Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Puoi vendere ai mercatini senza Partita IVA come hobbista, con dichiarazione sostitutiva e tesserino se previsto. Online serve quasi sempre la Partita IVA. Se l’attività diventa abituale, apri Partita IVA e presenta SCIA.
- Hobbista: attività saltuaria, non professionale; documenti locali (dichiarazione sostitutiva, tesserino) e ricevuta non fiscale con marca da bollo oltre 77,47 euro.
- E-commerce e marketplace: sono vendita non occasionale; richiedono Partita IVA, SCIA per commercio elettronico e iscrizioni a Registro Imprese e INPS.
- Superata l’occasionalità: si applicano IVA, corrispettivi telematici o fattura elettronica, e il regime fiscale scelto (spesso forfettario).
Chi può vendere ai mercatini senza Partita IVA
La vendita come hobbista è permessa se è davvero occasionale. Vuol dire che non è il tuo lavoro e non è organizzata come impresa.
La base giuridica sta nel D.Lgs. 114/1998 sul commercio. Questo decreto affida a Regioni e Comuni la disciplina dei mercati su aree pubbliche. I Comuni regolano presenze, moduli e controlli.
Molte Regioni hanno introdotto il tesserino dell’hobbista e limiti annui di presenze o incassi. I dettagli cambiano da luogo a luogo. Informati presso il Comune che organizza il mercato o l’ufficio commercio regionale.
Documenti tipici per l’hobbista
In genere servono tre cose:
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. È un’auto-dichiarazione dove affermi che esponi e vendi in modo occasionale. Si presenta al Comune o all’organizzatore. Riferimento: DPR 445/2000 sulle autocertificazioni.
- Tesserino dell’hobbista, se previsto dalla normativa locale. Indica i giorni utilizzati e aiuta i controlli.
- Altri atti richiesti dal regolamento del mercato (ad es. elenco merce, foto del banco, copia documento, eventuale assicurazione RC).
L’hobbista non emette scontrini fiscali. Se il compratore chiede una prova d’acquisto, rilascia una ricevuta non fiscale. Se l’importo supera 77,47 euro, applica marca da bollo da 2 euro (DPR 642/1972, Tariffa). Non si applica IVA.
Ricorda anche il limite al contante: i pagamenti in contanti devono rispettare il tetto di 5.000 euro (art. 49 D.Lgs. 231/2007, come modificato dalla Legge di Bilancio 2023). L’obbligo di POS riguarda imprese e professionisti; l’hobbista, essendo privato, non è tenuto, salvo regole imposte dall’organizzatore.
Cosa non puoi fare senza Partita IVA
Senza Partita IVA non puoi vendere in modo abituale o organizzato. Non puoi fare promozioni stabili, investire in pubblicità continuativa, acquistare all’ingrosso per rivendere, né avviare canali di vendita permanenti.
La vendita online rientra nel commercio al dettaglio a distanza. Per sua natura è stabile e organizzata. Quindi richiede Partita IVA e SCIA per commercio elettronico. Anche sui marketplace la vendita abituale è attività d’impresa.
Senza Partita IVA non puoi emettere fattura. Puoi solo cedere beni come privato in modo sporadico. Se fai molte presenze ai mercatini o generi entrate rilevanti, l’attività diventa professionale e scatta l’obbligo di aprire la Partita IVA.
Il confine fiscale: redditi diversi o impresa
Se la vendita di beni prodotti o rigenerati da te è davvero episodica, il guadagno può rientrare nei “redditi diversi” (art. 67, comma 1, lett. i), TUIR – DPR 917/1986). Non c’è IVA, ma il reddito va dichiarato in IRPEF.
Appena l’attività è abituale, organizzata o con mezzi tipici di impresa, si configura commercio. Serve Partita IVA e si applicano gli obblighi IVA e contabili. La valutazione è di fatto: conta la frequenza, i volumi e l’organizzazione.
Quando serve la Partita IVA (e quali codici ATECO scegliere)
Serve la Partita IVA se:
- partecipi a mercatini con regolarità nel corso dell’anno;
- acquisti materiali in modo sistematico per produrre e rivendere;
- vendi online in modo continuativo su sito o marketplace;
- pubblicizzi in modo professionale la tua attività.
Apertura e inquadramento dipendono da come vendi e da cosa produci.
Vendita ai mercatini con Partita IVA (ambulante)
Per vendere su aree pubbliche come impresa ti serve l’autorizzazione al commercio su aree pubbliche (posteggio o itinerante), secondo D.Lgs. 114/1998 e leggi regionali. Serve SCIA al SUAP del Comune competente (art. 19, L. 241/1990).
Codici ATECO tipici: 47.89.09 per commercio ambulante di altri prodotti n.c.a. Se produci anche gli oggetti, valuta l’iscrizione come artigiano con un ATECO di produzione (es. 32.99.09 “Altri articoli vari n.c.a.”) abbinato a quello di vendita.
Iscrizioni: Registro Imprese/REA (L. 580/1993), INPS Gestione Commercianti o Artigiani, eventuale INAIL per attività manifatturiera.
