Calcolo della fattura: come si fa in forfettario e in ordinario?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Per il forfettario: niente IVA e niente ritenuta; aggiungi bollo se necessario. Per l’ordinario: IVA 22% sempre, ritenuta 20% solo con cliente sostituto d’imposta; valuta rivalsa INPS o contributo integrativo.

  • Regime forfettario: esclusione IVA (Legge 190/2014) e niente ritenuta (comma 67); bollo da 2 euro oltre 77,47 euro (D.P.R. 642/1972; D.M. 4/12/2020).
  • Regime ordinario: IVA 22% (D.P.R. 633/1972); ritenuta 20% se il cliente è sostituto d’imposta (art. 25 D.P.R. 600/1973).
  • Rivalsa INPS 4% facoltativa (L. 662/1996); contributo integrativo casse obbligatorio secondo regolamenti. Entrambi seguono l’IVA; solo la rivalsa entra nella base della ritenuta.

Come si calcola la fattura in regime forfettario nel 2026

Nel forfettario non applichi l’IVA. Questa è la regola base prevista dalla Legge 190/2014, commi 54-89, come modificati da Legge 208/2015 e Legge 145/2018. La soglia di accesso resta 85.000 euro annui, introdotta dalla Legge 197/2022.

Non subisci la ritenuta d’acconto. Lo dice il comma 67 della Legge 190/2014. Per evitare trattenute errate, inserisci la dicitura che esonera il cliente dal fare la ritenuta.

Se l’importo della fattura è pari o superiore a 77,47 euro, devi l’imposta di bollo da 2 euro. Nelle e-fatture il bollo si versa in modo virtuale secondo il D.M. 4/12/2020. Sulle fatture cartacee apponi fisicamente la marca.

Voci obbligatorie in fattura forfettaria

Inserisci data e numero documento, i tuoi dati e del cliente, descrizione, compenso. Aggiungi la marca da bollo se superi 77,47 euro. Indica la dicitura IVA non applicata con riferimenti normativi alla Legge 190/2014.

Se versi alla Gestione separata INPS puoi addebitare la rivalsa del 4%. È una maggiorazione facoltativa prevista dalla Legge 662/1996. Si somma al compenso e segue il trattamento della prestazione.

Se appartieni a una cassa professionale, aggiungi il contributo integrativo nella percentuale prevista dal tuo regolamento (spesso 4%). È dovuto in ogni fattura professionale e in genere segue l’IVA della prestazione.

Come si calcola la fattura in regime ordinario

Nell’ordinario applichi l’IVA. L’aliquota standard è 22%, salvo aliquote ridotte o esenzioni specifiche previste dal D.P.R. 633/1972. La ritenuta d’acconto si applica solo se il cliente è un sostituto d’imposta.

La ritenuta è del 20% e si calcola sui compensi per lavoro autonomo ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 600/1973. Il cliente trattiene la ritenuta e la versa allo Stato. Tu incassi il netto, ma in fattura indichi il totale lordo.

Cliente con partita IVA (sostituto d’imposta) e ritenuta

Se il cliente è sostituto d’imposta, calcoli la ritenuta. La base della ritenuta comprende il compenso e l’eventuale rivalsa INPS del 4%. Non include il contributo integrativo delle casse private né le spese anticipate in nome e per conto (art. 15 D.P.R. 633/1972).

L’IVA si calcola sul totale delle somme che concorrono alla base della prestazione. Quindi, in linea generale, su compenso, rivalsa INPS e contributo integrativo. L’IVA non si calcola invece sulle spese escluse ex art. 15.

Cliente privato senza ritenuta

Se il cliente è un consumatore o un soggetto senza obbligo di sostituzione, non applichi la ritenuta. Inserisci IVA, eventuale rivalsa INPS o contributo integrativo, e calcoli il totale dovuto senza trattenute.

Per le prestazioni a consumatori, l’emissione della fattura segue sempre l’art. 21 del D.P.R. 633/1972. Se emetti scontrino o ricevuta fiscale, la fattura si emette su richiesta del cliente.

Rivalsa INPS e contributo integrativo: differenze operative

La rivalsa INPS è una maggiorazione facoltativa del 4% per chi versa alla Gestione separata. La prevede la Legge 662/1996. Serve a compensare una quota dei contributi previdenziali.

Il contributo integrativo è una maggiorazione obbligatoria per gli iscritti alle casse private. La misura varia per cassa (di solito 4%). La definisce il regolamento della singola cassa, consultabile sui rispettivi siti istituzionali.

Trattamento ai fini IVA: in via generale, rivalsa e contributo integrativo seguono l’IVA della prestazione. Quindi entrano nella base IVA, salvo casi particolari indicati dalle casse o da prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Trattamento ai fini ritenuta: la base della ritenuta include la rivalsa INPS; non include il contributo integrativo delle casse private. Questo orientamento è coerente con la prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Bollo, diciture obbligatorie, fatturazione elettronica e termini

Marca da bollo: 2 euro se l’importo supera 77,47 euro. Riferimento: art. 13 Tariffa, Parte I, D.P.R. 642/1972. Per e-fatture il versamento è trimestrale tramite piattaforma dell’Agenzia delle Entrate (D.M. 4/12/2020).

