Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per verificare una Partita IVA svizzera usa il numero IDI (formato CHE-123.456.789 IVA) sul portale IDI della Confederazione. Conferma che risulti “assoggettato IVA”. Non usare VIES: la Svizzera è extra-UE.
- La Svizzera usa l’IDI (numero d’identificazione delle imprese) nel formato CHE-xxx.xxx.xxx, con suffisso IVA/MWST/TVA per l’assoggettamento all’IVA.
- La verifica si effettua sul registro IDI ufficiale; controlla stato “assoggettato IVA” e sede.
- Implicazioni: fatture attive spesso fuori campo IVA art. 7-ter DPR 633/1972; importazioni/export; reverse charge su servizi ricevuti.
Che cos’è l’IDI svizzero e perché non è nel VIES
L’IDI è il numero univoco delle imprese svizzere. In italiano si chiama “numero d’identificazione delle imprese”. È previsto dalla Legge federale sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI) e dalla relativa Ordinanza (OIDI).
Il formato standard è CHE-123.456.789. Quando l’impresa è assoggettata all’IVA svizzera, il registro indica anche la dicitura IVA, in tedesco MWST o in francese TVA. Questo segnala l’iscrizione IVA presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni.
La Svizzera non fa parte dell’Unione europea e non rientra nel sistema VIES. Il VIES raccoglie solo le Partite IVA degli Stati membri. Per la Svizzera serve quindi il registro IDI della Confederazione.
Come verificare un numero IDI/MWST/IVA svizzero
Dove e cosa cercare
La ricerca avviene sul registro IDI ufficiale della Confederazione Svizzera. È gestito a livello federale. Nella maschera di ricerca trovi un campo “nome dell’impresa/IDI”. Puoi inserire il numero o la ragione sociale.
- Inserisci il numero nel formato CHE-xxx.xxx.xxx (con o senza punti è accettato).
- Se non conosci il numero, cerca per nome. Usa varianti della denominazione e la sede.
- Controlla l’eventuale suffisso IVA/MWST/TVA e lo stato attivo.
Come leggere l’esito
L’esito mostra dati anagrafici, sede, eventuali succursali, e lo stato IVA. “Assoggettato IVA” segnala che l’impresa è registrata ai fini IVA svizzera. La semplice presenza dell’IDI non basta a provare l’assoggettamento.
- “Assoggettato IVA” presente: controparte è soggetto passivo IVA in Svizzera.
- Nessun riferimento IVA: soggetto con IDI, ma non iscritto al registro IVA.
- Indicazione di radiazione o cessazione: numero non più attivo ai fini IVA.
Annota data e ora della verifica. Fai uno screenshot o stampa del risultato. Questo ti tutela in caso di controlli.
Implicazioni fiscali Italia–Svizzera: quando serve la verifica
Fatture attive dall’Italia verso clienti svizzeri
Per i servizi generali B2B si applica la regola di territorialità dell’art. 7-ter del DPR 633/1972. È il “principio di destinazione” in parole semplici: il servizio rileva dove sta il cliente soggetto passivo.
- Se il cliente è un’impresa svizzera (soggetto passivo): la prestazione è fuori campo IVA in Italia. Indica “operazione non soggetta ex art. 7-ter DPR 633/1972”.
- Se il cliente è un privato svizzero: di norma si applica l’IVA italiana, salvo regole speciali (es. servizi immobiliari o eventi).
- Servizi su beni immobili: valgono regole specifiche (art. 7-quater DPR 633/1972). Conta dove si trova l’immobile.
Per le cessioni di beni con spedizione in Svizzera, si applica l’art. 8 del DPR 633/1972. È un’esportazione non imponibile IVA. Devi provare l’uscita doganale con la bolla di esportazione o il numero MRN.
Fatture passive da fornitori svizzeri verso l’Italia
Quando acquisti servizi da un fornitore svizzero e sei soggetto passivo italiano, scatta il reverse charge estero. È l’autofattura prevista dall’art. 17 comma 2 del DPR 633/1972. Così versi tu l’IVA in Italia.
- Servizi generali: emetti autofattura elettronica (tipo documento TD17) via Sistema di Interscambio.
