Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
La “web tax” italiana (Imposta sui Servizi Digitali) applica il 3% sui ricavi digitali qualificati, per gruppi con ricavi globali ≥ 750 milioni e ricavi imponibili in Italia ≥ 5,5 milioni. Pagamento 16 febbraio, dichiarazione 31 marzo.
- Ambito oggettivo: pubblicità su interfacce digitali, messa a disposizione di interfacce multi‑sided, trasmissione di dati generati da utenti su interfaccia digitale.
- Soglie d’ingresso di gruppo: ≥ 750 milioni di ricavi globali e ≥ 5,5 milioni di ricavi imponibili in Italia, calcolati su base annua.
- Base imponibile: ricavi netti da IVA e imposte, allocati all’Italia in base alla localizzazione dell’utente; aliquota unica 3%.
Cos’è la web tax (Imposta sui Servizi Digitali) e su quali attività si applica
La web tax italiana si chiama Imposta sui Servizi Digitali (ISD). È un’imposta del 3% sui ricavi derivanti da specifici servizi digitali. Si applica solo oltre precise soglie di fatturato.
La base normativa è nella Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 commi 35‑50, come modificata, consultabile su Normattiva. Le regole attuative sono nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2020. L’Agenzia delle Entrate ha definito modello e istruzioni dichiarative con propri provvedimenti e chiarimenti di prassi.
Servizi inclusi
L’ISD copre tre categorie:
- Pubblicità mirata veicolata su un’interfaccia digitale. In parole semplici: vendi spazi o impression su siti, app o piattaforme.
- Messa a disposizione di un’interfaccia digitale multi‑sided. Cioè gestisci una piattaforma che fa incontrare utenti e venditori, o utenti tra loro, e facilita transazioni.
- Trasmissione di dati raccolti dagli utenti e generati tramite l’uso di un’interfaccia digitale. In pratica: monetizzi dataset o insight ricavati dalla navigazione o dall’uso di app.
Servizi esclusi (esempi tipici)
Di norma restano fuori:
- Vendita diretta di beni o servizi dell’operatore tramite il proprio sito, senza funzione di intermediazione tra terzi.
- Fornitura di contenuti digitali proprietari (per esempio canoni di abbonamento a contenuti editoriali o streaming propri), quando non prevale la funzione di interfaccia tra utenti.
- Servizi finanziari regolati e sistemi di pagamento vigilati.
- Cloud “puro” IaaS/PaaS/SaaS, quando manca intermediazione tra utenti o pubblicità mirata come servizio.
Le esclusioni e i casi misti vanno letti con le definizioni del DM 15 dicembre 2020 e con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio circolari e risposte a interpello). In caso di servizi “bundle”, occorre scorporare le componenti.
Chi paga: soglie, gruppo e responsabilità
Soglie di accesso all’imposta
Paghi l’ISD solo se, nell’anno solare precedente:
- Ricavi globali del gruppo pari o superiori a 750 milioni di euro.
- Ricavi imponibili in Italia pari o superiori a 5,5 milioni di euro.
Le soglie sono cumulative. Devi superarle entrambe. I ricavi italiani si calcolano con criteri di allocazione basati sulla localizzazione dell’utente.
Concetto di gruppo
Si guarda al gruppo nel suo insieme. Gruppo significa controllo diretto o indiretto secondo i criteri civilistici e contabili. In pratica contano i ricavi consolidati dell’ultimo bilancio disponibile.
All’interno del gruppo si può nominare un soggetto incaricato per gli adempimenti. In alternativa, ogni soggetto passivo del gruppo adempie per la propria quota. La normativa prevede forme di responsabilità solidale per i soggetti coinvolti, secondo quanto stabilito dalla legge e dal DM attuativo.
Residenti e non residenti
Se sei residente o hai una stabile organizzazione in Italia, versi e dichiari con i canali ordinari dell’Agenzia delle Entrate. Se non sei residente e non hai una stabile organizzazione, devi identificarti in Italia oppure nominare un rappresentante fiscale. Le modalità sono descritte nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Base imponibile, territorialità e calcolo del 3%
Che cosa si tassa
Si tassano i ricavi lordi derivanti dai servizi digitali in scope, al netto di IVA e di altre imposte indirette. Si escludono resi, note di credito e sconti commerciali.
Dove si tassa: allocazione all’Italia
Conta dove si trova l’utente quando usa l’interfaccia o vede la pubblicità. La normativa fissa criteri oggettivi, ad esempio:
- Pubblicità: impression visualizzate su dispositivi localizzati in Italia.
- Interfacce multi‑sided: transazioni con almeno un utente localizzato in Italia; si usa un rapporto tra transazioni italiane e totali.
- Trasmissione dati: dati generati da dispositivi localizzati in Italia.
La localizzazione avviene con indicatori tecnici coerenti: IP, GPS, impostazioni del dispositivo, luogo di consegna o fatturazione, come descritto nel DM 15 dicembre 2020. Serve un metodo stabile e documentato.
