Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Oggi non puoi entrare nel regime dei minimi; chi vi ha aderito entro il 2015 può restarci fino a 35 anni o 5 anni, se rispetta requisiti. Valuta se il regime forfettario è più conveniente.
- Sorgente normativa: regime di vantaggio ex art. 27 del DL 98/2011 (convertito in L. 111/2011); regime forfettario ex art. 1, commi 54-89, L. 190/2014, come modificato dalle Leggi di Bilancio 2019, 2023 e 2024.
- Limiti regime dei minimi: ricavi/compensi fino a 30.000 euro, niente dipendenti/collaboratori, beni strumentali entro 15.000 euro nel triennio, età sotto 35 anni o 5 anni dall’avvio.
- Forfettario 2026: soglia ricavi 85.000 euro, imposta sostitutiva 15% (5% start-up), niente IVA, niente ritenute subite, semplificazioni contabili.
Che cos’è il “regime dei minimi” oggi
Il “regime dei minimi” oggi sopravvive solo come regime transitorio per chi ha aderito correttamente in passato. La norma di riferimento è l’art. 27 del DL 98/2011, convertito in L. 111/2011. L’accesso per nuove aperture non è più possibile.
È un regime agevolato con imposta sostitutiva del 5% al posto di IRPEF e addizionali. Si applica al reddito “per cassa”: incassi meno pagamenti effettivi. Questo principio di cassa significa che conta quando prendi o paghi, non quando fatturi.
La durata ordinaria è di 5 periodi d’imposta. Se hai iniziato l’attività prima dei 35 anni, puoi restare nel regime fino all’anno in cui compi 35 anni. Vale la regola “5 anni o 35 anni, la più lunga tra le due”.
Benefici pratici nei minimi
- Niente IVA in fattura e niente detrazione dell’IVA sugli acquisti. La fattura riporta la dicitura di non applicazione IVA per “regime di vantaggio”.
- Semplificazioni contabili. Non devi tenere libri IVA e non rientri negli ISA (ex studi di settore).
- Imposta sostitutiva 5% sul reddito effettivo (incassi – costi pagati), con deduzione dei contributi previdenziali versati.
Requisiti e limiti da rispettare
- Ricavi/compensi annui non oltre 30.000 euro. Se superi il limite, esci dal regime dall’anno successivo.
- Nessun dipendente, apprendista o collaboratore. Non puoi sostenere spese per lavoro.
- Beni strumentali acquistati entro 15.000 euro nel triennio. Sono gli strumenti di lavoro: pc, macchinari, arredi, auto intestate all’attività.
- Assenza di partecipazioni in società di persone o in Srl “trasparenti” che svolgono attività riconducibili alla tua.
- Niente regimi IVA speciali (agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, ecc.).
Perché non puoi entrarci oggi e cosa prevede la legge
Il regime di vantaggio è stato superato dal “regime forfettario” introdotto dalla L. 190/2014. La finestra per nuove adesioni ai minimi si è chiusa con le norme transitorie successive. Dal 2016 non si può più accedere al regime dei minimi con nuove aperture.
Chi era già nei minimi può restare fino alla fine naturale del regime (5 anni) o fino ai 35 anni, se più favorevole. Questa continuità è stata confermata dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate e dalle norme di coordinamento.
Per verificare i testi ufficiali consulta il portale Normattiva per DL 98/2011 e L. 190/2014. Per chiarimenti operativi vedi circolari dell’Agenzia delle Entrate e il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il regime forfettario nel 2026: regole chiave
Il regime forfettario è oggi il regime naturale per le partite IVA individuali che rispettano i requisiti. Nasce con la L. 190/2014, art. 1, commi 54-89. Le Leggi di Bilancio 2019, 2023 e 2024 hanno ampliato la soglia e definito l’uscita immediata oltre certi importi.
Soglia ricavi/compensi: fino a 85.000 euro. Se superi 85.000 ma resti entro 100.000, esci dal regime l’anno successivo. Se superi 100.000, esci subito nell’anno del superamento e scatta l’IVA dal momento del superamento (regola introdotta dalla Legge di Bilancio 2023).
Imposta sostitutiva: 15% sul reddito forfettario. Se sei nuova attività e rispetti le condizioni, puoi applicare il 5% per i primi 5 anni. Reddito forfettario significa che applichi un coefficiente di redditività ai ricavi, diverso per codice ATECO.
Benefici pratici nel forfettario
- Niente IVA in fattura e niente detrazioni IVA. Dicitura obbligatoria in fattura “operazione senza applicazione dell’IVA – regime forfettario”.
- Niente ritenute d’acconto subite. Devi rilasciare apposita dichiarazione al cliente.
- Semplificazioni contabili e niente ISA.
- Contributi previdenziali deducibili e, per artigiani/commercianti, possibile riduzione del 35% dei contributi INPS su domanda. Verifica aliquote e minimali aggiornati sul sito INPS.