E-commerce e marketplace
Per vendere online come impresa usa il codice ATECO 47.91.10 (commercio al dettaglio via Internet). Se realizzi i prodotti, affianca il codice di produzione artigianale.
Obblighi principali: SCIA per commercio elettronico al SUAP, iscrizione al Registro Imprese e all’INPS. Normativa base: D.Lgs. 114/1998 per il commercio, Codice del Consumo per le vendite a distanza, e obblighi fiscali IVA e corrispettivi.
Per l’online B2C non serve scontrino. Emetti fattura elettronica solo se richiesta dal cliente. Devi però trasmettere i corrispettivi telematici o tenere le registrazioni secondo D.Lgs. 127/2015.
Settori con regole extra
- Alimentare: SCIA sanitaria e autocontrollo HACCP (Reg. CE 852/2004). Per mercatini alimentari servono attrezzature idonee e procedure di conservazione.
- Cosmetici: rispetto del Reg. (CE) 1223/2009, notifica al portale europeo e dossier di sicurezza.
- Giocattoli e articoli per bambini: marcatura CE e conformità alla Direttiva 2009/48/CE.
- Elettrico/elettronico: marcatura CE, RAEE, e norme di sicurezza specifiche.
Regimi fiscali e adempimenti dopo l’apertura
Molti piccoli venditori scelgono il regime forfettario. È un regime semplificato con imposta sostitutiva e niente IVA sulle vendite. Riferimento: art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 e successive modifiche.
Soglia di accesso: ricavi/compensi fino a 85.000 euro annui (Legge di Bilancio 2023 e conferme successive). Imposta sostitutiva al 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti start-up.
Il forfettario applica il principio di cassa. Significa che contano gli incassi effettivi, non le fatture emesse. Dal 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari (DL 36/2022 e provvedimenti attuativi).
Chi fa commercio al dettaglio deve usare i corrispettivi telematici, salvo emettere fattura elettronica per ogni vendita. L’invio dei corrispettivi avviene tramite registratore telematico o soluzioni web dell’Agenzia delle Entrate (D.Lgs. 127/2015).
Contributi previdenziali
Se sei commerciante ti iscrivi alla Gestione Commercianti INPS. Se sei artigiano ti iscrivi alla Gestione Artigiani INPS. Sono contributi fissi minimi con conguaglio sul reddito.
Gli artigiani che producono e vendono spesso stanno nella Gestione Artigiani. Chi solo rivende sta nei Commercianti. Valuta il corretto inquadramento quando scegli i codici ATECO.
Regola decisionale rapida
Usa questa sequenza logica per decidere in pochi minuti.
- Vendi solo saltuariamente, senza organizzazione, e al massimo pochi giorni l’anno? Sei hobbista. Prepara dichiarazione sostitutiva e, se previsto, tesserino. Rilascia ricevuta non fiscale.
- Hai più eventi, scorte, prezzi esposti, comunicazione continuativa o vendite online ricorrenti? È attività d’impresa. Apri Partita IVA, scegli ATECO, presenta SCIA, iscriviti a Registro Imprese e INPS.
- Vendi prevalentemente online? Scegli ATECO 47.91.10 e presenta SCIA per commercio elettronico. Gestisci corrispettivi telematici e fatture elettroniche su richiesta.
- Produci tu gli oggetti? Valuta inquadramento artigiano, ATECO di produzione e obblighi INAIL, oltre alla vendita.
- Tratti alimenti o prodotti regolati? Verifica prima i requisiti sanitari e di sicurezza. Senza questi permessi, non iniziare.
Le basi normative di riferimento sono consultabili su Normattiva: D.Lgs. 114/1998 (commercio), L. 241/1990 art. 19 (SCIA), DPR 917/1986 art. 67 (redditi diversi), DPR 642/1972 (marca da bollo), D.Lgs. 127/2015 (corrispettivi telematici), D.Lgs. 231/2007 art. 49 (limiti al contante), L. 190/2014 e successive modifiche (regime forfettario). Per i profili sanitari e di prodotto consulta i regolamenti UE citati e i portali istituzionali dei Ministeri competenti.
Attenzione alle regole locali: come orientarsi
Le Regioni disciplinano mercati e hobbisti con proprie leggi sul commercio. I Comuni poi fissano modalità pratiche, moduli e controlli. Perciò i documenti possono cambiare da città a città.
Prima di iscriverti a un mercatino, contatta l’ufficio commercio del Comune ospitante. Chiedi: se serve tesserino, limiti di presenze, merce ammessa, eventuale assicurazione, controlli pregressi.
Se vendi alimenti o prodotti con norme speciali, parla anche con SUAP e ASL. Ti diranno se serve una SCIA sanitaria o altre autorizzazioni.
Sanzioni e rischi
Vendere in modo abituale senza Partita IVA può portare a sanzioni fiscali e tributarie. L’IVA non versata si recupera con interessi e sanzioni. Possibili multe anche dal Comune per attività abusiva.