Formula pratica
Imposta dovuta = 3% × Ricavi imponibili allocati all’Italia nell’anno.
Per i servizi multi‑sided, spesso si applica un coefficiente: Ricavi globali del servizio × (transazioni con utenti in Italia / transazioni totali). Il DM fornisce criteri analoghi per gli altri servizi.
Documentazione
La disciplina richiede di tenere un set informativo dedicato con i criteri di calcolo, le metriche utilizzate e le evidenze sul posizionamento degli utenti. Conserva i dati secondo i termini civilistici e fiscali ordinari. Tieni a disposizione queste evidenze per eventuali controlli.
Adempimenti, scadenze e sanzioni
Scadenze standard
- Pagamento: entro il 16 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.
- Dichiarazione: entro il 31 marzo dello stesso anno.
Esempio: ricavi 2026. Paghi entro il 16 febbraio 2027. Presenti la dichiarazione entro il 31 marzo 2027.
Eventuali proroghe o rinvii si apprendono dalle risorse ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e del MEF.
Canali operativi
I soggetti residenti usano i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione e il modello di pagamento previsto. I soggetti non residenti seguono la procedura di identificazione o nomina del rappresentante fiscale e usano i canali indicati nei provvedimenti attuativi.
Sanzioni e ravvedimento
Per omesso o insufficiente versamento si applica, in linea generale, la sanzione del 30% più interessi legali, secondo il D.Lgs. 471/1997 e il D.Lgs. 472/1997. È possibile il ravvedimento operoso con riduzioni progressive se si sana spontaneamente entro termini precisi (art. 13 D.Lgs. 472/1997).
Esclusioni, casi particolari e interazioni con altre imposte
Attività borderline
Molti modelli misti combinano marketplace, abbonamenti e advertising. In questi casi si scompongono i ricavi: solo le componenti in scope rientrano nell’ISD. La prova del metodo di scorporo è cruciale.
Servizi di cloud e di contenuti proprietari restano fuori se non fornisci un’interfaccia che mette in contatto utenti terzi o non vendi pubblicità come servizio. Se però vendi spazi pubblicitari sulla tua piattaforma di contenuti, quella parte rientra.
Rapporto con IVA e imposte dirette
L’ISD non sostituisce IVA, IRES o IRAP. Resta una imposta autonoma sui ricavi qualificati. La gestione contabile segue le regole interne dell’impresa. Per effetti su deducibilità e imposte differite si applicano i principi contabili e fiscali vigenti; valuta caso per caso con il consulente.
Coordinamento internazionale
L’ISD italiana si colloca in attesa della piena attuazione del “Pillar One” OCSE. Finché l’accordo multilaterale non entra in vigore e non produce effetti di abrogazione o sostituzione, l’ISD resta applicabile. Verifica sempre gli aggiornamenti su Normattiva e sui comunicati MEF.
Regola decisionale rapida
Domande sì/no per capire in 2 minuti
- Il tuo gruppo ha ricavi globali ≥ 750 milioni? Se no, finisce qui: ISD non dovuta.
- Hai ricavi qualificati allocabili all’Italia ≥ 5,5 milioni? Se no, ISD non dovuta.
- Vendi uno dei tre servizi in scope (adv digitale, interfaccia multi‑sided, dati utente)? Se no, ISD non dovuta.
- Hai ricavi “misti”? Se sì, scorpora e ricalcola solo la parte in scope.
- Hai un metodo oggettivo per localizzare l’utente in Italia? Se no, definiscilo e documentalo prima di calcolare.
- Hai nominato il soggetto incaricato nel gruppo? Se no, individua chi versa e chi dichiara.
- Hai chiuso i conti? Se sì, paga entro il 16 febbraio e dichiara entro il 31 marzo successivo.
Fonti ufficiali da consultare
Per i testi vigenti fai riferimento a: Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 commi 35‑50 (Normattiva); Decreto MEF 15 dicembre 2020; provvedimenti e circolari dell’Agenzia delle Entrate su modello dichiarativo e istruzioni; D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997 per sanzioni e ravvedimento.