Minimi vs forfettario: quando conviene restare, quando passare
Il nodo è come calcoli il reddito. Nei minimi contano i costi reali pagati. Nel forfettario i costi sono “standard” con il coefficiente. Se hai molti costi effettivi, i minimi possono essere più vantaggiosi. Se hai costi bassi e margini alti, il forfettario tende a vincere.
Altro punto: soglia di ricavi. Nei minimi sei “bloccato” a 30.000 euro. Nel forfettario puoi crescere fino a 85.000 euro, con uscita immediata solo se superi 100.000. Se prevedi crescita, il forfettario è più elastico.
Infine, contributi. Le regole contributive sono le stesse fuori dall’IRPEF: puoi dedurre i contributi in entrambi i regimi. La riduzione del 35% per artigiani/commercianti si chiede all’INPS anche nel forfettario. Verifica sempre la tua gestione previdenziale.
Quando restare nei minimi
- Ricavi stabili sotto 30.000 euro.
- Costi effettivi elevati e regolari (software, attrezzature, viaggi, consulenze) che abbattono il reddito per cassa.
- Età inferiore a 35 anni e rispetto rigoroso dei limiti su beni strumentali e personale.
Quando passare al forfettario
- Ricavi in crescita oltre 30.000 euro, con prospettiva di arrivare vicino a 85.000 euro.
- Costi vivi bassi. Il coefficiente di redditività favorisce chi ha poche spese.
- Necessità di pianificare investimenti senza il vincolo del tetto beni strumentali da 15.000 euro nel triennio.
Regola decisionale rapida
- Se i tuoi ricavi previsti superano 30.000 euro entro 12 mesi, allora valuta il passaggio al forfettario dal 1° gennaio prossimo, altrimenti rischi la decadenza dai minimi.
- Se i tuoi costi “pagati” superano il 40-50% degli incassi, allora i minimi in cassa tendono a convenire rispetto al forfettario con coefficiente standard.
- Se investi molto in beni strumentali nei prossimi 3 anni, allora il limite 15.000 euro dei minimi può bloccarti; il forfettario è più flessibile.
- Se sei sotto i 35 anni ma in scadenza quinquennio, allora controlla entrambe le basi imponibili (cassa vs forfetta) e simula l’imposta sostitutiva netta dei contributi.
- Se prevedi clienti che richiedono reverse charge/operazioni con IVA, allora considera il forfettario: ha regole chiare in caso di superamento soglia con uscita immediata oltre 100.000.
Adempimenti per restare nei minimi o passare al forfettario
I regimi si applicano per anno solare. Se rispetti i requisiti dei minimi puoi restare senza comunicazioni particolari. Verifica ogni anno i limiti di ricavi, beni strumentali, personale e l’età.
Se scegli di passare al forfettario, l’ingresso avviene dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’opzione è “naturale” se possiedi i requisiti forfettari; si evidenzia in dichiarazione dei redditi. Aggiorna la dicitura in fattura e la gestione delle ritenute (non si subiscono ritenute).
Se decadi dai minimi per superamento dei limiti, dal 1° gennaio dell’anno successivo applichi il nuovo regime. Se scegli il forfettario e ne hai i requisiti, entri in quel regime; altrimenti passi al regime ordinario. Conserva la documentazione e allinea il profilo in fattura elettronica.
Fonti normative e prassi da consultare
Per i minimi: art. 27 del DL 98/2011, convertito in L. 111/2011. Per il forfettario: art. 1, commi 54-89, L. 190/2014. Per soglie e uscite immediate: Legge 145/2018 (Bilancio 2019) e Legge 197/2022 (Bilancio 2023), con conferme nella Legge 213/2023 (Bilancio 2024). Consulta i testi su Normattiva.
Per istruzioni operative e chiarimenti, vedi le circolari e le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate. Per contributi previdenziali e riduzioni, verifica gli aggiornamenti su INPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
| Scenario | Requisiti principali | Vantaggi fiscali | Quando conviene | Tempistiche e adempimenti |
|---|---|---|---|---|
| Restare nel regime dei minimi | Ricavi fino a 30.000 euro; zero dipendenti/collaboratori; beni strumentali entro 15.000 euro nel triennio; età sotto 35 anni o entro 5 anni | Imposta sostitutiva 5% su base “per cassa”; niente IVA; contabilità semplificata; niente ISA | Hai costi reali elevati e ricavi stabili sotto 30.000 euro | Verifica annuale requisiti; nessuna comunicazione specifica; dicitura “regime di vantaggio” in fattura |
| Passare al regime forfettario | Ricavi fino a 85.000 euro; rispetto cause ostative (partecipazioni, lavoro dipendente prevalente, ecc.) | Imposta 15% o 5% start-up; niente IVA; niente ritenute subite; semplificazioni | Hai costi bassi, margini alti e vuoi crescere oltre 30.000 euro | Ingresso dal 1° gennaio; aggiornare diciture in fattura; indicare il regime in dichiarazione |
| Decadenza dai minimi | Superi 30.000 euro o violi limiti su personale/beni; scadenza età/quadriennio-quinquennio | Nessuno: passi al forfettario (se idoneo) o all’ordinario | Ricavi in aumento o necessità di assumere/esternalizzare | Nuovo regime dal 1° gennaio successivo; adeguare fatturazione e liquidazioni |
| Nuova apertura P. IVA oggi | Nessun accesso ai minimi; verifica requisiti forfettario | Forfettario come regime naturale se idoneo; altrimenti ordinario | Start-up con costi contenuti e ricavi attesi sotto 85.000 euro | Applicazione immediata del regime prescelto all’avvio; gestione fatture senza IVA in forfettario |
FAQ
Posso ancora aprire la partita IVA nel 2026 ed entrare nel regime dei minimi?
