Partita IVA forfettaria: cosa vuol dire e come funziona?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Il regime forfettario applica un’imposta sostitutiva al 15% (5% per i primi 5 anni), con soglia di ricavi/compensi a 85.000 euro e uscita immediata se superi 100.000 euro nell’anno.

  • Limiti: ricavi/compensi fino a 85.000 euro; uscita immediata se superi 100.000; residenza in Italia o UE/SEE con 75% del reddito in Italia.
  • Imposte: 15% sul reddito forfettario (5% start-up) calcolato con coefficienti per ATECO e principio di cassa; IVA non dovuta.
  • Esclusioni: partecipazioni in società “trasparenti” o SRL riconducibili, prevalenza verso ex datore, redditi di lavoro dipendente oltre 30.000 euro (salvo cessazione).

Cos’è il regime forfettario nel 2026

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per partite IVA individuali. Riduce gli adempimenti e applica un’unica imposta sostitutiva.

Imposta sostitutiva significa che paghi una sola imposta al posto di IRPEF, addizionali e IRAP. L’aliquota base è 15%. Scende al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti “start-up”.

Il reddito si calcola in modo forfettario. Non deduci i costi reali. Applichi un coefficiente di redditività al totale incassato. I coefficienti variano per codice ATECO. Poi deduci solo i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati.

Vale il principio di cassa. Questo principio significa che contano gli incassi e non l’emissione della fattura. Incassi 2026 = reddito 2026.

Riferimenti normativi: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (testo su Normattiva); Legge 197/2022 ha portato la soglia a 85.000 euro e introdotto l’uscita immediata oltre 100.000; chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, tra cui Circolare 32/E del 2023.

Quadro normativo essenziale e dove verificarlo

Le regole base sono nella Legge 190/2014, aggiornata dalle leggi di bilancio successive. Puoi leggere il testo coordinato su Normattiva.

Gli aspetti pratici (fatture, note in fattura, ritenute) sono chiariti dall’Agenzia delle Entrate nelle circolari e nelle risposte a interpello.

Per la fatturazione elettronica il riferimento è il Decreto-Legge 36/2022. Dal 2024 l’obbligo di e-fattura è esteso anche ai forfettari.

Per la marca da bollo si applica il DPR 642/1972. Per l’IVA, resti fuori dal campo IVA secondo le previsioni della Legge 190/2014 e del DPR 633/1972.

Per i contributi previdenziali valgono le regole INPS e, per gli iscritti a casse private, i regolamenti delle singole casse. Le circolari INPS aggiornano ogni anno aliquote e minimali.

Requisiti di accesso e cause di esclusione

Puoi applicare il forfettario se nell’anno precedente hai ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro. Conta il totale incassato per l’attività con quel codice ATECO, calcolato a cassa.

Residenza: devi essere residente in Italia. Puoi accedere anche se risiedi in UE/SEE, purché produci in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.

Non devi aderire a regimi IVA speciali (come agricoltura, editoria, agenzie di viaggio). Il forfettario è incompatibile con quei regimi.

Partecipazioni: non puoi partecipare a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari trasparenti. Non puoi controllare direttamente o indirettamente una SRL che svolge attività riconducibile alla tua e che fattura in prevalenza alla tua attività.

Rapporti con ex datore: sei escluso se fatturi in via prevalente a un datore di lavoro attuale o a un ex datore dei due anni precedenti, o a soggetti a lui riconducibili. La norma vuole evitare finte partite IVA che sostituiscono un rapporto di lavoro.

Redditi da lavoro dipendente: se hai anche un lavoro dipendente o assimilato, non puoi applicare il forfettario se questi redditi superano 30.000 euro, a meno che il rapporto sia cessato. Alla data di agosto 2026 non risultano in vigore aumenti a 35.000 euro. Verifica sempre su Normattiva e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Soglia 85.000 e uscita oltre 100.000: come funziona

Se superi 85.000 ma resti sotto 100.000, resti nel forfettario per l’anno in corso. Uscirai dal regime dall’anno successivo.

