Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Se hai Partita IVA artigiano o commerciante: esonero dai contributi INPS con lavoro dipendente full-time non prevalente; in alternativa, se sei in regime forfettario, puoi ottenere la riduzione del 35% chiedendola entro il 28 febbraio.
- Esonero contributi gestione artigiani/commercianti solo se l’attività autonoma non è prevalente rispetto al lavoro dipendente full-time, secondo i criteri INPS.
- Riduzione 35% per chi applica il regime forfettario: vale su contributi fissi e sul reddito eccedente il minimale.
- La domanda per il 35% si presenta all’INPS entro il 28 febbraio; rinnovo automatico, ma va revocata se perdi i requisiti del forfettario.
Chi ha davvero diritto all’esonero dai contributi con lavoro full-time
Molti pensano che basti un contratto full-time per non pagare i contributi da artigiano o commerciante. Non è così. Conta la prevalenza dell’attività.
Artigiani e commercianti sono obbligati all’iscrizione INPS se l’attività è abituale e prevalente. Abituale vuol dire che non è occasionale. Prevalente vuol dire che è l’attività principale. La base giuridica è nella Legge 662/1996, art. 1, commi 202-208, e nella prassi INPS.
Se hai un lavoro dipendente a tempo pieno, l’INPS presume che il dipendente sia prevalente. Ma non sempre. Devi dimostrare che l’attività autonoma è organizzata in modo accessorio. L’INPS valuta orari di lavoro, incassi, tempo impiegato, organizzazione (laboratori, dipendenti, macchinari), contratti e fatture.
Se l’INPS conferma la non prevalenza, non ti iscrive alla gestione artigiani/commercianti o ti cancella. Quindi non versi né contributi fissi né variabili. Se invece l’attività autonoma risulta prevalente, l’iscrizione resta e devi pagare tutto.
Questi principi si ricavano dalla Legge 335/1995 e dalla Legge 662/1996, oltre che da circolari e messaggi INPS (fra cui la circolare INPS n. 78/2013 sui criteri di iscrizione e cumulabilità). Le sentenze della Cassazione hanno più volte confermato il ruolo della prevalenza nel caso di doppia attività.
Riduzione del 35% per chi è in regime forfettario
Se non puoi beneficiare dell’esonero, puoi ridurre il costo dei contributi. Chi applica il regime forfettario ha diritto a uno sconto del 35% sui contributi dovuti alla gestione artigiani/commercianti.
Il regime forfettario è il regime agevolato per le Partite IVA individuali con ricavi entro soglia. Usa il principio di cassa: contano gli incassi, non solo le fatture. La disciplina è nella Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, come modificata. Dal 2023 il limite ordinario è 85.000 euro, con uscita immediata se superi 100.000 euro nel corso dell’anno (norma introdotta dalla Legge 197/2022 e confermata nelle leggi successive).
Lo sconto contributivo del 35% è previsto dalla normativa attuativa del forfettario (richiamata dalla Legge 208/2015) e dalle istruzioni INPS, tra cui la circolare INPS n. 22/2017 e aggiornamenti annuali. Lo sconto si applica:
- ai contributi fissi sul minimale reddituale;
- ai contributi sulla quota di reddito che supera il minimale.
Effetto sulla pensione: lo sconto riduce quanto versi e quindi abbassa il montante contributivo. Non taglia i mesi accreditati se versi almeno il minimale. Ma incide sulla misura futura della pensione, perché versi meno.
Domanda, rinnovo e revoca della riduzione del 35%
La domanda si presenta online all’INPS entro il 28 febbraio dell’anno per cui chiedi l’agevolazione. Se apri l’attività durante l’anno, l’INPS ammette la richiesta in fase di iscrizione o entro breve termine dalla protocollazione. Se presenti tardi, lo sconto decorre dall’anno successivo.
