Iscrizione VIES: come si può fare?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

L’iscrizione al VIES è obbligatoria per emettere o ricevere fatture intra-UE in regime B2B; si effettua all’apertura della Partita IVA o successivamente via servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

  • Base legale: art. 35 DPR 633/1972 e Provvedimento Agenzia Entrate 29 dicembre 2010 su inclusione/esclusione VIES.
  • Operazioni senza VIES: la cessione/acquisto può essere trattata come operazione interna con IVA e sanzioni D.Lgs. 471/1997.
  • Tempistiche: inclusione di norma immediata online; possibili controlli successivi e revoca per inattività.

Cos’è il VIES e perché è necessario

VIES significa Sistema di Scambio di Informazioni sull’IVA. È l’archivio europeo delle Partite IVA abilitate a operazioni intracomunitarie B2B.

Serve a verificare in tempo reale se un cliente o fornitore UE è soggetto passivo IVA. Così applichi le regole corrette su IVA e fatturazione.

La base normativa è nella Direttiva 2006/112/CE e nel Regolamento di esecuzione (UE) 282/2011. In Italia si applica l’art. 35 del DPR 633/1972 e il DL 331/1993 per cessioni e acquisti intracomunitari.

Quando scatta l’obbligo

Devi iscriverti al VIES se vendi o acquisti beni o servizi con soggetti UE titolari di Partita IVA, quindi in B2B. Non serve per B2C intra-UE.

Se non ti iscrivi, non puoi emettere cessioni intracomunitarie non imponibili. Rischi di dover applicare IVA italiana e subire sanzioni.

La richiesta è possibile all’apertura della Partita IVA o in un momento successivo. L’inclusione avviene con procedura telematica.

Riferimenti normativi essenziali

Consulta le norme su Normattiva e i documenti dell’Agenzia delle Entrate. Usa sempre fonti ufficiali aggiornate.

Riferimenti chiave: art. 35 DPR 633/1972 per dichiarazione inizio attività; artt. 38 e 41 DL 331/1993 per acquisti e cessioni UE; Direttiva 2006/112/CE per il sistema IVA UE.

Per la pratica VIES: Provvedimento Agenzia delle Entrate 29 dicembre 2010 su inclusione, controlli e revoca, con successivi aggiornamenti. Per Intrastat: normativa Agenzia delle Dogane e regolamento statistico europeo 2019/2152.

Come iscriversi al VIES: le due strade

1) In sede di apertura Partita IVA

Se sei persona fisica usa il modello AA9/12. Se sei società o ente usa il modello AA7/10. Sono i moduli per aprire, variare o cessare la posizione IVA.

Nella sezione dedicata, indica che intendi effettuare operazioni intracomunitarie. È la casella che abilita l’inclusione nel VIES.

La richiesta si trasmette online. La visibilità in VIES è di norma immediata. Possono seguire controlli documentali o in loco.

2) Dopo l’apertura Partita IVA

Puoi presentare istanza di inclusione VIES tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Accedi con credenziali SPID, CIE o CNS.

Compili la comunicazione di inclusione, confermi i dati e invii. L’esito è di regola immediato con evidenza in banca dati.

Ricorda: l’Agenzia può rimuovere dal VIES i soggetti inattivi per 12 mesi o considerati a rischio. La revoca è prevista dal Provvedimento 29 dicembre 2010.

Dopo l’iscrizione: fatturazione, e-fattura e adempimenti

Emissione fatture verso clienti UE

Per cessioni di beni B2B UE applichi la non imponibilità IVA. È la cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41 DL 331/1993.

Indichi in fattura la dicitura normativa. Nella fattura elettronica usi il corretto codice natura (esempio: N3.2 per cessioni intracomunitarie).

Per servizi B2B generici la regola è il luogo del committente. È l’art. 7-ter DPR 633/1972. La fattura è non imponibile o non soggetta, a seconda del caso.

Ricezione fatture da fornitori UE

Per acquisti di beni intra-UE si applica l’inversione contabile. È l’art. 38 DL 331/1993 e l’art. 17 DPR 633/1972.

Per servizi ricevuti da soggetti UE applichi il reverse charge interno. Emetti integrazione o autofattura elettronica con documenti TD17, TD18 o TD19.

Versi l’IVA dovuta nei termini e, se sei in regime ordinario, la detrai secondo le regole. In forfettario versi senza detrazione.

Comunicazioni e Intrastat

Le operazioni intracomunitarie vanno monitorate. Gli elenchi Intrastat sono gestiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’obbligo dipende da soglie e periodicità. Verifica le istruzioni aggiornate per beni e per servizi.

Dal 2022 l’esterometro è confluito nell’e-fattura via SDI. Usa i tracciati corretti per operazioni con soggetti esteri.

