Tassazione sulla NASpI anticipata: quali e quante tasse si pagano?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

L’anticipo NASpI è tassato IRPEF se avvii impresa o lavoro autonomo. È non imponibile se versi integralmente il capitale in una cooperativa, con documenti probatori corretti e nei termini.

  • Base normativa: D.Lgs. 22/2015, art. 8 (anticipo NASpI); TUIR, art. 50 (redditi assimilati); DPR 600/1973, art. 23 (sostituti d’imposta). Fonti: Normattiva, INPS, Ministero del Lavoro.
  • Aliquote IRPEF 2026: 23% fino a 28.000 euro; 33% tra 28.001 e 50.000 euro; 43% oltre 50.000 euro. Si applicano anche addizionali regionali e comunali.
  • Eccezione cooperativa: anticipo non imponibile se destinato integralmente al capitale sociale, con iscrizione CCIAA, elenco soci con attestazione del presidente e autodichiarazione sull’uso totale delle somme.

Cos’è l’anticipo NASpI e chi può richiederlo

L’anticipo NASpI è la liquidazione in un’unica soluzione dell’indennità residua. La richiedi per aprire un’impresa individuale o per iniziare un’attività autonoma. Oppure per sottoscrivere quote di capitale di una cooperativa come socio lavoratore.

La regola è nell’art. 8 del decreto legislativo 22/2015. L’INPS gestisce domanda, istruttoria ed erogazione. Il Ministero del Lavoro fornisce indirizzi applicativi. Il quadro completo è consultabile sulla normativa pubblicata su Normattiva.

La domanda va presentata entro 30 giorni dall’inizio attività o dalla sottoscrizione delle quote. Se chiedi prima dell’avvio, l’INPS paga dopo che provi di aver iniziato.

Quadro normativo di riferimento

L’erogazione in unica soluzione è prevista dal D.Lgs. 22/2015, art. 8, comma 4. La NASpI rientra tra i redditi assimilati al lavoro dipendente (TUIR, art. 50). L’INPS opera come sostituto d’imposta (DPR 600/1973, art. 23) quando l’importo è imponibile.

La prassi amministrativa ha chiarito che la somma è non imponibile IRPEF se destinata integralmente al capitale di una cooperativa. La logica discende dalla disciplina storica sulle anticipazioni per adesione a cooperative, recepita nelle istruzioni INPS.

Tassazione in caso di impresa individuale o lavoro autonomo

Se apri impresa individuale o inizi un’attività autonoma, l’anticipo NASpI è imponibile IRPEF. Si somma agli altri redditi dell’anno. L’INPS applica le ritenute in base agli scaglioni e alle detrazioni spettanti per redditi assimilati.

Le aliquote IRPEF 2026 sono tre: 23%, 33% e 43%. Si aggiungono le addizionali regionali e comunali. Le detrazioni per redditi assimilati funzionano come quelle per lavoro dipendente. Riducendo l’imposta lorda, possono generare rimborsi in dichiarazione.

Come si calcola l’imposta

Base imponibile: totale NASpI anticipata meno eventuali oneri deducibili personali. L’INPS trattiene l’acconto IRPEF e le addizionali, se dovute, al momento del pagamento. A fine anno ricevi la Certificazione Unica e fai conguaglio in 730 o Redditi PF.

Esempio semplice: anticipo NASpI pari a 9.000 euro, nessun altro reddito. Imposta lorda 23% su 9.000. Si applicano le detrazioni e le addizionali, variabili per regione e comune. L’eventuale eccedenza torna come rimborso con la dichiarazione.

Attenzione: se lavori in regime forfettario, l’anticipo resta fuori dall’imposta sostitutiva del 15% o 5%. È un reddito “assimilato”, separato dai ricavi d’impresa. Lo dichiari con gli altri redditi nella sezione per lavoro dipendente/assimilati.

Tassazione in caso di sottoscrizione di quote di cooperativa

Se versi l’intero anticipo NASpI nel capitale sociale di una cooperativa, la somma è non imponibile ai fini IRPEF. Devi essere socio lavoratore e rispettare requisiti formali e sostanziali. L’INPS può chiedere verifiche e integrazioni.

Il principio di non imponibilità si applica solo se destini integralmente l’importo al capitale. Ogni uso parziale o diverso rende la somma imponibile. Inoltre, devi rispettare i tempi di presentazione e le regole sulla documentazione.

Documenti necessari per la non imponibilità

  • Attestazione dell’iscrizione della cooperativa alla Camera di Commercio.
  • Elenco soci con dichiarazione del presidente che conferma l’effettiva iscrizione del lavoratore.
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui dichiari di destinare l’intero importo al capitale sociale.

