Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Se sei un avvocato in regime forfettario, nella parcella indichi dati obbligatori, compenso, spese, 15% spese generali, contributo integrativo 4%, bollo da 2 euro se oltre 77,47 euro. Niente IVA né ritenuta.
- Regime forfettario: niente IVA e niente ritenuta d’acconto; imposta sostitutiva 15% o 5% se start-up, ai sensi della Legge 190/2014.
- Parcella avvocato: compenso, spese documentate, spese generali 15%, contributo integrativo Cassa Forense 4%, diciture obbligatorie, bollo 2 euro se dovuto.
- Fattura elettronica sempre obbligatoria dal 2024; codice natura IVA N2.2; gestione bollo tramite portale Fatture e Corrispettivi.
Parcella dell’avvocato in regime forfettario: cosa deve contenere
Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato per le partite IVA individuali. È regolato dall’art. 1, commi 54-89, della Legge 190/2014 e successive modifiche. La soglia ordinaria è 85.000 euro annui (Legge di Bilancio 2023). Superando 100.000 euro scatta l’uscita immediata dall’anno in corso.
La parcella, tecnicamente “fattura”, deve riportare elementi minimi. Data di emissione. Numero progressivo che la identifica in modo univoco. Dati dell’avvocato: nome e cognome, indirizzo, partita IVA, eventualmente PEC e codice SDI. Dati del cliente: nome o denominazione, indirizzo, codice fiscale o partita IVA, e, per la PA, CIG e CUP se richiesti.
Indica la descrizione chiara della prestazione. Esempio: “Assistenza e difesa nel giudizio civile RG n. … presso il Tribunale di … Fase studio, introduttiva, istruttoria, decisionale”. Specifica il periodo e il riferimento all’atto o fase. Questo aiuta anche in caso di contestazioni o verifiche.
Inserisci poi le voci economiche nell’ordine logico. Compenso professionale. Spese documentate anticipate in nome e per conto del cliente (es. contributo unificato) se presenti. Spese generali forfetarie del 15% sul compenso, come da parametri forensi (DM Giustizia 55/2014, art. 2). Contributo integrativo Cassa Forense del 4% sul compenso più spese generali, esclusi gli importi puri ex art. 15 DPR 633/1972.
Chiudi con il totale e le diciture obbligatorie del regime. Indica anche le coordinate di pagamento e l’eventuale riferimento a termini di pagamento e interessi di mora.
IVA, ritenuta e diciture obbligatorie
Nel forfettario non applichi l’IVA. Lo prevede la Legge 190/2014. Quindi la fattura è “non soggetta IVA” per regime agevolato. In fattura elettronica usa il codice natura N2.2 (“non soggette – altri casi”).
Non subisci ritenuta d’acconto. La norma esonera i compensi dei forfettari dalla ritenuta alla fonte (art. 1, comma 67, Legge 190/2014). Per evitarla, inserisci la dicitura sul documento. Senza questa frase, il cliente sostituto d’imposta potrebbe applicarla per errore.
La dicitura consigliata è semplice e completa. “Operazione in franchigia IVA e non soggetta a ritenuta d’acconto effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014 – Regime forfettario”. Puoi aggiungere “Si richiede la non applicazione della ritenuta ai sensi del comma 67”.
Se emetti fattura verso la Pubblica Amministrazione, compili il tracciato FatturaPA. Inserisci codice natura N2.2. Non applichi split payment perché non applichi IVA. Per estero usi ugualmente N2.2 e compili i dati esteri, incluso il Paese.
Spese documentate, spese generali 15% e contributo integrativo 4%
Le spese documentate anticipate in nome e per conto del cliente sono fuori compenso. Sono le “anticipazioni ex art. 15 DPR 633/1972”. Tipico esempio: contributo unificato e diritti di copia. Le riporti come voci separate non soggette a contributo integrativo e fuori dal calcolo del 15%.