Il beneficio si rinnova in automatico ogni anno, finché resti nel forfettario. Se esci dal forfettario o decidi di rinunciare allo sconto, devi comunicare la revoca all’INPS. In assenza di revoca quando perdi i requisiti, l’INPS potrà chiedere differenze contributive e sanzioni.
Queste regole sono riportate nelle istruzioni INPS sul “regime contributivo agevolato artigiani e commercianti in forfettario”, aggiornate ogni anno con circolari e messaggi, e sono consultabili anche attraverso il portale Normattiva per i testi di legge.
Come si calcolano e quando si pagano i contributi
I contributi per artigiani e commercianti hanno due componenti.
- Fissi sul minimale: una quota annuale, divisa in quattro rate. Le scadenze ricadono tipicamente a maggio, agosto, novembre e febbraio dell’anno successivo (date puntuali stabilite ogni anno dall’INPS).
- Variabili sull’eccedenza: si calcolano sulla parte di reddito che supera il minimale. Si pagano con saldo e acconto insieme alle imposte sui redditi (scadenze fiscali estive e autunnali, aggiornate dalle norme vigenti).
La riduzione del 35% si applica a entrambe le parti. Se hai l’esonero per non prevalenza con lavoro full-time, non versi nulla perché non sei iscritto alla gestione. Se invece resti iscritto, versi secondo regole ordinarie, con o senza sconto.
Le aliquote e i minimali cambiano ogni anno con circolari INPS. Per i valori in corso, consulta le circolari contributive annuali pubblicate dall’INPS e la normativa fiscale di riferimento sul portale Normattiva.
Casi particolari: part-time, pubblici dipendenti, soci e collaboratori
Part-time: il solo part-time non basta per l’esonero. L’INPS in genere non riconosce la prevalenza del lavoro dipendente se l’orario è ridotto, salvo prova contraria molto solida. Quindi spesso resti iscritto e versi i contributi.
Pubblici dipendenti: serve il rispetto delle regole del Ministero del Lavoro e delle amministrazioni di appartenenza. Spesso servono autorizzazioni per attività extra. L’aspetto previdenziale segue comunque i criteri INPS su iscrizione e prevalenza.
Soci di Srl o di società di persone: se svolgi attività lavorativa abituale e prevalente per l’impresa, l’INPS richiede l’iscrizione come artigiano/commerciante. Vale anche se percepisci compensi come amministratore. Si applicano le regole su esonero e riduzione in base ai requisiti effettivi.
Collaboratori familiari (coadiuvanti): se lavorano abitualmente in impresa familiare, devono essere iscritti e contribuiscono anch’essi. La riduzione del 35% si estende alle posizioni agevolate secondo le istruzioni INPS, se ricorrono i requisiti.
Professioni con Cassa: chi svolge attività con Cassa professionale autonoma non rientra nella gestione artigiani/commercianti per quell’attività. Se però svolge anche attività commerciale o artigiana, può scattare l’iscrizione IVS per la parte commerciale, con valutazione di abitualità e prevalenza.
Regola decisionale rapida
Usa questi nessi logici per decidere subito cosa fare:
- Hai lavoro dipendente full-time? Sì: verifica se l’attività autonoma è non prevalente (orari, organizzazione, incassi). Se non prevalente, chiedi all’INPS l’esonero/cancellazione. Se prevalente, vai al punto successivo.
- Non hai i requisiti per l’esonero? Sei nel regime forfettario? Sì: presenta entro il 28 febbraio la domanda di riduzione del 35% all’INPS. Se apri a metà anno, presenta subito la richiesta all’iscrizione.
- Esci dal forfettario o superi i limiti? Comunica all’INPS la revoca della riduzione entro i termini dell’anno in cui perdi i requisiti. Prepara il ricalcolo dei contributi senza sconto.
- Hai dubbi su prevalenza o calcolo? Raccogli prove documentali (buste paga, turni, fatture, contratti, foto del laboratorio) e richiedi una valutazione tecnica prima di agire.
