1996 (fonti: Normattiva e INPS; per il quadro generale anche Ministero del Lavoro).
La rivalsa si calcola sull’imponibile del servizio. Si somma al totale da pagare. In regime di vantaggio, non applichi IVA anche su questa voce. Fiscalmente, la rivalsa concorre alle entrate su cui calcoli l’imposta sostitutiva.
Quando non si applica nulla in più
Se sei artigiano o commerciante iscritto alle gestioni IVS, non applichi contributo integrativo né rivalsa 4%. In questi casi la fattura riporta solo l’imponibile e, se dovuta, la marca da bollo da 2 euro.
Fattura elettronica 2026: regole pratiche per il regime dei minimi
Dal 1° gennaio 2024 l’e-fattura è obbligatoria per tutti i titolari di Partita IVA, compresi i soggetti in regime di vantaggio. Riferimenti: D.Lgs. 127/2015 e successive estensioni normative, provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Compilazione e codici documento
Usa il tipo documento TD01 per fatture ordinarie. Inserisci l’indicazione di non applicazione IVA nel campo Natura operazione (N2.2 o N2.1 a seconda del tracciato vigente) o nella descrizione, secondo le specifiche tecniche del formato XML in vigore.
Per fatture verso soggetti esteri, invia comunque il file via SdI con codice destinatario estero. In alternativa, invia i dati tramite il canale “esterometro” digitalizzato integrato nello SdI, secondo le istruzioni aggiornate dell’Agenzia delle Entrate.
Bollo virtuale: impostazione e scadenze 2026
Nella fattura elettronica imposta Bollo virtuale = “SI” se l’importo supera 77,47 euro. Il pagamento è trimestrale: di regola entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre (Q1: 31 maggio; Q2: 30 settembre; Q3: 30 novembre; Q4: fine febbraio dell’anno successivo). La riscossione avviene con addebito su F24 predisposto dall’Agenzia o con addebito su conto se attivato.
Se dimentichi il bollo, puoi sanare con ravvedimento operoso. Le sanzioni seguono il DPR 642/1972 e il D.Lgs. 471/1997, con riduzioni se paghi spontaneamente entro termini.
Sostituti d’imposta, PA e split payment
La ritenuta non si applica ai compensi del regime di vantaggio. Indica la dicitura in fattura. Con la Pubblica Amministrazione non si applica lo split payment perché la tua fattura è senza IVA. Restano le regole tecniche per la PA (identificativi univoci, CIG/CUP se richiesti) e l’invio via SdI.
Casi particolari e operazioni con l’estero
Clienti UE e operazioni fuori campo IVA per territorialità
Per servizi a soggetti passivi UE, si applicano le regole di territorialità IVA (artt. 7-ter e seguenti del DPR 633/1972). In molti casi l’operazione è fuori campo in Italia con inversione contabile nel Paese del cliente. Inserisci dicitura: “Operazione non soggetta a IVA ai sensi degli artt. 7-ter e seguenti, inversione contabile nel Paese del committente”. Iscrizione VIES necessaria per operazioni intra-UE.
Per cessioni o prestazioni extra-UE, applica le regole sulla territorialità. Emissione di e-fattura verso estero e, se previsto, invio dei dati attraverso le funzionalità SdI destinate alle operazioni transfrontaliere.
Vendite al consumatore finale
Se vendi a privati, puoi emettere fattura elettronica. In alternativa, emetti documento commerciale tramite registratore telematico. Le vendite senza fattura seguono l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate).
Regola decisionale rapida
La sequenza logica da applicare a ogni fattura
1) Cliente e operazione: identifica se B2B, PA, B2C o estero. Se estero, controlla territorialità IVA e VIES.
2) Regime: se sei nel regime di vantaggio, non applicare IVA e non applicare ritenuta. Inserisci le due diciture obbligatorie.
3) Previdenza: se hai Cassa privata, aggiungi contributo integrativo (di solito 4% o 2%). Se Gestione Separata, valuta rivalsa INPS 4% (facoltativa ma consigliata).
4) Bollo: se totale documento senza IVA supera 77,47 euro, applica bollo da 2 euro. In e-fattura attiva il bollo virtuale.
5) E-fattura: usa TD01, compila correttamente natura operazione o note, invia via SdI e conserva digitalmente secondo le regole.
Esempio numerico completo nel regime dei minimi
Ipotesi: professionista in Gestione Separata INPS, sceglie rivalsa 4%. Prestazione di consulenza da 3.000 euro a cliente italiano B2B. Totale documento supera 77,47 euro, quindi bollo dovuto.
Imponibile: 3.000,00 euro.
Rivalsa INPS 4% su 3.000,00: 120,00 euro.
Totale parziale: 3.120,00 euro.
Marca da bollo: 2,00 euro (bollo virtuale).
Totale da pagare: 3.122,00 euro.
Diciture da inserire: “Operazione senza applicazione dell’IVA – Regime fiscale di vantaggio ex art. 27, D.L. 98/2011 conv. L. 111/2011 e art. 1, commi 96-117, L. 244/2007”. “Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 conv. L. 111/2011”. “Rivalsa INPS 4% ex art. 1, comma 212, L. 662/1996”. “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DPR 642/1972”.