Le spese generali del 15% sono una voce forfetaria. Servono a coprire piccole spese non facilmente documentabili. Esempi: telefono, cancelleria, trasferte brevi. Nei parametri forensi (DM 55/2014) la percentuale è fissata al 15% del compenso. Questa voce concorre alla base del 4% Cassa Forense.
Il contributo integrativo Cassa Forense è del 4%. È un contributo previdenziale a carico dell’avvocato. Puoi addebitarlo al cliente in fattura come rivalsa. La base di calcolo è il compenso più le spese generali. Non include le anticipazioni ex art. 15. La disciplina della Cassa Forense e il Regolamento contributi definiscono l’obbligo del 4% in fattura.
Attenzione: se non addebiti il 4% in fattura, il contributo resta a tuo carico. Non è un’imposta, ma un contributo previdenziale. Incide sul conto economico e sul futuro montante pensionistico. Anche con cliente estero puoi inserirlo.
Imposta di bollo da 2 euro
L’imposta di bollo si applica alle fatture senza IVA con importo superiore a 77,47 euro. La base è il totale documento. La disciplina è nel DPR 642/1972 e nei provvedimenti attuativi. L’importo attuale è 2 euro.
Per la fattura elettronica, la marca da bollo è “virtuale”. Indichi “SI” al bollo nel tracciato XML e il sistema addebita l’imposta a cadenza trimestrale tramite il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. I provvedimenti direttoriali e il DM 17 giugno 2014 regolano il pagamento del bollo virtuale.
Puoi addebitare al cliente i 2 euro come rivalsa “Imposta di bollo assolta ai sensi del DPR 642/1972”. Ricorda: il debitore d’imposta resta sempre l’emittente. Per le fatture cartacee (residuali), la marca deve avere data uguale o precedente alla fattura e riporti il numero di serie.
Esempio numerico di parcella forfettaria
Compenso: 2.000 euro. Spese documentate anticipate ex art. 15: 100 euro. Spese generali 15% su 2.000: 300 euro. Base 4%: 2.000 + 300 = 2.300 euro. Contributo integrativo 4%: 92 euro. Totale: 2.000 + 300 + 92 + 100 = 2.492 euro. Importo oltre 77,47 euro: bollo 2 euro. Totale da pagare: 2.494 euro se addebiti il bollo.
Diciture: “Operazione in franchigia IVA e non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 – Regime forfettario”. “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DPR 642/1972”. Natura IVA N2.2.
Fattura elettronica obbligatoria e codifica corretta
La fattura elettronica è obbligatoria per i forfettari dal 1° gennaio 2024. Il quadro deriva dal DL 36/2022, convertito in Legge 79/2022, e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Si usa il Sistema di Interscambio.
Nel file XML inserisci il codice natura N2.2. Compili il blocco bollo, se dovuto. Per PA usi FatturaPA con codice ufficio destinatario. Per estero usi codice destinatario “XXXXXXX” e invii copia di cortesia. Conserva a norma i documenti per 10 anni, come da CAD e DM 17/06/2014 per la conservazione sostitutiva. Se vuoi vedere i campi uno per uno, c’è un esempio di compilazione di una fattura elettronica.
Ricorda le scadenze del bollo trimestrale su e-fatture. L’Agenzia pubblica gli importi dovuti nel cassetto fiscale. Puoi pagarli con addebito diretto o F24. Le regole applicative sono nei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Regola decisionale rapida
1) Verifica regime e soglie
Se ricavi anno precedente ≤ 85.000 euro, resti in forfettario. Se superi 100.000 in corso d’anno, esci subito e applichi IVA da quella fattura in poi (L. 197/2022). Altrimenti esci dall’anno successivo.
2) Decidi le voci economiche
Se la spesa è un’anticipazione pura per il cliente con documento intestato al cliente, mettila tra spese documentate ex art. 15. Altrimenti resta tra costi tuoi e, se appropriato, nel 15% di spese generali.
