Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
In Italia per aprire un e-commerce serve Partita IVA, iscrizione al Registro Imprese e SCIA al SUAP. Consentite solo vendite occasionali non organizzate di beni personali senza abitualità.
- Per attività abituale: Partita IVA, Codice ATECO 47.91.10, iscrizione al Registro Imprese/REA e SCIA al SUAP.
- Fisco: scelta regime (forfettario/ordinario), corrispettivi telematici o fattura e IVA nazionale/OSS/IOSS.
- Compliance: diritto di recesso, informativa prezzi e sconti, privacy e cookie, eventuali requisiti sanitari o settoriali.
Aprire un e-commerce in Italia: cosa prevede la legge
Un e-commerce è una vendita al dettaglio a distanza gestita con strumenti telematici. Quindi è attività commerciale nel senso dell’articolo 2195 del Codice Civile.
Se la vendita è abituale e organizzata, nasce un’impresa. Serve Partita IVA e si applicano le regole del commercio. Fonte normativa: Decreto legislativo 114/1998 (riforma del commercio) e Decreto legislativo 70/2003 (servizi della società dell’informazione), consultabili su Normattiva.
La vendita online segue le stesse regole del negozio fisico per gli adempimenti di inizio attività. Cambia il canale di vendita, non la natura commerciale. Questo è ribadito anche dalla disciplina SUAP e dalla legge 241/1990 sull’avvio con SCIA.
Requisiti amministrativi essenziali
La prima scelta è il codice ATECO. Per il dettaglio via internet si usa 47.91.10. Indica il commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto tramite web. Si può aggiungere un secondo ATECO se si svolgono anche altre attività.
Poi si apre la Partita IVA e ci si iscrive al Registro Imprese/REA con Comunicazione Unica. Servono PEC e firma digitale. Si presenta la SCIA al SUAP del Comune. La SCIA consente l’avvio immediato; l’ente può controllare entro 60 giorni. Fonti: Decreto legislativo 59/2010 (requisiti morali, articolo 71) e legge 241/1990 (articolo 19, SCIA).
Per chi vende alimenti o bevande serve un requisito professionale (SAB, ex REC) o titoli equivalenti. Serve anche la notifica/SCIA sanitaria alla ASL. Fonti: Regolamento (CE) 852/2004 e norme regionali. Per cosmetici valgono Regolamento (CE) 1223/2009 e obblighi di notifica CPNP. Questi obblighi si aggiungono a quelli generali.
Infine c’è l’INPS. Chi vende beni in modo abituale si iscrive alla Gestione Commercianti. Paga contributi fissi minimi e una quota percentuale sul reddito. L’INAIL è dovuta se hai dipendenti o svolgi attività che la richiedono.
Fisco: regime, documenti commerciali e fattura elettronica
Il regime forfettario è il regime agevolato per persone fisiche. Ha soglia di ricavi a 85.000 euro e imposta sostitutiva al 15% o al 5% per le start-up. Il reddito si calcola con un coefficiente prestabilito. Per il commercio il coefficiente di redditività è 40% (significa costi forfettari al 60%). Fonti: Legge 190/2014 e successive modifiche, Legge 197/2022 e Legge 213/2023.
Nel forfettario vale il principio di cassa. Lo spiego in breve: si tassa l’incassato e non il fatturato emesso. Nell’ordinario si tiene la contabilità IVA e il reddito si calcola per competenza.
La fattura elettronica è obbligatoria per tutti i soggetti IVA, inclusi i forfettari. L’obbligo è generale dal 2024. Fonte: Decreto legislativo 127/2015 e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Nelle vendite B2C online, se il cliente non chiede la fattura, si possono usare i corrispettivi telematici. In pratica registri e invii i dati giornalieri all’Agenzia. Se il cliente chiede fattura, la emetti sempre. Fonti: Decreto legislativo 127/2015 e documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.
IVA in Italia, nell’UE e verso l’estero
Per le vendite B2C in altri Paesi UE esiste una soglia unica di 10.000 euro. Superata la soglia, applichi l’IVA del Paese del cliente. Per semplificare usi l’OSS, uno sportello unico per dichiarare e versare l’IVA estera dal tuo Stato. Fonti: Direttiva 2006/112/CE come modificata e Decreto legislativo 83/2021.