- Acquisto di beni con consegna in Italia: importi in dogana, paghi IVA all’importazione secondo il Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013) tramite Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
- Acquisto con resa EXW e spedizione a tuo carico: l’IVA si assolve in dogana all’ingresso in UE.
La verifica dell’IDI del fornitore svizzero supporta la tua qualifica della controparte come soggetto passivo estero. È una prova utile in caso di controlli.
Documenti da conservare per dimostrare la diligenza
Conserva la stampa del risultato IDI con data e ora. Archivia il contratto, l’ordine, gli scambi email e ogni documento che prova l’operazione. Per le esportazioni conserva il MRN o la bolla doganale con uscita convalidata.
- Risultato di ricerca IDI e, se presente, stato “assoggettato IVA”.
- Contratti, ordini, DDT, CMR, fatture, prova di pagamento.
- Per import/export: dichiarazioni doganali e quietanze.
Ripeti la verifica IDI in caso di rapporti continuativi. La posizione IVA può cambiare. Una verifica periodica riduce il rischio.
Regola decisionale rapida
- Hai un cliente svizzero e vendi servizi? Se il cliente è soggetto passivo (verifica IDI con stato IVA), la prestazione è fuori campo in Italia ex art. 7-ter DPR 633/1972. Inserisci dicitura in fattura.
- Vendi beni spediti in Svizzera? È esportazione non imponibile ex art. 8 DPR 633/1972. Serve prova di uscita doganale. Verifica IDI per la corretta anagrafica.
- Acquisti servizi da fornitore svizzero? Applica reverse charge ex art. 17 comma 2 DPR 633/1972 con autofattura TD17. Verifica IDI del fornitore e conserva il risultato.
- Vendita B2C a privato svizzero? In generale applichi IVA italiana sui servizi. Per beni spediti è esportazione se escono dalla UE con documenti doganali.
- Dubbi sulla territorialità? Consulta la Direttiva 2006/112/CE e il Regolamento UE 282/2011 per i criteri, poi applica il DPR 633/1972.
Norme e prassi di riferimento
Per l’Italia: DPR 633/1972 (IVA), con art. 7-ter e 7-quater per la territorialità e art. 17 comma 2 per il reverse charge. DL 331/1993 per distinguere le regole intra-UE (non applicabili alla Svizzera). Norme consultabili su Normattiva.
Per la dogana: Regolamento (UE) n. 952/2013, Codice doganale dell’Unione, e prassi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per la fatturazione elettronica e i tipi documento, vedi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Per la Svizzera: Legge federale sull’imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20) e Ordinanza LIVA (RS 641.201). Per l’identificazione delle imprese: LIDI (RS 431.02) e OIDI (RS 431.021). Amministrazione federale delle contribuzioni e registro IDI della Confederazione.
Errori frequenti e come evitarli
Primo errore: usare il VIES. La Svizzera non compare. Usa il registro IDI. Secondo errore: confondere IDI attivo con assoggettamento IVA. Serve la dicitura e lo stato aggiornati.
Terzo errore: emettere fattura imponibile per servizi B2B fuori campo. Verifica la territorialità ex art. 7-ter DPR 633/1972. Quarto errore: dimenticare l’autofattura TD17 sui servizi ricevuti. Il reverse charge estero è obbligatorio.
Quinto errore: non conservare le prove. Senza MRN l’esportazione rischia la riqualifica. Senza stampa IDI non dimostri la diligenza nella verifica del cliente.