3) Calcola base contributo integrativo
Base 4% = compenso + 15% spese generali. Non includere le anticipazioni ex art. 15. Se dimentichi il 4%, resta a tuo carico.
4) Applica o meno il bollo
Se totale documento senza IVA supera 77,47 euro, bollo 2 euro. In e-fattura spunta bollo “SI”. In cartaceo apponi marca con data non successiva alla fattura.
5) Inserisci le diciture
Se sei in forfettario, scrivi sempre “operazione in franchigia IVA e non soggetta a ritenuta ai sensi della L. 190/2014”. In e-fattura imposta natura N2.2.
Riferimenti normativi essenziali (testuali)
Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (regime forfettario). Legge 197/2022 (soglia 85.000 euro e uscita immediata a 100.000). DPR 633/1972, art. 15 (anticipazioni in nome e per conto). DPR 642/1972 (imposta di bollo). DM Giustizia 55/2014 (parametri forensi, spese generali 15%). DL 36/2022 conv. L. 79/2022 e provvedimenti Agenzia delle Entrate su fatturazione elettronica e bollo virtuale. Per la verifica, consulta Normattiva, Agenzia delle Entrate e Cassa Forense.
Scadenze, sanzioni e buone pratiche
Emetti la fattura al momento dell’ultimazione del servizio o al pagamento, secondo accordi. In e-fattura, la trasmissione a SdI è tempestiva. Ritardi possono generare sanzioni del DLgs 471/1997.
Per il bollo non versato su e-fatture, l’Agenzia comunica l’irregolarità. Puoi sanare con ravvedimento operoso (DLgs 472/1997). Conserva deleghe di pagamento e ricevute. Inserisci sempre una causale chiara.
Monitora la soglia di 85.000 e il limite 100.000. Se lo superi, adegua subito la numerazione e l’IVA. Informa i clienti. Aggiorna il gestionale con i corretti codici natura e bollo.
| Scenario | Requisiti minimi in fattura | Calcoli da effettuare | Tempistiche/Adempimenti |
|---|---|---|---|
| Cliente privato consumatore (B2C) | Dati cliente con CF; descrizione prestazione; dicitura L. 190/2014; bollo se >77,47 euro; natura N2.2 | Compenso + 15% spese generali; 4% su (compenso+15%); aggiungi eventuali anticipazioni ex art. 15 | Invio e-fattura a SdI; copia di cortesia al cliente; pagamento bollo trimestrale |
| Cliente soggetto IVA (B2B) Italia | P.IVA cliente; natura N2.2; dicitura no ritenuta; IBAN; eventuali termini pagamento | Come sopra; nessuna ritenuta; valuta se addebitare bollo | Invio a SdI; conservazione a norma 10 anni; verifica esito consegna |
| Pubblica Amministrazione (FatturaPA) | Codice ufficio, CIG/CUP se previsti; natura N2.2; diciture forfettario; bollo virtuale | Compenso, 15%, 4%; anticipazioni ex art. 15 fuori base; nessuno split payment | Tracciato FatturaPA; tempi pagamento PA; monitoraggio bollo trimestrale |
| Cliente estero UE/extra-UE | Dati esteri; natura N2.2; valuta in euro o estera con controvalore; diciture regime | Compenso, 15%, 4%; nessuna IVA; anticipazioni ex art. 15 se documentate | Invio a SdI con codice “XXXXXXX”; invia copia di cortesia; verifica obblighi Intrastat servizi se fuori forfettario |
FAQ
Come si compila una parcella per una causa civile con più fasi e spese miste?
