Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Nel regime forfettario paghi un’imposta sostitutiva del 15% (5% start-up), calcolata sugli incassi per cassa moltiplicati per il coefficiente di redditività; niente IRPEF, IVA e IRAP, con soglia 85.000 euro.
- Imponibile = incassi effettivi x coefficiente di redditività ATECO (principio di cassa). I contributi previdenziali si deducono prima di applicare l’imposta.
- Aliquota 15% ordinaria; 5% per i primi 5 anni se rispetti le condizioni “nuova attività”.
- Soglia di accesso/permanenza: 85.000 euro. Oltre 100.000 euro, uscita immediata con IVA dal momento del superamento.
Cos’è il regime forfettario nel 2026
Il regime forfettario è il regime fiscale semplificato per ditte individuali e professionisti. Sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP con un’unica imposta. Non applichi l’IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti.
La base imponibile non è il fatturato lordo, ma una quota “forfettaria” dei tuoi incassi. Questa quota si ottiene applicando il coefficiente di redditività del tuo codice ATECO. È un modo standard per stimare i costi senza raccogliere tutte le ricevute.
Il quadro giuridico nasce con l’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014. È stato aggiornato dalla Legge 145/2018 e dalla Legge 197/2022, che ha alzato la soglia a 85.000 euro e definito l’uscita immediata oltre 100.000 euro. Puoi leggere i testi su Normattiva.
Quadro normativo e fonti
Le regole principali sono in: Legge 190/2014 (regime forfettario), Legge 145/2018 (modifiche ai coefficienti e semplificazioni), Legge 197/2022 (soglie 85.000/100.000). Per aspetti interpretativi, vedi le circolari dell’Agenzia delle Entrate, ad esempio 9/E del 2019 e documenti di prassi successivi. Per la previdenza, vedi circolari INPS e il portale del Ministero del Lavoro per inquadramenti contributivi.
Come si calcola l’imposta sostitutiva
Il calcolo segue tre passaggi semplici. Primo: sommi gli incassi effettivamente ricevuti nell’anno. Secondo: applichi il coefficiente di redditività del tuo ATECO per stimare il reddito. Terzo: deduci i contributi previdenziali pagati e applichi l’aliquota (15% o 5%).
Esempio base. Professionista con ATECO da consulente (coefficiente 78%). Incassi 40.000 euro. Reddito stimato: 40.000 x 78% = 31.200 euro. Contributi versati nell’anno: 4.000 euro. Base imponibile: 31.200 – 4.000 = 27.200 euro. Imposta al 15% = 4.080 euro. Con aliquota start-up al 5% sarebbe 1.360 euro.
Principio di cassa
Conta quando incassi, non quando fatturi. Se a dicembre emetti una fattura ma il cliente paga a gennaio, tassazione a gennaio. Questo è il “principio di cassa”: tassazione basata sulla data di incasso, non di emissione.
Questo principio è esplicito nel regime forfettario (articolo 1, comma 64, Legge 190/2014). Aiuta la liquidità: non paghi tasse su somme non ancora ricevute.
Coefficienti di redditività ATECO
Il coefficiente varia per settore e riflette una stima media dei costi. Per i professionisti spesso vale il 78% (esempio: avvocati). Per il commercio online spesso 40% (e-commerce con ampie spese di acquisto e piattaforma). Costruzioni e manifattura usano coefficienti diversi.
In pratica: più il coefficiente è alto, più reddito imponibile stimato. Un professionista con pochi costi ha coefficiente alto. Un commerciante con forti costi di acquisto ha coefficiente più basso.
Requisiti di accesso e permanenza
Puoi entrare o restare nel forfettario se, nell’anno precedente, i ricavi o compensi non superano 85.000 euro. Questo è il requisito cardine introdotto e confermato dalle ultime leggi di bilancio (Legge 197/2022).
Attenzione alla soglia dei 100.000 euro. Se in corso d’anno superi 100.000 euro di incassi, esci subito dal forfettario con effetti IVA dalla fattura che fa superare il limite. Devi applicare IVA e adempimenti IVA da quel momento.
Cause di esclusione e note operative
Restano escluse alcune attività soggette a regimi IVA speciali incompatibili. Se hai partecipazioni in società di persone o SRL “trasparenti” che esercitano attività riconducibile alla tua, puoi essere escluso. Sono regole del comma 57 della Legge 190/2014, come modificato.
Puoi essere titolare anche di lavoro dipendente. Non esiste oggi un divieto generale. Valuta però l’aliquota 5%: non spetta se la nuova attività è mera prosecuzione del lavoro da dipendente salvo eccezioni di legge.
La fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari. L’obbligo è ormai generalizzato, a seguito del percorso avviato dal D.Lgs. 127/2015 e attuato dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Dal 2024 non ci sono più esenzioni.