No. Il regime dei minimi (tecnicamente “regime di vantaggio”) non è più accessibile per nuove aperture. La chiusura dell’accesso deriva dal passaggio al regime forfettario previsto dalla L. 190/2014 e dalle successive leggi di bilancio. Oggi, se apri partita IVA, il tuo regime “naturale” è il forfettario, se possiedi i requisiti. Altrimenti entri nel regime ordinario. Se invece eri già nei minimi, puoi restare fino alla scadenza naturale, se rispetti i limiti. Per conferma normativa, leggi l’art. 27 del DL 98/2011 su Normattiva e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sul regime forfettario.
Ho aderito ai minimi anni fa: posso restarci fino ai 35 anni anche oltre i 5 anni?
Sì, se hai iniziato l’attività prima dei 35 anni, puoi restare nei minimi fino alla fine dell’anno in cui compi 35 anni, anche se superi i 5 anni. Vale la regola “cinque anni o 35 anni, la più lunga”. Resta però obbligatorio rispettare ogni anno tutti i limiti: ricavi a 30.000 euro, nessun dipendente o collaboratore, beni strumentali entro 15.000 euro nel triennio, assenza di partecipazioni ostative. Se uno di questi requisiti viene meno, decadi dal regime dall’anno successivo e dovrai applicare il forfettario (se ne hai i requisiti) o l’ordinario. Le basi normative sono nell’art. 27 del DL 98/2011 e nelle prassi dell’Agenzia delle Entrate reperibili sui documenti ufficiali.
Cosa succede se supero i 30.000 euro di ricavi durante l’anno nel regime dei minimi?
Se superi il limite di 30.000 euro, la decadenza dai minimi opera dall’anno successivo. Nell’anno del superamento continui a non applicare l’IVA e a versare l’imposta sostitutiva del 5% secondo le regole ordinarie del regime. Non è prevista, per i minimi, un’uscita “immediata” a metà anno come invece succede nel forfettario oltre 100.000 euro. Dal 1° gennaio dell’anno successivo, se possiedi i requisiti del forfettario, entri nel forfettario; altrimenti passi al regime ordinario con IVA e contabilità più articolata. Verifica con attenzione le tue proiezioni di incasso: se credi di superare il limite per crescita fisiologica, può essere strategico optare per il forfettario dal 1° gennaio, così eviti passaggi inutili.
Come confronto in pratica convenienza economica tra minimi e forfettario?
Fai tre passi semplici. Primo: stima incassi annui e costi effettivi pagati. Nei minimi il reddito è incassi meno costi; nel forfettario è incassi moltiplicati per il coefficiente di redditività del tuo ATECO. Secondo: sottrai i contributi previdenziali stimati in entrambi i regimi. Terzo: applica l’imposta sostitutiva (5% nei minimi; 15% o 5% in forfettario). Se i costi reali sono alti e ricorrenti, i minimi spesso generano un’imposta più bassa. Se i costi sono bassi, il forfettario tende a essere migliore, soprattutto con soglia a 85.000 euro che permette crescita. Ricorda di considerare anche gli effetti collaterali: nel forfettario non subisci ritenute d’acconto, semplifichi incassi con clienti che applicano ritenute, e non sei soggetto agli ISA. Confronta sempre scenari “anno intero” e non solo a metà anno.
Quali diciture devo inserire in fattura nei minimi e nel forfettario? Devo subire ritenute d’acconto?
Nei minimi: inserisci la dicitura di non applicazione dell’IVA per “regime di vantaggio” ex art. 27 del DL 98/2011, e specifica che il compenso non è soggetto a ritenuta d’acconto. Ricorda di rilasciare al cliente la dichiarazione per l’esonero dalla ritenuta. Nel forfettario: inserisci la dicitura di non applicazione dell’IVA ai sensi della L. 190/2014 e che i compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto. In entrambi i regimi non applichi IVA e non subisci ritenute, ma la responsabilità della corretta dicitura è tua. Se passi da un regime all’altro, aggiorna immediatamente il formato della fattura elettronica e i testi preimpostati nei tuoi strumenti di fatturazione. Per i riferimenti, consulta le guide dell’Agenzia delle Entrate.