Chi deve iscriversi: casi pratici

Regime forfettario

Il regime forfettario è un regime agevolato con imposta sostitutiva. Anche i forfettari possono iscriversi al VIES e operare B2B UE.

Quando ricevono servizi da UE o extra-UE, applicano il reverse charge. Pagano l’IVA dovuta senza diritto di detrazione.

Emettendo fatture verso clienti UE, indicano la non imponibilità quando previsto. E usano la fatturazione elettronica dal 2024 per tutti.

E-commerce, marketplace e OSS/IOSS

Il regime OSS gestisce l’IVA B2C transfrontaliera. Non sostituisce il VIES per operazioni B2B. Sono canali diversi.

Se vendi B2C con OSS non ti serve il VIES. Se vendi B2B intra-UE, il VIES è necessario.

Nei marketplace verifica il ruolo: se il portale è fornitore presunto B2C, segue l’OSS. Per B2B, resta l’obbligo VIES e le verifiche.

Professionisti e consulenti

Consulenti, freelance e studi possono iscriversi al VIES per servizi a clienti UE. Verificano sempre la Partita IVA del committente.

Se il committente non è in VIES, trattano l’operazione come B2C. Applicano le regole del luogo di tassazione previste.

Conservano prove della qualifica del cliente e delle verifiche effettuate. Serve in caso di controllo.

Controlli, revoca e sanzioni

Controlli ex post

L’Agenzia delle Entrate effettua controlli dopo l’inclusione. Verifica la reale operatività e l’affidabilità del soggetto.

Se emergono anomalie, può sospendere o revocare l’abilitazione VIES. Invia comunicazione al soggetto interessato.

La revoca scatta anche per inattività prolungata. In genere dopo 12 mesi senza operazioni intra-UE.

Rischi se operi senza VIES

Se emetti una cessione intracomunitaria senza abilitazione, l’operazione può diventare imponibile in Italia. Devi versare l’IVA.

Scattano le sanzioni del D.Lgs. 471/1997, con interessi. Possono esserci recuperi d’imposta e contestazioni sulla non imponibilità.

Stesso rischio per acquisti senza corretta integrazione. Cura la documentazione e i tempi.

Regola decisionale rapida

In 5 passi logici

1) Il cliente/fornitore è in UE ed è un’impresa? Se sì, è B2B. Passa al punto 2. Se no, è B2C: VIES non serve.

2) Devi vendere o comprare con fattura? Se sì, serve abilitazione VIES prima dell’operazione.

3) Il cliente è presente in VIES? Se sì, applichi le regole B2B intracomunitarie. Se no, tratta come operazione interna o B2C.

4) Emissione/ricezione: usa fattura elettronica e codici corretti. Applica non imponibilità o reverse charge quando previsti.

5) Verifica adempimenti: Intrastat, versamenti, conservazione prove. Controlla soglie e scadenze.

Documenti da conservare e buone prassi

Prove e verifiche

Conserva i controlli VIES effettuati sul numero del cliente. Salva screenshot o stampe della verifica.

Per cessioni di beni, conserva le prove di trasporto verso altro Stato membro. Le regole prova sono nel Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912.

Allinea i dati anagrafici con il Registro Imprese e l’Anagrafe Tributaria. Eviti disallineamenti che bloccano i flussi.

Manutenzione della posizione VIES

Monitora l’operatività. Se non operi più in UE, valuta la revoca volontaria.

Aggiorna tempestivamente sede, codici attività e PEC. Le variazioni vanno comunicate con i modelli AA.

Verifica periodicamente la tua presenza in VIES. Riduci il rischio di errori in fatturazione.

Scenario Cosa fare Requisiti/documenti Tempistiche e note
Apertura nuova Partita IVA con VIES Compila AA9/12 (persona fisica) o AA7/10 indicando operazioni intracomunitarie; invia telematicamente. Dati anagrafici, codici ATECO, indirizzi, PEC; selezione abilitazione intra-UE. Inclusione di norma immediata; possibili controlli ex post; verifica presenza in banca dati VIES.
Iscrizione VIES successiva Usa i servizi online dell’Agenzia delle Entrate e invia la comunicazione di inclusione. Partita IVA attiva; credenziali SPID/CIE/CNS; motivazione operatività intra-UE. Visibilità in tempo reale; conserva ricevuta; controlli e revoca in caso di inattività.
Modifica dati o riattivazione Invia variazione con modelli AA o istanza online; richiedi nuova inclusione se rimossa. Documenti aggiornati su sede/attività; evidenze di operazioni previste. Decorrenza immediata; verifica successiva; attenzione a Intrastat e fatture elettroniche.
Operazioni senza VIES Tratta l’operazione come interna o B2C; regolarizza IVA e sanzioni se necessario. Verifica status controparte; relazioni e prova del trasporto non rilevano senza abilitazione. Rischio recuperi d’imposta; sanzioni D.Lgs. 471/1997; attiva VIES prima delle operazioni future.
Forfettario con acquisti/servizi UE Applica reverse charge con autofattura elettronica (TD17/TD18/TD19); versa IVA senza detrarla. Partita IVA attiva; registrazioni e versamenti nei termini; conservazione documenti. Scadenza versamento entro il 16 del mese successivo; nessuna detrazione; VIES obbligatorio per B2B attivo.