| Scenario operativo | Requisiti di verifica | Fatturazione/adempimenti in Italia | Tempistiche e prove |
|---|---|---|---|
| Vendita servizi B2B a cliente svizzero | IDI valido; stato “assoggettato IVA” o altra prova di soggetto passivo; sede in Svizzera | Fattura fuori campo IVA ex art. 7-ter DPR 633/1972; invio dati estero via SDI | Verifica IDI prima della fattura; conserva screenshot; archivia contratto e ordine |
| Cessione beni con spedizione in Svizzera | Dati cliente (IDI); resa Incoterms; dichiarazione doganale di esportazione | Non imponibile art. 8 DPR 633/1972; indicare dicitura in fattura; gestione export con dogana | MRN e uscita convalidata entro i termini; conserva DDT/CMR e prova pagamento |
| Acquisto servizi da fornitore svizzero | Dati fornitore con IDI; natura del servizio; territorialità | Autofattura elettronica TD17; integrazione IVA in reverse charge; registri IVA | Emissione entro il 15 del mese successivo; conserva contratto e fattura estera |
| Importazione beni dalla Svizzera | Classificazione doganale; valore; origine; rappresentanza doganale | IVA all’import in dogana; eventuale plafond e regimi; registrazione bolle doganali | Dichiarazione doganale e quietanza; archiviazione documenti per controlli ADM |
| E-commerce B2C verso privati svizzeri | Verifica natura cliente (non soggetto passivo); logistica e resi | Operazioni di esportazione; nessun OSS; possibili obblighi IVA in Svizzera secondo LIVA | Prova di uscita per non imponibilità; verifica soglie e obblighi in Svizzera |
FAQ
1) IDI e Partita IVA svizzera sono la stessa cosa?
L’IDI identifica univocamente l’impresa in Svizzera. È come il “codice fiscale” delle imprese. La Partita IVA svizzera, invece, è lo stato di assoggettamento all’IVA secondo la LIVA. In pratica: tutte le imprese hanno un IDI, ma non tutte sono assoggettate all’IVA. Nel registro, l’assoggettamento si vede con la dicitura IVA/MWST/TVA e con lo stato attivo. Per la tua due diligence non basta l’IDI: devi leggere anche lo stato IVA. Le basi sono la LIDI per l’IDI e la LIVA per l’imposta sul valore aggiunto.
2) Cosa faccio se il numero CHE-xxx.xxx.xxx non risulta nel registro?
Prima controlla il formato. Togli o aggiungi i punti. Prova a cercare per ragione sociale e per sede. Verifica se si tratta di una succursale: a volte il registro mostra la casa madre. Chiedi al cliente un documento ufficiale che riporti l’IDI (iscrizione al registro, fattura precedente, estratto). Se continua a non risultare, tratta il cliente come non identificato ai fini IVA finché non ottieni prova certa. Conserva le richieste inviate: dimostrano diligenza. In caso di operazioni rilevanti, valuta ulteriori verifiche anagrafiche e fiscali.
3) Perché devo verificare l’IDI se già conosco il cliente?
La posizione IVA può cambiare. Un’impresa può cessare l’attività o perdere l’assoggettamento. La verifica IDI aggiornata riduce rischi di errori: fatture con IVA quando non dovuta, o viceversa. In caso di controllo, dimostri di avere valutato correttamente la territorialità IVA (DPR 633/1972) e, se necessario, il reverse charge (art. 17). Per rapporti continuativi, ripeti la verifica con cadenza almeno annuale, o quando cambiano denominazione, sede o attività.
4) Come indico correttamente i dati del cliente svizzero in fattura?
Riporta la ragione sociale come da registro IDI, l’indirizzo completo e il numero IDI nel formato CHE-xxx.xxx.xxx. Se risulta assoggettato IVA, puoi aggiungere la dicitura IVA/MWST/TVA così come appare nel registro. Per i servizi B2B non territoriali, inserisci la dicitura “operazione non soggetta ex art. 7-ter DPR 633/1972”. Per le esportazioni di beni, usa “operazione non imponibile art. 8 DPR 633/1972” e conserva le prove doganali. Se ricevi servizi dalla Svizzera, emetti autofattura TD17 e registra l’imposta con il meccanismo del reverse charge.
5) Devo iscrivermi all’IVA in Svizzera per vendere a clienti elvetici?
Dipende dal modello di business. Per servizi B2B tipici non serve, perché la prestazione è fuori campo in Italia e, di norma, non imponibile in Svizzera per il committente secondo la LIVA. Per vendite B2C, specialmente e-commerce, la Svizzera può richiedere l’iscrizione se superi determinate soglie di fatturato globale o per tipologia di merce/servizio. La LIVA e l’Amministrazione federale delle contribuzioni disciplinano requisiti e soglie. Valuta la logistica: se mantieni stock in Svizzera o hai una stabile organizzazione, potrebbero scattare obblighi locali. In ogni caso, analizza caso per caso alla luce della LIVA e coordina con le regole italiane del DPR 633/1972 e con le norme doganali UE.