Diciture obbligatorie nel forfettario: “Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190 del 2014 e successive modifiche”. Aggiungi anche che i compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67.

Fatturazione elettronica: l’obbligo è generalizzato anche per i forfettari dal 2024. Il quadro normativo nasce dal D.Lgs. 127/2015 e dall’estensione ex art. 18 D.L. 36/2022. Le fatture transitano dal Sistema di Interscambio.

Tempi di emissione: fattura immediata entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione; fattura differita entro il 15 del mese successivo. Base normativa: art. 21 D.P.R. 633/1972 e prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Regola decisionale rapida

1) Il cliente ha partita IVA ed è sostituto d’imposta? Se sì, applica la ritenuta del 20% (art. 25 D.P.R. 600/1973). Se no, niente ritenuta.

2) Sei in forfettario? Se sì, non applichi l’IVA e non subisci ritenuta (Legge 190/2014). Se no, applichi l’IVA 22% salvo aliquote diverse.

3) Sei iscritto alla Gestione separata? Se sì, puoi aggiungere la rivalsa INPS 4% (L. 662/1996). Altrimenti no.

4) Hai una cassa privata? Se sì, aggiungi il contributo integrativo nella misura prevista dal regolamento della tua cassa.

5) L’importo supera 77,47 euro? Se sì, inserisci il bollo da 2 euro e gestisci il versamento trimestrale secondo D.M. 4/12/2020.

Esempi numerici commentati

Forfettario senza rivalsa

Compenso: 1.000 euro. Niente IVA. Bollo: 2 euro perché superi 77,47 euro. Totale da pagare: 1.002 euro. Nessuna ritenuta. Inserisci le diciture di legge.

Forfettario con rivalsa INPS 4%

Compenso: 1.000 euro. Rivalsa 4%: 40 euro. Niente IVA. Bollo: 2 euro. Totale da pagare: 1.042 euro. Nessuna ritenuta. Dicitura forfettario obbligatoria.

Ordinario B2B con ritenuta e rivalsa

Compenso: 1.000 euro. Rivalsa 4%: 40 euro. Base IVA: 1.040 euro. IVA 22%: 228,80 euro. Base ritenuta: 1.040 euro. Ritenuta 20%: 208 euro. Totale fattura: 1.040 + 228,80 − 208 = 1.060,80 euro.

Ordinario B2B con cassa privata (contributo integrativo 4%)

Compenso: 1.000 euro. Contributo integrativo 4%: 40 euro. Base IVA: 1.040 euro. IVA 22%: 228,80 euro. Base ritenuta: 1.000 euro (il contributo integrativo non vi entra). Ritenuta 20%: 200 euro. Totale: 1.040 + 228,80 − 200 = 1.068,80 euro.

Ordinario B2C senza ritenuta

Compenso: 1.000 euro. IVA 22%: 220 euro. Nessuna ritenuta. Totale da pagare: 1.220 euro. Se aggiungi rivalsa o contributo integrativo, entrano nella base IVA e aumentano il totale.

Scadenze operative collegate

Ritenute: il cliente le versa entro il 16 del mese successivo con modello F24, ai sensi del D.Lgs. 241/1997. Tu ricevi la Certificazione Unica a inizio anno successivo.

IVA: liquidazione mensile o trimestrale secondo D.P.R. 633/1972 e D.P.R. 542/1999. Versamento con F24 entro il 16 del mese successivo (mensile) o con interessi 1% per i trimestrali.

Bollo e-fatture: 31 maggio (1° trimestre), 30 settembre (2°), 30 novembre (3°), 28 febbraio anno successivo (4°). Se il debito del 1° trimestre non supera 5.000 euro, puoi slittare ai termini successivi previsti dal D.M. 4/12/2020.

Fatture elettroniche: invio tramite SdI entro i termini dell’art. 21 D.P.R. 633/1972. Conservazione elettronica a norma con i tempi civilistici e fiscali indicati dall’Agenzia delle Entrate.

Controlli ed errori comuni

Errore tipico 1: applicare l’IVA nel forfettario. Non farlo. Inserisci invece la dicitura di esclusione IVA con riferimenti alla Legge 190/2014.

Errore tipico 2: calcolare la ritenuta anche con clienti privati. La ritenuta si applica solo se il cliente è sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 25 D.P.R. 600/1973.

Errore tipico 3: dimenticare il bollo da 2 euro. Se l’importo supera 77,47 euro, devi il bollo. Nelle e-fatture si paga in modo virtuale e il SdI controlla.

Errore tipico 4: base ritenuta errata. Ricorda: include la rivalsa INPS, esclude il contributo integrativo delle casse e le spese ex art. 15.

Errore tipico 5: termini di emissione. Emissione tardiva può generare sanzioni. Segui i 12 giorni per la fattura immediata e il 15 del mese per la differita.

