Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Una fattura può essere emessa senza IVA per regime fiscale (forfettario o minimi), per natura dell’operazione (esente, non imponibile, non soggetta) o per inversione contabile. Servono diciture corrette e codici Natura adeguati.
- Base giuridica: DPR 633/1972 (art. 7-ter e seguenti, 8, 8-bis, 9, 10), DL 331/1993 (art. 41), L. 190/2014 (regime forfettario), L. 244/2007 e DL 98/2011 (regime dei minimi/di vantaggio).
- Fattura elettronica: indicare il codice Natura (N2.x, N3.x, N4, N6.x) e, se dovuto, l’imposta di bollo da 2 euro.
- Tempistiche: emissione entro 12 giorni dall’operazione o differita entro il 15 del mese successivo; attenzione ai controlli SdI.
Cosa significa “fattura senza IVA” e quando si usa
“Fattura senza IVA” indica un documento fiscale in cui l’imposta non è addebitata al cliente. I motivi principali sono tre: il regime fiscale del soggetto che emette, la natura dell’operazione o l’inversione contabile.
Tre etichette pratiche per orientarsi: esente IVA (l’operazione è prevista come esente dalla legge), non imponibile (l’operazione non sconta l’imposta per rapporti con l’estero o traffici equiparati), non soggetta (l’operazione è fuori campo per territorialità o per esclusioni specifiche).
La base normativa è nel DPR 633/1972, consultabile su Normattiva. Per i regimi agevolati: L. 190/2014 (forfettario) e L. 244/2007 con DL 98/2011 (minimi/di vantaggio). Chiarimenti operativi provengono dalle circolari e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Regimi che non applicano l’IVA
Regime forfettario: diciture e regole
Il regime forfettario è un regime agevolato per persone fisiche con ricavi/compensi entro 85.000 euro, disciplinato dall’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014. Non si applica l’IVA in fattura (principio di cassa: si tassa il compenso incassato).
La fattura deve riportare la dicitura: “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfetario, senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto”. In FatturaPA si usa in genere Natura N2.2 (altri casi di non soggetta) per i compensi del forfettario.
Il forfettario non subisce ritenuta d’acconto (comma 67 L. 190/2014) e, se l’imponibile supera 77,47 euro, scatta l’imposta di bollo da 2 euro (DPR 642/1972, Tariffa, Parte I, art. 13). Il bollo è virtuale sulla fattura elettronica e viene addebitato periodicamente.
Regime dei minimi (o di vantaggio): come fatturare
Il regime dei minimi/di vantaggio (art. 1, commi 96-117, L. 244/2007; art. 27, commi 1 e 2, DL 98/2011) non è più accessibile a nuovi ingressi, ma resta per chi lo mantiene a esaurimento. Anche qui la fattura è senza IVA.
Dicitura consigliata: “Operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007. Regime fiscale di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011”. In FatturaPA, si usa di norma Natura N2.2. Verifica con il tuo consulente l’eventuale gestione della ritenuta secondo le istruzioni vigenti dell’Agenzia delle Entrate.
Dal 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI è generalizzato per i titolari di partita IVA, inclusi forfettari e contribuenti in regime di vantaggio. Occorre quindi impostare correttamente codici Natura e bollo.
Operazioni senza IVA per natura dell’operazione
Esenti IVA (art. 10, DPR 633/1972)
Le esenzioni coprono settori specifici. Esempi tipici: prestazioni sanitarie, educative, attività bancarie/finanziarie/assicurative, locazioni e affitti di immobili, operazioni relative alla riscossione dei tributi. Sono operazioni esenti “per legge”.
Dicitura tipica: “Operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/1972, n. … (indicare il numero specifico)”. In FatturaPA si usa Natura N4. Per importi oltre 77,47 euro si applica l’imposta di bollo da 2 euro.
Attenzione agli effetti sulla detrazione: le operazioni esenti concorrono al pro-rata di detraibilità. Chi effettua principalmente esenti riduce la detrazione dell’IVA sugli acquisti secondo l’art. 19-bis del DPR 633/1972.
Non imponibili (art. 8, 8-bis, 9 DPR 633/1972; art. 41 DL 331/1993)
Le non imponibili riguardano rapporti con l’estero o traffici equiparati. Rientrano export (art. 8), servizi internazionali e connessi agli scambi (art. 9), cessioni intracomunitarie di beni (art. 41 DL 331/1993), operazioni assimilate (art. 8-bis).