Se superi 100.000 euro durante l’anno, esci subito. Da quel momento applichi l’IVA sulle operazioni successive e passi al regime ordinario. È la cosiddetta uscita immediata prevista dalla Legge 197/2022.

Questo comporta obblighi IVA dal superamento in avanti. Devi emettere fatture con IVA e tenere la contabilità prevista per l’ordinario.

Come si calcola il reddito e l’imposta sostitutiva

Step 1: somma gli incassi dell’anno. Step 2: applica il coefficiente di redditività previsto per il tuo ATECO. Il risultato è il reddito forfettario lordo.

Step 3: sottrai i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno. Ottieni il reddito imponibile. Step 4: applica l’aliquota del 15% o del 5% se hai i requisiti start-up.

I coefficienti di redditività sono fissati dalla Legge 190/2014 e dai successivi aggiornamenti. Esempio semplice: professionista con coefficiente 78%, incassi 40.000, contributi 4.000. Reddito forfettario 31.200. Imponibile 27.200. Imposta al 15% = 4.080 euro.

Regime start-up al 5% per 5 anni: serve una nuova attività, nessuna attività simile nei 3 anni precedenti, e che non sia mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo (salvo il praticantato). La base giuridica è nella Legge 190/2014.

Gli acconti si calcolano sulle imposte dovute per l’anno precedente. In assenza di reddito precedente puoi non versare acconti.

Fatture, IVA, ritenute, marca da bollo ed e-fattura

Nel forfettario non applichi l’IVA in fattura. Inserisci una dicitura che richiama l’articolo della Legge 190/2014. Applichi la marca da bollo da 2 euro su fatture senza IVA superiori a 77,47 euro (DPR 642/1972).

Non subisci ritenute d’acconto e, in generale, non agisci come sostituto d’imposta. Devi indicare in fattura che il compenso è non soggetto a ritenuta ai sensi della Legge 190/2014.

L’e-fattura è obbligatoria anche per i forfettari. La base è il DL 36/2022 e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Usa il Sistema di Interscambio per emettere e ricevere fatture.

Se applichi regimi IVA speciali o operi nell’e-commerce, verifica regole particolari. Il forfettario non si cumula con regimi speciali.

Contributi previdenziali nel forfettario

Se sei artigiano o commerciante verserai contributi fissi su un minimale INPS, più una quota percentuale sul reddito eccedente. Ogni anno l’INPS pubblica importi e aliquote aggiornati con circolari dedicate.

Nel forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi artigiani/commercianti. La riduzione è prevista dalla Legge 190/2014. L’INPS spiega la procedura nelle proprie circolari e sul portale.

Se sei professionista senza cassa iscrivi alla Gestione Separata INPS. Versi una percentuale sul reddito imponibile forfettario. Anche qui le aliquote cambiano con le circolari annuali INPS.

Se appartieni a una Cassa professionale (avvocati, ingegneri, ecc.) segui le regole della tua Cassa. Il forfettario non modifica i minimi o le scadenze della Cassa.

I contributi restano deducibili dal reddito forfettario. Questa deduzione riduce l’imposta sostitutiva dovuta.

Regola decisionale rapida

Se prevedi incassi sotto 85.000, hai pochi costi reali e lavori con autonomia da ex datori, il forfettario tende a convenire.

Se hai costi alti e detraibili, o devi comprare beni e servizi con molta IVA, l’ordinario può essere più vantaggioso.

Se come dipendente superi 30.000 euro e non hai cessato il rapporto, il forfettario non è applicabile. Valuta ordinario o aperture differite.

Se rischi di superare 100.000 in corso d’anno, prepara il passaggio all’ordinario e l’applicazione immediata dell’IVA.

Se sei artigiano/commerciante e attivi la riduzione INPS al 35%, il risparmio contributivo può rafforzare la convenienza del forfettario.

Apertura, adempimenti e scadenze

Apri la partita IVA con modello AA9/12. Scegli il codice ATECO corretto. Indica il regime forfettario. Presenta eventuale SCIA al SUAP del Comune se necessaria per l’attività.

