Certificazione Unica: come si compila?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Se sei in forfettario, non emetti CU per i collaboratori autonomi; la emetti solo per dipendenti o co.co.co. Se sei in ordinario, emetti sempre la CU per autonomi e dipendenti, anche senza ritenuta.

  • Il forfettario non è sostituto d’imposta per compensi a professionisti e agenti; resta sostituto per dipendenti e assimilati. Fonte: L. 190/2014 e successive modifiche.
  • La CU per autonomi si compila nel modulo “Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”: serve causale, compenso, importi esclusi da ritenuta (codici 22/24), imponibile e ritenute.
  • Invio CU entro il 16 marzo (regola generale). Per CU non utili alla precompilata valgono finestre particolari. Sanzioni: D.Lgs. 471/1997, art. 8.

Cos’è la Certificazione Unica e quando serve

La Certificazione Unica (CU) attesta i compensi pagati e le ritenute operate nell’anno. Riguarda lavoro dipendente, assimilati e lavoro autonomo. La base è l’art. 4 del DPR 322/1998 e i Provvedimenti annuali dell’Agenzia delle Entrate che approvano modello e istruzioni.

Per i compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi si usa il modulo “Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”. Qui si indicano compensi, spese escluse dalla ritenuta, imponibile e ritenute. Se non operi ritenute, la CU può essere comunque obbligatoria per chi è sostituto d’imposta (es. regime ordinario).

Conta il principio di cassa. Significa che certifico ciò che ho pagato nell’anno, non quello che ho solo fatturato. Fonte: art. 54 del TUIR.

Forfettario: obblighi e limiti

Collaboratori autonomi: niente CU e niente ritenuta

Se sei in regime forfettario non sei sostituto d’imposta per i compensi a professionisti, agenti, procacciatori e simili. Non applichi ritenute e non emetti la CU a loro favore. La base è l’art. 1, commi 54-89 della L. 190/2014, come modificata dalle leggi di bilancio successive.

Quando paghi un professionista in ordinario, non applichi ritenuta. Lui emetterà fattura senza ritenuta, con dicitura che segnala l’assenza della ritenuta perché il committente non è sostituto.

Dipendenti e co.co.co.: CU sempre obbligatoria

Se hai dipendenti o collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.), resti sostituto d’imposta. Devi applicare ritenute e rilasciare la CU. Questo vale anche se il titolare è in forfettario. Riferimenti: DPR 600/1973 e istruzioni CU; definizioni dei rapporti dal D.Lgs. 81/2015 (Ministero del Lavoro).

Oltre alla CU, dovrai inviare anche il Modello 770 entro i termini ordinari, per riepilogare ritenute, crediti e versamenti.

Regime ordinario/semplificato: cosa cambia

Collaboratori autonomi: CU sempre, anche senza ritenuta

Se sei in ordinario o semplificato agisci come sostituto d’imposta. Devi:

  • applicare la ritenuta d’acconto quando prevista (es. lavoro autonomo ex art. 25 DPR 600/1973; provvigioni ex art. 25-bis DPR 600/1973);
  • rilasciare la CU anche quando il compenso non subisce ritenuta, ad esempio per compensi a forfettari (codice 24) o per somme escluse (codice 22).

Per le provvigioni, la ritenuta si calcola secondo l’aliquota del primo scaglione IRPEF vigente e sulla base imponibile prevista dalla norma. Verifica ogni anno le istruzioni ufficiali CU.

Dipendenti e assimilati

Se hai dipendenti o assimilati, operi sempre le ritenute e rilasci la CU. La CU confluisce nella dichiarazione precompilata. La fonte è l’art. 4 del DPR 322/1998 e i Provvedimenti annuali dell’Agenzia delle Entrate.

Come si compila la CU per il lavoro autonomo

Dati anagrafici e fiscali

Inserisci i dati dell’emittente (tu) e del percipiente (collaboratore). Indica CF, P. IVA se presente, dati anagrafici completi e indirizzo.

Causale dell’attività e codici per importi non soggetti a ritenuta

Seleziona la causale che identifica l’attività (ad esempio, professionista, agente, mediatore). Le causali sono elencate nelle istruzioni ufficiali del modello CU 2026.

Per gli importi non soggetti a ritenuta, usa i codici richiesti dal tracciato. I più ricorrenti nelle istruzioni sono:

  • Codice 22: redditi o somme esenti o escluse dalla ritenuta, come le anticipazioni in nome e per conto documentate (art. 15 DPR 633/1972).
  • Codice 24: compensi non assoggettati a ritenuta corrisposti a contribuenti in regime forfettario (art. 1 L. 190/2014).

Controlla sempre le istruzioni dell’anno, perché l’elenco dei codici può aggiornarsi con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Compenso lordo, importi esclusi, imponibile e ritenuta

  • Compenso lordo: totale pagato per l’attività.
  • Importi non soggetti a ritenuta: spese documentate anticipate in nome e per conto, o compensi a forfettari (da indicare con il codice corretto).
  • Imponibile netto: compenso lordo meno importi esclusi dalla ritenuta.
  • Ritenuta d’acconto: calcolata sull’imponibile netto secondo la norma applicabile.