FAQ

Devo iscrivermi al VIES anche se faccio solo poche fatture all’anno verso l’UE?

Sì. L’obbligo non dipende dal volume ma dalla natura B2B intra-UE dell’operazione. Anche una sola cessione di beni o un solo servizio generico verso un soggetto passivo UE richiede l’abilitazione. Senza VIES la cessione può essere considerata imponibile in Italia, con IVA da versare e sanzioni. L’iscrizione è semplice e veloce tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate. Ricorda di verificare la posizione VIES del tuo cliente ogni volta, per applicare correttamente la non imponibilità o il reverse charge.

Quanto tempo serve perché l’iscrizione al VIES sia effettiva e visibile?

Di norma l’inclusione è immediata dopo l’invio telematico. Puoi verificarla subito nella banca dati VIES. L’Agenzia delle Entrate può tuttavia effettuare controlli successivi e, se rileva anomalie o rischio fiscale, sospendere o revocare l’abilitazione. Anche un periodo prolungato senza operazioni intra-UE può portare alla rimozione. Per questo conviene salvare la ricevuta di presentazione, fare una verifica periodica e mantenere allineati i dati anagrafici.

Posso fatturare a un cliente UE non presente in VIES ma con Partita IVA nazionale attiva?

Se il cliente non risulta in VIES, non puoi trattare l’operazione come cessione intracomunitaria non imponibile. In pratica, l’operazione rischia di essere considerata interna e quindi imponibile con IVA italiana. In alternativa, se il cliente è un privato o non soggetto passivo, l’operazione è B2C e segue regole differenti (ad esempio OSS per alcune vendite B2C). Chiedi al cliente di regolarizzare la sua posizione VIES o valuta il corretto trattamento IVA in base alla documentazione disponibile. Conserva le prove delle verifiche effettuate.

Sono in regime forfettario: cosa cambia con il VIES e con gli acquisti/servizi dall’estero?

Con il forfettario puoi iscriverti al VIES e fatturare B2B intra-UE. Per i servizi ricevuti da soggetti esteri e per gli acquisti intra-UE, applichi il reverse charge. Emetti l’autofattura elettronica con i documenti previsti (TD17, TD18, TD19) e versi l’IVA nei termini, senza diritto alla detrazione. Quando vendi in UE a soggetti passivi, indichi la non imponibilità quando prevista e utilizzi la fatturazione elettronica. Intrastat e altri adempimenti si applicano se superi le soglie previste dalla normativa doganale e statistica.

L’uso dell’OSS per vendite B2C in UE mi esonera dal VIES?

No. OSS e VIES coprono ambiti diversi. L’OSS gestisce l’IVA delle vendite B2C transfrontaliere in UE. Il VIES riguarda le operazioni B2B intra-UE. Se fai solo B2C con OSS, il VIES non è necessario. Se fai anche B2B, devi essere iscritto al VIES. Valuta i flussi reali: marketplace, vendite a consumatori finali, vendite a imprese. Applica la corretta combinazione di strumenti (OSS per B2C, VIES per B2B) e conserva tutte le evidenze utili in caso di controllo.

Come verifico il numero di Partita IVA UE del mio cliente e quali prove devo tenere?

Verifica la Partita IVA UE del cliente nella banca dati VIES. Annota o salva la schermata con l’esito positivo, data e ora della verifica. Confronta i dati anagrafici con quelli presenti nelle comunicazioni del cliente e, se possibile, richiedi un’autocertificazione di soggetto passivo. Per le cessioni di beni conserva anche la prova di trasporto verso un altro Stato membro, secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912. Per i servizi conserva il contratto e la documentazione che dimostra la natura B2B dell’operazione.

Cosa succede se non presento Intrastat o mando e-fatture con codici errati?

Gli elenchi Intrastat hanno finalità fiscali e statistiche. L’omissione o l’errore possono comportare sanzioni e richieste di integrazione. La fattura elettronica con codice natura errato può generare scarti o richieste di correzione, e soprattutto portare a contestazioni sul trattamento IVA. Correggi gli errori con note di variazione o trasmissioni sostitutive, entro i termini. Consulta sempre le istruzioni aggiornate dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane.

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