Aliquote: 15% ordinaria e 5% start-up
L’aliquota base è 15%. Diventa 5% per i primi 5 anni se rispetti le condizioni per la “nuova attività”. La durata è massima di cinque periodi d’imposta consecutivi.
Condizioni per il 5%
Le condizioni sono fissate dall’articolo 1, comma 65, Legge 190/2014. In sintesi: non devi aver svolto attività artistica, professionale o d’impresa nei tre anni precedenti; la nuova attività non deve essere mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo precedente (salvo tirocinio obbligatorio o cessazione per cause indipendenti); se prosegui attività altrui, i ricavi del precedente titolare non devono superare i limiti del regime.
Se viene meno una condizione, perdi dal periodo successivo l’aliquota al 5% e applichi il 15%.
Confronto con IRPEF ordinaria 2026
Nel regime ordinario, nel 2026 gli scaglioni IRPEF sono: 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.001 a 50.000 euro (ridotto rispetto al 35% del 2025); 43% oltre 50.000 euro. Nel forfettario, invece, paghi un’unica imposta sostitutiva del 15% o 5%.
Il confronto va fatto sulla base imponibile. Nel forfettario applichi il coefficiente. Nell’ordinario deduci i costi veri e l’IVA la gestisci. Se i tuoi costi reali sono molto alti, l’ordinario può risultare più conveniente. Se i costi sono bassi, il forfettario spesso vince per semplicità e aliquota.
Per i riferimenti sugli scaglioni IRPEF consulta la normativa di bilancio e i documenti del MEF e dell’Agenzia delle Entrate pubblicati nel 2026.
Contributi previdenziali: come incidono
I contributi previdenziali sono dovuti a prescindere dalle imposte. Se sei professionista senza cassa, versi alla Gestione Separata INPS. Se sei artigiano o commerciante, versi alla Gestione IVS con contributi fissi e percentuali.
Nel forfettario, i contributi si deducono dal reddito prima di applicare l’imposta sostitutiva (articolo 1, comma 64, Legge 190/2014). Quindi riducono la base e il totale di imposta. Per artigiani e commercianti esiste la riduzione del 35% dei contributi INPS, su domanda, prevista dalla normativa sul forfettario e ribadita da circolari INPS.
Le scadenze tipiche seguono saldo e acconti: saldo contributi entro giugno-luglio dell’anno successivo e acconti a giugno e novembre, in linea con i modelli F24. Verifica ogni anno i termini aggiornati dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.
Regola decisionale rapida
Se/Allora: i nessi logici per scegliere e calcolare
Se i tuoi incassi annui stimati sono entro 85.000 euro e hai costi reali bassi, allora il forfettario conviene per aliquota e semplicità.
Se superi 85.000 ma resti entro 100.000 euro, allora resti forfettario fino a fine anno e passi all’ordinario dal prossimo anno.
Se superi 100.000 euro in corso d’anno, allora esci subito: da quella fattura applichi IVA e adempimenti ordinari.
Se inizi una nuova attività e non hai esercitato attività similare negli ultimi tre anni, e non prosegui il tuo precedente lavoro, allora puoi chiedere l’aliquota 5% per cinque anni.
Se versi contributi elevati, allora ricordati che riducono la base imponibile prima dell’imposta: il risparmio fiscale effettivo aumenta.
| Scenario | Requisiti chiave | Base imponibile e aliquota | Tempistiche e adempimenti |
|---|---|---|---|
| Nuova attività con aliquota 5% | Nessuna attività analoga negli ultimi 3 anni; non mera prosecuzione; rispetto soglia 85.000 euro | (Incassi x coefficiente) – contributi; imposta 5% per 5 anni | Opzione all’apertura; verifica annuale requisiti; saldo e acconti imposta a giugno/novembre |
| Professionista ATECO 78% | Incassi 10.000-85.000 euro; nessuna causa di esclusione | Incassi x 78% – contributi; imposta 15% | Fatturazione elettronica; nessuna IVA in fattura; imposta in F24 con codici sostitutiva |
| E-commerce ATECO con coefficiente 40% | Gestione logistica e acquisti; rispetto soglia 85.000 euro | Incassi x 40% – contributi; imposta 15% (o 5%) | Vendite senza IVA in Italia; attenzione a vendite UE/B2C e regole OSS in caso di passaggio a ordinario |
| Superamento 85.000 ma non 100.000 | Incassi tra 85.001 e 100.000 entro il 31/12 | Forfettario fino a fine anno; imposta su base forfettaria | Dal 1/1 successivo passi al regime ordinario IVA/IRPEF |
| Superamento 100.000 in corso d’anno | Incassi cumulati oltre 100.000 | Uscita immediata; IVA dovuta da fattura del superamento | Da quel momento registri IVA, liquidazioni, esterometro; conguagli a fine anno |
| Artigiano/Commerciante con riduzione INPS 35% | Domanda di riduzione INPS; iscrizione gestione IVS | Base imponibile ridotta dei contributi effettivi; imposta 15%/5% | Saldo e acconti contributivi con scadenze annuali; controllo minimale e conguagli |
FAQ (Domande frequenti)
Come calcolo l’imposta sostitutiva con un esempio completo, inclusi acconti e saldo?
