Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
I corrispettivi si inviano ogni giorno con registratore telematico o, in emergenza/assenza di RT, dal portale Fatture e Corrispettivi. Obbligo per attività ex art. 22 DPR 633/1972. E-commerce escluso. Sanzioni severe se omessi o infedeli.
- Obbligo per commercianti al minuto, artigiani a contatto col pubblico, alberghi e ristoranti; esclusi e-commerce e professionisti che emettono sempre fattura.
- Invio giornaliero tramite registratore telematico; in mancanza, inserimento manuale nel portale Fatture e Corrispettivi con dati per aliquota.
- Sanzioni: 90% dell’IVA sull’operazione (D.Lgs. 471/1997) e possibile sospensione attività (fino a 6 mesi oltre 50.000 euro non certificati).
Cosa sono i corrispettivi elettronici e perché esistono
I corrispettivi sono gli incassi giornalieri delle vendite al dettaglio e dei servizi resi al pubblico senza fattura, salvo richiesta del cliente. Con “corrispettivi elettronici” si intende la memorizzazione e trasmissione giornaliera di questi dati all’Agenzia delle Entrate.
La regola nasce dal D.Lgs. 127/2015, che ha sostituito scontrini e ricevute fiscali con il documento commerciale. Il documento commerciale è lo scontrino “nuova generazione”: prova di acquisto per il cliente e base dei dati trasmessi.
Le specifiche tecniche sono nel DM 7 dicembre 2016 e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Le trovi testualmente su Normattiva e sul sito istituzionale dell’Agenzia.
Chi è obbligato e chi è escluso
Obbligati (art. 22 DPR 633/1972)
Devono memorizzare e inviare i corrispettivi tutti i soggetti che vendono al minuto o prestano servizi al pubblico. Esempi pratici: negozi di abbigliamento, parrucchieri ed estetisti, tatuatori, bar e ristoranti, hotel e B&B, ambulanti e chioschi.
Rientrano anche le attività miste. Se vendi al minuto e svolgi servizi al pubblico, devi certificare con documento commerciale tutte le operazioni non fatturate e trasmettere i corrispettivi giornalieri.
Esclusi
Non rientra chi emette sempre fattura, come la maggior parte dei professionisti. Sono esclusi anche gli e-commerce per le vendite a distanza: non emettono documento commerciale e non inviano corrispettivi telematici.
Per l’e-commerce indiretto (beni spediti) annoti i corrispettivi nel registro vendite ex art. 24 DPR 633/1972. Per l’e-commerce diretto (servizi online) la fattura si emette solo su richiesta del cliente, salvo casi particolari.
Come inviare: registratore telematico o portale Fatture e Corrispettivi
Opzione 1: registratore telematico (RT)
Il registratore telematico memorizza i dati e li invia all’Agenzia a fine giornata. Fai la chiusura giornaliera (detta “chiusura Z”). Il dispositivo invia i totali per aliquota IVA e natura operazione.
Prima dell’uso, il RT va attivato da un tecnico abilitato e accreditato. L’attivazione associa il dispositivo alla tua partita IVA. I riferimenti tecnici sono nel DM 7 dicembre 2016 e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Conserva i report giornalieri e mensili nel gestionale del RT. Servono in caso di controllo. I dati viaggiano ai sistemi dell’Agenzia delle Entrate, non tramite SdI (che è riservato alle e-fatture).
Opzione 2: portale Fatture e Corrispettivi
Puoi usare il portale quando non hai un RT, nei casi ammessi, o in emergenza per guasti o mancanza di rete. Accedi con SPID, CIE o CNS. Entra in “Fatture e Corrispettivi”, poi “Corrispettivi”.
Seleziona l’esercizio/luogo di svolgimento. Compila il modulo con questi dati:
- Data di riferimento del corrispettivo giornaliero.
- Aliquota IVA applicata o natura operazione (esente, non imponibile, fuori campo).
- Imponibile netto per ciascuna aliquota/natura.
- IVA a debito calcolata per ciascuna aliquota.
Conferma e invia. Il sistema registra l’esito. Salva la ricevuta nel cassetto fiscale. Questo canale è ufficiale e descritto nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla piattaforma Fatture e Corrispettivi.