Per merci importate extra-UE fino a 150 euro puoi usare lo IOSS. È un sistema che applica l’IVA del Paese di destinazione al checkout e semplifica lo sdoganamento. Per importi oltre 150 euro si segue la procedura doganale ordinaria. Fonti: Direttiva IVA UE e Decreto legislativo 83/2021.
I marketplace hanno obblighi speciali. In alcuni casi sono considerati fornitori presunti ai fini IVA per vendite B2C di beni importati di basso valore. Inoltre devono comunicare i dati dei venditori alle autorità fiscali. Fonti: normativa IVA UE articolo 14-bis e Decreto legislativo 32/2023 (recepimento DAC7).
Consumatori, prezzi, resi e dati personali
Devi informare in modo chiaro chi sei, come vendi, quali sono i prezzi e i costi. Devi spiegare come funziona il diritto di recesso di 14 giorni e come si esercita. Alcuni beni non hanno recesso, come prodotti personalizzati o deperibili. Fonti: Codice del Consumo, Decreto legislativo 206/2005, aggiornato con il Decreto legislativo 26/2023 sulla trasparenza delle offerte e degli sconti.
La privacy è obbligatoria. Serve informativa GDPR, base giuridica per il trattamento, gestione cookie e misure di sicurezza. Devi poter dimostrare il consenso per cookie non tecnici. Fonti: Regolamento (UE) 2016/679, Codice Privacy e Linee guida del Garante.
Se vendi tramite grandi piattaforme online, si applicano anche obblighi informativi del Digital Services Act. Devi mostrare in modo trasparente la tua identità di professionista e la tracciabilità del fornitore. Fonte: Regolamento (UE) 2022/2065.
Vendere senza Partita IVA: quando è davvero possibile
Si può vendere online senza Partita IVA solo se non c’è abitualità e non c’è organizzazione di mezzi. Esempi: svuoto l’armadio e vendo oggetti personali usati. Non faccio pubblicità e non compro merce per rivenderla.
Le vendite occasionali di beni, se generano un guadagno, rientrano tra i redditi diversi. Sono tassate come tali e si indicano in dichiarazione. Fonte: articolo 67 del TUIR. Se vendo solo cose personali a valore inferiore al costo d’acquisto, in genere non c’è reddito.
Non esiste una soglia legale che “autorizza” a vendere beni con organizzazione senza Partita IVA. La soglia dei 5.000 euro riguarda il lavoro autonomo occasionale. Non vale per la compravendita di beni. Attenzione a non confondere gli istituti.
Segnali di attività abituale: acquisto merce per rivendere, catalogo stabile, brand, stock, canali di promozione, prezzi, tempi di spedizione definiti. In questi casi la Partita IVA è obbligatoria.
Ricorda anche i profili di tutela del consumatore. Se vendi da privato in modo occasionale non sei un professionista. Ma se ti comporti come un negozio, l’Autorità può valutare diversamente. Meglio non superare la soglia di occasionalità.
Regola decisionale rapida
Quando basta la vendita occasionale
Vendo beni usati personali, senza acquisti per rivendere, senza pubblicità, senza cadenza regolare. Incasso in modo saltuario e non gestisco uno stock. Allora posso restare senza Partita IVA.
Quando serve subito la Partita IVA
Compro merce per rivenderla. Pubblico un catalogo. Uso un sito o uno store stabile. Spedisco con regolarità. Allora devo aprire Partita IVA, Registro Imprese, SCIA SUAP e INPS.
Se vendo fuori Italia
Vendo a consumatori UE e supero 10.000 euro totali nell’anno. Allora decido l’adesione a OSS per l’IVA estera. Se importo beni extra-UE fino a 150 euro e vendo B2C, valuto IOSS.
Se tratto beni regolamentati
Alimenti e bevande: requisito professionale SAB e SCIA/notifica sanitaria. Cosmetici: obblighi del Regolamento 1223/2009. Elettronica: RAEE e garanzie. Applico sempre le norme di etichettatura.
Se vendo su marketplace
Controllo le regole fiscali della piattaforma e l’eventuale ruolo di fornitore presunto. Registro i miei dati fiscali corretti. So che la piattaforma può comunicare i miei dati al fisco. Fonte: D.Lgs. 32/2023.
Procedura operativa passo-passo
1) Scelta del regime fiscale
Valuto ricavi attesi, costi e margini. Se sotto 85.000 euro e con costi difficili da documentare, il forfettario è semplice. Altrimenti scelgo l’ordinario per detrarre l’IVA e dedurre costi analitici.