Ricorda i contributi previdenziali. Il contributo integrativo alle casse professionali non costituisce base per la ritenuta se previsto dalle istruzioni. Verifica ogni anno la sezione dedicata nella CU.

Esempio operativo sintetico

Paghi un professionista in ordinario 1.000 euro. Anticipi 100 euro di bolli in nome e per conto (documentati). Indichi 1.000 come lordo, 100 come esclusi (codice 22). L’imponibile è 900. Calcoli la ritenuta sull’imponibile. Versi la ritenuta con F24 e certifichi tutto in CU.

Paghi un forfettario 1.000 euro. Non applichi ritenuta. Indichi 1.000 come compenso con codice 24 nella CU se sei in ordinario. Se sei tu stesso in forfettario, non compili la CU a suo favore.

Scadenze, invio e consegna

Termini di trasmissione

Regola generale: invio telematico della CU all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo al pagamento. Se cade in festivo, slitta al primo giorno lavorativo. Fonte: art. 4 DPR 322/1998 e Provvedimenti annuali.

Per le CU che contengono esclusivamente redditi non utili alla dichiarazione precompilata, le istruzioni possono prevedere un termine successivo (storicamente al 31 ottobre). Verifica ogni anno le istruzioni CU e il Modello 770.

Modalità di invio e ricevute

Invii tramite servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o tramite intermediario abilitato. Conservi le ricevute. Se il file viene scartato, la ritrasmissione entro cinque giorni conserva la tempestività.

Consegna al percipiente

Consegna la CU al percipiente entro la stessa data dell’invio, salvo diverse indicazioni annuali. La consegna può essere elettronica previo consenso, altrimenti cartacea.

Errori, scarti e sanzioni

Sanzioni e tetti annui

Sanzione di 100 euro per ogni CU omessa, tardiva o errata, con massimo 50.000 euro per anno. Se invii una CU corretta entro 60 giorni, la sanzione scende a 33,33 euro per CU, con massimo annuo ridotto. Fonte: D.Lgs. 471/1997, art. 8.

Se il file è scartato e lo ritrasmetti entro cinque giorni dalla ricevuta di scarto, non si applicano sanzioni perché l’invio resta tempestivo. Regola richiamata nei Provvedimenti annuali dell’Agenzia delle Entrate.

Ravvedimento e coerenza con il Modello 770

Correggi la CU non appena noti l’errore. Allinea i dati con il Modello 770. Incoerenze tra CU e 770 possono generare controlli o comunicazioni di irregolarità.

Regola decisionale rapida

Segui questi passaggi logici per capire se devi emettere la CU e come compilarla:

  • Sei in regime forfettario?
    • Sì: non emettere CU per professionisti/agenti esterni. Emettila solo per dipendenti e co.co.co.
    • No: prosegui.
  • Hai pagato un collaboratore autonomo?
    • Sì: emetti sempre la CU “Lavoro autonomo”. Se il collaboratore è forfettario, indica i compensi con codice 24 e senza ritenuta. Se è in ordinario, applica la ritenuta quando dovuta.
    • No: passa agli eventuali dipendenti.
  • Hai dipendenti o co.co.co.?
    • Sì: applica ritenute, versa con F24 e rilascia CU.
    • No: nessuna CU per lavoro dipendente/assimilato.
  • Hai rimborsi spese?
    • Anticipazioni in nome e per conto documentate: escludile dalla ritenuta e indica codice 22.
    • Rimborsi spese tue o forfettarie: in genere rientrano nell’imponibile ai fini della ritenuta (salvo diverse istruzioni di settore).
  • Scadenze e invio:
    • Invia entro il 16 marzo. Verifica eventuali termini speciali per CU non utili alla precompilata.
    • Se l’invio viene scartato, ritrasmetti entro cinque giorni.