Fonti normative e istituzionali utili
Regime dei minimi/regime di vantaggio: Legge 244/2007; D.L. 98/2011 convertito in Legge 111/2011 (fonte: portale Normattiva). Regime forfettario: Legge 190/2014 (confronto per chi valuta il passaggio). Fattura elettronica e corrispettivi telematici: D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti Agenzia delle Entrate. Imposta di bollo: DPR 642/1972 e atti attuativi MEF/Agenzia delle Entrate. Rivalsa Gestione Separata: art. 1, comma 212, Legge 662/1996 (fonti: Normattiva, INPS e Ministero del Lavoro).
| Scenario | Requisiti/azioni | Dicitura tecnica da inserire | Bollo e scadenze |
|---|---|---|---|
| Cliente italiano B2B | TD01 via SdI; nessuna IVA; nessuna ritenuta; eventuale contributo integrativo o rivalsa 4% | “Operazione senza IVA – Regime di vantaggio ex D.L. 98/2011 conv. L. 111/2011; Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto” | 2 euro oltre 77,47 euro; versamento trimestrale: 31/05, 30/09, 30/11, fine febbraio anno successivo |
| Pubblica Amministrazione (PA) | TD01 via SdI con codici PA; niente split payment; nessuna ritenuta | Come sopra; aggiungi CIG/CUP se richiesti e diciture PA | 2 euro oltre 77,47 euro; bollo virtuale obbligatorio |
| Cliente UE B2B | Verifica VIES; invio via SdI per operazioni transfrontaliere; territorialità ex art. 7-ter e seguenti DPR 633/1972 | “Operazione non soggetta a IVA per territorialità – inversione contabile nel Paese del committente” | 2 euro oltre 77,47 euro se documento senza IVA; scadenze trimestrali |
| Cliente extra-UE | Invio e-fattura verso estero; regole territorialità; conservazione digitale | “Operazione non soggetta a IVA per territorialità ex DPR 633/1972” | 2 euro oltre 77,47 euro; scadenze come sopra |
FAQ: domande frequenti sulla fattura nel regime dei minimi
Devo ancora emettere la fattura elettronica se sono nel regime dei minimi?
Sì. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fattura elettronica via Sistema di Interscambio vale per tutti i titolari di Partita IVA, inclusi i soggetti nel regime di vantaggio. Lo prevede il D.Lgs. 127/2015, come esteso dai successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. La deroga per i regimi agevolati è stata superata. Quindi prepari la fattura in XML, indichi la natura di operazione senza IVA, spunti il bollo virtuale se dovuto e invii via SdI. La mancata emissione elettronica comporta sanzioni amministrative con riduzioni se correggi nei termini del ravvedimento operoso.
Quali diciture devo inserire per evitare errori con IVA e ritenuta d’acconto?
Per l’IVA: “Operazione senza applicazione dell’IVA – Regime fiscale di vantaggio ex art. 27, D.L. 98/2011 conv. L. 111/2011 e art. 1, commi 96-117, L. 244/2007”. Per la ritenuta: “Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 conv. L. 111/2011”. Queste note chiariscono al cliente (anche se sostituto d’imposta) che non deve operare trattenute. Se lavori con PA o grandi aziende, aggiungi eventuali riferimenti contrattuali e amministrativi richiesti. Conserva coerenza nelle note su tutte le fatture del regime.
Come funziona la marca da bollo da 2 euro nelle fatture senza IVA?
La marca da bollo è dovuta per fatture senza IVA con importo superiore a 77,47 euro. Con la fattura elettronica non applichi un contrassegno fisico ma selezioni il bollo virtuale. L’Agenzia delle Entrate calcola trimestralmente il dovuto complessivo e richiede il pagamento. Le scadenze standard sono: 31 maggio (Q1), 30 settembre (Q2), 30 novembre (Q3) e fine febbraio dell’anno successivo (Q4). La base giuridica è il DPR 642/1972 e gli atti attuativi del MEF e dell’Agenzia delle Entrate. Se dimentichi di applicarlo, puoi regolarizzare con ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni.
Quando applico il contributo integrativo o la rivalsa INPS del 4%?
Applichi il contributo integrativo se sei iscritto a una Cassa professionale privata e il suo regolamento lo prevede (spesso 4%, talvolta 2%). È una maggiorazione sull’imponibile. In regime di vantaggio si somma al totale da pagare. La rilevanza fiscale dipende dal regolamento della Cassa; in molti casi entra nei ricavi, in altri no. Se sei in Gestione Separata INPS, puoi applicare la rivalsa 4% (art. 1, comma 212, L. 662/1996). È facoltativa ma consigliata per coprire parte dei contributi. Anche questa si somma al totale e, nel regime di vantaggio, concorre al reddito su cui calcoli l’imposta sostitutiva. Non si applica né contributo integrativo né rivalsa se sei artigiano/commerciante nelle gestioni IVS.
Cosa cambia se fatturo a clienti UE o extra-UE nel regime dei minimi?
Le regole IVA sulla territorialità si applicano comunque. Per servizi B2B UE, spesso l’operazione non è imponibile in Italia e il cliente integra l’IVA nel proprio Paese (inversione contabile). Serve l’iscrizione VIES per operazioni intra-UE. Per clienti extra-UE, verifica la territorialità ai sensi del DPR 633/1972 (artt. 7-ter e seguenti). Emetti comunque e-fattura verso estero via SdI, seguendo le specifiche tecniche aggiornate. Anche in questi casi non applichi ritenuta d’acconto in quanto soggetto al regime di vantaggio. Ricorda il bollo da 2 euro se il documento è senza IVA e supera 77,47 euro. Le fonti di riferimento sono il DPR 633/1972, il portale Normattiva e le guide aggiornate dell’Agenzia delle Entrate.