Compilazione corretta: aliquote, nature e regimi
Dividi gli incassi per aliquota: 4%, 5%, 10%, 22% o altre aliquote agevolate, se previste. Se un incasso non sconta IVA, usa la natura: esente, non imponibile, fuori campo.
Nel regime forfettario, cioè la flat tax per partite IVA “minori”, il documento commerciale non espone IVA. Indica i corrispettivi come “senza IVA” con la corretta natura.
Se applichi la ventilazione dei corrispettivi (riparto dell’IVA quando non separi i reparti per aliquota), adotta l’impostazione coerente sul RT e riepiloga a fine periodo secondo le regole dell’Agenzia.
Scadenze, emergenze e conservazione
La trasmissione è giornaliera e segue la chiusura di cassa. Memorizza e invia al termine di ogni giornata di apertura. La base normativa è l’art. 2 del D.Lgs. 127/2015 e il DM 7 dicembre 2016.
Se il RT è guasto o manca la connessione, usa il registro di emergenza previsto dalle specifiche tecniche e il “Documento commerciale on line” nel portale. Trasmetti i dati appena ripristinato il servizio, comunque entro i termini tecnici indicati dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
In pratica: non perdere la chiusura giornaliera. Se non puoi inviare subito, memorizza e trasmetti appena possibile. Se il guasto dura, chiama il tecnico abilitato e conserva il verbale di intervento.
Conserva i documenti: report del RT, ricevute di invio, registro di emergenza, note tecniche del manutentore. Servono in caso di verifica. Le fonti sono i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e il DM 7 dicembre 2016 consultabili su Normattiva e sul portale istituzionale.
Sanzioni e come mettersi in regola
Se non memorizzi o non trasmetti, o trasmetti dati non veritieri, si applica la sanzione del 90% dell’IVA relativa all’operazione. La base è il D.Lgs. 471/1997, come coordinato con l’art. 2 del D.Lgs. 127/2015.
In caso di più violazioni, scatta la sospensione dell’attività da 3 giorni a 1 mese. Se gli importi non certificati superano 50.000 euro, la sospensione può arrivare fino a 6 mesi. Il riferimento è l’art. 12 del D.Lgs. 471/1997.
Se l’imposta non è determinabile, l’Agenzia applica sanzioni fisse nei limiti previsti dal D.Lgs. 471/1997. Valuta il ravvedimento operoso per errori e ritardi sanabili con riduzione delle sanzioni (art. 13 D.Lgs. 472/1997).
Correggi i dati con un invio sostitutivo, se disponibile, o con comunicazione integrativa nel portale. Conserva la documentazione che dimostra l’errore e la correzione.
Regola decisionale rapida
Se vendi al dettaglio o presti servizi al pubblico e non emetti fattura per ogni operazione, allora devi usare RT e inviare i corrispettivi ogni giorno.
Se fai e-commerce (vendite a distanza), allora non devi emettere documento commerciale e non devi inviare corrispettivi; registra gli incassi nel registro vendite.
Se il RT è guasto o manca internet, allora usa il registro di emergenza e trasmetti i dati dal portale Fatture e Corrispettivi appena possibile.
Se hai emesso fattura per quell’operazione, allora non devi includerla nel flusso dei corrispettivi.
Se hai inviato dati errati, allora invia una rettifica e valuta il ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni.
Casi pratici 2026
Parrucchiere in forfettario
Emette documento commerciale senza IVA. Fa chiusura Z ogni giorno. Trasmette importi come “senza IVA” con natura corretta. Se un cliente chiede fattura, la emette e non include quell’importo nei corrispettivi.
Ristorante con salti di connessione
Memorizza i corrispettivi sul RT. Se la linea salta, usa il registro di emergenza. Appena torna la rete, il RT invia i dati o, se serve, si usa il portale per l’invio sostitutivo.
Ambulante al mercato
Deve avere un RT portatile o usare la funzione on line del portale. Effettua la chiusura giornaliera a fine giornata di mercato. Conserva i report e le ricevute di invio.