Riferimenti normativi e prassi

Base legale: DPR 322/1998, art. 4 (trasmissione CU); DPR 600/1973, art. 25 e 25-bis (ritenute su lavoro autonomo e provvigioni); D.Lgs. 471/1997, art. 8 (sanzioni); L. 190/2014, art. 1, commi 54-89 (regime forfettario) e successive modifiche. Istruzioni e tracciati: Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello CU 2026 e relative istruzioni ufficiali. Definizioni dei rapporti di lavoro: D.Lgs. 81/2015 (Ministero del Lavoro). Testi aggiornati consultabili sul portale Normattiva e sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Scenario Ruolo sostituto d’imposta CU da emettere? Cosa indicare (campi e codici) Tempistiche e adempimenti connessi
Sei in forfettario e paghi un professionista in ordinario Non sei sostituto per lavoro autonomo No Nessuna CU. Il professionista emette fattura senza ritenuta Nessuna CU. Nessun F24 ritenute. Conserva fattura e quietanza
Sei in forfettario e paghi un professionista in forfettario Non sei sostituto per lavoro autonomo No Nessuna CU. Paghi il compenso pattuito Nessuna CU. Conserva la fattura
Sei in forfettario con dipendenti/co.co.co. Sei sostituto per dipendenti/assimilati Sì, per dipendenti/co.co.co. Moduli CU lavoro dipendente/assimilati con ritenute e contributi Invio entro 16 marzo; versamenti F24 mensili; 770 entro il 31 ottobre
Sei in ordinario e paghi un professionista in ordinario Sei sostituto Compenso lordo; importi esclusi (cod. 22 se presenti); imponibile; ritenuta art. 25 DPR 600/1973 CU entro 16 marzo; F24 ritenute (cod. 1040) entro il 16 del mese successivo; 770 al 31 ottobre
Sei in ordinario e paghi un professionista in forfettario Sei sostituto Compenso con codice 24; nessuna ritenuta CU entro 16 marzo; nessun F24 ritenute su questo compenso; 770 riepilogativo
Sei in ordinario e corrispondi provvigioni ad agente Sei sostituto Causale provvigioni; base imponibile ex art. 25-bis; ritenuta con aliquota del primo scaglione IRPEF CU entro 16 marzo; F24 ritenute (cod. 1038) entro il 16 mese successivo; 770
Hai rimborsi documentati in nome e per conto Come da tuo regime Se CU obbligatoria, sì Importi esclusi dalla ritenuta con codice 22; allega documentazione CU entro i termini; verifica coerenza con 770
CU contenente solo redditi non utili alla precompilata Se sostituto Compila come da istruzioni; controlla i quadri pertinenti Regola generale 16 marzo; possibili finestre diverse indicate nelle istruzioni annuali

FAQ

Devo emettere la CU se sono in ordinario e pago un collaboratore in regime forfettario?

Sì. Se sei in ordinario sei sostituto d’imposta. Devi emettere la CU anche quando il compenso non subisce ritenuta. Nel modulo “Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” indichi il compenso pagato con il codice 24, che segnala compensi non assoggettati a ritenuta perché il percipiente è in regime forfettario (art. 1 L. 190/2014). Non calcoli la ritenuta. Rispetti comunque le scadenze di invio della CU e la coerenza con il Modello 770. Le basi sono l’art. 4 del DPR 322/1998 e le istruzioni ufficiali del modello CU 2026.

Sono in regime forfettario: devo emettere la CU per un consulente in ordinario a cui ho pagato la parcella?

No. Il forfettario non è sostituto d’imposta per i compensi a lavoro autonomo. Non applica ritenuta e non emette CU ai professionisti esterni, a prescindere dal loro regime. La fattura del consulente in ordinario non deve riportare ritenuta, perché manca il presupposto soggettivo (sostituto). Tu conservi la fattura e la prova del pagamento. L’obbligo di CU resta solo se hai dipendenti o co.co.co. Il riferimento normativo è la L. 190/2014 e le successive modifiche richiamate nelle istruzioni CU e nel DPR 600/1973.

Quali importi devo indicare come “non soggetti a ritenuta” e con quale codice?

Vanno indicati come “non soggetti a ritenuta” gli importi che non concorrono alla base su cui calcoli la ritenuta. I casi più comuni sono due. Primo: anticipazioni in nome e per conto del cliente, documentate e intestate al cliente stesso (art. 15 DPR 633/1972). In CU si usa il codice 22. Secondo: compensi pagati a contribuenti in regime forfettario; si certificano con il codice 24 e senza ritenuta. Altri casi particolari possono esistere in base alla tua attività e alle categorie reddituali. Verifica sempre le istruzioni aggiornate del modello CU 2026 approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Quali sono le scadenze e cosa succede se sbaglio o invio tardi la CU?

La regola generale prevede l’invio entro il 16 marzo. La consegna al percipiente avviene entro la stessa data. Per CU con soli redditi non utili alla precompilata possono valere finestre diverse indicate nelle istruzioni annuali. Se invii tardi o sbagli, si applicano le sanzioni del D.Lgs. 471/1997, art. 8: 100 euro per CU, con tetto annuo di 50.000 euro. Se correggi entro 60 giorni, la sanzione scende a 33,33 euro per CU, con tetto ridotto. Se il file viene scartato e ritrasmesso entro cinque giorni, l’invio resta tempestivo e non si applica sanzione. Ricorda anche di allineare CU e Modello 770 per evitare incoerenze.

Quali errori pratici devo evitare nella CU “Lavoro autonomo” e come impostare una check-list?

Evita questi errori: indicare ritenute dove non dovute (es. forfettari); dimenticare i codici 22/24 per importi esclusi; includere tra gli esclusi rimborsi spese non documentati o costi tuoi; sbagliare il principio di cassa; non distinguere tra compenso e contributo integrativo cassa. Una check-list utile: verifica il regime fiscale del percipiente; controlla se sei sostituto; raccogli documenti e quietanze; determina importi esclusi con prove a supporto; calcola imponibile e ritenuta secondo art. 25 o 25-bis del DPR 600/1973; compila i campi CU come da istruzioni dell’anno; invia entro i termini; consegna la CU al percipiente; archivia ricevute e prepara il Modello 770 coerente. Le basi di riferimento sono le istruzioni CU 2026, il DPR 322/1998, il DPR 600/1973 e il D.Lgs. 471/1997.

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