Diciture esemplificative: “Operazione non imponibile art. 8 DPR 633/1972 – Esportazione”; oppure “Cessione intracomunitaria non imponibile art. 41 DL 331/1993”. In FatturaPA si usano codici N3.x: N3.1 esportazioni, N3.2 cessioni intra-UE, N3.3 cessioni a San Marino, N3.4 operazioni assimilate, N3.5 dichiarazioni d’intento, N3.6 altre operazioni non imponibili.
Per intra-UE beni serve iscrizione VIES del cliente, prova del trasporto, numero IVA del cessionario. Per export servono i documenti doganali. Questi adempimenti sono essenziali in caso di controlli (fonte: normativa IVA su Normattiva e prassi Agenzia delle Entrate).
Non soggette (art. 7-ter e seguenti; esclusioni art. 15 DPR 633/1972)
Le non soggette derivano spesso dalla territorialità: servizi generici B2B resi a soggetti passivi esteri sono fuori campo in Italia (art. 7-ter), perché l’IVA si applica nel Paese del committente. Anche altre regole degli artt. 7-quater e seguenti spostano il luogo dell’imposizione.
Dicitura tipica: “Operazione non soggetta a IVA per carenza del presupposto territoriale ex art. 7-ter DPR 633/1972”. In FatturaPA si usa Natura N2.1 (operazioni non soggette ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies). Le somme escluse ex art. 15 (anticipi spese in nome e per conto) sono escluse dalla base imponibile e si codificano come N1 (escluse ex art. 15).
Documenta sempre la controparte estera e la natura del servizio. Conserva i contratti e la prova dell’effettiva fruizione all’estero.
Inversione contabile (reverse charge, art. 17 DPR 633/1972)
Il reverse charge sposta il debito IVA in capo al cliente. Il fornitore emette fattura senza IVA con l’annotazione “inversione contabile – art. 17 DPR 633/1972” e indica il codice Natura N6.x appropriato.
Esempi: servizi edilizi subappaltati, cessioni di rottami, apparecchiature elettroniche in specifiche condizioni. In FatturaPA: N6.1 cessioni di rottami, N6.2 oro e argento, N6.3 subappalti edili, N6.4 edifici, N6.5 settore energetico, N6.6 telecomunicazioni, N6.7 edilizia e settori speciali, N6.8 interni UE, N6.9 altri casi interni.
Per acquisti da estero, il cessionario/committente italiano emette documenti di integrazione/autofattura con tipi TD17 (servizi da estero), TD18 (acquisti intra-UE beni), TD19 (acquisti da soggetti esteri extra-UE). Sono regole operative chiarite dall’Agenzia delle Entrate.
Fattura elettronica: codici Natura, controlli e tempi
Nella fattura elettronica (formato FatturaPA), se non c’è IVA in riga, va indicata la Natura. Le principali: N1 escluse ex art. 15; N2.1 non soggette ex artt. 7-7-septies; N2.2 altri casi di non soggette (es. forfettario/minimi); N3.1-3.6 non imponibili; N4 esenti; N6.x reverse charge; N7 IVA assolta in altro Stato UE.
Se l’importo non è assoggettato a IVA e supera 77,47 euro, applica il bollo da 2 euro (campo DatiBollo). L’Agenzia riepiloga trimestralmente il bollo dovuto nell’area riservata. Si versa con addebito o F24, secondo i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Tempistiche: emissione entro 12 giorni dalla data dell’operazione (DL 119/2018). Fattura differita entro il 15 del mese successivo con riferimento a DDT o documenti equipollenti. Per operazioni transfrontaliere, la trasmissione via SdI ha sostituito l’esterometro (regole operative Agenzia delle Entrate).
Controlli SdI: errori su codici Natura, bollo e diciture possono generare scarti. La tardiva emissione comporta sanzioni ex art. 6, D.Lgs. 471/1997. Verifica sempre i dati del cliente (codice fiscale/partita IVA), la natura, e la dicitura normativa.
Regola decisionale rapida
Segui questi passaggi logici:
1) Sei in regime forfettario o nei minimi/di vantaggio? Sì: fattura senza IVA, Natura N2.2, dicitura di legge del regime, bollo se dovuto. No: vai al punto 2.