Iscriviti all’INPS (Gestione Separata o Gestione Artigiani/Commercianti) o alla Cassa di riferimento. Per artigiani/commercianti richiedi la riduzione del 35% entro i termini.

Emetti e conserva le fatture elettroniche. Applica la marca da bollo ove dovuta. Tieni traccia degli incassi per il principio di cassa e monitora la soglia degli 85.000.

Versa l’imposta sostitutiva con saldo e primo acconto entro il 30 giugno, e secondo acconto entro il 30 novembre. Le scadenze possono subire proroghe. Verifica ogni anno con l’Agenzia delle Entrate.

Controlla ogni dicembre se resti nei requisiti per l’anno successivo. Se perdi i requisiti, dal nuovo anno passi all’ordinario.

Scenario Requisiti principali Imposte applicate Contributi e tempistiche
Nuova attività professionale Incassi previsti ≤ 85.000; nessuna attività simile negli ultimi 3 anni; non mera prosecuzione; residenza Italia o UE/SEE con 75% reddito in Italia Imposta sostitutiva 5% per 5 anni, poi 15%; calcolo a cassa con coefficiente ATECO Gestione Separata o Cassa; iscrizione all’avvio; saldo e acconti imposta: 30/6 e 30/11; fatturazione elettronica da subito
Artigiano o commerciante Incassi ≤ 85.000; nessun regime IVA speciale; requisiti forfettario Imposta sostitutiva 15% (o 5% start-up); marca da bollo su fatture senza IVA > 77,47 euro INPS Art/Com: contributi fissi + percentuale; possibile riduzione 35% su richiesta; rate trimestrali e conguaglio a saldo
Lavoratore dipendente con P. IVA Redditi di lavoro dipendente ≤ 30.000 euro o rapporto cessato; incassi P.IVA ≤ 85.000; nessuna prevalenza verso datore attuale/ex Imposta sostitutiva 15%/5% sulla base forfettaria; no ritenute subite Contributi INPS secondo gestione; monitoraggio soglia 85.000; dichiarazione redditi con quadro LM
Superamento soglia 100.000 in corso d’anno Incassi > 100.000 nell’anno; scatta l’uscita immediata Passaggio a regime ordinario dal superamento; applicazione IVA e registri dal momento del superamento Adempimenti IVA immediati; adeguamento contabile; saldo imposta sostitutiva solo sulla parte in forfettario

FAQ

Qual è la differenza pratica tra regime forfettario e regime ordinario?

Nel forfettario paghi un’imposta sostitutiva sul reddito calcolato in modo forfettario. Non versi IVA, non deduci i costi reali, e applichi i coefficienti ATECO. Gli adempimenti contabili sono ridotti. La base giuridica è nella Legge 190/2014. L’aliquota è 15% o 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti.

Nell’ordinario, invece, applichi l’IVA sulle fatture, detrai l’IVA sugli acquisti, deduci i costi reali, e calcoli l’IRPEF a scaglioni più addizionali. Gli adempimenti sono maggiori: registri IVA, liquidazioni periodiche, esterometro quando dovuto. La scelta conviene se hai costi elevati e molta IVA a credito. Se compri impianti, beni strumentali e servizi con tanta IVA, l’ordinario può ridurre il carico fiscale complessivo.

Il limite dei 30.000 euro per i redditi di lavoro dipendente è ancora valido nel 2026?

Sì. A agosto 2026 il limite di 30.000 euro dei redditi da lavoro dipendente o assimilati resta una causa di esclusione, salvo cessazione del rapporto. Questa regola proviene dai commi sulle cause di esclusione della Legge 190/2014, come modificata negli anni, e dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. In passato si è discusso di un possibile aumento, ma non risulta in vigore. Prima di decidere, verifica il testo aggiornato su Normattiva e le ultime circolari dell’Agenzia delle Entrate. Se il rapporto di lavoro è cessato, la soglia non impedisce l’accesso al forfettario.

Se fatturo a un ex datore di lavoro posso restare nel forfettario?