2) Apertura Partita IVA e ATECO
Comunico l’inizio attività all’Agenzia delle Entrate. Indico il codice ATECO 47.91.10. Se vendo anche servizi digitali, aggiungo il codice corretto per i servizi.
3) Registro Imprese e SCIA SUAP
Invio la ComUnica al Registro Imprese con PEC e firma digitale. Presento la SCIA per commercio elettronico al SUAP del Comune. L’avvio è immediato, con controlli successivi. Fonte: legge 241/1990.
4) INPS e, se necessari, altri enti
Mi iscrivo alla Gestione Commercianti. Verifico l’INAIL se ho dipendenti. Per alimenti attivo le pratiche sanitarie. Preparo la documentazione HACCP, se richiesta.
5) Fatturazione e corrispettivi
Attivo la fattura elettronica. Imposto il registratore telematico o una soluzione per e-commerce conforme. Preparo una procedura per fatture su richiesta e resi.
6) Pagamenti elettronici
Accetto pagamenti elettronici. Il POS è obbligatorio con sanzioni in caso di rifiuto. Fonte: Decreto-legge 36/2022. Imposto sistemi con forte autenticazione del cliente secondo PSD2.
7) Termini legali del sito
Pubblico condizioni di vendita, resi, privacy, cookie, informazioni sul professionista. Indico prezzi comprensivi di IVA e i costi di spedizione. Per gli sconti, uso percentuali e prezzi barrati in modo corretto. Fonte: D.Lgs. 26/2023.
8) IVA UE: OSS/IOSS
Se prevedo vendite UE, valuto OSS. Se vendo beni importati di basso valore, valuto IOSS. Programmo le scadenze IVA trimestrali OSS.
9) Logistica e resi
Definisco tempi di spedizione, imballaggi e politiche di reso. Traccio le spedizioni e gestisco i rimborsi entro i termini di legge. Comunico in modo chiaro con il cliente.
Errori frequenti e come evitarli
Confondere “occasionale” con “senza limiti”
La vendita occasionale non ha una soglia legale di ricavi. Conta l’organizzazione e la ripetitività. Se c’è abitualità, serve Partita IVA subito.
Dimenticare la SCIA per il commercio elettronico
Molti aprono la Partita IVA ma non presentano la SCIA. È obbligatoria per il dettaglio online. Il Comune può sanzionare o inibire l’attività.
Sottovalutare IVA UE e OSS
Superare i 10.000 euro EU e non usare OSS crea frammentazione fiscale. Rischi sanzioni estere e doppie imposizioni. Pianifica prima la strategia IVA.
Ignorare le regole del consumo
Mancanza di recesso chiaro, informazioni incomplete o sconti poco trasparenti portano sanzioni. Adegua pagine legali e schede prodotto.
Privacy e cookie gestiti male
Banner non conforme, cookie installati prima del consenso e informative generiche sono a rischio. Segui le Linee guida del Garante.
| Scenario | Obblighi amministrativi | Obblighi fiscali/IVA | Tempistiche e scadenze |
|---|---|---|---|
| E-commerce solo Italia (B2C) | Partita IVA, ATECO 47.91.10, Registro Imprese/REA, SCIA SUAP, INPS | Fattura elettronica su richiesta cliente; corrispettivi telematici; IVA nazionale | SCIA con avvio immediato; corrispettivi giornalieri; liquidazioni/versamenti IVA periodici |
| E-commerce UE con vendite B2C oltre 10.000 euro | Come sopra | Adesione OSS; applicazione IVA del Paese del consumatore; dichiarazione OSS trimestrale | Registrazione OSS prima del superamento o dal trimestre successivo; versamenti trimestrali |
| Marketplace come venditore abituale | Come sopra; rispetto termini della piattaforma | Possibile ruolo della piattaforma come fornitore presunto in alcuni casi; comunicazioni DAC7 | Fornire dati fiscali alla piattaforma; verifiche periodiche e report annuali |
| Vendita occasionale di beni personali usati | Nessun obbligo d’impresa | Nessuna IVA; eventuale reddito diverso da indicare in dichiarazione se sussiste | Senza scadenze d’impresa; dichiarazione annuale se c’è reddito imponibile |
| Alimenti e bevande online | Requisito SAB; SCIA/notifica sanitaria ASL; procedure HACCP | IVA come commercio; eventuali aliquote ridotte; etichettatura e allergeni | SCIA sanitaria prima dell’avvio; controlli ASL successivi |
| Cosmetici | Responsabile del prodotto; adempimenti Reg. 1223/2009; etichettatura | IVA ordinaria; tracciabilità lotti | Notifica CPNP prima della messa in commercio |
| Dropshipping da fornitore extra-UE | Come e-commerce; contratti con fornitori | Valutazione IOSS per spedizioni fino a 150 euro; dazi/IVA all’import se non IOSS | Registrazione IOSS prima delle vendite; dichiarazioni mensili IOSS |
| Assunzione del primo dipendente | Assunzioni, comunicazioni al Centro per l’Impiego, INAIL | Gestione buste paga e ritenute; sicurezza sul lavoro | Comunicazione assunzione entro il giorno antecedente l’inizio |
FAQ
Posso iniziare come “hobbista” senza Partita IVA e poi regolarizzarmi?