Conserva anche la ricevuta del versamento del capitale e gli atti interni di ammissione a socio lavoratore. In caso di controllo, dimostrano l’uso integrale della somma.

Procedura, termini e compatibilità

Presenti la domanda all’INPS entro 30 giorni dall’avvio attività o dall’adesione alla cooperativa. L’istruttoria verifica requisiti soggettivi NASpI e finalità dell’anticipo. Dopo l’accoglimento, l’INPS liquida in un’unica soluzione.

La NASpI in anticipo non è compatibile con altri trattamenti di disoccupazione. Se avvii un rapporto di lavoro subordinato durante il periodo teorico coperto dalla NASpI residua, scatta la restituzione dell’intero importo anticipato, salvo i casi previsti per le cooperative.

Restituzione e controlli

Se non avvii l’attività, non versi il capitale come dichiarato, oppure vieni rioccupato in modo incompatibile, l’INPS ti chiederà la restituzione. In genere l’obbligo è integrale. La base è l’art. 8 del D.Lgs. 22/2015 e le istruzioni INPS.

In caso di cooperativa, la rioccupazione come socio lavoratore rientra nella finalità dell’agevolazione. Resta però l’obbligo di destinazione integrale dell’anticipo al capitale sociale e la permanenza dei requisiti di socio.

Regola decisionale rapida

Scelte operative in 5 passi

  • Vuoi aprire impresa individuale o attività autonoma? Sì: l’anticipo è imponibile IRPEF con aliquote 23%-33%-43% e addizionali.
  • Vuoi entrare in cooperativa come socio lavoratore? Sì: destina il 100% dell’anticipo al capitale sociale. Allora è non imponibile.
  • Puoi documentare iscrizione CCIAA della cooperativa, elenco soci con attestazione del presidente e autodichiarazione sull’uso integrale? Se no, rischio imponibilità.
  • Riesci a presentare domanda entro 30 giorni dall’avvio o dall’adesione? Se no, rischio rigetto o perdita del beneficio.
  • Pensi di rioccuparsi come dipendente entro il periodo teorico NASpI? Se sì, considera il rischio restituzione dell’anticipo.

Effetti sul regime fiscale della nuova attività

Regime forfettario: imposta sostitutiva sul reddito d’impresa, calcolato a forfettone, ma l’anticipo NASpI rimane reddito assimilato. Lo dichiari separatamente e sconta IRPEF progressiva.

Regime semplificato/ordinario: l’anticipo NASpI non è un ricavo d’impresa. Non lo inserisci nelle fatture né nei registri IVA. Resta tassato come reddito assimilato a parte, con detrazioni e addizionali.

Contributi previdenziali: l’anticipo NASpI non genera contributi. I contributi sono dovuti sull’attività (artigiani, commercianti o Gestione Separata) secondo le regole ordinarie.

Errori frequenti e come evitarli

Uso parziale della somma in cooperativa

Se versi solo una parte del capitale, perdi la non imponibilità e rischi la restituzione. Evita frazionamenti. Versa l’intero importo e conserva la prova del pagamento.

Domanda oltre i termini

Superati i 30 giorni, l’INPS può negare l’anticipo. Prepara la domanda prima dell’avvio. Allinea data di apertura posizione fiscale e invio della richiesta.

Mancata dichiarazione annuale

Anche se l’INPS trattiene l’IRPEF, devi dichiarare l’importo nella Certificazione Unica. Senza dichiarazione rischi sanzioni e addizionali non conguagliate.

Scenario Requisiti oggettivi Documenti richiesti Tassazione IRPEF Tempistiche e scadenze
Avvio impresa individuale / attività autonoma NASpI spettante e residua; apertura partita IVA o inizio attività Domanda INPS; apertura posizione IVA/INPS; autocertificazione avvio Imponibile: 23%-33%-43% + addizionali; detrazioni per redditi assimilati Domanda entro 30 giorni dall’avvio; pagamento dopo istruttoria INPS
Professionista in regime forfettario Requisiti NASpI; apertura P.IVA in forfettario Domanda INPS; dichiarazione regime; CU INPS a fine anno Anticipo tassato IRPEF (non imposta sostitutiva); ricavi forfettari tassati a parte Stesse scadenze; conguaglio in 730/Redditi PF
Sottoscrizione quote di cooperativa (socio lavoratore) Adesione a cooperativa regolarmente iscritta in CCIAA; versamento integrale capitale Iscrizione CCIAA; elenco soci con attestazione del presidente; autodichiarazione uso integrale Non imponibile se rispetto integrale requisiti e documenti Domanda entro 30 giorni dalla sottoscrizione; conservazione prove versamento
Rioccupazione subordinata durante periodo teorico NASpI Nuovo contratto dipendente non compatibile Comunicazioni obbligatorie; eventuale provvedimento INPS Nessuna nuova tassazione; possibile restituzione integrale dell’anticipo Restituzione su richiesta INPS; tempi secondo provvedimento

FAQ

Come si calcola l’importo dell’anticipo NASpI in unica soluzione?