Immagina incassi annui di 60.000 euro e coefficiente 78% (professionista). Reddito lordo stimato: 46.800 euro. Contributi versati: 7.000 euro. Base imponibile: 39.800 euro. Aliquota 15%: imposta dovuta 5.970 euro. Gli acconti dell’anno successivo si calcolano sulla base dell’imposta dovuta: metodo “storico” 100% diviso in due rate (di solito 40% entro giugno-luglio e 60% entro novembre, secondo il calendario fiscale del periodo). L’anno dopo verserai il saldo dell’imposta (con eventuali differenze) e i due acconti per il nuovo anno. Le scadenze esatte sono indicate ogni anno dall’Agenzia delle Entrate nei provvedimenti su dichiarazioni e versamenti.
Posso detrarre o “scaricare” le spese nel forfettario? E la strumentazione costosa?
No, nel forfettario non detrai i costi analitici. Li consideri in modo forfettario tramite il coefficiente di redditività collegato al tuo ATECO. L’unica voce che riduce la base imponibile in modo diretto sono i contributi previdenziali obbligatori versati. Se hai spese molto elevate o acquisti di beni strumentali importanti, potrebbe convenire simulare il regime ordinario, dove potresti dedurre costi e ammortamenti e gestire l’IVA. La scelta va valutata con numeri alla mano confrontando il tuo coefficiente con i costi effettivi attesi.
Posso aderire al forfettario se ho anche un lavoro dipendente? E l’aliquota 5%?
Sì, puoi essere nel forfettario anche se hai un lavoro dipendente, purché rispetti la soglia di 85.000 euro con la tua attività autonoma e non ricada una causa di esclusione prevista dalla Legge 190/2014. Per l’aliquota 5%, la presenza di un rapporto di lavoro dipendente non lo vieta di per sé. Il punto critico è la “mera prosecuzione”: se la tua attività autonoma è solo la continuazione di ciò che facevi come dipendente presso lo stesso datore o con la stessa organizzazione, allora il 5% non spetta (salvo i casi ammessi dalla legge, ad esempio praticantato obbligatorio o cessazione per cause indipendenti). In caso di dubbi conviene raccogliere documentazione che provi la discontinuità sostanziale delle mansioni, della clientela e dell’organizzazione.
Cosa succede se supero le soglie di 85.000 o 100.000 euro? Come gestisco l’IVA?
Se superi 85.000 ma rimani entro 100.000 entro il 31 dicembre, resti nel forfettario fino a fine anno e passerai al regime ordinario dal 1° gennaio successivo. Dovrai predisporti per applicare l’IVA, le liquidazioni periodiche, la detrazione IVA sugli acquisti e gli altri adempimenti tipici. Se superi 100.000 euro in corso d’anno, scatta l’uscita immediata: dalla fattura che fa superare il limite devi addebitare l’IVA, annotarla e iniziare le liquidazioni. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nelle sue circolari le modalità operative di passaggio. Tieni un monitoraggio mensile degli incassi per evitare sorprese a ridosso di fine anno.
Quali sono le regole su fatturazione elettronica, ritenute e diciture in fattura nel forfettario?
La fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari. In fattura non addebiti l’IVA e non subisci ritenuta d’acconto. Inserisci la dicitura che attesti l’applicazione del regime forfettario ai sensi della Legge 190/2014 e successive modifiche. Per le ritenute, l’articolo 1, comma 67, della Legge 190/2014 esonera dall’applicazione delle ritenute d’acconto sui compensi percepiti in regime forfettario. Restano naturalmente gli obblighi contributivi. Per vendite o servizi cross-border, verifica le regole specifiche (ad esempio OSS/OSS non si applica nel forfettario ma diventa rilevante al passaggio in ordinario). Per approfondimenti tecnici, consulta i documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate e le schede operative pubblicate su Normattiva e sui portali istituzionali.
Riferimenti utili
Normativa base: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (regime forfettario); Legge 145/2018 (modifiche ai coefficienti e semplificazioni); Legge 197/2022 (soglie 85.000/100.000 e uscita immediata). Per IRPEF 2026: riferimenti nella Legge di Bilancio 2026 e documenti MEF. Per prassi: circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate. Per previdenza: circolari INPS e portale del Ministero del Lavoro. Tutti i testi ufficiali sono consultabili su Normattiva e sui portali delle amministrazioni competenti.