E-commerce che spedisce beni
Non emette documento commerciale. Non invia corrispettivi. Annota gli incassi nel registro vendite e gestisce resi e storni con evidenza contabile. Fattura solo se il cliente la richiede.
| Scenario | Obbligo di invio | Strumento consigliato | Tempistiche operative |
|---|---|---|---|
| Negozio fisico (abbigliamento) | Sì, art. 22 DPR 633/1972 | Registratore telematico | Chiusura e invio a fine giornata; conservazione report giornalieri |
| Ristorante con sala e delivery | Sì, per sala e asporto; delivery con fattura escluso | Registratore telematico + portale in emergenza | Invio giornaliero; rettifiche via portale se errori |
| Parrucchiere in regime forfettario | Sì, anche senza IVA esposta | Registratore telematico | Invio giornaliero; indicazione natura “senza IVA” |
| E-commerce indiretto (beni spediti) | No | Registro vendite | Annotazione periodica; fattura solo su richiesta cliente |
| Ambulante/itinerante | Sì | RT portatile o portale “Documento commerciale on line” | Chiusura giornaliera; invio appena disponibile connessione |
FAQ
Devo inviare i corrispettivi anche se emetto fattura elettronica per alcuni clienti?
Sì, ma solo per le operazioni senza fattura. Se per una vendita o un servizio emetti fattura elettronica, quella specifica operazione esce dal flusso dei corrispettivi. Continui però a memorizzare e inviare i corrispettivi relativi a tutte le altre operazioni non fatturate. La base è l’art. 22 DPR 633/1972: chi certifica con documento commerciale non emette fattura, salvo richiesta. Le regole tecniche di invio sono nel D.Lgs. 127/2015 e nel DM 7 dicembre 2016. In pratica: fatture e corrispettivi non si sommano per la stessa operazione, ma possono convivere nella stessa giornata per operazioni diverse.
Posso inviare i corrispettivi in un unico file a fine settimana?
No. La trasmissione è giornaliera e segue la chiusura di cassa di ogni giornata di apertura. Il registratore telematico è progettato per memorizzare e trasmettere i totali giorno per giorno. I provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate ribadiscono la natura giornaliera dell’adempimento. Se ti accorgi di un errore in un giorno passato, usa la funzione di rettifica o integrativa nel portale Fatture e Corrispettivi, secondo le istruzioni operative aggiornate.
Cosa faccio se il registratore telematico si rompe durante il turno?
Usa subito il registro di emergenza previsto dalle specifiche tecniche del DM 7 dicembre 2016. Annota i corrispettivi per ciascuna aliquota. Contatta un tecnico abilitato per la riparazione e fatti rilasciare il verbale. Al ripristino, trasmetti i dati mancanti tramite il portale Fatture e Corrispettivi o con il RT se consente l’invio differito. Conserva registro, verbale e ricevute di invio. In caso di controllo, dimostrano che hai rispettato la procedura di emergenza prevista dalla normativa.
Gestisco un e-commerce e un negozio fisico: devo inviare i corrispettivi?
Sì, ma solo per il negozio fisico. Per l’e-commerce (vendite a distanza) non emetti documento commerciale e non invii corrispettivi. Registri invece gli incassi nel registro vendite. Se un cliente online chiede fattura, la emetti e registri quella fattura nel ciclo attivo. Per il punto vendita fisico, invece, continui con documento commerciale e invio giornaliero dei corrispettivi tramite RT. Questa distinzione discende dall’art. 22 e dall’art. 24 del DPR 633/1972, coordinati con il D.Lgs. 127/2015.
Quali sono esattamente le sanzioni se sbaglio o invio in ritardo?
La sanzione principale, per omessa o infedele memorizzazione/trasmissione, è pari al 90% dell’IVA dell’operazione (D.Lgs. 471/1997, in coordinamento con il D.Lgs. 127/2015). Se l’IVA non è determinabile, si applicano sanzioni in misura fissa entro i limiti di legge. In caso di reiterazione, è prevista la sospensione dell’attività: da 3 giorni a 1 mese; fino a 6 mesi se gli importi non certificati superano 50.000 euro (art. 12 D.Lgs. 471/1997). Puoi ridurre l’impatto con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), se la violazione è sanabile e non ti è già stato notificato un atto di contestazione. Documenta sempre gli invii sostitutivi e conserva le ricevute nel cassetto fiscale.