Sì, ma solo se l’attività è davvero occasionale e non organizzata. Vendere qualche oggetto personale usato rientra in questa ipotesi. Appena acquisti merce per rivendere, crei un catalogo o organizzi spedizioni regolari, diventa impresa. A quel punto la Partita IVA è obbligatoria. Non esiste una soglia legale di ricavi che ti salva dall’obbligo. La soglia dei 5.000 euro riguarda il lavoro autonomo occasionale, non la compravendita di beni. Se incassi da vendite occasionali e realizzi un guadagno, potresti dover dichiarare un reddito diverso. Fonti: articolo 67 TUIR e disciplina del commercio su Normattiva.
Qual è il codice ATECO corretto per l’e-commerce? E se faccio dropshipping?
Per il commercio al dettaglio via internet si utilizza il codice ATECO 47.91.10. Copre la vendita online di qualsiasi tipo di prodotto. Se oltre ai beni vendi anche servizi digitali, puoi aggiungere un secondo ATECO coerente con il servizio reso. Il dropshipping non cambia il codice: resti un commerciante al dettaglio, perché vendi al consumatore finale. Verifica però i contratti con i fornitori, la responsabilità su resi e garanzie e la corretta gestione IVA per spedizioni da extra-UE. In caso di dubbi, consulta le note ATECO dell’ISTAT e la prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Come funziona la fatturazione nell’e-commerce B2C? Devo emettere sempre fattura?
Nelle vendite a consumatori italiani non devi emettere sempre fattura. La emetti se il cliente la chiede o se vendi a un soggetto con Partita IVA. In tutti gli altri casi registri i corrispettivi e trasmetti i dati telematicamente. Se emetti fattura, è elettronica. Se vendi anche in UE, continui a emettere fattura a richiesta e registri i corrispettivi per il resto. Per l’IVA estera puoi aderire all’OSS. Ricorda di gestire correttamente i resi e le note di variazione. Fonti: Decreto legislativo 127/2015 e documenti dell’Agenzia delle Entrate.
Il regime forfettario conviene per un e-commerce? Quali sono pro e contro pratici?
Conviene se il margine è buono, i costi sono bassi e i ricavi restano sotto 85.000 euro. Vantaggi: calcolo semplice, imposta sostitutiva al 15% o al 5% per i primi anni, contributi INPS riducibili del 35% su richiesta. Svantaggi: niente detrazione dell’IVA sugli acquisti, niente deduzione analitica dei costi. Il reddito si calcola applicando il coefficiente di redditività del 40% ai ricavi. Attenzione alle cause di esclusione e alle regole antielusive. Se prevedi investimenti importanti e rimanenze elevate, l’ordinario può risultare più efficiente. Fonti: Legge 190/2014 e aggiornamenti legislativi successivi.
Vendo in UE e fuori UE: come gestisco IVA, dazi e recesso?
Per la UE: sotto 10.000 euro annui complessivi puoi applicare l’IVA italiana. Sopra, applichi l’IVA del Paese del cliente e puoi usare l’OSS per dichiarare e versare in un’unica sede. Per importazioni extra-UE: fino a 150 euro puoi usare lo IOSS, che semplifica l’addebito dell’IVA al checkout e lo sdoganamento. Oltre 150 euro si applicano procedure doganali ordinarie con dazi e IVA all’importazione. Le regole sul recesso del Codice del Consumo continuano a valere per i clienti UE, con eccezioni per prodotti personalizzati o deperibili. Fonti: Decreto legislativo 83/2021, Direttiva 2006/112/CE e Codice del Consumo.