La mancanza di SCIA in attività d’impresa comporta sanzioni amministrative e sospensione. In caso di prodotti regolati, ci sono sequestri e sanzioni specifiche. Non rischiare: regolarizzati al primo segnale di crescita.
| Scenario | Requisiti e documenti | Fisco e limiti | Tempistiche indicative |
|---|---|---|---|
| Hobbista al mercatino (beni non alimentari) | Dichiarazione sostitutiva; tesserino hobbista se previsto; regolamento comunale | Nessuna IVA; ricevuta non fiscale; marca da bollo oltre 77,47€; limiti locali su presenze/incassi; tetto contante 5.000€ | 1–10 giorni, secondo Comune e disponibilità posti |
| Ambulante con Partita IVA (non alimentare) | Partita IVA; SCIA e/o autorizzazione aree pubbliche; Registro Imprese/REA; INPS; eventuale posteggio | IVA e corrispettivi telematici; fattura elettronica su richiesta; possibile regime forfettario | 7–30 giorni: apertura IVA, SCIA SUAP, iscrizioni |
| E-commerce proprio (B2C) | Partita IVA; SCIA commercio elettronico; Registro Imprese; INPS; policy di resi/diritti consumatore | Corrispettivi telematici; fattura elettronica solo su richiesta cliente; regime forfettario possibile | 10–20 giorni per avvio legale; sito in base a sviluppo |
| Vendita su marketplace | Partita IVA; iscrizioni d’impresa; adeguamento fiscale; termini della piattaforma | Trattamento come e-commerce; tracciabilità incassi; obblighi IVA e corrispettivi | 7–15 giorni per assetto fiscale; attivazione account variabile |
| Alimentare artigianale (mercatini o online) | Partita IVA; SCIA sanitaria; HACCP; SCIA commercio (se vendita); Registro Imprese; INPS | IVA; controlli ASL; etichettatura; corrispettivi o fatture | 15–45 giorni, secondo ASL e SUAP |
FAQ
Posso vendere ai mercatini come hobbista se partecipo a 10 eventi l’anno?
Dipende dalle regole locali. Alcune Regioni/Comuni fissano tetti di presenze annue o di incasso complessivo. Se superi quei limiti, non sei più considerato hobbista. In generale, più eventi e una presenza costante nel calendario fanno presumere abitualità. La base è nel D.Lgs. 114/1998, che demanda a Regioni e Comuni la disciplina dei mercati su aree pubbliche. Verifica quindi il regolamento del Comune ospitante e la normativa regionale sul commercio. Se l’attività è stabile o organizzata (scorte, listini, pubblicità), apri Partita IVA, presenta SCIA e inquadrati in modo corretto.
Come compilo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per hobbista?
Indica i tuoi dati anagrafici, descrivi l’attività come “esposizione e vendita occasionale di oggetti fatti a mano/da collezione”, specifica il mercato e le date. Dichiara di non esercitare in modo professionale. Firma e allega copia del documento. Il riferimento legale è il DPR 445/2000. Non esiste un modello unico nazionale; spesso l’organizzatore o il Comune forniscono un fac-simile. Porta sempre con te la dichiarazione timbrata o protocollata, insieme ad eventuale tesserino hobbista, durante l’evento.
Vendere online pochi pezzi all’anno senza Partita IVA è consentito?
La vendita online è tipicamente organizzata e ripetuta, quindi è attività d’impresa. Per e-commerce o marketplace serve la Partita IVA e la SCIA per commercio elettronico (D.Lgs. 114/1998; L. 241/1990 art. 19). Unica eccezione: la dismissione occasionale di beni personali usati da privato, che non è attività d’impresa. Ma se produci beni per venderli online, anche in piccoli numeri, l’Agenzia delle Entrate può considerarla attività abituale. Per evitare rischi fiscali e sanzioni, apri la Partita IVA appena decidi di vendere online con un minimo di continuità.
Qual è il codice ATECO giusto per chi crea e vende manufatti?
Se produci e vendi ai mercatini con posteggio, spesso usi 47.89.09 (ambulante altri prodotti n.c.a.) e, se realizzi i beni, affianchi un codice di produzione artigianale come 32.99.09. Se vendi online, per il retail via Internet si usa 47.91.10. La scelta corretta dipende da come avviene la vendita (ambulante, negozio, online) e se la produzione è prevalente. L’inquadramento previdenziale cambia: Gestione Artigiani se produci, Gestione Commercianti se rivendi. Valuta anche implicazioni INAIL per la produzione. Meglio definire l’assetto prima della SCIA e delle iscrizioni.
Quali sono gli obblighi fiscali dopo l’apertura: IVA, fatture e corrispettivi?
Con Partita IVA, se scegli il regime forfettario (L. 190/2014), non addebiti IVA in fattura e applichi un’imposta sostitutiva. Dal 2024 tutti i forfettari emettono fattura elettronica (DL 36/2022). Nel commercio al dettaglio B2C, certifichi i corrispettivi con registratore telematico e invio giornaliero (D.Lgs. 127/2015). Per e-commerce B2C, emetti fattura elettronica solo se il cliente la chiede; altrimenti registri e trasmetti i corrispettivi. Se vendi anche all’estero nell’UE, valuta le soglie e l’OSS per l’IVA a destinazione. Conserva documenti, listini e prove di spedizione per eventuali controlli.