Procedura operativa con l’INPS
Per l’esonero con lavoro full-time non prevalente, apri un ticket nel Cassetto previdenziale artigiani/commercianti o rivolgiti a un intermediario abilitato. Allega contratto di lavoro, buste paga, turni, e una relazione sull’organizzazione della tua attività.
Per la riduzione del 35%, entra nel servizio online INPS dedicato al “Regime contributivo agevolato” o usa un intermediario. Indica di applicare il regime forfettario per l’anno in corso e conferma i dati anagrafici e di attività.
Controlla ogni anno le ricevute INPS: i contributi fissi dovrebbero risultare già ridotti. Per l’eccedenza, applica lo sconto nei calcoli del saldo e degli acconti. Conserva le ricevute di presentazione e i protocolli.
Errori da evitare e controlli frequenti
Non dare per scontato l’esonero col full-time. Senza prova della non prevalenza, l’INPS iscrive d’ufficio e chiede i contributi arretrati con sanzioni.
Non presentare tardi la domanda del 35%. Una domanda oltre il 28 febbraio fa perdere lo sconto per quell’anno, salvo prime iscrizioni con termini speciali indicati dall’INPS.
Comunica sempre la perdita dei requisiti del forfettario. Se non revochi la riduzione quando dovuto, l’INPS può recuperare la differenza con interessi e sanzioni.
Riconcilia i dati con il Fisco. Redditi dichiarati e basi INPS devono combaciare. Disallineamenti generano avvisi bonari e accertamenti.
Riferimenti normativi e prassi da conoscere
Per il quadro legale consulta i testi su Normattiva e i siti istituzionali di INPS e Ministero del Lavoro. Le basi principali sono:
- Legge 335/1995 (riforma del sistema pensionistico) per l’inquadramento delle gestioni.
- Legge 662/1996, art. 1, commi 202-208, su obbligo di iscrizione gestione artigiani e commercianti e criteri di abitualità e prevalenza.
- Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, che istituisce il regime forfettario; modifiche introdotte da leggi successive, tra cui la Legge 197/2022.
- Legge 208/2015 e successive disposizioni attuative che consentono la riduzione del 35% per chi applica il forfettario.
- Circolari e messaggi INPS sul “regime contributivo agevolato per forfettari” e sui criteri di iscrizione in caso di doppia attività (es. circolare INPS n. 22/2017 e circolare INPS n. 78/2013).
| Scenario | Agevolazione applicabile | Requisiti da provare | Cosa versi | Tempistiche/Adempimenti |
|---|---|---|---|---|
| Dipendente full-time + P.IVA artigiano/commerciante, attività non prevalente | Esonero da iscrizione/contributi gestione art/com | Contratto full-time; orari; organizzazione minima; redditi/tempi che mostrano accessorialità dell’attività autonoma | Nessun contributo IVS art/com | Istanza all’INPS con documenti; monitoraggio annuale della situazione |
| Dipendente full-time + P.IVA, attività prevalente | Nessun esonero; possibile riduzione 35% se forfettario | Prevalenza dell’attività autonoma accertata; adesione al forfettario per la riduzione | Contributi fissi + variabili; ridotti del 35% se ammesso | Domanda riduzione entro 28 febbraio; ricalcoli su saldo/acconti |
| P.IVA senza lavoro dipendente, in regime forfettario | Riduzione 35% | Requisiti forfettario (limiti ricavi, assenza cause di esclusione) | Contributi fissi e variabili ridotti del 35% | Domanda entro 28 febbraio; rinnovo automatico finché restano i requisiti |
| P.IVA che perde il forfettario in corso d’anno | Cessazione riduzione 35% | Superamento limiti o altra causa di esclusione | Contributi pieni dalla perdita requisiti; eventuale conguaglio | Comunicazione di revoca all’INPS tempestiva; verifica differenze |
| Dipendente part-time + P.IVA | In genere nessun esonero; 35% se forfettario | Part-time non prova la non prevalenza; servono elementi rafforzati | Contributi ordinari o ridotti del 35% se ammesso | Valutazione istruttoria con INPS; domanda 35% entro 28 febbraio |
| Impresa familiare con coadiuvante | Riduzione 35% estesa alle posizioni agevolate | Forfettario in capo al titolare e iscrizione del coadiuvante | Contributi per ciascuno, ridotti del 35% se previsti | Domande per ogni posizione INPS interessata; controlli annuali |
FAQ
Come dimostro all’INPS che l’attività autonoma non è prevalente se ho un full-time?