Dividi la descrizione in fasi: studio, introduttiva, istruttoria, decisionale. Per ogni fase indica la voce di compenso secondo i parametri forensi o l’accordo con il cliente. Somma i compensi delle fasi. Calcola poi il 15% di spese generali sul totale dei compensi. Inserisci le spese documentate anticipate in nome e per conto del cliente (es. contributo unificato, diritti di copia) come voci ex art. 15 DPR 633/1972, fuori base del 4% e fuori 15%. Calcola il contributo integrativo Cassa Forense del 4% sulla base composta da compensi più 15%. Se l’importo complessivo supera 77,47 euro, imposta il bollo a 2 euro (virtuale in e-fattura). Inserisci la dicitura del regime forfettario e il codice natura N2.2. Chiudi con IBAN e termini di pagamento. Conserva ricevute e documenti giustificativi delle spese anticipate.
Devo mai applicare la ritenuta d’acconto nelle fatture forfettarie a studi legali o società?
No. Nel regime forfettario i compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto. Lo stabilisce l’art. 1, comma 67, della Legge 190/2014. È però essenziale riportare in fattura la dicitura che chiede la non applicazione della ritenuta. In assenza della frase, il cliente sostituto d’imposta potrebbe operare una trattenuta per errore. In tal caso dovresti poi chiedere la restituzione o compensare in seguito, con complicazioni contabili. Quindi inserisci sempre la formula completa sul documento. La ritenuta non si applica neppure quando fatturi a professionisti, società o PA, perché dipende dal tuo regime fiscale e non dalla natura del cliente.
Come gestisco l’uscita dal forfettario se supero i 100.000 euro a metà anno?
Se superi 100.000 euro di ricavi o compensi in corso d’anno, esci subito dal regime agevolato dalla fattura che determina il superamento. È la regola introdotta dalla Legge 197/2022. Da quel momento inizi ad applicare l’IVA secondo il regime ordinario e, se pertinente, anche la ritenuta d’acconto come sostituto d’imposta del cliente. Dovrai aggiornare il gestionale, le diciture, i codici natura (non più N2.2), e verificare la disciplina degli acconti IVA e delle liquidazioni periodiche. Le fatture emesse prima del superamento restano valide come forfettarie. Se invece resti sotto 100.000 ma sopra 85.000, esci dal forfettario dall’anno successivo. Tieni un monitoraggio mensile dei compensi per evitare scatti imprevisti.
Il 4% Cassa Forense è obbligatorio in tutte le parcelle? E se il cliente è estero?
Il contributo integrativo del 4% è obbligatorio per gli iscritti alla Cassa Forense. È un contributo previdenziale che puoi addebitare al cliente come rivalsa. La base è il compenso più le spese generali del 15%, esclusi gli importi ex art. 15 DPR 633/1972. Anche con cliente estero puoi inserirlo, perché il contributo non è IVA e non segue le regole territoriali dell’imposta sul valore aggiunto. Se decidi di non addebitarlo, resta un costo a tuo carico, ma non elimina l’obbligo contributivo verso la Cassa. Verifica sempre i regolamenti aggiornati della Cassa Forense per aliquote, minimali e modalità di versamento annuale.
Quando e come si paga l’imposta di bollo sulle e-fatture senza IVA del forfettario?
Se la tua fattura senza IVA supera 77,47 euro, l’imposta di bollo di 2 euro è dovuta. Nelle e-fatture imposti il campo bollo su “SI”. L’Agenzia delle Entrate calcola gli importi dovuti per trimestre e li rende disponibili nel portale Fatture e Corrispettivi. Puoi pagare con addebito diretto o modello F24 entro le scadenze fissate dai provvedimenti attuativi. Se ometti il bollo, riceverai una comunicazione di irregolarità. Puoi sanare con ravvedimento operoso versando imposta, interessi e sanzione ridotta. In fattura puoi indicare la voce “Imposta di bollo assolta ai sensi del DPR 642/1972” e addebitarla al cliente come rivalsa, ma il debitore d’imposta resta l’emittente. Per le fatture cartacee, la marca da 2 euro deve avere data uguale o anteriore alla fattura e va riportato il numero di serie sulla copia originale.