L’importo corrisponde alla NASpI residua che avresti percepito mese per mese. L’INPS calcola il residuo teorico alla data di avvio attività o adesione alla cooperativa, secondo l’art. 8 del D.Lgs. 22/2015 e le istruzioni operative. L’ammontare tiene conto della durata originaria e delle riduzioni previste dalla normativa di riferimento sulla misura della NASpI. Non si applicano interessi o maggiorazioni per la liquidazione in unica soluzione. Se presenti la domanda prima dell’avvio, l’INPS paga dopo che dimostri l’effettivo inizio. Se presenti dopo l’avvio ma entro 30 giorni, il calcolo parte comunque dalla data di avvio, sottraendo eventuali rate già corrisposte nel frattempo.

Se apro la partita IVA in regime forfettario, l’anticipo NASpI rientra nell’imposta sostitutiva?

No. L’anticipo NASpI resta un reddito assimilato al lavoro dipendente (TUIR, art. 50). È separato dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo tassato con imposta sostitutiva nel forfettario. Quindi l’INPS applica l’IRPEF progressiva e le addizionali sull’anticipo, come sostituto d’imposta. Tu dichiari l’importo nella sezione dei redditi di lavoro dipendente/assimilati della dichiarazione. I ricavi della tua attività in forfettario seguono invece l’imposta sostitutiva (aliquota 15% o 5% con i requisiti di start-up). Le due tassazioni non si compensano automaticamente: il conguaglio avviene in dichiarazione, considerando detrazioni e oneri deducibili.

Quando l’anticipo NASpI per la cooperativa è davvero non imponibile e cosa devo conservare?

La non imponibilità si applica se destini il 100% dell’anticipo al capitale sociale della cooperativa e sei iscritto come socio lavoratore. Devi poter esibire: attestazione di iscrizione della cooperativa alla Camera di Commercio; elenco dei soci con dichiarazione firmata dal presidente che conferma la tua ammissione; dichiarazione sostitutiva in cui affermi di usare integralmente la somma per il capitale; prova del versamento (bonifico o quietanza). Se una parte della somma resta non versata, o la cooperativa non è regolarmente iscritta, l’importo diventa imponibile IRPEF e l’INPS può chiedere la restituzione per uso difforme. La fonte è la disciplina NASpI (D.Lgs. 22/2015) e le istruzioni INPS, con richiamo alla tradizione normativa sulle agevolazioni per soci lavoratori nelle cooperative, reperibile su Normattiva e nella prassi del Ministero del Lavoro.

Posso chiedere l’anticipo dopo aver già iniziato l’attività o aderito alla cooperativa?

Sì, ma hai una finestra ristretta. Devi presentare la domanda entro 30 giorni dall’avvio dell’attività o dalla sottoscrizione delle quote. Se superi il termine, l’INPS può rigettare la domanda. Questa scadenza serve a garantire che la somma venga usata proprio per sostenere l’inizio dell’attività o l’ingresso in cooperativa. Nel dubbio, è prudente predisporre la domanda prima dell’avvio, allegando la documentazione che comprova l’inizio effettivo (apertura partita IVA, iscrizioni previdenziali, atti di ammissione a socio). Le regole sui termini sono descritte nelle circolari e nei messaggi INPS applicativi del D.Lgs. 22/2015, consultabili anche tramite il portale del Ministero del Lavoro.

Cosa succede se mi rioccupo come dipendente dopo aver ricevuto l’anticipo NASpI?

Se inizi un lavoro dipendente durante il periodo teorico coperto dalla NASpI residua, scatta l’obbligo di restituzione integrale dell’anticipo. La ratio è evitare un doppio sostegno: anticipo per autoimpiego e retribuzione da nuovo lavoro. L’INPS verifica le comunicazioni obbligatorie di assunzione e avvia il recupero. Fanno eccezione i casi previsti per i soci lavoratori di cooperativa, dove l’occupazione si realizza proprio nella cooperativa destinataria del capitale. Se la tua nuova attività autonoma cessa subito e non riesci a proseguire, l’INPS può comunque chiedere la restituzione perché è venuta meno la finalità per cui l’anticipo è stato concesso. Tutte queste regole discendono dall’art. 8 del D.Lgs. 22/2015 e dalle istruzioni operative INPS, con richiamo al principio di utilizzo conforme della provvidenza pubblica.

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