2) L’operazione rientra tra le esenti art. 10? Sì: dicitura “esente art. 10 DPR 633/1972”, Natura N4, bollo se dovuto. No: vai al punto 3.
3) È un’operazione con l’estero o equiparata? Export, cessione intra-UE, servizi internazionali: dicitura “non imponibile art. …”, Natura N3.x. No: vai al punto 4.
4) È fuori campo per territorialità (art. 7-ter e seguenti) o esclusa ex art. 15? Sì: dicitura “non soggetta art. 7-ter …” con N2.1, oppure N1 per somme escluse ex art. 15. No: vai al punto 5.
5) Ricade nel reverse charge art. 17? Sì: dicitura “inversione contabile art. 17”, Natura N6.x; il cliente integra o emette autofattura quando previsto. No: probabilmente operazione imponibile IVA ordinaria.
Fonti normative e prassi
Norme principali consultabili su Normattiva: DPR 633/1972 (artt. 7-ter e seguenti, 8, 8-bis, 9, 10), DL 331/1993 (art. 41), DPR 642/1972 (imposta di bollo), L. 190/2014 (regime forfettario), L. 244/2007 e DL 98/2011 (regime dei minimi/di vantaggio), D.Lgs. 471/1997 (sanzioni). Chiarimenti operativi: documenti e guide dell’Agenzia delle Entrate sul Sistema di Interscambio e sul formato FatturaPA.
| Scenario | Riferimento normativo | Dicitura da inserire in fattura | Codice Natura / Tipo documento | Bollo e tempistiche |
|---|---|---|---|---|
| Regime forfettario | L. 190/2014, art. 1, c. 54-89 (c. 58 e 67) | “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfetario, senza applicazione della ritenuta d’acconto” | N2.2 (non soggetta – altri casi) | Bollo 2€ oltre 77,47€. Emissione entro 12 giorni o differita entro il 15 del mese successivo. |
| Regime dei minimi/di vantaggio | L. 244/2007, art. 1, c. 96-117; DL 98/2011, art. 27 | “Operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007. Regime fiscale di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011” | N2.2 | Bollo 2€ oltre 77,47€. Stesse tempistiche di emissione. |
| Prestazioni sanitarie (esenti) | DPR 633/1972, art. 10, n. 18 | “Operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 633/1972” | N4 (esenti) | Bollo 2€ oltre 77,47€. Conservare abilitazioni e documenti clinici. |
| Cessione intracomunitaria di beni | DL 331/1993, art. 41 | “Cessione intracomunitaria non imponibile art. 41 DL 331/1993” | N3.2; verificare VIES; codice destinatario estero | Nessun bollo. Emissione entro 12 giorni; prova del trasporto necessaria. |
| Esportazione extra-UE | DPR 633/1972, art. 8 | “Operazione non imponibile art. 8 DPR 633/1972 – Esportazione” | N3.1; allegare MRN/bolle doganali | Nessun bollo. Documentazione doganale obbligatoria. |
| Servizi B2B a committente estero | DPR 633/1972, art. 7-ter | “Operazione non soggetta a IVA ex art. 7-ter DPR 633/1972 – luogo dell’imposizione all’estero” | N2.1 | Bollo 2€ oltre 77,47€. Verificare status di soggetto passivo del committente. |
| Reverse charge interno (edilizia) | DPR 633/1972, art. 17 | “Inversione contabile – art. 17 DPR 633/1972” | N6.3; integrazione da parte del cliente | No bollo. Emissione tempestiva; corretta indicazione del settore. |
| Somme escluse (anticipi in nome e per conto) | DPR 633/1972, art. 15 | “Somme escluse ex art. 15 DPR 633/1972” | N1 (escluse art. 15) | No bollo per somme escluse; allegare giustificativi. |
FAQ
Qual è la differenza pratica tra esente, non imponibile e non soggetta? Cosa cambia in fattura elettronica?
Esente significa che la legge individua settori in cui non si applica l’IVA, come sanità, educazione, attività bancarie e assicurative, locazioni. La base giuridica è l’art. 10 del DPR 633/1972. In FatturaPA si usa Natura N4. Spesso si applica il bollo da 2 euro oltre 77,47 euro. Le esenti impattano la detraibilità con il pro-rata.