| Scenario | Requisiti soglie | Come si calcola la base imponibile | Tempistiche e note operative |
|---|---|---|---|
| Marketplace non residente senza stabile organizzazione | Gruppo ≥ 750 mln globali; ricavi da commissioni/fee allocati all’Italia ≥ 5,5 mln | Ricavi da commissioni × (transazioni con almeno un utente in Italia / transazioni totali) | Identificazione o rappresentante fiscale; pagamento 16/02; dichiarazione 31/03; documenta criteri di localizzazione |
| Ad network che vende impression in Italia | Gruppo ≥ 750 mln; ricavi advertising in Italia ≥ 5,5 mln | Ricavi adv riferiti a impression visualizzate su dispositivi localizzati in Italia | Traccia IP/GPS e contratti; separa bundle con creatività/servizi; scadenze standard 16/02 e 31/03 |
| Piattaforma di contenuti con vendita di spazi pubblicitari | Verifica soglie su ricavi complessivi e ricavi adv allocati all’Italia | Solo ricavi dagli spazi adv in scope; abbonamenti ai contenuti propri esclusi | Scorpora correttamente la parte adv; mantieni evidenze tecniche e contabili |
| Data broker che monetizza dataset da utenti italiani | Gruppo ≥ 750 mln; ricavi da dati in Italia ≥ 5,5 mln | Ricavi da licenze/cessioni dati generati da dispositivi localizzati in Italia | Conserva policy e log di provenienza; applica la percentuale italiana ai ricavi globali del servizio |
| E‑commerce che vende beni propri senza intermediazione | Soglie irrilevanti: servizio escluso dall’ISD | Nessuna base imponibile ISD; restano IVA e imposte dirette ordinarie | Nessun adempimento ISD; verifica comunque se vendi anche spazi adv |
| Fornitore SaaS “puro” senza marketplace né adv | Soglie irrilevanti: servizio generalmente escluso | Nessuna base imponibile ISD salvo componenti in scope | Controlla eventuali moduli di adv o interfacce tra terzi; altrimenti ISD non dovuta |
FAQ
1) La soglia italiana è 5 o 5,5 milioni? Come si calcola in pratica?
La legge fissa 5,5 milioni di euro di ricavi imponibili in Italia, riferiti all’anno solare. Non contano i ricavi totali in Italia, ma solo quelli dei servizi in scope, allocati territorialmente con i criteri del DM 15 dicembre 2020. In pratica sommi i ricavi da pubblicità digitale, interfacce e dati che, secondo i tuoi indicatori oggettivi (IP, GPS, luogo di consegna, fatturazione, ecc.), si collegano a utenti localizzati in Italia. Se il totale supera 5,5 milioni e il gruppo supera 750 milioni globali, sei dentro l’ISD per quell’anno.
2) Come gestisco un servizio “ibrido” che combina marketplace, abbonamenti e pubblicità?
Devi scomporre i ricavi per natura economica. La componente marketplace (commissioni per intermediazione) e la componente pubblicitaria rientrano nell’ISD. L’abbonamento a contenuti proprietari, di regola, resta fuori. Se vendi un bundle unico, applica un criterio ragionevole di riparto basato su listini, corrispettivi stand‑alone osservabili o, in mancanza, su driver oggettivi (tempo di fruizione, traffico, risorse tecniche dedicate). Documenta la metodologia e applicala in modo coerente nel tempo. In caso di verifica, l’Agenzia delle Entrate chiederà evidenze tecniche e contabili; il DM attuativo e la prassi forniscono i riferimenti sul dovere di tracciamento e conservazione.
3) Quali sono le prove accettabili per localizzare gli utenti in Italia ai fini ISD?
La normativa non impone un unico strumento, ma chiede coerenza e oggettività. Di solito si usano: indirizzo IP e geolocalizzazione del device; indirizzo di fatturazione o consegna nelle transazioni; impostazioni del profilo e del sistema; contratti con inserzionisti o merchant che specificano il targeting su Italia. Per la pubblicità contano le impression effettivamente erogate su dispositivi localizzati in Italia. Per le piattaforme multi‑sided contano le transazioni con almeno un utente localizzato in Italia. Per i dati, conta dove il device ha generato il dato. Devi conservare log, report tecnici e criteri di mapping. Il DM 15 dicembre 2020 richiede tracciabilità e un metodo stabile nel tempo.
4) Che succede se pago in ritardo o sbaglio la dichiarazione? Posso rimediare?
Per omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30% dell’imposta non versata, oltre agli interessi legali, secondo il D.Lgs. 471/1997. Per irregolarità formali nella dichiarazione si applicano le sanzioni previste dall’art. 8 del D.Lgs. 471/1997. Puoi usare il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) per ridurre le sanzioni, versando spontaneamente imposta, sanzioni ridotte e interessi entro termini crescenti: entro 30 giorni, entro 90 giorni, entro l’anno, e così via. Conserva la ricevuta telematica del versamento e la nuova dichiarazione corretta.
5) L’ISD verrà abolita con il “Pillar One” OCSE? Devo ancora applicarla nel 2026?
L’ISD italiana è stata concepita come misura ponte in attesa del “Pillar One”, che rialloca una quota degli utili delle grandi multinazionali sui mercati di destinazione. L’effettiva abolizione o sospensione automatica in Italia dipende dall’entrata in vigore dell’accordo multilaterale e da una norma interna di recepimento o abrogazione. Al 2026, in assenza di una norma nazionale che la sopprima, l’ISD continua ad applicarsi. Controlla su Normattiva il testo aggiornato della Legge 145/2018 e i comunicati del MEF. Fino a quel momento, pianifica versamenti e dichiarazioni con le scadenze ordinarie e adegua i sistemi di tracciamento per la corretta allocazione dei ricavi all’Italia.