Scenario Requisiti fiscali Voci di calcolo da inserire Diciture/Adempimenti Tempistiche e versamenti
Forfettario base Esclusione IVA (L. 190/2014); no ritenuta (c. 67) Compenso; bollo 2€ se ≥77,47€ Dicitura esclusione IVA e ritenuta Emissione entro 12 giorni; bollo trimestrale (D.M. 4/12/2020)
Forfettario con rivalsa 4% Iscrizione Gestione separata (L. 662/1996) Compenso; rivalsa 4%; bollo 2€ se dovuto Dicitura esclusione IVA; rivalsa facoltativa Emissione entro 12 giorni; bollo trimestrale
Ordinario B2B con ritenuta Cliente sostituto d’imposta (art. 25 D.P.R. 600/1973) Compenso; rivalsa/contributo integrativo; IVA 22%; ritenuta 20% Indicazione ritenuta in fattura; regole base ritenuta Ritenuta versata dal cliente entro il 16; IVA secondo liquidazione
Ordinario B2C senza ritenuta Cliente non sostituto d’imposta Compenso; eventuale rivalsa/contributo; IVA 22% Nessuna ritenuta da indicare IVA secondo liquidazione; bollo solo se operazione non imponibile e ≥77,47€

FAQ

Devo applicare la ritenuta d’acconto se sono in regime forfettario?

No. Nel forfettario la ritenuta non si applica. Lo prevede il comma 67 della Legge 190/2014. In pratica, il cliente non deve trattenere nulla sui tuoi compensi. Per sicurezza inserisci sempre in fattura la dicitura che esonera dalla ritenuta, citando la norma. Se il cliente è un sostituto d’imposta poco pratico, la dicitura evita errori. Ricorda che la ritenuta riguarda il regime ordinario. Nel forfettario le imposte si calcolano poi sul reddito forfettario, non sulle singole fatture. Quindi la ritenuta non ha proprio senso tecnico nel tuo regime.

Come calcolo l’IVA se ho anche rivalsa INPS o contributo integrativo della cassa?

La regola pratica è semplice. L’IVA segue la prestazione. Quindi, se la prestazione è imponibile, anche rivalsa INPS e contributo integrativo entrano nella base IVA. Esempio: compenso 1.000, rivalsa 40, contributo integrativo 40. Base IVA 1.080. Con aliquota 22% l’IVA è 237,60. Fanno eccezione solo voci espressamente escluse dalla base imponibile, come le spese anticipate in nome e per conto del cliente ex art. 15 D.P.R. 633/1972. Attenzione: la base della ritenuta è diversa. Include la rivalsa INPS, ma esclude il contributo integrativo delle casse private. Questa distinzione nasce dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate e va rispettata per evitare contestazioni.

Quando si paga la marca da bollo sulle fatture e come funziona nell’elettronico?

La marca da bollo di 2 euro è dovuta se l’importo della fattura non soggetta a IVA raggiunge o supera 77,47 euro. Lo prevede il D.P.R. 642/1972. Nelle fatture elettroniche, il bollo è virtuale. Se indichi “SI” al campo del bollo nel file XML, l’Agenzia delle Entrate addebita trimestralmente gli importi. Le scadenze sono stabilite dal D.M. 4/12/2020: 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo. Se l’importo del primo trimestre è entro 5.000 euro, puoi slittare ai termini successivi previsti. Nelle fatture cartacee, apponi la marca fisica da 2 euro e riporti in fattura il numero della marca.

Come si trattano spese e rimborsi in fattura ai fini di IVA e ritenuta?

Le spese anticipate in nome e per conto del cliente sono escluse da IVA e ritenuta. Serve la documentazione intestata al cliente e la menzione in fattura. Riferimento: art. 15 D.P.R. 633/1972. Le altre spese sono “fuori conto” solo se l’art. 15 lo consente. Altrimenti entrano nella base IVA e, se parliamo di compensi professionali verso un sostituto d’imposta, anche nella base ritenuta. Fai attenzione alla distinzione tra “anticipazioni ex art. 15” e “rimborsi spese forfettari”. Questi ultimi, se non ricadono nell’art. 15, sono imponibili IVA e possono rilevare ai fini della ritenuta, secondo i criteri già visti per rivalsa e contributo integrativo.

Come gestisco l’emissione e l’invio delle e-fatture con SdI e quali sono i riferimenti normativi?

L’e-fattura si emette nel rispetto dell’art. 21 D.P.R. 633/1972. Hai 12 giorni per la fattura immediata; fino al 15 del mese successivo per la differita. L’obbligo di fatturazione elettronica deriva dal D.Lgs. 127/2015 ed è stato esteso ai forfettari dal 2024 dal D.L. 36/2022. Il file XML transita dal Sistema di Interscambio, che effettua controlli formali. Errori frequenti: data incoerente, partita IVA errata, bollo indicato in modo sbagliato. Se lo SdI scarta, la fattura risulta non emessa. Va corretta e rinviata. Conserva elettronicamente le fatture nei tempi previsti. Puoi consultare Normattiva e i documenti dell’Agenzia delle Entrate per i dettagli tecnici e gli aggiornamenti di prassi.

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