Non imponibile riguarda scambi con l’estero o assimilati: esportazioni, cessioni intra-UE, servizi internazionali. Le norme sono negli artt. 8, 8-bis, 9 del DPR 633/1972 e nell’art. 41 del DL 331/1993. In FatturaPA si usano codici N3.1-3.6. In genere non si applica il bollo e serve documentazione specifica (VIES, prove di trasporto, documenti doganali).
Non soggetta indica che manca il presupposto territoriale in Italia, per esempio servizi B2B resi a un committente estero (art. 7-ter). In FatturaPA si usa N2.1. In questa categoria rientrano anche somme escluse dalla base imponibile ex art. 15, con codice N1. La dicitura deve chiarire il motivo della non soggezione e la norma.
Quali sono le diciture obbligatorie per forfettario e minimi e quali errori evitare?
Forfettario: inserisci la frase “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfetario, senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto”. Usa Natura N2.2. Evita di indicare aliquote o imponibili IVA. Ricorda il bollo da 2 euro oltre 77,47 euro e seleziona il campo bollo nella FatturaPA. Non applicare né subire ritenute, secondo il comma 67 della stessa legge.
Minimi/di vantaggio: riporta “Operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007. Regime fiscale di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011”. Usa N2.2. Errore tipico: dimenticare la dicitura o usare il codice Natura sbagliato. Altro errore: non indicare il bollo quando dovuto. In caso di controllo, la dicitura e il codice Natura coerenti con la norma riducono contestazioni.
Come fatturo un servizio a un’azienda estera UE o extra-UE senza IVA?
Per servizi generici B2B a clienti UE o extra-UE, applica l’art. 7-ter: la prestazione è non soggetta in Italia. Dicitura: “Operazione non soggetta a IVA ex art. 7-ter DPR 633/1972”. In FatturaPA usa N2.1. Verifica che il cliente sia soggetto passivo (per l’UE, controlla il numero IVA tramite registri ufficiali; per extra-UE, acquisisci documenti equivalenti che attestino l’attività). Se il cliente è UE, di norma applica il reverse charge nel proprio Paese. Se il servizio rientra nelle eccezioni di territorialità (artt. 7-quater e seguenti), applica la regola specifica. Conserva il contratto e la prova dell’effettiva fruizione all’estero.
Se invece vendi beni intra-UE, la cessione può essere non imponibile art. 41 DL 331/1993, con N3.2, previa iscrizione VIES e prova del trasporto. Per beni extra-UE, usa l’art. 8 (N3.1) e conserva la bolletta doganale. Queste basi normative sono rintracciabili su Normattiva; le modalità operative sono nelle guide dell’Agenzia delle Entrate.
Quando si applica l’imposta di bollo sulle fatture senza IVA e come si paga nel 2026?
Il bollo da 2 euro si applica alle fatture senza IVA con importo superiore a 77,47 euro, salvo casi esclusi. La regola discende dal DPR 642/1972 (Tariffa, art. 13). In fattura elettronica devi selezionare l’apposito campo e indicare l’assolvimento virtuale. Il Sistema di Interscambio riepiloga trimestralmente l’importo del bollo dovuto in area riservata. Il pagamento avviene con addebito su conto o con modello F24, secondo i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che disciplinano le scadenze e le modalità operative.
Errori da evitare: dimenticare il bollo quando dovuto, indicare il bollo su operazioni con IVA, non allineare la dicitura in fattura con la natura dell’operazione. In sede di controllo, la coerenza tra dicitura, codice Natura e bollo è fondamentale.
Posso emettere una fattura “mista” con righe con IVA e righe senza IVA? Come gestisco i codici Natura e il bollo?
Sì, è possibile emettere una fattura con righe imponibili e righe senza IVA. Nel formato FatturaPA la Natura si può indicare a livello di riga: le righe imponibili riportano l’aliquota e l’imposta, le righe senza IVA riportano la Natura corretta (N1, N2.1, N2.2, N3.x, N4, N6.x). Il totale documento somma le componenti imponibili e non imponibili.
Per il bollo: se il documento nel suo complesso contiene operazioni senza IVA per importi superiori a 77,47 euro e non è già presente IVA, il bollo è dovuto. Se nel documento è presente anche IVA su alcune righe, in linea generale il bollo non si applica, salvo specifiche previsioni. Valuta caso per caso in base alla composizione. Mantieni la coerenza normativa riga per riga e indica sempre la dicitura normativa pertinente.