Prepara un dossier semplice ma completo. Inserisci il contratto di lavoro con orario, buste paga recenti, turni e dichiarazione del datore di lavoro sugli orari medi. Aggiungi una relazione che descriva quando svolgi l’attività autonoma, quanto tempo richiede e con quali mezzi. Allega fatture e incassi che mostrano volumi contenuti, foto del laboratorio se è minimale, e l’assenza di dipendenti o macchinari rilevanti. Se lavori su appuntamento serale o nel weekend, specifica le fasce orarie. L’INPS valuta l’insieme: se emerge che l’attività autonoma è accessoria rispetto al full-time, concede l’esonero. In caso di dubbio, può fare accertamenti. Conserva sempre la documentazione per almeno 5 anni.
La riduzione del 35% incide sul diritto o solo sulla misura della pensione?
Incide sulla misura. Con lo sconto versi meno e quindi il montante contributivo cresce più lentamente. Se versi almeno i contributi calcolati sul minimale, i mesi assicurativi si accreditano per intero ai fini del diritto. Se il tuo reddito è sotto il minimale, accrediti mesi in proporzione, come da regole ordinarie. In ogni caso, la riduzione del 35% non “taglia” i mesi pagati; riduce l’importo versato e quindi l’assegno futuro. Questa impostazione è coerente con le istruzioni INPS sul regime agevolato per forfettari.
Se entro nel forfettario a metà anno, posso applicare lo sconto del 35% subito?
Sì, se rispetti i requisiti del forfettario dal momento dell’ingresso e presenti tempestivamente la domanda all’INPS. Per le prime iscrizioni o i passaggi in corso d’anno, l’INPS ammette la richiesta in occasione dell’iscrizione o entro un termine breve. Se la domanda arriva oltre i termini indicati dall’INPS, lo sconto scatterà dall’anno successivo. Verifica sempre la circolare contributiva annuale per la finestra utile e conserva la ricevuta della richiesta. Ricorda che lo sconto si applica sia ai contributi fissi residue rate, sia all’eventuale eccedenza di fine anno.
Ho un part-time “alto” (30-32 ore) e una microattività commerciale: posso chiedere l’esonero?
Il part-time, anche se vicino al full-time, non garantisce l’esonero. L’INPS valuta caso per caso. Devi mostrare che l’attività commerciale non è prevalente in termini di tempo e organizzazione. Con un part-time elevato e una microattività senza dipendenti e con incassi modesti, le chance aumentano, ma serve un dossier probatorio solido. In assenza, l’INPS tende a mantenere l’iscrizione. Se non ottieni l’esonero e sei in forfettario, valuta la riduzione del 35% per alleggerire il costo contributivo.
Cosa succede se supero 100.000 euro di ricavi while in forfettario e sto usando il 35%?
La normativa sul forfettario prevede l’uscita immediata se superi 100.000 euro nel corso dell’anno. Dal mese successivo applichi l’IVA e le regole ordinarie. Sul fronte INPS, devi comunicare la revoca della riduzione del 35% per lo stesso anno, dalla data in cui perdi i requisiti. Dovrai ricalcolare i contributi senza sconto per il periodo interessato e versare le differenze, con eventuali interessi se paghi oltre le scadenze. Per evitare sanzioni, invia la revoca non appena emerge lo sforamento e aggiorna i conteggi nel saldo e acconti di fine anno. Fonti: disciplina del forfettario nella Legge 190/2014 come modificata e istruzioni INPS annuali.