Dipende dalla prevalenza. La norma esclude dal forfettario chi esercita l’attività prevalentemente verso datori di lavoro con cui ha in corso un rapporto o lo ha avuto nei due precedenti periodi d’imposta, o verso soggetti a loro riconducibili. Prevalente significa la parte maggiore del fatturato. Se l’ex datore pesa oltre il 50%, scatta l’esclusione. La ratio è evitare finte collaborazioni autonome. Ci sono eccezioni limitate, ad esempio il praticantato che precede l’abilitazione professionale. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito questi punti in varie circolari e risposte. Valuta sempre caso per caso, documenta l’autonomia, diversifica la clientela e conserva i contratti.

Come funziona la fatturazione elettronica e la marca da bollo nel forfettario?

L’e-fattura è obbligatoria anche per i forfettari. Emissione tramite il Sistema di Interscambio, con formato XML. Indichi l’esclusione da IVA con riferimento alla Legge 190/2014. Non addebiti IVA e non applichi ritenute. Sulle fatture senza IVA sopra 77,47 euro applichi la marca da bollo da 2 euro ai sensi del DPR 642/1972. Il pagamento e la dichiarazione del bollo sulle e-fatture avviene con i canali previsti dall’Agenzia delle Entrate, di solito con addebito periodico e modello F24. Se sbagli, sono previste sanzioni, ma esistono termini per il ravvedimento operoso. Controlla sempre i riepiloghi trimestrali del portale Fatture e Corrispettivi per non perdere scadenze del bollo.

Come si calcolano e si pagano i contributi INPS nel forfettario? Posso chiedere la riduzione del 35%?

Gli artigiani e i commercianti pagano contributi fissi sul minimale stabilito dall’INPS ogni anno, più una percentuale sul reddito che supera il minimale. Nel forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi. La riduzione è prevista dalla Legge 190/2014 e operativa secondo le circolari INPS. Va richiesta all’INPS, di solito tramite cassetto previdenziale. La riduzione incide su fisso e percentuale. Attenzione: ridurre i contributi può ridurre anche la futura pensione, perché versi di meno. I professionisti senza Cassa sono nella Gestione Separata e pagano un’aliquota percentuale sul reddito forfettario. Gli iscritti a Casse private seguono regole proprie. In tutti i casi, i contributi obbligatori versati restano deducibili dal reddito prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Le scadenze sono indicate ogni anno da INPS e Agenzia delle Entrate.

Cosa succede se supero 85.000 o 100.000 euro? E posso rientrare nel forfettario dopo essere uscito?

Se superi 85.000 ma non arrivi a 100.000, resti nel forfettario per quell’anno e passi all’ordinario dall’anno successivo. Se superi 100.000, esci subito dal forfettario e devi applicare l’IVA sulle operazioni successive e adempiere alla contabilità ordinaria. L’imposta sostitutiva si applica solo alla parte dell’anno in cui eri ancora nel regime agevolato. Per rientrare nel forfettario devi, in un anno successivo, rispettare di nuovo tutti i requisiti, incluso il limite di 85.000 dell’anno precedente e l’assenza delle cause di esclusione. Il rientro non è automatico: va valutato a inizio anno e applicato in dichiarazione. Ricorda che se avevi optato per l’ordinario, l’opzione vincola per almeno un triennio salvo perdita dei requisiti o norme particolari. Verifica sempre su Normattiva e con i documenti dell’Agenzia delle Entrate.

Come valuto se mi conviene il 5% “start-up”? Ci sono vincoli particolari?

Il 5% è un’agevolazione forte ma con regole rigide. Devi avviare una nuova attività. Non devi aver svolto attività simile nei 3 anni precedenti. L’attività non deve essere mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo svolto in precedenza, tranne il praticantato obbligatorio. Se subentri in un’attività altrui, non devi ereditare sostanzialmente la stessa clientela o gli stessi mezzi organizzati. La norma è nella Legge 190/2014. La convenienza è evidente nei primi anni con margini buoni e costi bassi. Attenzione però a non forzare i requisiti: l’Agenzia delle Entrate può contestare l’agevolazione se manca la reale novità. Conserva prove di discontinuità: nuovo ATECO, contratti diversi, strumenti propri e autonomia organizzativa.

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